Sentenza 14 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01848/2025REG.PROV.COLL.
N. 02099/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2022, proposto da Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Paparo in Roma, via Lazio 9;
contro
NI SP, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 12906/2021, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NI SP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il cons. Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Tommaso Paparo e Umberto Fantigrossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è costituito dalla nota n. GSE/P20130163749 del 1.8.2013, con la quale il Gestore ha comunicato l’esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del D.M. 5.5.2011, relativa all'impianto fotovoltaico denominato "SP 15.96", di potenza pari a 15,96 kw, sito in loc. Villanova pilastro, 21 - Comune di FR (Pc) -, nonché dalla nota n. GSE/P20130205022 del 25.102013 con la quale è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela e confermata la precedente determinazione.
1.1. In data 18 giugno 2012, la signora NI SP, in qualità di soggetto responsabile, aveva presentato al GSE la richiesta di incentivazione, ai sensi del DM 5 maggio 2011 (c.d. Quarto conto energia), per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui al Titolo III ed all’allegato 4 al detto D.M., producendo la relativa documentazione correlata tra cui i disegni planimetrici e l’autorizzazione alla costruzione impianto, con riferimento ad un immobile di sua proprietà sito nel Comune di FR (classificato come fabbricato rurale con destinazione d’uso agricola, delimitato da strutture perimetrali circoscriventi uno spazio in parte aperto ed in parte chiuso, per una dimensione totale di m 16,28 x 12,10); dopo un supplemento di istruttoria (cfr. richiesta del GSE in data 23 luglio 2012), il Gestore si determinava per il preavviso di rigetto (nota del 9 luglio 2013) sul rilievo che il manufatto sul quale era installato l’impianto fotovoltaico non rispondeva alle condizioni stabilite dall’Allegato 4 al D.M. 5 maggio 2011 e dal D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 in quanto non chiuso (si precisava anche che l’Allegato 4 al detto D.M. richiede, al fine di accedere alla richiesta tariffa di cui al Titolo III, richiede che i moduli o i componenti garantiscano il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell’edificio e siano caratterizzati da una trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito; si riteneva cioè necessaria la ricorrenza di un fabbisogno energetico certificabile ai sensi della normativa vigente in materia, che evidentemente può essere garantito soltanto in virtù di un volume chiuso che permetta di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno). In data 1 agosto 2013 il GSE comunicava la determinazione conclusiva di non ammissibilità alle tariffe del Titolo III, in quanto l’Allegato 4 al DM 05/05/2011 (caratteristiche e modalità di installazione per l’accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica) contempla, al punto 1, caratteristiche costruttive, paragrafo 3, i “Moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali: a. protezione o regolazione termica dell’edificio. Ovvero il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell’edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito”.
Il GSE, invece, riconosceva la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto, per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea o nei Paesi dello Spazio Economico Europeo.
1.2. Con provvedimento di conferma del diniego del 25.10. 2013 il GSE rigettava poi l’istanza di annullamento in autotutela.
2. La signora SP proponeva dunque ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, di cui deduceva l’illegittimità, atteso che, nella specie, il manufatto su cui si colloca l’impianto fotovoltaico è caratterizzato anche dalla presenza di un volume chiuso e i pannelli posti sulla falda dl tetto, realizzata a copertura della parte non chiusa dell’edificio, garantivano, comunque, il miglioramento della “trasmittanza” termica dell’edificio nel suo complesso.
3. Il GSE resisteva al ricorso.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite, sulla base dei seguenti rilievi:
i) il diniego si fonda sul fatto che, ai fini del riconoscimento delle tariffe per applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica previste nel Titolo III del DM 05/05/2011, l’impianto fotovoltaico deve essere installato su un “edificio”; il DPR 26 agosto 1993 n.412 definisce “edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, richiamando quanto previsto in materia di “c.d trasmittanza termica” dall’Allegato 4 al DM 5/5/2011 relativo a “Caratteristiche e modalità di installazione per l’accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica”; requisiti nella specie carenti poiché il manufatto sul quale era installato l’impianto fotovoltaico non costituiva una struttura chiusa e la parte di falda del tetto ove venivano posizionati i moduli fotovoltaici non risultava sottesa da volumi chiusi, il che impediva di garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell’edificio.
ii) nella specie si è invece ravvisata la presenza di un manufatto chiuso in quanto, pur essendo l’impianto installato (anche) sulla porzione aperta di fabbricato, vi era comunque un sottostante volume chiuso cui l’impianto era destinato; invero, la “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico” stabilisce che per le coperture sugli edifici viene considerata superficie utile per l’installazione anche l’eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, così contribuendo al bilancio termico dell’edificio; previsione, che quindi non impone che tutti i moduli fotovoltaici debbano essere necessariamente installati su un volume chiuso, mentre l’immobile di causa è composto anche di un volume chiuso e, di conseguenza, di un “ambiente climatizzato” ai sensi del punto 3.1. delle Norme tecniche richiamate nel provvedimento gravato; né è cambiato il fabbisogno energetico fra prima e dopo la posa dell’impianto fotovoltaico e i pannelli fotovoltaici, posti (anche) sulla porzione di tetto che si estende a protezione del volume non chiuso, migliorando la trasmittanza termica dell’edificio nel suo complesso in quanto ne costituiscono “protezione”.
iii) il diniego opposto dal GSE è quindi apparso non in linea con la disciplina tecnica vigente, che non contiene alcuna esplicita limitazione nel senso voluto dal Gestore; disciplina da interpretare nel suo senso proprio e letterale e cioè che gli impianti possono essere installati anche sulle porzioni di tetto poste a protezione di volumi non chiusi, il che è proprio quanto accaduto nella fattispecie in esame (ove, occorre ribadire, nel manufatto era presente anche un volume chiuso).
5. Avverso tale sentenza il GSE ha proposto appello, affidandolo ad un articolato motivo con il quale si lamenta l’errore della decisione per violazione delle disposizioni normative e regolatorie di cui (i) al DM 5 maggio 2011, (ii) al relativo Allegato 4, nonché (iii) alla Guida alle applicazioni innovative e (iv) alle specifiche tecniche UNI/TS 11300 - parte 1 - Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; si lamenta altresì la violazione della discrezionalità del Gestore negli accertamenti tecnici e nelle valutazioni di merito tecnico; la violazione del DPR 26 agosto 1993 n. 412; il contrasto con precedenti arresti giurisprudenziali. Veniva anche richiesta una C.T.U. per meglio chiarire gli elementi di valutazione, sul piano tecnico-specialistico, che impattano sulla conformazione dell’impianto quanto al rispetto, a fronte di un volume aperto, della dovuta trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito.
6. Si è costituita la parte appellata contrastando analiticamente il gravame.
7. Con successive memorie le parti hanno replicato alle deduzioni avverse e insistito sui rispettivi argomenti anche mediante il richiamo di giurisprudenza amministrativa in tema.
8. L’appello è infondato.
9. Giova evidenziare che l’appellante non contesta la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice; può dunque ritenersi pacifico che l’immobile di causa, meglio rappresentato nelle foto in atti, sia costituito da una struttura, con tetto a due false spioventi e sorretta da pilastri, che, almeno in una porzione, si presenta come interamente chiusa su quattro lati nei quali si aprono porte e finestre presidiate da infissi.
9.1. Si può dunque ritenere dimostrato che, nella specie, l’impianto fotovoltaico debba intendersi come realizzato su “edificio”.
9.2. Ma ciò, come noto, non è sufficiente per il riconoscimento dell’incentivo richiesto; invero, la “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico” richiede, per il riconoscimento delle tariffe del Titolo III, che i moduli (progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali) debbano garantire il mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico dell’edificio ed essere caratterizzati da trasmittanza termica comparabile con quella del componente architettonico sostituito.
9.3. Tuttavia, la “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico” stabilisce pure che per le coperture sugli edifici viene considerata superficie utile per l’installazione anche l’eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, così contribuendo al bilancio termico dell’edificio.
9.4. E dunque, ad avviso del Collegio, non può che convenirsi con il primo giudice in relazione al fatto che, secondo il letterale tenore della previsione richiamata “ per le applicazioni su coperture di edifici viene considerata superficie utile per l’installazione anche l’eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi ”.
Infatti, a fronte di tale previsione, la lettura del dato normativo non può portare all’esito proposto dal GSE, atteso che non può pretendersi che l’incentivo di specie sia subordinato al fatto che tutti i moduli fotovoltaici debbano essere necessariamente installati su un volume chiuso.
9.5. Nel caso in esame, come accennato, la parte privata ha dimostrato l’esistenza di un volume chiuso e, di conseguenza, di un ambiente climatizzato ai sensi del punto 3.1. delle Norme tecniche richiamate nel provvedimento gravato; mentre il solo dato della ricorrenza di una porzione dell’edificio aperta (portico) non può assumere valore assorbente nel senso di far venir meno l’unitarietà dell’edificio nel suo complesso fino ad escludere il rapporto di strumentalità tra l’impianto tecnologico e la parte chiusa servita da tale impianto.
9.6. Né può trarsi un riferimento utile, ai fini di causa, nella giurisprudenza richiamata dall’appellante (Cons. Stato, sez. II, n. 7556 del 4 agosto 2023; sez. IV, n. 462 del 24 gennaio 2022), trattandosi di precedenti relativi a strutture o edifici che non presentavano spazi completamente chiusi.
9.7. In definitiva, l’appello va rigettato, non essendo il Gestore riuscito a contrastare validamente il dato oggettivo, ben messo in luce dal primo giudice, secondo cui l’edificio sul quale è collocato l’impianto di specie è, almeno in parte, costituito da un volume interamente chiuso (cfr. fotografie in atti prodotte dallo stesso GSE); e ciò, a fronte di un dato normativo (costituito dalla “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico”) secondo cui “ per le coperture sugli edifici viene considerata superficie utile per l’installazione anche l’eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi ”.
10. Ricorrono tuttavia adeguate ragioni, attesa la peculiarità del caso e del manufatto di specie, per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO