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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2024, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est. dott. Gabriele Conti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6416/2022, avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi” promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente a Parte_1 C.F._1
Lugano in via Lambertenghi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Coppola del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Bernardini de Pace in Milano, via
Cappuccini 19, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f.: ), residente a Controparte_1 C.F._2
Vicenza, via Dei Laghi, 200, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rigoni Stern ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti, 21, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, depositate nel termine assegnato del 20.06.2024, entrambi i procuratori delle parti hanno domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto decesso della convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 7.12.2022, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il 22.11.1975 a Controparte_1
Bisceglie e che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 6.06.1990, chiedeva, sul Per_1 presupposto dell'intervenuta intollerabilità della convivenza che aveva determinato la separazione di fatto dei coniugi sin dall'anno 2005, di pronunciare la separazione giudiziale delle parti anche con sentenza parziale, prevedendosi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie convivente con il figlio maggiorenne e l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento di quest'ultimo nella misura di euro 700,00 mensili con accollo di tutte le spese straordinarie a lui inerenti, nonché di provvedere al mantenimento della resistente nella misura di euro 1.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese mediche obbligatorie tenuto conto delle condizioni di salute della moglie.
Si costituiva in giudizio , la quale, senza opporsi alla pronuncia parziale di Controparte_1 separazione, rassegnava conclusioni difformi in punto di quantum dell'assegno di mantenimento per sé (richiesto nella misura di euro 3.000,00 mensili) e per il figlio maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente (richiesto nella misura di euro 2.500,00 mensili).
Con ordinanza del 23.07.2023, resa all'esito dell'udienza presidenziale, venivano emessi i provvedimenti provvisori (contemplanti l'assegnazione della casa coniugale a CP_1
nell'interesse del figlio maggiorenne invalido e l'obbligo del di versare un
[...] Pt_1 assegno mensile di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento ordinario di oltre al 100% Per_1 delle spese mediche e al 50% delle altre spese straordinarie, ed inoltre un assegno mensile di euro 1.800,00 a titolo di mantenimento della moglie e il 100% delle spese mediche dalla stessa sostenute).
2 Instaurata la fase contenziosa di merito, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata sentenza parziale sullo “status” che il Collegio emetteva in data 21.12.2023, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del G.I. per le ulteriori determinazioni da assumere in ordine alle condizioni della separazione.
Con provvedimento del 16.01.2024, il Giudice Istruttore, rigettata l'istanza di modifica delle statuizioni provvisorie, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc per il deposito delle memorie istruttorie.
In pendenza di tali termini il patrocinio della convenuta comunicava l'intervenuto decesso della propria assistita e, pertanto, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni con note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 20.06.2024, a mezzo delle quali chiedevano entrambe di dichiararsi la cessata materia del contendere per morte di uno dei coniugi e, quanto alle richieste del ricorrente, anche la revoca dei provvedimenti presidenziali emessi in data 23.07.2023.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi delle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il decesso di , occorso in data Controparte_1
23.02.2024, è stato documentato dal suo difensore (v. certificato di morte allegato alla nota di deposito del 6.04.2024) e comporta l'improseguibilità del presente giudizio.
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, infatti, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass.
26489/2017; Cass civ. 18130/2013).
Invero, poiché l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi, il verificarsi di tale evento in pendenza di giudizio di separazione, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia per quanto riguarda il giudizio relativo allo status sia per quello relativo alle domande accessorie che erano autonomamente sub iudice al momento della morte del coniuge obbligato (Cass. (cfr. Cass.
n. 4092 del 20.2.2018, conforme Cass. Civ. 8 novembre 2017, n. 26489).
Il procedimento di separazione può, infatti, essere proposto e continuato soltanto dai coniugi.
3 Alla declaratoria di estinzione del procedimento per morte della resistente si accompagna, altresì, la revoca dei provvedimenti presidenziali emessi in data 23.07.2023.
Attesa la natura del giudizio, le ragioni della decisione e la congiunta richiesta di cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, vertente tra e , con l'intervento in causa del P.M., così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto decesso di;
Controparte_1
2) revoca i provvedimenti presidenziali emessi in data 23.07.2023;
3) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2/07/2024.
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est. dott. Gabriele Conti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6416/2022, avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi” promossa da nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente a Parte_1 C.F._1
Lugano in via Lambertenghi n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Coppola del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Bernardini de Pace in Milano, via
Cappuccini 19, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f.: ), residente a Controparte_1 C.F._2
Vicenza, via Dei Laghi, 200, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rigoni Stern ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti, 21, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, depositate nel termine assegnato del 20.06.2024, entrambi i procuratori delle parti hanno domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto decesso della convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 7.12.2022, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il 22.11.1975 a Controparte_1
Bisceglie e che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 6.06.1990, chiedeva, sul Per_1 presupposto dell'intervenuta intollerabilità della convivenza che aveva determinato la separazione di fatto dei coniugi sin dall'anno 2005, di pronunciare la separazione giudiziale delle parti anche con sentenza parziale, prevedendosi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie convivente con il figlio maggiorenne e l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento di quest'ultimo nella misura di euro 700,00 mensili con accollo di tutte le spese straordinarie a lui inerenti, nonché di provvedere al mantenimento della resistente nella misura di euro 1.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese mediche obbligatorie tenuto conto delle condizioni di salute della moglie.
Si costituiva in giudizio , la quale, senza opporsi alla pronuncia parziale di Controparte_1 separazione, rassegnava conclusioni difformi in punto di quantum dell'assegno di mantenimento per sé (richiesto nella misura di euro 3.000,00 mensili) e per il figlio maggiorenne ma Per_2 economicamente non autosufficiente (richiesto nella misura di euro 2.500,00 mensili).
Con ordinanza del 23.07.2023, resa all'esito dell'udienza presidenziale, venivano emessi i provvedimenti provvisori (contemplanti l'assegnazione della casa coniugale a CP_1
nell'interesse del figlio maggiorenne invalido e l'obbligo del di versare un
[...] Pt_1 assegno mensile di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento ordinario di oltre al 100% Per_1 delle spese mediche e al 50% delle altre spese straordinarie, ed inoltre un assegno mensile di euro 1.800,00 a titolo di mantenimento della moglie e il 100% delle spese mediche dalla stessa sostenute).
2 Instaurata la fase contenziosa di merito, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata sentenza parziale sullo “status” che il Collegio emetteva in data 21.12.2023, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del G.I. per le ulteriori determinazioni da assumere in ordine alle condizioni della separazione.
Con provvedimento del 16.01.2024, il Giudice Istruttore, rigettata l'istanza di modifica delle statuizioni provvisorie, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc per il deposito delle memorie istruttorie.
In pendenza di tali termini il patrocinio della convenuta comunicava l'intervenuto decesso della propria assistita e, pertanto, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni con note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 20.06.2024, a mezzo delle quali chiedevano entrambe di dichiararsi la cessata materia del contendere per morte di uno dei coniugi e, quanto alle richieste del ricorrente, anche la revoca dei provvedimenti presidenziali emessi in data 23.07.2023.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi delle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il decesso di , occorso in data Controparte_1
23.02.2024, è stato documentato dal suo difensore (v. certificato di morte allegato alla nota di deposito del 6.04.2024) e comporta l'improseguibilità del presente giudizio.
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, infatti, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass.
26489/2017; Cass civ. 18130/2013).
Invero, poiché l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi, il verificarsi di tale evento in pendenza di giudizio di separazione, anche nella fase di legittimità, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia per quanto riguarda il giudizio relativo allo status sia per quello relativo alle domande accessorie che erano autonomamente sub iudice al momento della morte del coniuge obbligato (Cass. (cfr. Cass.
n. 4092 del 20.2.2018, conforme Cass. Civ. 8 novembre 2017, n. 26489).
Il procedimento di separazione può, infatti, essere proposto e continuato soltanto dai coniugi.
3 Alla declaratoria di estinzione del procedimento per morte della resistente si accompagna, altresì, la revoca dei provvedimenti presidenziali emessi in data 23.07.2023.
Attesa la natura del giudizio, le ragioni della decisione e la congiunta richiesta di cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, vertente tra e , con l'intervento in causa del P.M., così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto decesso di;
Controparte_1
2) revoca i provvedimenti presidenziali emessi in data 23.07.2023;
3) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2/07/2024.
IL GIUDICE est.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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