TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art 127 ter c.p.c previo riscontro del deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5925/2022, cui è stata riunita quella iscritta al R.G. n. 5965/2022
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Teresa Petta;
Parte_1
E
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Umberto Ferrato;
NONCHÉ
con l'assistenza e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_2
Calabria;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 e iscritto al R.G. n. 5925/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229001008824000 notificata il 19.4.2022, con riferimento ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 33420150002859547000, presuntivamente notificato in data 28.10.2015, e riguardante contributi I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativi alle annualità 2013 e 2014, per l'ammontare complessivo di € 2.715,21;
- n. 33420160003549750000, presuntivamente notificato in data 3.12.2016, riguardante contributi I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2015, per l'ammontare complessivo di € 2.648,42; - e n. 33420170004509653000, notificato presuntivamente in data 14.12.2017, e riguardante contributi I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2016, per l'ammontare complessivo di € 2.705,55.
Ha dedotto, in particolare, la nullità per inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito sopra indicati, la quale comporterebbe la conseguente illegittimità della relativa iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/73, nonché l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati dall'intimazione opposta, attesa l'omessa regolare notifica degli atti prodromici ad essa.
Con ordinanza dell'11.6.2024 veniva disposta la riunione del presente giudizio al procedimento iscritto al R.G. n. 5965/2022 mediante ricorso depositato in data 22.12.2022.
Attraverso lo stesso veniva promossa un'opposizione avverso la comunicazione preventiva d'ipoteca n. 03476202200002572000, notificata al medesimo ricorrente in data 7.12.2022 e portante gli avvisi di addebito nn. 33420150002859547000; 33420160003549750000 e 33420170004509653000 già impugnati unitamente alla intimazione opposta, nonché gli avvisi di addebito nn.:
- 33420180002478903000, presuntivamente notificato in data 11.7.2018, riguardante contributi
I.V.S. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2017 per l'ammontare complessivo di € 818,47;
- 33420180004858281000, presuntivamente notificato in data 7.1.2019, riguardante contributi
I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2017, per l'ammontare complessivo di € 2.870,64;
- 33420180005935263000, presuntivamente notificato in data 16.3.2019, riguardante contributi
I.V.S. e somme aggiuntive, relativo alle annualità d'imposta 2017 e 2018 per l'ammontare complessivo di € 2.424,33;
- 33420190002624042000, presuntivamente notificato in data 14.10.2019, riguardante contributi I.V.S. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2018 per l'ammontare complessivo di € 2.382,42;
- 33420190005476617000, presuntivamente notificato in data 14.3.2020, riguardante contributi
I.V.S. e somme aggiuntive, relativo alle annualità d'imposta 2018 e 2019 per l'ammontare complessivo di € 2.312,19;
- 33420190006539140000, presuntivamente notificato in data 14.3.2020, riguardante contributi
I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2018, per l'ammontare complessivo di € 2.810,10; - 33420210000404843000, presuntivamente notificato in data 17.10.2021, riguardante contributi I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2019, per l'ammontare complessivo di € 2.920,46;
- 33420210002006766000, presuntivamente notificato in data 27.11.2021, riguardante contributi I.V.S. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2019, per l'ammontare complessivo di € 3.615,52.
Parte ricorrente ivi ha dedotto, similarmente rispetto a quanto fatto nell'altro atto introduttivo,
l'inesistenza della notifica degli atti sottesi a quello opposto con conseguente nullità del preavviso d'ipoteca per omessa notifica degli atti prodromici nonché per irregolarità della sua notifica in quanto effettuata tramite pec non iscritta nei pubblici registri ed infine l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva espressa da tale ultimo atto. Eccepiva inoltre la nullità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria pure per la mancata indicazione nella stessa della modalità di calcolo degli interessi dovuti.
Nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso sia ad che ad CP_3 CP_4 CP_2
non si è costituita e se ne dichiara la contumacia nella presente decisione con riferimento al
[...]
fascicolo recante R.G. n. 5925/2022; circa la posizione recante R.G. n. 5965/2022 avente ad oggetto l'opposizione alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 03476202200002572000, dunque, si osserva che l' si costituiva tardivamente in data 21.4.2023 Controparte_2
contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si costituiva in entrambi i giudizi l' , muovendo le medesime censure promosse dall'altra parte CP_3
resistente.
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
***
1. Sulla legittimazione a controvertere di e di CP_3 CP_4
Preliminarmente, va osservato che in questa sede si controverte di un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento e di un'opposizione avverso comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e, quindi, avverso atti successivi alla notifica di taluni avvisi di addebito – che nel caso di specie è stata negata dal ricorrente –, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
in quanto il ricorrente, al fine di veder dichiarata la nullità derivata dell'atto Controparte_2
impugnato ed eccepire la prescrizione dei crediti, ha dedotto di non aver ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell'intimazione e della comunicazione preventiva d'ipoteca.
L'opposizione riguarda infatti non soltanto l'asserita prescrizione del credito – rilievo che, afferendo al merito della questione (estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità (cfr. CP_4
Cass.7514/2022) – ma anche vizi formali dell'atto per cui è legittimato a controvertere il solo agente della riscossione.
Nel caso di specie, tra l'altro, non si è al cospetto di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario –, bensì di un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento ed una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, che sono atti formati e notificati unicamente da incaricata della riscossione e CP_4
quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del DPR 602/73 e del Dlgs
46/99. Pertanto, anche laddove la parte ricorrente non avesse promosso delle censure di tipo formale, tale eccezione sarebbe stata infondata.
Quanto alla legittimazione passiva di in giudizio, invece, essa è pacifica. CP_3
La stessa non può che sussistere dal momento che in tale giudizio è in contestazione la fondatezza della pretesa contributiva e non solo vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione.
La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018) né consente, invero, di inferire con un vero e proprio salto logico la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore. Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo
(cfr. la già citata Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, conf. da ultimo sulla questione da Cass. n. CP_3
16998/2023).
2. Sull'opposizione avverso l'intimazione di pagamento Avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – può essere inquadrata come 'opposizione agli atti esecutivi' ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per la parte in cui il ricorrente ha denunciato la nullità per inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione n. 03420229001008824000, la quale comporterebbe la conseguente illegittimità della relativa iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 25 d.P.R. n.
602/73, e poi come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del d.lgs. 46/1999 s.i. e m., nella parte in cui il ricorrente ha agito avverso la stessa intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui questi è venuto a conoscenza del preteso credito.
Invero, entrambe le azioni promosse con riferimento all'intimazione devono dichiararsi intempestive.
All'art. 617 c.p.c., infatti, la legge prescrive che le doglianze di tipo formale afferenti all'intimazione di pagamento opposta e agli atti ad essa sottesi debbano essere proposte non oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Per quanto riguarda invece l'azione recuperatoria, deve rilevarsi che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possa essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del
1999, ove si alleghi la omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione, difatti, in particolare ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione
a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Tra la notifica dell'intimazione opposta, perfezionata in data 19.4.2022, e il deposito del ricorso, realizzato in data 21.12.2022, è infatti trascorso un intervallo temporale ben maggiore rispetto a quelli previsti ex lege di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e di quaranta giorni per la domanda azionata in funzione recuperatoria – cioè sulla premessa della inesistenza della notifica degli avvisi di addebito e volta a far valere la prescrizione del credito contributivo portato nel titolo presupposto la quale invece avrebbe potuto e dovuto, per quanto di ragione, opporre al momento della notifica dei predetti – dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99.
Nonostante con riferimento a tale opposizione non possa essere dichiarata la prescrizione dei crediti eventualmente intervenuta prima della notifica degli atti presupposti all'intimazione che non sono stati impugnati nei termini di legge, si osserva che con riferimento a questi ultimi può comunque sempre essere apprezzata la maturazione della prescrizione successiva.
Difatti, dal momento che risulta per tabulas proprio dall'intimazione opposta che l' avviso di addebito sotteso e impugnato, n. 33420150002859547000, sarebbe stato notificato nel giorno 28.10.2015 ed in giudizio non è stato provato l'intervento di altri atti interruttivi intermedi rispetto alla notificazione della opposta intimazione di pagamento avvenuta soltanto nel 2022, deve osservarsi che i crediti contributivi da questo portati si sono estinti per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/95.
Lo stesso non può dirsi, invece, a proposito degli altri avvisi di addebito sottesi e opposti unitamente alla presente intimazione, i nn. 33420160003549750000 e 33420170004509653000, che risultano notificati il 3.12.2016 ed il 14.12.2017, poiché tra tali date e quella di notifica dell'intimazione di pagamento risalente al 19.4.2022, non è ancora decorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 3
c. 9 L. 335/95, tenuto conto anche del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale
(art. 37 d.l. n. 18/2020, convertito, con modif., alla l. n. 27/2020 e art. 11, c. 9, d.l. n. 183/2020, convertito, con modif., dalla l. n. 21/2021).
3. Sull'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Anche nell'impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202200002572000, il ricorrente ha proposto, con ogni evidenza, sia una 'opposizione agli atti esecutivi' ai sensi dell'art. 617 c.p.c. – poiché ha denunciato vizi formali quali l'inesistenza della notifica degli atti ad essa sottesi con conseguente nullità del preavviso d'ipoteca impugnato per omessa notifica degli atti prodromici nonché per irregolare notifica dello stesso perché effettuata tramite pec non iscritta nei pubblici registri e per suo difetto di motivazione in quanto carente di indicazione circa la modalità di calcolo degli interessi dovuti – che una 'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit.', avendo dedotto che gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di cui si controverte sarebbero stati notificati in maniera irregolare e sarebbero pertanto inesistenti, con conseguente prescrizione dei crediti contributivi da essi portati già in ragione della data di maturazione del credito.
Con riferimento all'esperita opposizione agli atti esecutivi, si analizza in primo luogo la lamentata nullità del preavviso d'ipoteca impugnato per irregolare notifica della stessa. Essa appare sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Ma più precisamente, in relazione all'eccezione afferente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, giova effettuare una ricostruzione del quadro normativo al fine di chiarire i motivi del rigetto della doglianza.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L.
1 dicembre 2016, n.225, prescrive che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI-PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente.
Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'60, D.P.R.
600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Orbene – condividendo questo giudicante anche l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato – dall'illustrato quadro normativo emerge il principio per cui le menzionate disposizioni consentono al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del
1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
In secondo luogo, con riguardo al difetto di motivazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi dovuti, si ritiene che anche tale doglianza vada rigettata poiché l'atto appare invece conforme al modello prescritto dalla legge la quale, invero, non individua un simile requisito richiesto a pena di nullità.
Deve poi rilevarsi che l'opposizione agli atti esecutivi non è invece proponibile rispetto ai vizi formali attinenti alla maggior parte degli atti prodromici al preavviso d'ipoteca.
Vi è prova in atti, infatti, che tali atti presupposti sarebbero già stati conosciuti dal ricorrente attraverso l'intimazione di pagamento tempestivamente opposta, ad eccezione degli avvisi di addebito nn.
33420210000404843000 e 33420210002006766000, formati solo dopo la notificazione dell'intimazione e sottesi alla sola comunicazione preventiva d'ipoteca opposta.
Pertanto, rispetto agli avvisi di addebito già sottesi all'intimazione di pagamento, l'esame di ogni loro censura formale appare precluso in tale giudizio poiché la loro proposizione in questa sede risulta tardiva, atteso che le stesse avrebbero già dovuto essere promosse al momento dell'opposizione all'atto.
Ne consegue che le uniche eccezioni che possono essere esaminate nel caso di specie sono quei vizi formali riguardanti questi ultimi due avvisi di addebito – che il ricorrente avrebbe quindi conosciuto solo con la notifica della comunicazione preventiva d'ipoteca – e quelli riguardanti l'atto opposto con il ricorso, ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tra la notifica di quest'ultima realizzata in data 7.12.2022, e la notifica dell'atto opposto, risalente al
22.12.2022, sono difatti intercorsi soltanto 15 giorni, e dunque un intervallo di tempo inferiore rispetto a quello previsto dalla legge di venti giorni per avanzare tali doglianze (art. 617 c.p.c.).
Precisamente, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33420210000404843000 e
33420210002006766000, si osserva che in atti non è presente alcuna prova della loro avvenuta notificazione.
Rispetto invece a tutti gli altri avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, deve rilevarsi che l'unico tra questi in relazione al quale il concessionario ha prodotto valida prova della notifica è il n. 33420180004858281000, ravvisandosi totale corrispondenza tra il numero della raccomandata 68953881074-6 ivi riportato e quello presente nel file pdf contenente l'avviso di addebito.
