Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5280 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 22693/2023 avente ad oggetto obbligo consegna documentazione
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Casalnuovo di Napoli Parte_1
(NA) alla via Arcore Provinciale n. 60, Cod. Fisc. , elett.te dom.ta in Napoli alla via del P.IVA_1
Parco Margherita n. 65 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cecere dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Belsito n.11, elett.te dom.to in Controparte_1
Napoli alla via Monte di Dio n. 66 presso lo studio dell'Avv. Paolo de Divitiis dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – CONVENUTA –
Conclusioni: come da verbale del 20.05.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, la conveniva in giudizio il sig. Controparte_2 CP_1
affichè in proprio, quale amministratore del Condominio di via Santo Strato n. 14 in Napoli,
[...] venisse condannato a comunicare ad essa ricorrente i dati anagrafi completi dei condomini morosi e l'indicazione dei rispettivi debiti, relativamente ai crediti di cui al decreto ingiuntivo n. 2752/2015 per il residuo importo di € 8.210,87 oltre interessi di mora ed alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3922/2022 per il residuo importo di € 161.637,28, di cui esso Condominio era debitore nei suoi confronti per un complessivo importo di € 169.848,15 oltre interessi di mora;
nonché venisse condannato a versare, in suo favore, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la somma di € 100,00, ovvero quella somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Lamentava che esso Condominio si era sempre rifiutato di adempiere all'obbligo di consegna delle tabelle millesimali e dei dati dei condomini morosi, rendendo di fatto impossibile l'avvio delle azioni individuali contro questi ultimi, anche a seguito di invito rivolto a mezzo A/R ricevuto dall'amministratore in data 22.09.2022 e Pec inviata per conoscenza al suo procuratore, ma senza esito alcuno. Deduceva, quindi, che nell'inerzia dell'amministratore, con ricorso ex art. 702 bis cpc
– assegnato alla VI Sez. Civ. del Tribunale di Napoli e rubricato con R.G. 24020/2022 - evocava in CP giudizio il Condominio di via Santo Strato, nella persona dell'amministratore p.t., CP_1
, il quale si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passiva quale
[...] amministratore mentre, nelle more, si rivelava infruttuoso anche il tentativo di mediazione su iniziativa del G.I a seguito della mancata costituzione del Condominio.
Da qui, la proposizione dell'odierna azione nei confronti del sig. al fine di ottenere Controparte_1 da questi la consegna dei dati anagrafici relativi ai condomini morosi e l'indicazione dei relativi crediti.
Ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, venivano regolarmente notificati al resistente il quale si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la sospensione del presente in attesa dell'esito dell'appello proposto dalla ricorrente società avverso la richiamata ordinanza del 31.10.2023. Nel merito, deduceva l'assoluta infondatezza della domanda, sia in punto di fatto che di diritto, instando per il suo rigetto rilevando che i titoli posti a fondamento della pretesa creditoria, la sentenza n. 3922/2022 aveva formato oggetto di impugnazione da entrambe le parti e che si era in attesa del relativo pronunciamento da parte della Corte di Appello di Napoli 4^ Sez. Civ.; mentre il decreto ingiuntivo n. 2752/2015', originariamente concesso per la somma di € 169.344,95, era stato successivamente revocato ed annullato proprio dalla richiamata sentenza n. 3922/2022 che, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dal Condominio, aveva ridotto il credito della ad € 161.637,28 oltre interessi di Parte_1 mora con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza – 21.04.2022 -.
All'udienza del 20.05.2025, presenti i procuratori delle parti i quali insistevano, il ricorrente per l'accoglimento del ricorso, il resistente per il suo rigetto.
Questo Giudice, quindi, invitava le parti a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa all'esito della quale, riportandosi esse ai propri atti e difese tutte svolte nonché alla documentazione prodotta, riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies.
Preliminarmente deve darsi atto che entrambe le parti hanno depositato memorie conclusionali. Inoltre, sempre in via preliminare, deve essere dato atto che 1) con sentenza del 27.03.2025, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dall'odierna ricorrente avverso la richiamata ordinanza del 31.10.2023 emessa dalla IV^ Sez. Civ. di codesto Tribunale, statuendo che la richiesta dei riparti va fatta all'amministratore in proprio;
2) con sentenza del 28.04.2025, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado – la 3922/2022 – che condannava il Condominio al pagamento della somma di € 161.637,28.
Ne consegue, che, in virtù della citata sentenza della Corte di Appello e della non contestazione sul punto da parte del Condominio, quest'ultimo risulta debitore nei confronti della ricorrente società della somma di € 161.637,28 – di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3922/2022 confermata dalla richiamata sentenza di Corte di Appello – e della somma di € 8.210, 87 – sulla quale nulla ha dedotto parte resistente - per un complessivo importo di € 169.848,15 oltre interessi di mora.
In ordine alla legittimazione passiva in capo all'amministratore persona fisica o quale legale rappresentante del Condominio, circa l'adempimento di cui all'art. 63 disp. att. c.c. secondo cui
“l'amministratore del Condominio è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, questo Giudice si pone nel solco della giurisprudenza di questa sezione del Tribunale di Napoli (G.I. Dott.ssa M Cacace 31.10.2023; CP_4
01.02.2017; 05.09.2016) e del più recente orientamento della Suprema Corte di Controparte_4
Cassazione di cui alla sentenza n. 1002 del 15.01.2025 secondo la quale “Legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il Condominio in persona dell'amministratore. Poiché la consegna dei dati dei morosi al terzo creditore non rientra tra le attribuzioni dispositive ed i poteri rappresentativi dell'amministratore riferibili al condominio alla luce degli artt. 1130 e 1131 c.c., dell'omessa o intempestiva esecuzione di essa non può ridondare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del condominio, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno dell'amministratore in proprio”.
Secondo la Corte, Quindi, l'obbligo della comunicazione “grava sull'amministratore in proprio e non sul condominio in persona del suo amministratore, trattandosi di un obbligo che esula dal rapporto di mandato ed espressione di un dovere legale di cooperazione col terzo creditore, funzionale al soddisfacimento delle sue pretese” ed è “espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione”.
Conseguentemente, il mancato rispetto, a detto obbligo di comunicazione, comporta una responsabilità personale (extracontrattuale) dell'amministratore, in quanto si tratta di un dovere imposto dalla legge a tutela dei creditori.
In tema di condominio negli edifici, quindi, le domande volte a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio, trattandosi di obbligo posto dalla legge all'amministratore del condominio in proprio e non derivante, invece, dal mandato conferito dall'assemblea condominiale.
Inoltre, ricorrono sufficienti elementi per condannare il resistente, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, al pagamento, in favore della ricorrente società, della somma che si ritiene equa determinare in € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, complessità bassa, minimi tabellari, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al sig. di consegnare alle Controparte_1 [...] la certificazione sui condomini morosi ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., (dati Parte_1 anagrafici ed entità ed ammontare dei rispettivi debiti, relativamente al credito di € 169.848,15 (di cui € 8.210,87 riferite al D.I. 2752/2015 ed € 161.637,28 riferita alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3922/2022) oltre interessi di mora.
2)Condanna il sig. al pagamento, in favore della al Controparte_1 Parte_1 pagamento, ex art. 614 bis cpc, della somma di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del citato provvedimento.
3)Condanna il sig. al pagamento, in favore della ricorrente società, delle spese del Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 520,00 per spese ed € 3.500,00 per competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Così deciso in Napoli il 27.05.2025 Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano