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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13.01.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero 8120/2022 R.G.
TRA
, nato Barletta il 14.02.1950, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Savella, in forza di procura rilasciata a margine del presente atto;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/01/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 agiva in giudizio nei confronti Parte_1 dell' per accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di indebito formulata dall'istituto CP_1 resistente nella misura di € 4.315,61, per intervenuta decadenza ex art. 13 c. 2 l. n. 412/1991. CP_ A tal fine, il ricorrente deduceva: che con nota dell'01.04.2020 l' gli aveva richiesto, quale erede della sig.ra la restituzione di € 4.315,61 per il periodo dal 01.01.2015 Persona_1
al 31.12.2015, erogati indebitamente sulla pensione cat SO n. 24047140 (della sig.ra Persona_1
CP_ ; che con la suddetta nota l' precisava che “sono state riscosse rate di assegno non
[...] spettanti. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti per legge. Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”; che a seguito di ciò ha proposto in data 15.11.2022
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ricorso al Comitato Provinciale deducendo la violazione dell'art. 13 comma 2 della legge n.
412/1992 e dell'art. 52 comma 2 della legge 88/1989 come modificato dall'art. 13 comma 1 della legge n. 412/1991, rigettato successivamente con delibera del 15.12.2022.
CP_ Poste le circostanze di fatto, il ricorrente in diritto ha sostenuto: che la richiesta dell' di restituzione della somma di € 4.315,61 percepita dall'01.01.2015 al 31.12.2015 sulla pensione Cat.
SO della sig.ra è illegittima per violazione dell'art. 13 comma 2 della legge Persona_1
n. 412/1991; che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale il senso del dettato normativo è quello per cui il termine, considerato nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e come tali verificati;
che in materia di indebito previdenziale, l'art. 13 comma 2 della citata legge deve essere inteso nel senso che deve procedersi alla verifica dei redditi nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità di questi ultimi e che entro l'anno successivo a quello in cui della verifica deve procedersi.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari la illegittimità ed irripetibilità del recupero dell'indebito di € 4.315,61 formulata con la comunicazione datata 01.04.2020, per essere l'Istituto decaduto dal potere di recuperare l'indebito e perché trattasi comunque di indebito irripetibile, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Costituendosi in giudizio, l' deduceva nel merito l'infondatezza della domanda ed evidenziava: che la sig.ra non aveva presentato per i redditi percepiti nell'anno 2014 dichiarazione Per_1 fiscale e che, nell'archivio delle comunicazioni annuali RED trasmesse all' , l'ultimo modello CP_1
RED della stessa presente risaliva alla dichiarazione per l'anno 2013 mentre risultava assente la comunicazione relativa all'anno 2014 nonostante i solleciti trasmessi dall' ; che, l' in CP_1 CP_1 data 13.12.2016 inviava sollecito contenente l'avviso di sospensione delle prestazioni legate al reddito in assenza della comunicazione reddituale dell'anno 2014 e successivamente provvedimento di revoca, elaborato a seguito della reiterata mancata comunicazione dei redditi con tale provvedimento, effettuato a seguito di ricostituzione batch del 24.10.2017, avverso il quale il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo, respinto dal Comitato con delibera del
15/12/2022.; che l'indebito, pertanto, non era prescritto in quanto notificato al ricorrente entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica alla dante causa. Ha dedotto altresì che era onere del ricorrente fornire la prova del non superamento dei limiti reddituali per godere delle maggiorazioni pensionistiche previste dalla legge. In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa non necessitava di attività istruttoria.
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La domanda è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Ebbene, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Tuttavia, a norma dell'art. 1886 c.c. le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e solo in mancanza di queste ultime trovano applicazione le norme del Codice civile.
Ciò premesso, la disciplina dell'indebito previdenziale viene dunque così ricostruita in termini di lex specialis rispetto al regime ordinario dell'art. 2033 c.c., in quanto diretta ad approntare una tutela idonea in favore di chi abbia “in buona fede” percepito le prestazioni.
La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 431 del 1993, aveva evidenziato il consolidamento di un principio di settore secondo il quale - in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito - trovava applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che escludeva viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, pur se informe e modalità diverse a seconda delle peculiari discipline dettate dal Legislatore, che a volte richiedono la mancanza di dolo, a volte l'accertamento della buona fede, a volte la consacrazione del carattere indebito della prestazione in un provvedimento formale comunicato all'interessato.
La disciplina in esame, dunque, soffre dell'avvicendamento di norme speciali, succedutesi nel tempo, con la conseguenza che risulta determinante individuare l'epoca in cui si è verificata l'erogazione, da parte dell' della somma non dovuta, nonché individuare la causale della CP_1 indebita corresponsione, al fine di centrare la disciplina ratione temporis applicabile all'obbligo restitutorio.
Per le pensioni in regime assicurativo, nonché per la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, trova applicazione l'art. 52 della Legge n. 88/1989 che così stabilisce:
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
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Fatte queste premesse di carattere generale, una ipotesi specifica di indebito è prevista e disciplinata dal comma 2 dell'art. 13 Legge n. 412/1991, consentendo all' di procedere CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e di provvedere al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo;
termine, peraltro, prorogabile, con decreto ministeriale, ai sensi del comma 2 bis, su richiesta dell' , in caso di ricorrenza di obiettive ragioni di carattere CP_1
organizzativo e funzionale.
CP_ La norma, dunque, impone all' previdenziale di controllare una volta l'anno i redditi dei pensionati e la loro incidenza sul diritto alle prestazioni di pensione o sull'importo di queste ultime;
ne consegue che al pensionato non può essere in ogni caso richiesto più dell'equivalente di un anno di prestazioni indebite.
Detto obbligo annuale dell' , il quale persiste anche a seguito delle modifiche introdotte in CP_1 materia di modalità di comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali ai sensi dell'art. 13
D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, sorge, tuttavia, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Cass. 26 luglio 2017, n. 18551; Cass. 24 gennaio 2012, n.
953; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'Ente venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo, invece, alla CP_1
regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2,
Legge n. 412/1991.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte
Costituzionale 24 maggio 1996, n. 166), data dai tempi tecnici necessari affinché i dati disponibili all'Istituto siano immessi nei circuiti delle verifiche contabili;
tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
La norma in esame non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un
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“anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio
(“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, Legge n. 412/1991 riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l' sia in possesso di dati reddituali certi, il senso della previsione è quello per cui CP_1 il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'Ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e ha potuto, quindi, verificarli. D'altra parte, proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di precisare che l'art. 13, comma 2, Legge n. 412/1991 si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (Cass., 20.05.2021, n. 13818; Cass., 8.02.2019 n. 3802).
Ha, altresì, chiarito che il termine “recupero” non può essere inteso nel senso che entro l'anno
(civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' , bensì nel senso che entro tale termine l' deve CP_1 CP_1 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito, ovvero iniziare il procedimento amministrativo di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato.
CP_ Orbene, nel caso di specie, l' era a conoscenza della mancanza dei requisiti per l'erogazione della pensione già dal 24.10.2017 (data certa indicata dall' nella motivazione del rigetto del CP_1
ricorso al comitato provinciale della delibera n. 2210229 del 15.12.2022)
Ne deriva dunque, in base ai sopraindicati principi di giurisprudenziali, che l' Controparte_3
resistente, essendo a conoscenza della mancanza dei requisiti per la erogazione della pensione già dal 24.10.2017, avrebbe dovuto procedere al recupero di quanto indebitamente erogato nell'anno successivo ovvero nel 2018 (così come indicato nella nota del 24.10.2017 dal maggio 2018 attraverso una trattenuta di 54 rate mensili) e non come accaduto nel caso di specie, avendo richiesto la restituzione di € 4.315,61 (efferenti al periodo 01.01.2015/31.12.2015), solo con la nota
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CP_ del giorno 01.04.2020. In conseguenza di ciò l' è decaduto dalla possibilità di richiedere l'indebito oggetto del presente ricorso.
Deve dunque dichiararsi l'irripetibilità nei confronti del ricorrente, erede dell'originaria pensionata, CP_ della somma di € 4.315,61 richiesta a titolo di indebito da parte dell'
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nella misura liquidata in CP_1
dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
29.12.2022 da , nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione dell'importo di €
4.315,61 calcolato per il periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2015, richiesto dall' al ricorrente CP_1 con missiva dell'01.04.2020;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore del CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario in € 886,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre
RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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