Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 165/2023 RG Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO in persona del G.O.P. dott.ssa Federica Ceresini, a scioglimento della riserva formulata ex art. 127 ter cpc all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21/03/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione iscritta al n. 165/2023 RG Lav. promossa da: in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
col patrocinio dell'avv. Filippo Rossi e dell'avv. Alessandro Controparte_1
Zanelli, presso il cui studio in Via Vigoleno 2/B in Piacenza è elettivamente domiciliato OPPONENTE
, col patrocinio dell'avv. Filippo Rossi e dell'avv. Controparte_1
Alessandro Zanelli, presso il cui studio in Via Vigoleno 2/B in Piacenza è elettivamente domiciliata OPPONENTE contro
, col patrocinio Controparte_2 dell'avv. Maria Maddalena Berloco e dell'avv. Giuseppe Basile, elettivamente domiciliato presso la sede in Piacenza, P.zza Cavalli 62 OPPOSTO CP_3
CONCLUSIONI
OPPONENTI: come da note scritte depositate il 21/03/2025.
OPPOSTO: come da note scritte depositate il 21/09/2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2023, in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore di proponeva Controparte_1 opposizione alle ordinanze-ingiunzione notificategli da n. OI-002246423, n. CP_3
OI-000677671 e n. OI-002259003, ciascuna delle per il pagamento di €. 10.006,60 a
1
6100.24/09/2021.0198734, prot. 6100.08/04/2022.0084793 e prot.
6100.05/10/2021.0207464, era stata contestata la violazione dell'art. 2 co. I bis del
DL 463/1983 conv. con modificazioni dalla L. 638/1983 e ss mm per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per importi non specificati, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta e di cui all'art. 16 l. 689/1981, con cumulo di sanzioni pari a €. 30.019,80 oltre oneri;
il ricorrente, premesso che , su sua istanza, aveva accordato rateazioni, parte delle CP_3 quali pagate, non revocate e quindi da considerarsi ancora in atto, eccepiva la nullità delle ordinanze-ingiunzioni opposte in primo luogo per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento al ricorrente, in secondo luogo per inesigibilità delle sanzioni, siccome emesse nelle more delle rateazioni concesse e mai revocate e, pertanto, emesse quando il pagamento delle rate non ancora versate poteva essere effettuato, non essendo perentorio il termine di giorni 30 previsto per il pagamento, in terzo luogo per difetto di motivazione, non recando gli atti impugnati l'indicazione delle date di notifica dei preavvisi di accertamento né, con riguardo alla determinazione della sanzione, la specifica motivazione della applicazione del minimo edittale da parte di , in violazione dell'art. 11 della L. n. 689/1981 in CP_3 Co tema di valutazioni che la dovrebbe effettuare in considerazione della gravità della condotta, la personalità dell'autore e altri elementi di valutazione e di quanto stabilito in generale per tutti gli atti amministrativi ai sensi dell'art.3 L. n. 241/1990
e, in particolare, per le ordinanze-ingiunzioni, ex art. 18, co. 2 L. n. 689/1981, circa l'obbligo di motivazione, in quarto luogo per indeterminatezza delle somme dovute a titolo di crediti previdenziali, giacché le ordinanze-ingiunzioni impugnate non riportano l'esatto ammontare dei crediti previdenziali vantati dall' , in contrasto CP_3 col principio della trasparenza che dovrebbe caratterizzare l'operato della PA e in violazione del diritto di difesa del ricorrente, oltre a essere indeterminate, in quinto luogo per errata quantificazione delle sanzioni elevate e in sesto luogo per omessa applicazione del concorso di violazioni di cui all'art. 8 L. 689/1981; il ricorrente domandava, in via pregiudiziale, sospendersi l'esecutorietà dei provvedimenti impugnati, quantomeno fino all'esito del presente giudizio;
in via principale e nel merito, annullarsi le tre ordinanze ingiunzione perché illegittime e infondate o come meglio;
in via subordinata e nel merito, previo annullamento delle ordinanze- ingiunzioni o, quantomeno, delle ordinanze-ingiunzioni n. OI-000677671 e n. CP_3
OI-002259003, rideterminarsi la sanzione per le causali relative ai CP_3
2 provvedimenti impugnati nel minimo edittale previsto dalla legge, applicando altresì il concorso di violazioni di cui all'art. 8 L. 689/1981, sempre nel minimo previsto dalla legge, vinte le spese di causa.
Con decreto del 22/3/23 veniva fissata udienza di discussione del 28/6/23, con rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività delle ordinanza ingiunzione opposte per mancanza di un pericolo di danno grave e imminente.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata il 23/06/2023, ove CP_3 contestava la fondatezza delle eccezioni di nullità delle ordinanze ingiunzione ex adverso sollevate e, in particolare, quanto alla eccezione di nullità per sproporzione della misura delle sanzioni inflitte, dava atto della modifica legislativa introdotta con l'art. 23 DL 48/2023, che fissava la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso e che, pertanto, era in corso la rideterminazione dell'importo delle sanzioni;
tanto eccepito, domandava il rigetto del ricorso CP_3 siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura di giustizia, vinte le spese di causa.
Il 28/6/23 l , ex art. 23 DL 48/2023, depositava n. 3 provvedimenti di rettifica CP_3 delle sanzioni inflitte con le ordinanze ingiunzione impugnate.
L'udienza del 28/6/23, su accordo delle parti e a scopo deflattivo, era rinviata al
27/9/23 per consentire a parte ricorrente di prendere atto della rideterminazione delle sanzioni.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, parte ricorrente documentava di avere pagato le sanzioni rideterminate per le annualità 2018 e 2020, mentre, quanto all'annualità 2019, dava atto di avere chiesto la rateazione della sanzione rideterminata, peraltro senza riscontro dall – che, a quanto rilevato CP_3 documentatamente dall'opponente, pur non depositando più alcun atto nel presente giudizio, chiedeva che il Giudice emettesse l'autorizzazione alla rateazione delle somme con riferimento a posizioni analoghe alla presente – e, pertanto, chiedeva al
Giudice di disporre che l concedesse la rateazione delle somme indicate nel CP_3 provvedimento di rettifica de quo nella misura più ampia di giustizia;
il Giudice, ritenuto che il rispetto del principio del contraddittorio imponesse di consentire al resistente di pronunciarsi in punto rateazione della sanzione come rideterminata per l'annualità 2019, assegnava termine per note all' fino al 31 ottobre 2023, CP_3 fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 10/11/23, sostituita col deposito di note scritte;
l' , peraltro, non si pronunciava. CP_3
3 Con ordinanza del 21/11/23 a scioglimento della riserva formulata all'esito della scadenza del termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10/11/23, il Giudice, preso atto che l'opponente insisteva per la rateizzazione del pagamento della sanzione rettificata per l'anno 2019, rilevato che il DL 48/2023 non prevede che l'autorità giudiziaria possa accordare la rateizzazione del pagamento delle sanzioni rettificate, peraltro ritenuto che il favor rei che informa il DL 48/2023 ed evidenti finalità deflattive imponessero di accordare all'opponente una dilazione sufficiente a consentirgli di accantonare la provvista necessaria al pagamento della sanzione rettificata, rinviava per la verifica del pagamento della sanzione rettificata relativa all'anno 2019.
Con ordinanza del 28/5/24 all'esito della scadenza del termine assegnato fino al
22/5/24 per il deposito di note scritte, il Giudice, rilevato che il ricorrente aveva dato documentatamente atto di avere formalizzato in data 17/5/24 richiesta all' di CP_3 rateizzazione del pagamento della sanzione rettificata per l'anno 2019 e, in assenza di riscontro da parte dell , chiedeva un ulteriore rinvio, a fini deflattivi rinviava CP_3 all'udienza del 2/7/24 sostituita col deposito di note scritte.
Con ordinanza del 9/7/24 all'esito della scadenza del termine assegnato fino al
2/7/24, il Giudice, rilevato che il ricorrente dava atto che non ha dato riscontro
CP_3 alla richiesta di rateizzazione della sanzione per il 2019 e chiedeva concedersi la rateazione delle somme rideterminate dall nella misura più ampia ritenuta di
CP_3 giustizia, rilevato che l non aveva depositato le note scritte nel termine
CP_3 assegnato in sostituzione dell'udienza né, in precedenza, aveva preso posizione sulla istanza di rateazione, benché gli fosse anche stato assegnato termine per note ad hoc, in considerazione sia del favor che informa il DL 48/2023, sia della protratta inerzia dell'ente creditore, ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di rateazione formulata dalla parte ricorrente e che l'importo rideterminato dall con
CP_3 riferimento all'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la annualità del 2019 dovesse essere rateizzato in n. 5 rate mensili, di uguale importo, a partire dal mese di luglio, in considerazione del fatto che parte ricorrente, nel lungo arco di tempo in cui si erano articolati i vari rinvii nell'attesa di una presa di posizione da parte dell , aveva avuto ampiamente la possibilità di accantonare
CP_3 la provvista necessaria al pagamento, ammetteva parte ricorrente a pagare in n. 5 rate mensili, di uguale importo, decorrenti dal corrente mese di luglio, la somma rettificata dall relativa all'omesso versamento dei contributi previdenziali e
CP_3 assistenziali per l'anno 2019, rinviando per la verifica del pagamento all'udienza del
4 18/12/24, sostituita col deposito di note scritte.
Con ordinanza del 19/12/24 all'esito della scadenza del termine per note scritte assegnato fino al 18/12/24, il Giudice, rilevato che il ricorrente, dopo avere lamentato l'inerzia dell a fronte delle sue richieste di rateazione delle somme CP_3 rideterminate e di cui al protocollo .6100.02/02/2023.0022551 n. OI- CP_3
relativa all'annualità 2019 nella misura più ampia ritenuta di giustizia, P.IVA_1 insisteva affinché il Giudice, in linea con quanto indicato dall , accordasse la CP_3 rateazione suddetta e, in subordine, insisteva per i motivi tutti di cui al ricorso e, in estremo subordine, per la riquantificazione delle somme come da rettifica operata dall e depositata in atti, rilevato che, alla luce delle conclusioni formulate da CP_3 parte ricorrente, doveva ritenersi che la stessa o non avesse letto l'ordinanza del
9/7/24, comunicata alle parti in pari data, ove il Giudice ammetteva parte ricorrente a pagare in n. 5 rate mensili, di uguale importo, decorrenti dal corrente mese di luglio, la somma rettificata dall relativa all'omesso versamento dei contributi CP_3 previdenziali e assistenziali per l'anno 2019, o, pur avendone preso lettura, avesse, comunque, omesso il pagamento delle rate, ritenuto che l'ampia dilazione concessa a parte ricorrente per potere effettuare il pagamento delle rate accordate ostasse alla concessione di un'ulteriore dilazione, fissava per discussione l'udienza del 21/3/25, sostituita col deposito di note scritte.
Scaduto il termine assegnato fino al 21/3/25 in sostituzione dell'udienza, il Giudice,
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter cpc, all'esito dell'esame delle note scritte depositate dalla sola parte ricorrente – che insiste per l'accoglimento dei motivi di cui al ricorso e, in subordine, chiede che le somme ancora dovute siano rideterminate come da rettifica operata dall' -, decide la causa con la presente sentenza, che CP_3 viene depositata telematicamente.
La causa è stata istruita coi documenti versati in atti dalle parti.
E' incontestato, e comunque provato per tabulas, che i ricorrenti hanno pagato le sanzioni irrogate per l'omesso versamento dei contributi per gli anni 2018 e 2020 nella misura rideterminata dall , di talché, in ordine alle relative ordinanze CP_3 ingiunzione, n. OI-002246423 e n. OI-000677671, è cessata la materia del contendere, restando dunque da verificare la fondatezza dell'opposizione con riferimento alla ordinanza ingiunzione n. OI-002259003, con la quale è stata irrogata la sanzione per l'omesso versamento dei contributi nel 2019.
I motivi di opposizione sono infondati.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione
5 impugnate per omessa contestazione o notificazione delle violazioni, essendo provato dai documenti prodotti dal resistente come docc. 4, 5, 9, 10, 22 e 23 che la contestazione e la notifica è ritualmente avvenuta.
In secondo luogo, è infondata l'eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzioni per inesigibilità della sanzione, giacché i ricorrenti non hanno provato di avere chiesto e ottenuto la rateazione dei contributi non versati, ciò che rende superflua ogni ulteriore considerazione circa l'irrogabilità della sanzione in caso di rateazione dei contributi non pagati.
