Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/1975, n. 2047
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Sentenza 23 maggio 1975

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Il giudice d'appello, che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non puo, in Mancanza di un motivo specifico in ordine alla statuizione sulle spese,processuali modificare tale statuizione compensando fra le parti le spese di primo grado. ( Conf 2743/72, mass n 360422; 2463/70, mass n 348734 bis).*

Non e nulla l'alienazione dei beni dotali avvenuta senza la preventiva autorizzazione del tribunale, allorche le parti abbiano subordinato a questa il loro accordo e l'abbiano poi conseguita. ( V 294/62, mass n 250455; 2292/58; 2607/51).*

E invalida la divisione stragiudiziale di un compendio comprendente beni dotali, se attuata senza la partecipazione del marito dotatario. ( V 2774/67, mass n 330316; 1125/66, mass n 322252).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/1975, n. 2047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2047
    Data del deposito : 23 maggio 1975

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