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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 187/2025
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione prima civile
La Corte d'Appello composta dai magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
nel ricorso ex art. 373 c.p.c. iscritto al n. R.G. 187\2025 promosso da:
(P.IVA con l'avv. Marco Radina;
Parte_1 P.IVA_1
-ricorrente- contro
in liquidazione volontaria (P.IVA ), con gli avv.ti Paolo CP_1 P.IVA_2
Bonomi e Paolo Giudici;
-resistente-
e liquidazione giudiziale (P. IVA ) CP_2 P.IVA_3
in liquidazione giudiziale (P.IVA Controparte_3 P.IVA_4
-resistenti non costituite-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. Parte_1
2786\2024 che aveva integralmente riformato la pronuncia resa dal Tribunale nel primo grado di giudizio, rigettando le domande svolte da e condannandola alle spese di lite. Parte_1
Quest'ultima ha quindi svolto istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 373 c.p.c. nei confronti della suddetta sentenza della Corte d'Appello.
Ha domandato la sospensione della condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in euro
6.000,00 per il primo grado di giudizio ed euro 5.500,00 per il secondo grado, a favore rispettivamente di e (unitamente costituitesi) e di e CP_2 Controparte_3 CP_1
distratte a favore dei procuratori antistatari.
La ricorrente, che ha reputato “abnorme” l'importo delle spese legali quantificate dal giudice di appello per entrambi i gradi di giudizio, ha addotto la sussistenza di un grave e irreparabile danno. ha osservato che la sentenza ha liquidato le spese di lite a favore dei Parte_1
procuratori antistatari e che conseguentemente, nel caso in cui il titolo venisse eseguito, considerato lo stato di insolvenza in cui si trovano le società resistenti, i difensori, per non violare la par condicio creditorum, dovrebbero restituire alla procedura le somme incamerate.
Secondo il ricorrente, pertanto, l'eventuale obbligazione restitutoria, all'esito del giudizio per
Cassazione, non sarebbe suscettibile di successiva retrocessione, dovendo essere oggetto di domanda di insinuazione al passivo. In tal senso verrebbe quindi leso il diritto della parte ad ottenere la restituzione integrale delle somme corrisposte.
I resistenti, costituitisi con unica memoria in data 25.2.2025 hanno insistito per il rigetto del ricorso per carenza dei presupposti costitutivi della domanda di sospensione.
Nelle more del giudizio, dopo il deposito del ricorso, è stata pronunciata sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale nei confronti di e in data CP_2 Controparte_3
12.2.2025, e è stata posta in liquidazione volontaria in data 14.2.2025. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 19.2.2025 il Collegio ha rilevato il difetto delle procure alle liti depositate dalle tre resistenti, invitandole a provvedere alla regolarizzazione delle stesse ai sensi dell'art. 182
c.p.c.
Ciò nonostante, soltanto ha depositato nuova procura alle liti, così sanando il CP_1
difetto della precedente.
Le procure delle altre due resistenti, entrambe in liquidazione giudiziale, e CP_2
, non risultano rilasciate dal curatore, non contengono alcun Controparte_3
riferimento specifico al presente giudizio e indicano erroneamente la Corte di Appello di Brescia in luogo di quella di Milano. Per tali ragioni devono essere dichiarate nulle.
In considerazione della nullità delle procure e in CP_2 Controparte_3
liquidazione giudiziale non possono ritenersi costituite nel presente giudizio di sospensione.
*
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza non possa essere accolta, non ravvisandosi in alcuno dei motivi addotti il pericolo di un danno grave e irreparabile ai sensi dell'art. 373 c.p.c.
Si può brevemente ricordare che il danno derivante dall'esecuzione è: grave quando eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subisce dall'esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell'altra, conseguenti all'esecuzione; irreparabile quando l'esecuzione comporta la distruzione o disintegrazione di cosa non fungibile, in modo che il bene oggetto dell'esecuzione cessi di esistere o perda le qualità essenziali costitutive della sua individualità o della sua funzione, con esclusione della possibilità di recupero o di reintegrazione in caso di accoglimento del ricorso per cassazione.
Il vaglio della gravità e della irreparabilità del danno prescinde, inoltre, dall'esame dei motivi di impugnazione della sentenza, la cui fondatezza potrà essere delibata solo dalla Corte di Cassazione, quale giudice del gravame.
Nel caso di specie, la richiesta di sospensione ha per oggetto il pagamento di somme di denaro a titolo di spese legali disposto a favore dei procuratori antistatari.
Il fatto che le società siano state dichiarate in liquidazione, giudiziale o volontaria, non costituisce in sé una condizione ostativa al diritto del ricorrente alla restituzione delle spese di lite corrisposte e non determina ex se una situazione di danno, neanche potenziale, nella sfera del creditore.
Dalla documentazione in atti non risulta inoltre che in relazione alle somme in oggetto vi sia stato alcun pignoramento, né che l'esecuzione sia imminente.
Deve poi osservarsi che la possibilità di recupero delle somme, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, non viene meno per il solo fatto della distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Il procuratore antistatario è infatti tenuto in proprio alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza ove la stessa venga riformata (Corte Cass. n. 9280\2019; n. 1526\2016), in quanto titolare, esclusivamente rispetto a tale profilo, di un autonomo rapporto con la parte soccombente e pertanto legittimato passivo rispetto ad un'eventuale azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta da tale parte.
Conseguentemente, l'apertura della liquidazione giudiziale non pregiudica il diritto della parte a recuperare il proprio eventuale credito nei confronti del procuratore antistatario.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La decisione sulle spese del presente procedimento non può essere adottata da questa Corte poiché la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione (v. fra le molte Cass. 6792/24; id. 26966/18).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Si comunichi.
Milano il 19.3.2022
Il Consigliere estensore
Ernesta Occhiuto
Il Presidente Domenico Bonaretti
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione prima civile
La Corte d'Appello composta dai magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
nel ricorso ex art. 373 c.p.c. iscritto al n. R.G. 187\2025 promosso da:
(P.IVA con l'avv. Marco Radina;
Parte_1 P.IVA_1
-ricorrente- contro
in liquidazione volontaria (P.IVA ), con gli avv.ti Paolo CP_1 P.IVA_2
Bonomi e Paolo Giudici;
-resistente-
e liquidazione giudiziale (P. IVA ) CP_2 P.IVA_3
in liquidazione giudiziale (P.IVA Controparte_3 P.IVA_4
-resistenti non costituite-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. Parte_1
2786\2024 che aveva integralmente riformato la pronuncia resa dal Tribunale nel primo grado di giudizio, rigettando le domande svolte da e condannandola alle spese di lite. Parte_1
Quest'ultima ha quindi svolto istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 373 c.p.c. nei confronti della suddetta sentenza della Corte d'Appello.
Ha domandato la sospensione della condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in euro
6.000,00 per il primo grado di giudizio ed euro 5.500,00 per il secondo grado, a favore rispettivamente di e (unitamente costituitesi) e di e CP_2 Controparte_3 CP_1
distratte a favore dei procuratori antistatari.
La ricorrente, che ha reputato “abnorme” l'importo delle spese legali quantificate dal giudice di appello per entrambi i gradi di giudizio, ha addotto la sussistenza di un grave e irreparabile danno. ha osservato che la sentenza ha liquidato le spese di lite a favore dei Parte_1
procuratori antistatari e che conseguentemente, nel caso in cui il titolo venisse eseguito, considerato lo stato di insolvenza in cui si trovano le società resistenti, i difensori, per non violare la par condicio creditorum, dovrebbero restituire alla procedura le somme incamerate.
Secondo il ricorrente, pertanto, l'eventuale obbligazione restitutoria, all'esito del giudizio per
Cassazione, non sarebbe suscettibile di successiva retrocessione, dovendo essere oggetto di domanda di insinuazione al passivo. In tal senso verrebbe quindi leso il diritto della parte ad ottenere la restituzione integrale delle somme corrisposte.
I resistenti, costituitisi con unica memoria in data 25.2.2025 hanno insistito per il rigetto del ricorso per carenza dei presupposti costitutivi della domanda di sospensione.
Nelle more del giudizio, dopo il deposito del ricorso, è stata pronunciata sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale nei confronti di e in data CP_2 Controparte_3
12.2.2025, e è stata posta in liquidazione volontaria in data 14.2.2025. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 19.2.2025 il Collegio ha rilevato il difetto delle procure alle liti depositate dalle tre resistenti, invitandole a provvedere alla regolarizzazione delle stesse ai sensi dell'art. 182
c.p.c.
Ciò nonostante, soltanto ha depositato nuova procura alle liti, così sanando il CP_1
difetto della precedente.
Le procure delle altre due resistenti, entrambe in liquidazione giudiziale, e CP_2
, non risultano rilasciate dal curatore, non contengono alcun Controparte_3
riferimento specifico al presente giudizio e indicano erroneamente la Corte di Appello di Brescia in luogo di quella di Milano. Per tali ragioni devono essere dichiarate nulle.
In considerazione della nullità delle procure e in CP_2 Controparte_3
liquidazione giudiziale non possono ritenersi costituite nel presente giudizio di sospensione.
*
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza non possa essere accolta, non ravvisandosi in alcuno dei motivi addotti il pericolo di un danno grave e irreparabile ai sensi dell'art. 373 c.p.c.
Si può brevemente ricordare che il danno derivante dall'esecuzione è: grave quando eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subisce dall'esecuzione della sentenza, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell'altra, conseguenti all'esecuzione; irreparabile quando l'esecuzione comporta la distruzione o disintegrazione di cosa non fungibile, in modo che il bene oggetto dell'esecuzione cessi di esistere o perda le qualità essenziali costitutive della sua individualità o della sua funzione, con esclusione della possibilità di recupero o di reintegrazione in caso di accoglimento del ricorso per cassazione.
Il vaglio della gravità e della irreparabilità del danno prescinde, inoltre, dall'esame dei motivi di impugnazione della sentenza, la cui fondatezza potrà essere delibata solo dalla Corte di Cassazione, quale giudice del gravame.
Nel caso di specie, la richiesta di sospensione ha per oggetto il pagamento di somme di denaro a titolo di spese legali disposto a favore dei procuratori antistatari.
Il fatto che le società siano state dichiarate in liquidazione, giudiziale o volontaria, non costituisce in sé una condizione ostativa al diritto del ricorrente alla restituzione delle spese di lite corrisposte e non determina ex se una situazione di danno, neanche potenziale, nella sfera del creditore.
Dalla documentazione in atti non risulta inoltre che in relazione alle somme in oggetto vi sia stato alcun pignoramento, né che l'esecuzione sia imminente.
Deve poi osservarsi che la possibilità di recupero delle somme, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, non viene meno per il solo fatto della distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Il procuratore antistatario è infatti tenuto in proprio alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza ove la stessa venga riformata (Corte Cass. n. 9280\2019; n. 1526\2016), in quanto titolare, esclusivamente rispetto a tale profilo, di un autonomo rapporto con la parte soccombente e pertanto legittimato passivo rispetto ad un'eventuale azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta da tale parte.
Conseguentemente, l'apertura della liquidazione giudiziale non pregiudica il diritto della parte a recuperare il proprio eventuale credito nei confronti del procuratore antistatario.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
La decisione sulle spese del presente procedimento non può essere adottata da questa Corte poiché la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione (v. fra le molte Cass. 6792/24; id. 26966/18).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Si comunichi.
Milano il 19.3.2022
Il Consigliere estensore
Ernesta Occhiuto
Il Presidente Domenico Bonaretti