Articolo 4 della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 gennaio 1957
Art. 4.
La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono aumentati rispettivamente a lire 6000 e a lire 3000.
La tassa di lire 250 per le opere delle Universita' o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'universita' o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1957
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