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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 220 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi de- Persona_1
ceduto il 13/04/2023, elettivamente domiciliati in San Mauro Castelverde, Via
Archi n.15, presso lo studio dell'avv. ZITO TANIA, che li rappresenta e di- fende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-
[...]
miciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
27/03/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o rinvia. lecontainer MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/01/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito sfavorevole al de cuius per l'accer- Parte_2
tamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_2
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclu-
[...]
sioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “si riconosce al sig. Pt_2
la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per essere ritenuto meritevole di bene-
[...]
ficiare dell'indennità di accompagnamento, dalla data di presentazione della domanda am- ministrativa e cioè dal 21/12/2021 e fino alla data della morte (13/04/2023)” (cfr.
CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa lecontainer dichiara che era invalido con diritto all'indennità di Parte_2
accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino alla data della morte (13/04/2023); condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 20/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 220 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi de- Persona_1
ceduto il 13/04/2023, elettivamente domiciliati in San Mauro Castelverde, Via
Archi n.15, presso lo studio dell'avv. ZITO TANIA, che li rappresenta e di- fende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-
[...]
miciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
27/03/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o rinvia. lecontainer MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/01/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito sfavorevole al de cuius per l'accer- Parte_2
tamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_2
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclu-
[...]
sioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “si riconosce al sig. Pt_2
la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per essere ritenuto meritevole di bene-
[...]
ficiare dell'indennità di accompagnamento, dalla data di presentazione della domanda am- ministrativa e cioè dal 21/12/2021 e fino alla data della morte (13/04/2023)” (cfr.
CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa lecontainer dichiara che era invalido con diritto all'indennità di Parte_2
accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino alla data della morte (13/04/2023); condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 20/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile