TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 719/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 719/2019, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, promossa da:
nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
Gotto, c.f. , in proprio e nella qualità di genitori di nato il C.F._2 Persona_1
15/01/200 a Barcellona Pozzo di Gotto, c.f. , residenti in [...]C.F._3
Pozzo di Gotto in via Calderone n. 6, domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto in via Gen.
Angelo Cambria, rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Fugazzotto, come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma in via Cesare Pavese n. 385, domiciliata in Barcellona pozzo di Gotto in via
Longano n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Vicari, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 08/04/2019 e in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori di interponevano appello avvero la sentenza n. Persona_1
494/2018, emessa in data 12/10/2018 e depositata il 15/10/2018, con cui il Giudice di Pace di
Barcellona Pozzo di Gotto ne aveva accertato il concorso di colpa ex art. 2054, co. 2, c.p.c. nella causazione del sinistro verificatosi in data in data 01/04/2016, alle ore 22:40 circa, a Barcellona
Pozzo di Gotto, allorquando il minore , alla guida del ciclomotore Piaggio tg. Persona_1
X778Y, di proprietà di lungo la Via del Mare con direzione di marcia mare- Parte_3
monte, giungeva all'altezza dell'ingresso delle case popolari e veniva investito dal quadriciclo tg. X7C7N9 di proprietà di e condotta da , la quale, Controparte_2 Controparte_3
provenendo dalla direzione opposta, effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi all'interno delle predette case popolari. Gli attori si dolevano dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in considerazione dell'applicazione da parte del primo giudice del concorso di colpa ex art. 2054, co. 2, c.p.c.; inoltre, lamentavano il mancato riconoscimento delle spese mediche nella misura di € 450,00 e l'erroneità della sentenza impugnata anche in ordine al mancato accoglimento della domanda relativa alla liquidazione delle spese della fase stragiudiziale. Chiedevano, pertanto, la riforma della sentenza appellata e conseguentemente l'accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo a conducente della tg.X7C7N9 di proprietà di Controparte_3 CP_4
e la condanna dell'appellata al pagamento di tutti danni subiti in Controparte_2 conseguenza delle lesioni riportante nell'incidente per cui è causa, quantificato complessivamente in € 7.164,00, già detratto l'importo di € 6.600,00 corrisposto in fase stragiudiziale. Chiedevano, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
291,00 quale rimborso per le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in favore della dott.ssa , nonché la condanna al pagamento della somma di € 900,00 a Persona_2
titolo di onorario della fase stragiudiziale. Da ultimo, chiedevano la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/07/2019 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva, preliminarmente, che venisse dichiarata ai sensi dell'art. Controparte_1
348 bis c.p.c. la inammissibilità dell'atto di appello;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello pagina 2 di 6 perché infondato in fatto e diritto, nonché la condanna di controparte a pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva chiamata all'udienza del 17/09/2019, all'esito della quale veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado all'udienza del 18/02/2020. A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, con ordinanza del 17/03/2020, rilevata la carenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e a tale scopo da ultimo chiamata all'udienza del
24/09/2024, allorché con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, l'appello è infondato e, pertanto, meritevole di reiezione per i motivi di seguito esposti.
In diritto giova premettere che costituiscono principi affermati in giurisprudenza quelli per cui
“In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. civ., sez. III, 19/12/2024, n. 33483; Cass. civ., sez. III, 10/07/2024, n. 18982, secondo cui “Con riferimento ai sinistri stradali, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera l'altro dalla presunzione di concorrente responsabilità, ai sensi dell'art.
2054, comma 2, c.c., dovendo dimostrare entrambi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”) e, inoltre, secondo cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ., sez. III,
08/01/2016, n. 124).
pagina 3 di 6 Orbene, nel caso di specie risulta correttamente applicato il criterio di ripartizione della colpa nella determinazione del sinistro per cui è causa alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
A questo proposito, anzitutto, giova osservare che parte appellante non ha reiterato né nel corpo dell'atto di citazione in appello né in seno alle memorie conclusive del 17/10/2018 depositate nel corso del giudizio di primo grado le richieste istruttorie rigettate all'udienza dell'1/12/2017, sicché il compendio probatorio con cui confrontarsi e sul quale fondare la presente statuizione è costituito dalla prove documentali offerte in produzione e dalla consulenza tecnica d'ufficio (di tipo medico) espletata in primo grado.
