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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1918/25 RG, in data 11.03.25, avente per oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
TRA
(C.F ), rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Bianca De Concilio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno in via c.so G. Garibaldi n. 142D
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 26.06.25, all'esito della discussione orale della parte costituitasi, la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.25, premettendo di aver avuto una relazione Parte_1 con della durata di circa dieci anni, dalla quale era nata la figlia , CP_1 Persona_1 riconosciuta da entrambi i genitori, chiedeva l'affido esclusivo rafforzato della minore, l'assunzione delle decisioni di maggiore rilevanza per la minore in via autonoma, senza precludere al padre il diritto di visita alla figlia, quanto piuttosto favorendo il rapporto tra i due. Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'audizione della parte, la causa, previa discussione orale, all'udienza del 26.06.25, era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione della condotta assunta dal resistente (questi ha rapporti sporadici con la figlia, peraltro, interrotti del tutto negli ultimi mesi, non ha alcun rapporto con la ricorrente e non provvede a corrispondere alcun mantenimento), si vi siano i presupposti per disporre l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre. Risulta difatti per tabulas (si vedano i messaggi prodotti in atti che, come tali ai sensi dell'art. 2712 c.c., fanno piena prova, in quanto non oggetto disconoscimento, unitamente alla condotta processuale del resistente che, nonostante abbia ricevuto la notifica a mani proprie non è neanche comparso per contrastare la domanda) il totale disinteresse del padre verso la figlia, nonostante i tentativi di contatto della madre e della stessa piccola, condotta questa che impone l'accoglimento della domanda.
In proposito, va ricordato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
È pur vero che l'art. 337-quater c.c. consente una deroga a tale disciplina con possibilità di affido esclusivo e che rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Ebbene, è noto che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo, infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure).
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi delle minori sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la figlia.
Ne segue che, constatando il disinteresse del padre verso la figlia minore, va disposto l'affido esclusivo rafforzato, potendo la madre assumere da sola ed effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Quanto al diritto di visita, va disposto che il padre possa incontrare la minore in presenza della madre, quando lo vorrà, essendo del tutto carente il rapporto affettivo.
Infine, va disciplinato il contributo per il mantenimento che il genitore non collocatario deve corrispondere alla ricorrente per la figlia – atteso il principio pacifico in giurisprudenza in Per_1 base al quale per la determinazione degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni il giudice non
è soggetto al principio della domanda nel presente giudizio (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n.3206 del 04 febbraio 2019, Cass. Civ. sez. 1 n. del 3908 del 18 febbraio 2009 e n. 10780 del 3 dicembre 1996) – facendo applicazione dell'art. 316 bis c.c.
La norma de qua prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario considerare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le esigenze dei figli.
Orbene, la ricorrente ha dichiarato che sia lei che il sono disoccupati e che percepisce CP_1 interamente l'assegno unico familiare;
alcuna documentazione patrimoniale e/o reddituale è stata depositata dalle parti, di talché ritiene il Tribunale di dover prevedere, a carico del resistente, un assegno mensile di mantenimento di € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, vista anche la situazione di salute del padre, dovendo egli, inoltre, corrispondere il 30% delle spese straordinarie.
Nessuna altra statuizione va emessa se non con riferimento alle spese di lite che vanno compensate, in considerazione della natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Affida la figlia minore in via super esclusiva alla madre, potendo assumere ella tutte le decisioni nell'interesse della minore anche relative all'educazione, istruzione, residenza, autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio;
2) Dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, quando lo vorrà, in presenza della madre;
3) Determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento mensile che il resistente dovrà versare alla ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) Dispone che il padre contribuisca nella misura del 30% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30.06.2025 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
provvedimento redatto in collaborazione con il dr. Giuseppe Raimo, mot in tirocinio generico