Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 749 /2023 R.G. promossa da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ), ( ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
( ), ( ), Parte_8 C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
( , ( ) ,
[...] C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
( ), ( ),
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
( ), ( ) Parte_14 C.F._14 Parte_15 C.F._15
( ), Parte_16 C.F._16 Parte_17
, ( , C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
( ), ( ,
[...] C.F._19 Parte_20 C.F._20 [...]
( ), ), Pt_21 C.F._21 Controparte_1 C.F._22
( ), Parte_22 C.F._23 Parte_23
), ( ), C.F._24 Parte_24 C.F._25 CP_2
), )
[...] C.F._26 Controparte_3 C.F._27
, ), ), Controparte_4 C.F._28 Controparte_5 C.F._29
( ), Controparte_6 C.F._30 Controparte_7
( ), ( ), C.F._31 Controparte_8 C.F._32 Pt_25
), ( ) ,
[...] C.F._33 Parte_26 C.F._34 [...]
( ), ( ), Pt_27 C.F._35 Parte_28 C.F._36 [...]
), Pt_29 C.F._37 Parte_30
), , C.F._38 Parte_31 C.F._39 Pt_32
1
[...]
[...] C.F._40
MARIA ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
-ricorrenti- contro
Controparte_9
rappresentato e difeso
[...]
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-resistente-
OGGETTO: retribuzione – ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 10/01/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe indicati, con ricorso depositato in data 07/04/2023, hanno evocato in giudizio l' convenuto, chiedendo la sospensione del recupero di CP_9
somme corrisposte a titolo di arretrati contrattuali CCNL 2006/2009 nei confronti dei ricorrenti.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che, con missiva dell'8 luglio
2020 l'Amministrazione convenuta aveva richiesto ai ricorrenti, quali dipendenti della medesima, la restituzione di somme erogate nel periodo 2010-2012, procedendo dal mese di ottobre 2020 con prelievi forzosi di 50 euro mensili dalle buste paga dei lavoratori.
Contestando la legittimità di tale recupero, evidenziando che le somme erano state corrisposte in virtù di un accordo sindacale ("Protocollo d'Intesa") del 14 maggio 2009,
e non per effetto di un provvedimento giurisdizionale come erroneamente sostenuto dall'amministrazione, viene chiesto l'accertamento negativo del credito nonché la condanna al rimborso delle somme trattenute per i soggetti cui è stata eseguita la trattenuta mensile. Infine, viene eccepita la prescrizione dei crediti chiedendo infine il risarcimento del danno patito.
L'Assessorato convenuto, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, evidenziando che l'orientamento di legittimità aveva stabilito che il CCNL in ambito regionale non poteva
2 imporsi in maniera imperativa ma necessitava del recepimento mediante delibera di
Giunta, e che non sussisteva alcun diritto soggettivo all'integrale applicazione del CCNL in assenza di un atto di formale recepimento da parte della Riguardo Pt_33
all'eccezione di prescrizione sollevata dai ricorrenti, l'Amministrazione ha sostenuto che, trattandosi di azione di recupero di indebito da parte della P.A., si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c , il cui decorso è stato interrotto con la richiesta di restituzione del luglio 2020.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
La domanda proposta va qualificata come azione di accertamento negativo per i crediti di cui l'Assessorato ha chiesto la restituzione e ripetizione di indebito per le trattenute operate.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dai ricorrenti è infondata in quanto, come noto, l'azione di ripetizione di indebito oggettivo è soggetta al termine ordinario decennale pur se riguardate crediti assistiti da prescrizione breve (retribuzioni mensili).
Il regime della prescrizione, dunque, è decennale (cfr. Cass. civile Sez. Lavoro ordinanza n. 14765 del 27 maggio 2024) e decorre dal giorno dell'erogazione.
Come sostenuto dalla difesa dell'ente convenuto, il decorso del decennio risulta interrotto dalla diffida del 8/7/2020 la cui ricezione è ammessa dai ricorrenti.
Passando al merito si osserva che, va richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema
(Cass., Ord. 15368/2019), che nella materia in esame ha affermato “..il primo motivo non è fondato, alla luce dell'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha disatteso la tesi, prospettata dai ricorrenti, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn. 356/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 27396/2016, 27398/2016,
20231/2017, 20987/2017, 20988/2017, 16839/2018, 18165/2018, 17421/2018 e
17966/2018 queste ultime pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di
3 causa); che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è ritenuto necessario il recepimento della contrattazione collettiva nazionale mediante Delib. di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell'ente; che il presente ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso, perché la natura cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato non può essere desunta né dalla L.R.
Sicilia n. 66 del 1981, art. 8 né dalla L.R. Sicilia n. 16 del 1996, art. 45-ter come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006; (…) che la L.R. n. 16 del 1996, art. 45-ter come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006, secondo cui "la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulicoagraria" deve essere coordinato con la stessa L.R. n. 14 del 2006, art. 49 che disciplina tempi e modi del recepimento della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che "Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui alla L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, art. 45 ter, comma 5, come introdotto dall'art. 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale Delib. sul recepimento della parte economica del contratto"; che la disposizione invocata dai ricorrenti smentisce la tesi dell'immediata diretta applicabilità della contrattazione nazionale perché, pur prevedendo termini sollecitatori, richiede comunque un atto deliberativo dell'amministrazione regionale, evidentemente finalizzato a consentire la valutazione della compatibilità della contrattazione nazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con le disponibilità economiche e finanziarie dell'ente; che diversamente interpretata la norma risulterebbe priva di senso logico, perché non ci sarebbe stato bisogno alcuno di prevedere un intervento degli organi regionali ove il legislatore avesse voluto operare un
4 rinvio dinamico alla contrattazione collettiva nazionale e prescindere da qualsiasi intervento della nella negoziazione della disciplina contrattuale del rapporto Pt_33
intercorrente con il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; che l'interpretazione della L.R. n. 16 del 1996 va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale proprio della Regione Sicilia, neppure i contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perché il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46 ha previsto che le Regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale;
che la
L.R. Sicilia n. 10 del 2000, artt. 24 e seguenti con i quali è stata istituita l'ARAN Sicilia ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l'art. 28, comma 3, stabilisce che "I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa;
(…)”.
Va quindi condiviso tale orientamento di legittimità secondo cui i CCNL di settore, non recepiti a livello regionale, non trovano applicazione automatica.
Peraltro, il Protocollo di intesa del 14.5.2009 ed i successivi accordi sindacali citati in ricorso non possono costituire fonte di alcun diritto retributivo in capo ai lavoratori, trattandosi di meri accordi tra le parti, non immediatamente vincolanti, comunque subordinati alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie e alla disponibilità economica dell'ente pubblico.
In conclusione, le modalità di recupero adottate, attraverso trattenute mensili per i lavoratori in servizio e richieste di restituzione per quelli in pensione, risultano conformi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Infine, per completezza di motivazione, per quanto riguarda la delibera n. 404 del
13.09.20 e la sua supposta valenza abdicativa dell'Amministrazione in ordine al diritto al recupero, si concorda con la tesi della dell'Avvocatura dello Stato secondo cui le clausole aventi tale contenuto vanno ritenute nulle ex art 40 d.lgs. n. 165/2011.
5 In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente in ragione delle controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 08/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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