Ciò posto, ritiene questo decidente che le prove documentali acquisite supportino la conclusione fatta propria dal giudice di prime cure, esse fondando una statuizione di concorso di colpa nella causazione dell'evento lesivo controverso.
A tale conclusione, in particolare, si giunge esaminando il verbale di sopralluogo del 2/3/2016 redatto dai Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, intervenuti sul luogo del sinistro alle ore
23:00 circa dell'1/3/2016.
I rilievi effettuati, per quanto qui di interesse, afferiscono ai danni rinvenuti nei veicoli coinvolti nell'incidente (cfr. pag. 2 verbale: all. 6 comparsa di costituzione del 26/7/2019) e alla posizione dei veicoli dopo l'urto. La descrizione dei danni predetti (rottura del finestrino e dello specchietto destro e ammaccatura dello sportello destro della microcar;
rottura della carenatura parte frontale anteriore con rottura della forcella e dello sterzo del motociclo), invero, supporta la conclusione cui sono giunti i militari, ovvero che è stato il mezzo condotto dal Per_1
tecnicamente (sotto il profilo, cioè, della dinamica del sinistro e al netto di ogni considerazione sulle relative responsabilità per l'accaduto) ad investire la microcar condotta da Controparte_3
(“Il veicolo “B” Ciclomotre […] con la parte frontale del ciclomotore, andava a sbattere violentemente nella parte centrale (sportello) del veicolo “A” Microcar […]”) e non viceversa, come sembrerebbe invece doversi desumere dalla descrizione offerta in citazione del sinistro, secondo cui il minore “veniva investito dal quadriciclo” (cfr. pag. 4 citazione in appello). Per_1
La ridetta considerazione non è priva di rilievo ai presenti fini, atteso che essa restituisce, in assenza di specifici elementi di prova offerti a riscontro della diligente condotta di guida del pagina 4 di 6 motociclo, l'immagine di un sinistro che si è determinato per la concorrente responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti. La prossimità ad un incrocio, infatti, a prescindere dal diritto di precedenza, impone di adeguare la velocità di marcia allo stato dei luoghi e, nella specie, è significativo il fatto che i carabinieri intervenuti non abbiano trovato tracce di frenata sulla carreggiata e che il sinistro sia verificato nonostante una buona luminosità e una scarsa affluenza
(nel verbale suddetto si legge del buono stato del manto stradale, del cielo sereno e dell'illuminazione artificiale: cfr. pag. 2), tanto più ove si consideri – appunto – che è stato il motociclo a scontrarsi con la microcar sulla relativa parte laterale, allorché dunque quest'ultima aveva già intrapreso la manovra di svolta ed occupato la corsia percorsa dal primo.
Il fatto che non sia stata comminata alcuna sanzione per infrazione stradale ai danni del Per_1 rimane irrilevante ai presenti fini, giacché ciò non esaurisce l'onere della prova sullo stesso incombente circa l'aver adottato uno stile di guida consono allo stato dei luoghi e, quindi e alla luce delle superiori considerazioni, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In coerenza a ciò, deve concludersi che non sono emersi all'esito del giudizio e sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria espletata elementi utili all'affermazione della responsabilità esclusiva di
, conducente della Microcar coinvolta, nella causazione del sinistro per cui è Controparte_3
causa, donde la corretta statuizione in parte qua contenuta nella sentenza impugnata in ordine all'applicazione dell'art. 2054 c.c. e, conseguentemente, l'infondatezza del gravame proposto.
È del pari infondato l'appello proposto con riferimento alla censura sollevata nei confronti del mancato riconoscimento della somma di € 450,00 per spese mediche (cfr. pag. 10 appello). È vero che la spesa è documentata (cfr. fattura in atti), ma essa riguarda la relazione medica fornita da parte attrice nella quale si accerta un danno biologico sensibilmente superiore (12%) a quello accertato in corso di causa (7%). Le conclusioni a cui è pervenuto il tecnico di parte, allora, sono rimaste irrilevanti ai fini del decidere e, anzi, sono state smentite sotto tale profilo dal consulente tecnico d'ufficio. A fronte di ciò, poi, è senz'altro significativo che le stesse conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state oggetto di contestazione ad opera dell'odierno appellante (che, infatti, ha adeguato la propria richiesta al quantum accertato in primo grado sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio: cfr. pag. 17 atto di appello, ove si chiede la somma di €
7.164,00, al netto dell'acconto percepito di € 6.600,00, per risarcimento dei danni “così come
pagina 5 di 6 risultanti in virtù della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado […]”), confermando di tal guisa l'irrilevanza e, quindi, la superfluità -e, dunque, la non rimborsabilità ex art. 92, co.
1, c.p.c. - delle spese di consulenza tecnica di parte.
Per le medesime ragioni, infine, va rigettata la domanda di condanna dell'odierna convenuta alla refusione delle spese della fase stragiudiziale, sia perché la consulenza tecnica di parte e, dunque, le conclusioni formulate sulla base della stessa non avrebbero consentito – per le ragioni anzidette – la definizione della controversia nella fase pregiudiziale (la richiesta risarcitoria fondata sulle conclusioni del tecnico di parte è stata correttamente disattesa alla luce del danno dipoi accertato e quantificato), sia perché, in ogni caso e in via assorbente, trattasi di richiesta non formulata in seno alla domanda (cfr. atto di citazione del 21/2/2017) e, dunque, tardiva.
In conclusione, l'appello risulta infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, al netto della fase istruttoria non espletata e con dimezzamento della fase decisionale (stante il mancato deposito di memorie di replica ad opera della convenuta), sulla base del valore della causa indicato dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 719/2019, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello.
Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.274,50 per compensi, oltre iva (se Controparte_1
dovuta), cpa e spese generali come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma dello stesso art. 13, co.
1-bis.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 17/3/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 719/2019, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, promossa da:
nato il [...] a [...], c.f. Parte_1
, nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
Gotto, c.f. , in proprio e nella qualità di genitori di nato il C.F._2 Persona_1
15/01/200 a Barcellona Pozzo di Gotto, c.f. , residenti in [...]C.F._3
Pozzo di Gotto in via Calderone n. 6, domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto in via Gen.
Angelo Cambria, rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Fugazzotto, come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Roma in via Cesare Pavese n. 385, domiciliata in Barcellona pozzo di Gotto in via
Longano n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Vicari, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 08/04/2019 e in proprio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori di interponevano appello avvero la sentenza n. Persona_1
494/2018, emessa in data 12/10/2018 e depositata il 15/10/2018, con cui il Giudice di Pace di
Barcellona Pozzo di Gotto ne aveva accertato il concorso di colpa ex art. 2054, co. 2, c.p.c. nella causazione del sinistro verificatosi in data in data 01/04/2016, alle ore 22:40 circa, a Barcellona
Pozzo di Gotto, allorquando il minore , alla guida del ciclomotore Piaggio tg. Persona_1
X778Y, di proprietà di lungo la Via del Mare con direzione di marcia mare- Parte_3
monte, giungeva all'altezza dell'ingresso delle case popolari e veniva investito dal quadriciclo tg. X7C7N9 di proprietà di e condotta da , la quale, Controparte_2 Controparte_3
provenendo dalla direzione opposta, effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi all'interno delle predette case popolari. Gli attori si dolevano dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in considerazione dell'applicazione da parte del primo giudice del concorso di colpa ex art. 2054, co. 2, c.p.c.; inoltre, lamentavano il mancato riconoscimento delle spese mediche nella misura di € 450,00 e l'erroneità della sentenza impugnata anche in ordine al mancato accoglimento della domanda relativa alla liquidazione delle spese della fase stragiudiziale. Chiedevano, pertanto, la riforma della sentenza appellata e conseguentemente l'accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capo a conducente della tg.X7C7N9 di proprietà di Controparte_3 CP_4
e la condanna dell'appellata al pagamento di tutti danni subiti in Controparte_2 conseguenza delle lesioni riportante nell'incidente per cui è causa, quantificato complessivamente in € 7.164,00, già detratto l'importo di € 6.600,00 corrisposto in fase stragiudiziale. Chiedevano, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
291,00 quale rimborso per le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in favore della dott.ssa , nonché la condanna al pagamento della somma di € 900,00 a Persona_2
titolo di onorario della fase stragiudiziale. Da ultimo, chiedevano la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/07/2019 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva, preliminarmente, che venisse dichiarata ai sensi dell'art. Controparte_1
348 bis c.p.c. la inammissibilità dell'atto di appello;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello pagina 2 di 6 perché infondato in fatto e diritto, nonché la condanna di controparte a pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva chiamata all'udienza del 17/09/2019, all'esito della quale veniva rinviata per l'acquisizione del fascicolo di primo grado all'udienza del 18/02/2020. A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, con ordinanza del 17/03/2020, rilevata la carenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e a tale scopo da ultimo chiamata all'udienza del
24/09/2024, allorché con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, l'appello è infondato e, pertanto, meritevole di reiezione per i motivi di seguito esposti.
In diritto giova premettere che costituiscono principi affermati in giurisprudenza quelli per cui
“In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. civ., sez. III, 19/12/2024, n. 33483; Cass. civ., sez. III, 10/07/2024, n. 18982, secondo cui “Con riferimento ai sinistri stradali, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti non libera l'altro dalla presunzione di concorrente responsabilità, ai sensi dell'art.
2054, comma 2, c.c., dovendo dimostrare entrambi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”) e, inoltre, secondo cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ., sez. III,
08/01/2016, n. 124).
pagina 3 di 6 Orbene, nel caso di specie risulta correttamente applicato il criterio di ripartizione della colpa nella determinazione del sinistro per cui è causa alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
A questo proposito, anzitutto, giova osservare che parte appellante non ha reiterato né nel corpo dell'atto di citazione in appello né in seno alle memorie conclusive del 17/10/2018 depositate nel corso del giudizio di primo grado le richieste istruttorie rigettate all'udienza dell'1/12/2017, sicché il compendio probatorio con cui confrontarsi e sul quale fondare la presente statuizione è costituito dalla prove documentali offerte in produzione e dalla consulenza tecnica d'ufficio (di tipo medico) espletata in primo grado.
Ciò posto, ritiene questo decidente che le prove documentali acquisite supportino la conclusione fatta propria dal giudice di prime cure, esse fondando una statuizione di concorso di colpa nella causazione dell'evento lesivo controverso.
A tale conclusione, in particolare, si giunge esaminando il verbale di sopralluogo del 2/3/2016 redatto dai Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, intervenuti sul luogo del sinistro alle ore
23:00 circa dell'1/3/2016.
I rilievi effettuati, per quanto qui di interesse, afferiscono ai danni rinvenuti nei veicoli coinvolti nell'incidente (cfr. pag. 2 verbale: all. 6 comparsa di costituzione del 26/7/2019) e alla posizione dei veicoli dopo l'urto. La descrizione dei danni predetti (rottura del finestrino e dello specchietto destro e ammaccatura dello sportello destro della microcar;
rottura della carenatura parte frontale anteriore con rottura della forcella e dello sterzo del motociclo), invero, supporta la conclusione cui sono giunti i militari, ovvero che è stato il mezzo condotto dal Per_1
tecnicamente (sotto il profilo, cioè, della dinamica del sinistro e al netto di ogni considerazione sulle relative responsabilità per l'accaduto) ad investire la microcar condotta da Controparte_3
(“Il veicolo “B” Ciclomotre […] con la parte frontale del ciclomotore, andava a sbattere violentemente nella parte centrale (sportello) del veicolo “A” Microcar […]”) e non viceversa, come sembrerebbe invece doversi desumere dalla descrizione offerta in citazione del sinistro, secondo cui il minore “veniva investito dal quadriciclo” (cfr. pag. 4 citazione in appello). Per_1
La ridetta considerazione non è priva di rilievo ai presenti fini, atteso che essa restituisce, in assenza di specifici elementi di prova offerti a riscontro della diligente condotta di guida del pagina 4 di 6 motociclo, l'immagine di un sinistro che si è determinato per la concorrente responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti. La prossimità ad un incrocio, infatti, a prescindere dal diritto di precedenza, impone di adeguare la velocità di marcia allo stato dei luoghi e, nella specie, è significativo il fatto che i carabinieri intervenuti non abbiano trovato tracce di frenata sulla carreggiata e che il sinistro sia verificato nonostante una buona luminosità e una scarsa affluenza
(nel verbale suddetto si legge del buono stato del manto stradale, del cielo sereno e dell'illuminazione artificiale: cfr. pag. 2), tanto più ove si consideri – appunto – che è stato il motociclo a scontrarsi con la microcar sulla relativa parte laterale, allorché dunque quest'ultima aveva già intrapreso la manovra di svolta ed occupato la corsia percorsa dal primo.