Quindi, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria di per sé dovrebbe ritenersi legittima con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento poiché i loro vizi di notifica formale non possono più essere apprezzati in questa sede – dal momento che avrebbero dovuto farsi valere tempestivamente con la prima opposizione e vanno quindi qui superati, giungendo a concludere che una loro notificazione, seppure irregolare, c'è comunque stata e la sua messa in discussione è ivi preclusa – e con riguardo l'avviso di addebito n. 33420180004858281000 che è stato l'unico del quale è stata fornita prova dell'avvenuta notifica.
Essa invece è illegittima in parte qua per omessa notifica di tutti gli altri atti presupposti, nn.
33420210000404843000; 33420210002006766000, di cui non è presente prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Tuttavia, quando si lamenta la violazione di norme di legge che prescrivono determinati requisiti formali/contenutistici, deve osservarsi – in consapevole accordo con la giurisprudenza più accorsata
– che oggetto del giudizio non è l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento di contributi previdenziali, il quale viene in essere non per effetto di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma a seguito di un procedimento volto alla verifica del tutto vincolata della sussistenza dei requisiti che la legge direttamente prescrive per la costituzione del rapporto contributivo obbligatorio da cui scaturiscono reciproche posizioni debitorie e creditorie ( in questi termini, Trib. Santa Maria Capua Vetere sent.
n. 1885/2022).
La dichiarazione di illegittimità in parte qua dell'atto impugnato non preclude perciò a tale giudice di proseguire con l'esame del merito della pretesa contributiva. Del resto, dall'accoglimento delle doglianze formali promosse dal ricorrente non deriverebbe nessuna conseguenza sui crediti da questo contestati e comunque ritenuti prescritti.
Deve infatti opportunamente rilevarsi che la mancata notifica di atti prodromici alla comunicazione preventiva d'ipoteca opposta non determina certo l'estinzione dell'obbligazione per prescrizione.
Più precisamente, rispetto a quegli atti presupposti non solo alla comunicazione preventiva d'ipoteca opposta ma anche all'intimazione di pagamento precedentemente impugnata dei quali non si ravvisi prova della notifica, deve comunque essere rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria da loro espressa perché tali avvisi di addebito avrebbero ben potuto essere impugnati entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999 dalla notifica dell'intimazione, unitamente a quest'ultima. Non averlo fatto, invece, comporta l'impossibilità di accogliere il motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dell'atto impugnato.
Per tali crediti esclusi dalla tutela recuperatoria per le ragioni evidenziate deve, però, essere sempre vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, la quale è rilevabile d'ufficio in ogni momento (cfr. Cass. ord. n. 37570 del 22.12.2022 ove si ribadisce che «nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, (…) opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio»). Fermo quanto già statuito a proposito dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
33420150002859547000 chiaramente estinti per prescrizione, si evince tuttavia per tabulas già dall'intimazione di pagamento opposta che tutti gli altri avvisi di addebito sarebbero stati notificati nelle annualità dal 2018 al 2020 e che l'intimazione di pagamento che li ricomprende – atto interruttivo precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – è intervenuta nell'aprile 2022, quindi l'estinzione per effetto del decorso del termine quinquennale prescrizionale non può di certo aver avuto luogo per i crediti portati dagli stessi.
In ultimo, a proposito di quei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito presupposti unicamente alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, i nn. 33420210000404843000 e
33420210002006766000, si osserva che questi, riferiti all'annualità 2019, non possono ancora essersi estinti né per effetto del decorso del tempo anteriore alla loro presunta notifica, asseritamente realizzata in data 17.10.2021 e in data 27.11.2021, né per il decorso di un intervallo temporale successivo perché interrotto dal preavviso d'ipoteca stesso, notificato in data 7.12.2022 e oggetto della presente opposizione.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovuti i contributi portati dall' avviso di addebito n. 33420150002859547000, sotteso ad entrambi gli atti impugnati;
b) dichiara dovuti i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 33420160003549750000;
33420170004509653000; 33420180002478903000; 33420180004858281000;
33420180005935263000; 33420190002624042000; 33420190005476617000;
33420190006539140000 sottesi ad entrambi gli atti impugnati, e i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 33420210000404843000 e 33420210002006766000 sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata;
c) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art 127 ter c.p.c previo riscontro del deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5925/2022, cui è stata riunita quella iscritta al R.G. n. 5965/2022
TRA
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Teresa Petta;
Parte_1
E
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Umberto Ferrato;
NONCHÉ
con l'assistenza e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_2
Calabria;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 e iscritto al R.G. n. 5925/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229001008824000 notificata il 19.4.2022, con riferimento ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 33420150002859547000, presuntivamente notificato in data 28.10.2015, e riguardante contributi I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativi alle annualità 2013 e 2014, per l'ammontare complessivo di € 2.715,21;
- n. 33420160003549750000, presuntivamente notificato in data 3.12.2016, riguardante contributi I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2015, per l'ammontare complessivo di € 2.648,42; - e n. 33420170004509653000, notificato presuntivamente in data 14.12.2017, e riguardante contributi I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2016, per l'ammontare complessivo di € 2.705,55.
Ha dedotto, in particolare, la nullità per inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito sopra indicati, la quale comporterebbe la conseguente illegittimità della relativa iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/73, nonché l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati dall'intimazione opposta, attesa l'omessa regolare notifica degli atti prodromici ad essa.
Con ordinanza dell'11.6.2024 veniva disposta la riunione del presente giudizio al procedimento iscritto al R.G. n. 5965/2022 mediante ricorso depositato in data 22.12.2022.
Attraverso lo stesso veniva promossa un'opposizione avverso la comunicazione preventiva d'ipoteca n. 03476202200002572000, notificata al medesimo ricorrente in data 7.12.2022 e portante gli avvisi di addebito nn. 33420150002859547000; 33420160003549750000 e 33420170004509653000 già impugnati unitamente alla intimazione opposta, nonché gli avvisi di addebito nn.:
- 33420180002478903000, presuntivamente notificato in data 11.7.2018, riguardante contributi
I.V.S. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2017 per l'ammontare complessivo di € 818,47;
- 33420180004858281000, presuntivamente notificato in data 7.1.2019, riguardante contributi
I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2017, per l'ammontare complessivo di € 2.870,64;
- 33420180005935263000, presuntivamente notificato in data 16.3.2019, riguardante contributi
I.V.S. e somme aggiuntive, relativo alle annualità d'imposta 2017 e 2018 per l'ammontare complessivo di € 2.424,33;
- 33420190002624042000, presuntivamente notificato in data 14.10.2019, riguardante contributi I.V.S. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2018 per l'ammontare complessivo di € 2.382,42;
- 33420190005476617000, presuntivamente notificato in data 14.3.2020, riguardante contributi
I.V.S. e somme aggiuntive, relativo alle annualità d'imposta 2018 e 2019 per l'ammontare complessivo di € 2.312,19;
- 33420190006539140000, presuntivamente notificato in data 14.3.2020, riguardante contributi
I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2018, per l'ammontare complessivo di € 2.810,10; - 33420210000404843000, presuntivamente notificato in data 17.10.2021, riguardante contributi I.V.S. I.A.T.P. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2019, per l'ammontare complessivo di € 2.920,46;
- 33420210002006766000, presuntivamente notificato in data 27.11.2021, riguardante contributi I.V.S. e somme aggiuntive, relativo all'annualità d'imposta 2019, per l'ammontare complessivo di € 3.615,52.
Parte ricorrente ivi ha dedotto, similarmente rispetto a quanto fatto nell'altro atto introduttivo,
l'inesistenza della notifica degli atti sottesi a quello opposto con conseguente nullità del preavviso d'ipoteca per omessa notifica degli atti prodromici nonché per irregolarità della sua notifica in quanto effettuata tramite pec non iscritta nei pubblici registri ed infine l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva espressa da tale ultimo atto. Eccepiva inoltre la nullità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria pure per la mancata indicazione nella stessa della modalità di calcolo degli interessi dovuti.
Nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso sia ad che ad CP_3 CP_4 CP_2
non si è costituita e se ne dichiara la contumacia nella presente decisione con riferimento al
[...]
fascicolo recante R.G. n. 5925/2022; circa la posizione recante R.G. n. 5965/2022 avente ad oggetto l'opposizione alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 03476202200002572000, dunque, si osserva che l' si costituiva tardivamente in data 21.4.2023 Controparte_2
contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Si costituiva in entrambi i giudizi l' , muovendo le medesime censure promosse dall'altra parte CP_3
resistente.
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
***
1. Sulla legittimazione a controvertere di e di CP_3 CP_4
Preliminarmente, va osservato che in questa sede si controverte di un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento e di un'opposizione avverso comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e, quindi, avverso atti successivi alla notifica di taluni avvisi di addebito – che nel caso di specie è stata negata dal ricorrente –, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
in quanto il ricorrente, al fine di veder dichiarata la nullità derivata dell'atto Controparte_2
impugnato ed eccepire la prescrizione dei crediti, ha dedotto di non aver ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell'intimazione e della comunicazione preventiva d'ipoteca.
L'opposizione riguarda infatti non soltanto l'asserita prescrizione del credito – rilievo che, afferendo al merito della questione (estinzione del credito) colloca in pozione di estraneità (cfr. CP_4
Cass.7514/2022) – ma anche vizi formali dell'atto per cui è legittimato a controvertere il solo agente della riscossione.
Nel caso di specie, tra l'altro, non si è al cospetto di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario –, bensì di un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento ed una comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, che sono atti formati e notificati unicamente da incaricata della riscossione e CP_4
quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del DPR 602/73 e del Dlgs
46/99. Pertanto, anche laddove la parte ricorrente non avesse promosso delle censure di tipo formale, tale eccezione sarebbe stata infondata.
Quanto alla legittimazione passiva di in giudizio, invece, essa è pacifica. CP_3
La stessa non può che sussistere dal momento che in tale giudizio è in contestazione la fondatezza della pretesa contributiva e non solo vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione.
La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018) né consente, invero, di inferire con un vero e proprio salto logico la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore. Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo
(cfr. la già citata Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, conf. da ultimo sulla questione da Cass. n. CP_3
16998/2023).
2. Sull'opposizione avverso l'intimazione di pagamento Avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea – può essere inquadrata come 'opposizione agli atti esecutivi' ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per la parte in cui il ricorrente ha denunciato la nullità per inesistenza della notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione n. 03420229001008824000, la quale comporterebbe la conseguente illegittimità della relativa iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 25 d.P.R. n.
602/73, e poi come azione 'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del d.lgs. 46/1999 s.i. e m., nella parte in cui il ricorrente ha agito avverso la stessa intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui questi è venuto a conoscenza del preteso credito.
Invero, entrambe le azioni promosse con riferimento all'intimazione devono dichiararsi intempestive.
All'art. 617 c.p.c., infatti, la legge prescrive che le doglianze di tipo formale afferenti all'intimazione di pagamento opposta e agli atti ad essa sottesi debbano essere proposte non oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Per quanto riguarda invece l'azione recuperatoria, deve rilevarsi che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. possa essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del
1999, ove si alleghi la omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione, difatti, in particolare ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione
a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Tra la notifica dell'intimazione opposta, perfezionata in data 19.4.2022, e il deposito del ricorso, realizzato in data 21.12.2022, è infatti trascorso un intervallo temporale ben maggiore rispetto a quelli previsti ex lege di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e di quaranta giorni per la domanda azionata in funzione recuperatoria – cioè sulla premessa della inesistenza della notifica degli avvisi di addebito e volta a far valere la prescrizione del credito contributivo portato nel titolo presupposto la quale invece avrebbe potuto e dovuto, per quanto di ragione, opporre al momento della notifica dei predetti – dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/99.
Nonostante con riferimento a tale opposizione non possa essere dichiarata la prescrizione dei crediti eventualmente intervenuta prima della notifica degli atti presupposti all'intimazione che non sono stati impugnati nei termini di legge, si osserva che con riferimento a questi ultimi può comunque sempre essere apprezzata la maturazione della prescrizione successiva.
Difatti, dal momento che risulta per tabulas proprio dall'intimazione opposta che l' avviso di addebito sotteso e impugnato, n. 33420150002859547000, sarebbe stato notificato nel giorno 28.10.2015 ed in giudizio non è stato provato l'intervento di altri atti interruttivi intermedi rispetto alla notificazione della opposta intimazione di pagamento avvenuta soltanto nel 2022, deve osservarsi che i crediti contributivi da questo portati si sono estinti per effetto del decorso del termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/95.
Lo stesso non può dirsi, invece, a proposito degli altri avvisi di addebito sottesi e opposti unitamente alla presente intimazione, i nn. 33420160003549750000 e 33420170004509653000, che risultano notificati il 3.12.2016 ed il 14.12.2017, poiché tra tali date e quella di notifica dell'intimazione di pagamento risalente al 19.4.2022, non è ancora decorso il termine prescrizionale previsto dall'art. 3
c. 9 L. 335/95, tenuto conto anche del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale
(art. 37 d.l. n. 18/2020, convertito, con modif., alla l. n. 27/2020 e art. 11, c. 9, d.l. n. 183/2020, convertito, con modif., dalla l. n. 21/2021).
3. Sull'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Anche nell'impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202200002572000, il ricorrente ha proposto, con ogni evidenza, sia una 'opposizione agli atti esecutivi' ai sensi dell'art. 617 c.p.c. – poiché ha denunciato vizi formali quali l'inesistenza della notifica degli atti ad essa sottesi con conseguente nullità del preavviso d'ipoteca impugnato per omessa notifica degli atti prodromici nonché per irregolare notifica dello stesso perché effettuata tramite pec non iscritta nei pubblici registri e per suo difetto di motivazione in quanto carente di indicazione circa la modalità di calcolo degli interessi dovuti – che una 'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit.', avendo dedotto che gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di cui si controverte sarebbero stati notificati in maniera irregolare e sarebbero pertanto inesistenti, con conseguente prescrizione dei crediti contributivi da essi portati già in ragione della data di maturazione del credito.
Con riferimento all'esperita opposizione agli atti esecutivi, si analizza in primo luogo la lamentata nullità del preavviso d'ipoteca impugnato per irregolare notifica della stessa. Essa appare sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Ma più precisamente, in relazione all'eccezione afferente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, giova effettuare una ricostruzione del quadro normativo al fine di chiarire i motivi del rigetto della doglianza.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L.
1 dicembre 2016, n.225, prescrive che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI-PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente.
Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'60, D.P.R.
600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Orbene – condividendo questo giudicante anche l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato – dall'illustrato quadro normativo emerge il principio per cui le menzionate disposizioni consentono al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del
1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
In secondo luogo, con riguardo al difetto di motivazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi dovuti, si ritiene che anche tale doglianza vada rigettata poiché l'atto appare invece conforme al modello prescritto dalla legge la quale, invero, non individua un simile requisito richiesto a pena di nullità.
Deve poi rilevarsi che l'opposizione agli atti esecutivi non è invece proponibile rispetto ai vizi formali attinenti alla maggior parte degli atti prodromici al preavviso d'ipoteca.
Vi è prova in atti, infatti, che tali atti presupposti sarebbero già stati conosciuti dal ricorrente attraverso l'intimazione di pagamento tempestivamente opposta, ad eccezione degli avvisi di addebito nn.
33420210000404843000 e 33420210002006766000, formati solo dopo la notificazione dell'intimazione e sottesi alla sola comunicazione preventiva d'ipoteca opposta.
Pertanto, rispetto agli avvisi di addebito già sottesi all'intimazione di pagamento, l'esame di ogni loro censura formale appare precluso in tale giudizio poiché la loro proposizione in questa sede risulta tardiva, atteso che le stesse avrebbero già dovuto essere promosse al momento dell'opposizione all'atto.
Ne consegue che le uniche eccezioni che possono essere esaminate nel caso di specie sono quei vizi formali riguardanti questi ultimi due avvisi di addebito – che il ricorrente avrebbe quindi conosciuto solo con la notifica della comunicazione preventiva d'ipoteca – e quelli riguardanti l'atto opposto con il ricorso, ossia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tra la notifica di quest'ultima realizzata in data 7.12.2022, e la notifica dell'atto opposto, risalente al
22.12.2022, sono difatti intercorsi soltanto 15 giorni, e dunque un intervallo di tempo inferiore rispetto a quello previsto dalla legge di venti giorni per avanzare tali doglianze (art. 617 c.p.c.).
Precisamente, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33420210000404843000 e
33420210002006766000, si osserva che in atti non è presente alcuna prova della loro avvenuta notificazione.
Rispetto invece a tutti gli altri avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, deve rilevarsi che l'unico tra questi in relazione al quale il concessionario ha prodotto valida prova della notifica è il n. 33420180004858281000, ravvisandosi totale corrispondenza tra il numero della raccomandata 68953881074-6 ivi riportato e quello presente nel file pdf contenente l'avviso di addebito.
