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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8641 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10077/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e novellato dal D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10077/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sebastiano Nastro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Gragnano alla via San Felice n. 5, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni della parte costituita: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso d'appello, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 5851/2024, emessa in data 21.02.2024 e pubblicata in data 27/02/2024, con cui il Giudice di Pace di definitivamente pronunciando, accoglieva il CP_1 ricorso avverso il verbale di contravvenzione n° AP21190812434/2021, elevato dalla polizia municipale di ma compensava le spese di lite. CP_1
Proprio il capo di sentenza relativo alle spese di giudizio oggetto di compensazione da parte del giudice di prime cure veniva impugnato dall'odierno appellante chiedendone la riforma.
L'amministrazione resistente, odierna appellata, non si costituiva né in primo grado, né nel presente grado di giudizio restando contumace.
Orbene, pur non essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado, va considerato, in effetti, che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese di lite effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sicché viene in rilievo una questione di puro diritto che può essere decisa sulla base degli atti di causa.
Tanto precisato, procedendo all'esame delle doglianze contenute nell'atto d'appello, va sottolineato come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio di soccombenza. Nello specifico scrive il giudice di prime cure che: “L'odierno Giudicante ritiene che, nel caso de quo, regolato dalla Legge Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto le norme privatistiche, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali e, viceversa, nel caso siano applicabili, ritiene, lo stesso Giudicante, comunque, di non riconoscere il pagamento delle spese processuali, ricorrendo le ragioni dell'art. 92 c.p.c., nel testo come modificato dall'art. 13 L. 10 novembre 2014, n. 162.”. Tale motivazione è del tutto errata nel contenuto ed in ogni caso inconsistente e violativa dell'art 92 c.p.c. nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di cassazione.
Va rilevato, infatti, che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione regolata dalla L 689/81 è un ordinario giudizio di cognizione nel quale devono trovare applicazione le norme del codice di procedura civile, ivi comprese quelle che regolano le spese di lite di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Ancora, l'articolo 92 comma II del codice di procedura civile testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
- 2 - La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va anzitutto considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13/04/2018, n. 9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19/10/2015, n. 21083).
La compensazione delle spese può quindi essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 20/02/2020, n. 4303; Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 10/04/2020, n. 7782; Cass. 24/06/2020, n. 12484).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 04/10/2019, n. 24824), né potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 04/09/2020, n. 18348).
Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, o il richiamo alla natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., possono
- 3 - integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese (Cass. 14/10/2019, n. 25798).
Non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni neppure la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, anche se si tratti di una pubblica amministrazione (Cass. 18/06/2020, n. 11786).
Calando tali principi nella fattispecie concreta qui in esame, si rileva che il giudizio di primo grado si è concluso con esito interamente favorevole, ovvero con il pieno accoglimento della domanda, e che, ciò nonostante, il giudice di prime cure ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, senza che ve ne fosse fondato motivo, ricorrendo infatti ad errata quanto generica ed insufficiente motivazione.
Deve pertanto accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta, precisando però che, ratione temporis, per il presente giudizio d'appello, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal D.M. 147/22. Ancora, si ritiene che, per ciò che concerne le note spese depositate per il primo e per il presente grado di giudizio, è opportuno liquidare il compenso professionale secondo i parametri minimi attesa la modestissima complessità della questione trattata. Tale motivazione consente all'adito Giudice di discostarsi dai parametri medi, come sancito anche di recente dalla Corte di cassazione (cfr. Cass, ord. n. 30087/2021).
Pertanto per il primo grado, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore fino ad €.1.100, e tenuto conto che, come si evince dalla sentenza impugnata, si è svolta una sola udienza, senza che vi sia stata un'ulteriore fase istruttoria o di trattazione, si liquidano in €.34 per la fase di studio, €.34 per la fase introduttiva, ed €.71 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.139; per il presente giudizio di appello, si liquidano €.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva, € 100 per la fase di trattazione ed €.100 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.332. Tali spese sono attribuite a favore dell'avvocato Sebastiano Nastro, in quanto dichiaratasi antistatario
P. Q. M.
- 4 - Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie l'appello proposto da , per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata n. 5851/2024 dal Giudice di Pace di condanna la parte appellata al pagamento in favore CP_1 dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in
€ 43 per esborsi ed €.139,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con distrazione a favore dell'avvocato Sebastiano Nastro, in quanto dichiaratasi antistatario, restando nel resto confermata la sentenza appellata in quanto non impugnata nelle altre parti;
2. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Sebastiano Nastro, dichiaratasi antistatario
Così deciso in Napoli, il 02/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e novellato dal D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10077/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Sebastiano Nastro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Gragnano alla via San Felice n. 5, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni della parte costituita: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso d'appello, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza n. 5851/2024, emessa in data 21.02.2024 e pubblicata in data 27/02/2024, con cui il Giudice di Pace di definitivamente pronunciando, accoglieva il CP_1 ricorso avverso il verbale di contravvenzione n° AP21190812434/2021, elevato dalla polizia municipale di ma compensava le spese di lite. CP_1
Proprio il capo di sentenza relativo alle spese di giudizio oggetto di compensazione da parte del giudice di prime cure veniva impugnato dall'odierno appellante chiedendone la riforma.
