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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 675/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
28/02/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 28/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3033/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 ER - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 5080063230080638 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/03/2024, tempestivamente notificato alla controparte, l'odierna ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento recante il n. 5080063230080638, datata 17.10.2023, notificata in data 17.11.2023 da parte del Comune di Reggio Calabria, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 452,85 in relazione al presunto mancato pagamento IMU annualità̀ 2014.
La ricorrente deduceva la carenza di soggettività̀ passiva.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva in giudizio telematicamente depositando controdeduzioni, dalle quali emergeva che l'ente riconoscendo la fondatezza del ricorso, aveva provveduto al discarico integrale dell'atto opposto.
All'udienza del 28 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il comune ha provveduto al discarico integrale dell'ingiunzione di pagamento. Tuttavia, la domanda di compensazione delle spese di causa non può̀ essere accolta.
L'ingiunzione oggi impugnata trae infatti origine dall'avviso di accertamento n. 022609 datato 25.10.2019 e notificato da parte del Comune di Reggio Calabria in data 15.01.2020. Tale avviso si fondava sul mancato pagamento IMU annualità̀ 2014, relativa ad un'area fabbricabile identificata in Catasto alla Sezione E Foglio
0003 Particella 01118.
Tuttavia, l'odierna parte ricorrente non è più̀ proprietaria di detta area fabbricabile fin dall'ormai lontano
16.11.1983, allorquando ha provveduto a vendere detta area ad altro soggetto, per come si evince dall'allegato atto a firma Notaio Dott. Nominativo_2. Una volta ricevuto l'avviso di accertamento sopra richiamato, l'odierna ricorrente aveva provveduto immediatamente a presentare apposita istanza di annullamento in autotutela datata 22.01.2020 (doc. 5), allegando l'atto notarile.
Detta istanza è rimasta tuttavia infruttuosa, sebbene in essa venisse richiamata la circostanza che per precedenti annualità̀ relative alla stessa area fabbricabile lo stesso Comune di Reggio Calabria, sempre su istanza della Signora Nominativo_3, avesse provveduto ad effettuare il discarico delle somme precedentemente richieste.
Ed infatti, già in data 16.12.2014 il Comune di Reggio Calabria, tramite tre avvisi recanti i nn. 7071209,
7071210 e 7071211, aveva richiesto il pagamento dell'ICI annualità̀ 2009, 2010 e 2010 per l'area fabbricabile in questione.
La Signora Nominativo_3 aveva quindi provveduto ad inviare una prima istanza di annullamento in autotutela datata 02.02.2015, protocollata dalla Società_1 S.p.A. (doc. 6). In data 16.01.2018 veniva poi notificata l'ingiunzione di pagamento recante il n. 20170297602210000126636 del 20.12.2017 (doc. 7), nascente dai tre avvisi sopra indicati.
La Signora Nominativo_3, ancora una volta, reiterava istanza di annullamento in autotutela mediante apposita comunicazione protocollata in data 17.01.2018 dalla Società_2 s.r.l. (doc. 8). Questa volta il Comune di Reggio Calabria riconosceva l'errore commesso e provvedeva a mezzo prot. n.
49608 del 21.03.2018 (doc. 9) a disporre il discarico delle somme precedentemente richieste con l'ingiunzione di pagamento recante il n. 20170297602210000126636 del 20.12.2017, relativamente alle annualità̀ 2009 /
2011, con la seguente motivazione: “l'area edificabile accertata risulta venduta in data 16.11.1983”.
Per tale ragione, il Comune che ha dato causa al presente giudizio, deve tare essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che sono liquidate come in parte motiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 473,00 di cui euro 30,00 a titolo di contributo unificato, rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge. Con distrazione, se richiesta.
Reggio Calabria, 28 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
28/02/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 28/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3033/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 ER - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 5080063230080638 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13/03/2024, tempestivamente notificato alla controparte, l'odierna ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento recante il n. 5080063230080638, datata 17.10.2023, notificata in data 17.11.2023 da parte del Comune di Reggio Calabria, con la quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 452,85 in relazione al presunto mancato pagamento IMU annualità̀ 2014.
La ricorrente deduceva la carenza di soggettività̀ passiva.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva in giudizio telematicamente depositando controdeduzioni, dalle quali emergeva che l'ente riconoscendo la fondatezza del ricorso, aveva provveduto al discarico integrale dell'atto opposto.
All'udienza del 28 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il comune ha provveduto al discarico integrale dell'ingiunzione di pagamento. Tuttavia, la domanda di compensazione delle spese di causa non può̀ essere accolta.
L'ingiunzione oggi impugnata trae infatti origine dall'avviso di accertamento n. 022609 datato 25.10.2019 e notificato da parte del Comune di Reggio Calabria in data 15.01.2020. Tale avviso si fondava sul mancato pagamento IMU annualità̀ 2014, relativa ad un'area fabbricabile identificata in Catasto alla Sezione E Foglio
0003 Particella 01118.
Tuttavia, l'odierna parte ricorrente non è più̀ proprietaria di detta area fabbricabile fin dall'ormai lontano
16.11.1983, allorquando ha provveduto a vendere detta area ad altro soggetto, per come si evince dall'allegato atto a firma Notaio Dott. Nominativo_2. Una volta ricevuto l'avviso di accertamento sopra richiamato, l'odierna ricorrente aveva provveduto immediatamente a presentare apposita istanza di annullamento in autotutela datata 22.01.2020 (doc. 5), allegando l'atto notarile.
Detta istanza è rimasta tuttavia infruttuosa, sebbene in essa venisse richiamata la circostanza che per precedenti annualità̀ relative alla stessa area fabbricabile lo stesso Comune di Reggio Calabria, sempre su istanza della Signora Nominativo_3, avesse provveduto ad effettuare il discarico delle somme precedentemente richieste.
Ed infatti, già in data 16.12.2014 il Comune di Reggio Calabria, tramite tre avvisi recanti i nn. 7071209,
7071210 e 7071211, aveva richiesto il pagamento dell'ICI annualità̀ 2009, 2010 e 2010 per l'area fabbricabile in questione.
La Signora Nominativo_3 aveva quindi provveduto ad inviare una prima istanza di annullamento in autotutela datata 02.02.2015, protocollata dalla Società_1 S.p.A. (doc. 6). In data 16.01.2018 veniva poi notificata l'ingiunzione di pagamento recante il n. 20170297602210000126636 del 20.12.2017 (doc. 7), nascente dai tre avvisi sopra indicati.
La Signora Nominativo_3, ancora una volta, reiterava istanza di annullamento in autotutela mediante apposita comunicazione protocollata in data 17.01.2018 dalla Società_2 s.r.l. (doc. 8). Questa volta il Comune di Reggio Calabria riconosceva l'errore commesso e provvedeva a mezzo prot. n.
49608 del 21.03.2018 (doc. 9) a disporre il discarico delle somme precedentemente richieste con l'ingiunzione di pagamento recante il n. 20170297602210000126636 del 20.12.2017, relativamente alle annualità̀ 2009 /
2011, con la seguente motivazione: “l'area edificabile accertata risulta venduta in data 16.11.1983”.
Per tale ragione, il Comune che ha dato causa al presente giudizio, deve tare essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che sono liquidate come in parte motiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 473,00 di cui euro 30,00 a titolo di contributo unificato, rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge. Con distrazione, se richiesta.
Reggio Calabria, 28 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci