TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2637 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato in [...] il [...] c.f. ; Parte_1 C.F._1 [...] nata in [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nato in [...] il [...] c.f.
[...] C.F._3 Parte_3 nato in [...] il [...] c.f. , in proprio ed in qualità di rappresentante C.F._4 processuale e genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1 nata in [...] il [...], c.f. e nato in [...] C.F._5 Parte_4 il 30/07/2016, c.f. ; nata in [...] il C.F._6 Parte_5
07/06/1957 c.f. tutti difesi e rappresentati dagli Avv.ti Riccardo de Simone e C.F._7
Valeria Saitta, presso il cui studio domiciliano, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_2 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Pt_1 nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la
[...] cittadinanza italiana, ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che si è sposato con Parte_1 [...]
nel 1887 e da detta unione coniugale nasceva nel 1899 Persona_2 Persona_3
Dal matrimonio, nel 1921, tra e nasceva nel 1922 Saver o Persona_3 Per_4 Pt_1 sposava nel 1945 i coniugi procreavano nel 1951 Persona_5 Persona_6 [...] il quale, a sua volta, si univa in matrimonio nel 1977 con Parte_1 Parte_5
e dalla loro unione nascevano: nel 1979 nel 1981
[...] Controparte_1 [...]
e nel 1983 Parte_2 Parte_3 si sposava nel 2013 con e dalla loro unione Parte_3 Persona_7 nascevano nel 2016 e nel 2019 Parte_4 Persona_1
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_6
d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte_6 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2 cittadinanza e rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge, pur avanzando in via preliminare, richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della
Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
(Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre
2024 e chiedendo, comunque nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente
****
pagina 2 di 6 Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Atteso che nel caso di specie parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni in udienza e dunque non si è rilevato alcun accordo sulla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'avvocatura, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, considerato che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, l'eccezione deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Campana (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
pagina 3 di 6 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni Parte_1 ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass
SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il Parte_7 termine per definire il procedimento di cittadinanza.
pagina 4 di 6 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San
Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Per quanto concerne la posizione di alla stessa spetta il riconoscimento Parte_5 della cittadinanza italiana per via del matrimonio contratto con un cittadino italiano in data 09.09.1977
e, quindi, in data precedente all'entrata in vigore della Legge 123/1983. Invero, a partire dal 27.04.1983
(data di entrata in vigore della L. del 21.04.1983) è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, la legge vigente in materia di matrimonio (Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta, per il riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 21.04.1983 attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della L.
5.02.1992 n. 91 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido e il decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza.
Nella specie, come detto, il matrimonio è stato contratto in data antecedente al 1983, sicché la domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2637 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato in [...] il [...] c.f. ; Parte_1 C.F._1 [...] nata in [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nato in [...] il [...] c.f.
[...] C.F._3 Parte_3 nato in [...] il [...] c.f. , in proprio ed in qualità di rappresentante C.F._4 processuale e genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1 nata in [...] il [...], c.f. e nato in [...] C.F._5 Parte_4 il 30/07/2016, c.f. ; nata in [...] il C.F._6 Parte_5
07/06/1957 c.f. tutti difesi e rappresentati dagli Avv.ti Riccardo de Simone e C.F._7
Valeria Saitta, presso il cui studio domiciliano, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_2 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Pt_1 nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la
[...] cittadinanza italiana, ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che si è sposato con Parte_1 [...]
nel 1887 e da detta unione coniugale nasceva nel 1899 Persona_2 Persona_3
Dal matrimonio, nel 1921, tra e nasceva nel 1922 Saver o Persona_3 Per_4 Pt_1 sposava nel 1945 i coniugi procreavano nel 1951 Persona_5 Persona_6 [...] il quale, a sua volta, si univa in matrimonio nel 1977 con Parte_1 Parte_5
e dalla loro unione nascevano: nel 1979 nel 1981
[...] Controparte_1 [...]
e nel 1983 Parte_2 Parte_3 si sposava nel 2013 con e dalla loro unione Parte_3 Persona_7 nascevano nel 2016 e nel 2019 Parte_4 Persona_1
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_6
d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte_6 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2 cittadinanza e rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge, pur avanzando in via preliminare, richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della
Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
(Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre
2024 e chiedendo, comunque nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente
****
pagina 2 di 6 Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Atteso che nel caso di specie parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni in udienza e dunque non si è rilevato alcun accordo sulla richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'avvocatura, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale richiamato, considerato che non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, l'eccezione deve essere disattesa.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Campana (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
pagina 3 di 6 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni Parte_1 ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass
SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il Parte_7 termine per definire il procedimento di cittadinanza.
pagina 4 di 6 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San
Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Per quanto concerne la posizione di alla stessa spetta il riconoscimento Parte_5 della cittadinanza italiana per via del matrimonio contratto con un cittadino italiano in data 09.09.1977
e, quindi, in data precedente all'entrata in vigore della Legge 123/1983. Invero, a partire dal 27.04.1983
(data di entrata in vigore della L. del 21.04.1983) è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, la legge vigente in materia di matrimonio (Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta, per il riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 21.04.1983 attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della L.
5.02.1992 n. 91 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido e il decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza.
Nella specie, come detto, il matrimonio è stato contratto in data antecedente al 1983, sicché la domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 6 di 6