L'amministrazione resistente, odierna appellata, non si costituiva né in primo grado, né nel presente grado di giudizio restando contumace.
Orbene, pur non essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado, va considerato, in effetti, che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese di lite effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sicché viene in rilievo una questione di puro diritto che può essere decisa sulla base degli atti di causa.
Tanto precisato, procedendo all'esame delle doglianze contenute nell'atto d'appello, va sottolineato come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio di soccombenza. Nello specifico scrive il giudice di prime cure che: “L'odierno Giudicante ritiene che, nel caso de quo, regolato dalla Legge Speciale n° 689/1981 non vengono in risalto le norme privatistiche, anche per quel che concerne il regolamento degli oneri processuali e, viceversa, nel caso siano applicabili, ritiene, lo stesso Giudicante, comunque, di non riconoscere il pagamento delle spese processuali, ricorrendo le ragioni dell'art. 92 c.p.c., nel testo come modificato dall'art. 13 L. 10 novembre 2014, n. 162.”. Tale motivazione è del tutto errata nel contenuto ed in ogni caso inconsistente e violativa dell'art 92 c.p.c. nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di cassazione.
Va rilevato, infatti, che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione regolata dalla L 689/81 è un ordinario giudizio di cognizione nel quale devono trovare applicazione le norme del codice di procedura civile, ivi comprese quelle che regolano le spese di lite di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Ancora, l'articolo 92 comma II del codice di procedura civile testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
- 2 - La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va anzitutto considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13/04/2018, n. 9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19/10/2015, n. 21083).
La compensazione delle spese può quindi essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. 20/02/2020, n. 4303; Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 10/04/2020, n. 7782; Cass. 24/06/2020, n. 12484).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 04/10/2019, n. 24824), né potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 04/09/2020, n. 18348).
Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, o il richiamo alla natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., possono
- 3 - integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese (Cass. 14/10/2019, n. 25798).
Non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni neppure la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, anche se si tratti di una pubblica amministrazione (Cass. 18/06/2020, n. 11786).
Calando tali principi nella fattispecie concreta qui in esame, si rileva che il giudizio di primo grado si è concluso con esito interamente favorevole, ovvero con il pieno accoglimento della domanda, e che, ciò nonostante, il giudice di prime cure ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, senza che ve ne fosse fondato motivo, ricorrendo infatti ad errata quanto generica ed insufficiente motivazione.
Deve pertanto accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta, precisando però che, ratione temporis, per il presente giudizio d'appello, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal D.M. 147/22. Ancora, si ritiene che, per ciò che concerne le note spese depositate per il primo e per il presente grado di giudizio, è opportuno liquidare il compenso professionale secondo i parametri minimi attesa la modestissima complessità della questione trattata. Tale motivazione consente all'adito Giudice di discostarsi dai parametri medi, come sancito anche di recente dalla Corte di cassazione (cfr. Cass, ord. n. 30087/2021).
Pertanto per il primo grado, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore fino ad €.1.100, e tenuto conto che, come si evince dalla sentenza impugnata, si è svolta una sola udienza, senza che vi sia stata un'ulteriore fase istruttoria o di trattazione, si liquidano in €.34 per la fase di studio, €.34 per la fase introduttiva, ed €.71 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.139; per il presente giudizio di appello, si liquidano €.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva, € 100 per la fase di trattazione ed €.100 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.332. Tali spese sono attribuite a favore dell'avvocato Sebastiano Nastro, in quanto dichiaratasi antistatario
P. Q. M.
- 4 - Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie l'appello proposto da , per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata n. 5851/2024 dal Giudice di Pace di condanna la parte appellata al pagamento in favore CP_1 dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in
€ 43 per esborsi ed €.139,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con distrazione a favore dell'avvocato Sebastiano Nastro, in quanto dichiaratasi antistatario, restando nel resto confermata la sentenza appellata in quanto non impugnata nelle altre parti;
2. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Sebastiano Nastro, dichiaratasi antistatario
Così deciso in Napoli, il 02/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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