Il fatto che non sia stata comminata alcuna sanzione per infrazione stradale ai danni del Per_1 rimane irrilevante ai presenti fini, giacché ciò non esaurisce l'onere della prova sullo stesso incombente circa l'aver adottato uno stile di guida consono allo stato dei luoghi e, quindi e alla luce delle superiori considerazioni, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In coerenza a ciò, deve concludersi che non sono emersi all'esito del giudizio e sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria espletata elementi utili all'affermazione della responsabilità esclusiva di
, conducente della Microcar coinvolta, nella causazione del sinistro per cui è Controparte_3
causa, donde la corretta statuizione in parte qua contenuta nella sentenza impugnata in ordine all'applicazione dell'art. 2054 c.c. e, conseguentemente, l'infondatezza del gravame proposto.
È del pari infondato l'appello proposto con riferimento alla censura sollevata nei confronti del mancato riconoscimento della somma di € 450,00 per spese mediche (cfr. pag. 10 appello). È vero che la spesa è documentata (cfr. fattura in atti), ma essa riguarda la relazione medica fornita da parte attrice nella quale si accerta un danno biologico sensibilmente superiore (12%) a quello accertato in corso di causa (7%). Le conclusioni a cui è pervenuto il tecnico di parte, allora, sono rimaste irrilevanti ai fini del decidere e, anzi, sono state smentite sotto tale profilo dal consulente tecnico d'ufficio. A fronte di ciò, poi, è senz'altro significativo che le stesse conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state oggetto di contestazione ad opera dell'odierno appellante (che, infatti, ha adeguato la propria richiesta al quantum accertato in primo grado sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio: cfr. pag. 17 atto di appello, ove si chiede la somma di €
7.164,00, al netto dell'acconto percepito di € 6.600,00, per risarcimento dei danni “così come
pagina 5 di 6 risultanti in virtù della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado […]”), confermando di tal guisa l'irrilevanza e, quindi, la superfluità -e, dunque, la non rimborsabilità ex art. 92, co.
1, c.p.c. - delle spese di consulenza tecnica di parte.
Per le medesime ragioni, infine, va rigettata la domanda di condanna dell'odierna convenuta alla refusione delle spese della fase stragiudiziale, sia perché la consulenza tecnica di parte e, dunque, le conclusioni formulate sulla base della stessa non avrebbero consentito – per le ragioni anzidette – la definizione della controversia nella fase pregiudiziale (la richiesta risarcitoria fondata sulle conclusioni del tecnico di parte è stata correttamente disattesa alla luce del danno dipoi accertato e quantificato), sia perché, in ogni caso e in via assorbente, trattasi di richiesta non formulata in seno alla domanda (cfr. atto di citazione del 21/2/2017) e, dunque, tardiva.
In conclusione, l'appello risulta infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, al netto della fase istruttoria non espletata e con dimezzamento della fase decisionale (stante il mancato deposito di memorie di replica ad opera della convenuta), sulla base del valore della causa indicato dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 719/2019, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello.
Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.274,50 per compensi, oltre iva (se Controparte_1
dovuta), cpa e spese generali come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, co. 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma dello stesso art. 13, co.
1-bis.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 17/3/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 6 di 6