In terzo luogo, è infondata l'eccezione di nullità delle ordinanze per carenza di motivazione.
Giova premettere che l'irrogazione della sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione è stata introdotta con la depenalizzazione ex art. 6 co. III D. Lgs. 8/2016 del reato p. e p. dall'art. 2 co. I bis L. 683/1983, di talché ove, come nel presente caso, l'omesso versamento delle ritenute non superi €. 10.000, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10.000 a €. 50.000, salvo che il datore di lavoro versi le ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Nel presente caso, l' ha documentatamente notificato i provvedimenti di CP_3 accertamento di ciascuna delle violazioni alle quali si riferiscono le tre ordinanze ingiunzione impugnate, con analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi da parte ricorrente e con avviso che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata irrogata, nonché
l'ulteriore opzione, in caso di omesso versamento nel termine di tre mesi delle ritenute non versate, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 L.
689/1981, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque pari a €. 16.666,00: ogni ordinanza ingiunzione notificata fa riferimento al relativo, analitico provvedimento di accertamento della violazione cui è collegata la sanzione irrogata con il provvedimento impugnato, che, pertanto, è sufficientemente motivato per relationem.
In quarto luogo, è infondata l'eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate per indeterminatezza delle somme dovute a titolo di crediti previdenziali, giacché è documentalmente provato che sono stati notificati i provvedimenti di accertamento di ciascuna delle violazioni alle quali si riferiscono le tre ordinanze
6 ingiunzione impugnate, con analitica indicazione, come si è detto, dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi
UNIEMENS trasmessi dai ricorrenti.
In quinto luogo, l'eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate è superata dalla rideterminazione delle sanzioni con esse irrogate coi provvedimenti depositati il 28/6/23 a seguito dell'intervento del DL 48/2023.
In sesto luogo, è parimenti superata l'eccezione di nullità delle ordinanze ingiunzione per omessa applicazione del concorso di violazioni di cui all'art. 8 L.
689/1981, dal momento che, in ogni caso, tale disposizione non può trovare applicazione nella presente fattispecie, in cui rimane solo da pronunciarsi con riferimento all'ordinanza ingiunzione relativa alla violazione dell'obbligo di pagare i contributi non versati per l'anno 2019, avendo pacificamente il ricorrente pagato le sanzioni rideterminate con riferimento alle annualità del 2018 e del 2020, oggetto delle altre due ordinanze ingiunzione impugnate.
Stante quanto precede, con riferimento all'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione emessa con riferimento all'obbligo di versamento dei contributi per il 2019, il ricorso
è infondato e dev'essere, conseguentemente, rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido tra loro a pagare la sanzione irrogata dall , peraltro rideterminata nella CP_3 misura indicata nel provvedimento di rettifica depositato il 28/6/23.
Quanto alle spese del presente giudizio, non vi sono ragioni per derogare al criterio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc e, pertanto, esse sono poste a carico dei soccombenti ricorrenti in solido tra loro a favore del vittorioso ente previdenziale resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al D.M. n. 55/2014 ed al DM 147/2022, tenendo a mente la tabella di riferimento per la materia previdenziale e il valore minimo per ciascuna delle fasi (studio e introduzione, non essendovi stata attività istruttoria e non essendo stati ulteriormente sviluppati nella fase decisionale gli argomenti già trattati nei precedenti atti) in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e diritto di particolare complessità, con applicazione dello scaglione in cui è ricompreso il valore del decisum.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, assorbita, disattesa e respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e difesa, per i suesposti motivi così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alle ordinanze ingiunzione n. OI-
7 002246423 e n. OI-000677671;
- rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-002259003 e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna i ricorrenti in solido tra loro a pagare la sanzione con essa irrogata, nella somma rideterminata dall con provvedimento del 04/06/2023 in CP_3
€. 5.062,84;
- visto l'art. 91 cpc, condanna i ricorrenti in solido tra loro a rifondere al resistente ente previdenziale in persona del suo legale rappresentante pro tempore le spese del presente giudizio, liquidate in €. 850,00 per compensi, oltre rimborso delle spese vive documentate e rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Piacenza in data 22 maggio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Federica Ceresini
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