Quindi, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria di per sé dovrebbe ritenersi legittima con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento poiché i loro vizi di notifica formale non possono più essere apprezzati in questa sede – dal momento che avrebbero dovuto farsi valere tempestivamente con la prima opposizione e vanno quindi qui superati, giungendo a concludere che una loro notificazione, seppure irregolare, c'è comunque stata e la sua messa in discussione è ivi preclusa – e con riguardo l'avviso di addebito n. 33420180004858281000 che è stato l'unico del quale è stata fornita prova dell'avvenuta notifica.
Essa invece è illegittima in parte qua per omessa notifica di tutti gli altri atti presupposti, nn.
33420210000404843000; 33420210002006766000, di cui non è presente prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Tuttavia, quando si lamenta la violazione di norme di legge che prescrivono determinati requisiti formali/contenutistici, deve osservarsi – in consapevole accordo con la giurisprudenza più accorsata
– che oggetto del giudizio non è l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento di contributi previdenziali, il quale viene in essere non per effetto di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma a seguito di un procedimento volto alla verifica del tutto vincolata della sussistenza dei requisiti che la legge direttamente prescrive per la costituzione del rapporto contributivo obbligatorio da cui scaturiscono reciproche posizioni debitorie e creditorie ( in questi termini, Trib. Santa Maria Capua Vetere sent.
n. 1885/2022).
La dichiarazione di illegittimità in parte qua dell'atto impugnato non preclude perciò a tale giudice di proseguire con l'esame del merito della pretesa contributiva. Del resto, dall'accoglimento delle doglianze formali promosse dal ricorrente non deriverebbe nessuna conseguenza sui crediti da questo contestati e comunque ritenuti prescritti.
Deve infatti opportunamente rilevarsi che la mancata notifica di atti prodromici alla comunicazione preventiva d'ipoteca opposta non determina certo l'estinzione dell'obbligazione per prescrizione.
Più precisamente, rispetto a quegli atti presupposti non solo alla comunicazione preventiva d'ipoteca opposta ma anche all'intimazione di pagamento precedentemente impugnata dei quali non si ravvisi prova della notifica, deve comunque essere rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria da loro espressa perché tali avvisi di addebito avrebbero ben potuto essere impugnati entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999 dalla notifica dell'intimazione, unitamente a quest'ultima. Non averlo fatto, invece, comporta l'impossibilità di accogliere il motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dell'atto impugnato.
Per tali crediti esclusi dalla tutela recuperatoria per le ragioni evidenziate deve, però, essere sempre vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, la quale è rilevabile d'ufficio in ogni momento (cfr. Cass. ord. n. 37570 del 22.12.2022 ove si ribadisce che «nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, (…) opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio»). Fermo quanto già statuito a proposito dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
33420150002859547000 chiaramente estinti per prescrizione, si evince tuttavia per tabulas già dall'intimazione di pagamento opposta che tutti gli altri avvisi di addebito sarebbero stati notificati nelle annualità dal 2018 al 2020 e che l'intimazione di pagamento che li ricomprende – atto interruttivo precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – è intervenuta nell'aprile 2022, quindi l'estinzione per effetto del decorso del termine quinquennale prescrizionale non può di certo aver avuto luogo per i crediti portati dagli stessi.
In ultimo, a proposito di quei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito presupposti unicamente alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, i nn. 33420210000404843000 e
33420210002006766000, si osserva che questi, riferiti all'annualità 2019, non possono ancora essersi estinti né per effetto del decorso del tempo anteriore alla loro presunta notifica, asseritamente realizzata in data 17.10.2021 e in data 27.11.2021, né per il decorso di un intervallo temporale successivo perché interrotto dal preavviso d'ipoteca stesso, notificato in data 7.12.2022 e oggetto della presente opposizione.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovuti i contributi portati dall' avviso di addebito n. 33420150002859547000, sotteso ad entrambi gli atti impugnati;
b) dichiara dovuti i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 33420160003549750000;
33420170004509653000; 33420180002478903000; 33420180004858281000;
33420180005935263000; 33420190002624042000; 33420190005476617000;
33420190006539140000 sottesi ad entrambi gli atti impugnati, e i contributi portati dagli avvisi di addebito nn. 33420210000404843000 e 33420210002006766000 sottesi alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata;
c) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).