Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 05/06/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01730/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2025 proposto dal Sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Romano e con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato a ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 5/12/2024 e notificato il 1°/4/2025 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Ministero dell'Interno con deposito di documentazione del 26/5/2025 di revoca in autotutela in data 22/5/2025 del provvedimento impugnato;
Vista la richiesta depositata da parte ricorrente il 30/5/2025 di cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere cittadino marocchino arrivato in Italia nel 2018 con ricongiungimento familiare al padre, frequentando la scuola professionale per idraulico e lavorando successivamente come idraulico con contratti a tempo determinato, potendo nei periodi di disoccupazione contare sul contributo del padre e del fratello. A seguito della presentazione in data 17/10/2023 di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, veniva redatto preavviso di rigetto sul presupposto che era già stato autorizzato a soggiornare sul territorio italiano per motivi di attesa occupazione e non sarebbe stato possibile formulare una nuova istanza per lo stesso motivo; sebbene il ricorrente avesse trasmesso documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa e lo stato di famiglia, è stato adottato l’impugnato decreto di rigetto in quanto il ricorrente non avrebbe partecipato al procedimento né fornito integrazione documentale. Si sono dedotti violazione di legge dell’art.10-bis della Legge n.241/1990 e degli artt.22, 5, 19 e 29 del D. Lgs. n.286/1998, difetto di istruttoria e di motivazione nonché eccesso di potere.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.
2. Alla Camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 26/5/2025 di revoca in autotutela in data 22/5/2025 del provvedimento impugnato.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO