Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1344/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 25/03/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28/05/2024 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to ANTONIETTA ALIBERTI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Caiazzo (CE) in data 12/09/2013 e che Per_ dalla loro unione è nata, il 01.12.2018, la figlia;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all' altro;
2) La casa già di proprietà della sig.ra sita in Caserta alla via M. Ruta n. 125, resta a lei Parte_1
con tutti i beni e gli arredi ivi contenuti, non avendovi il marito mai coabitato, essendo stata la casa coniugale posta altrove, e, quindi, nulla ha da pretendere sulla stessa.
3) La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1
residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni
• almeno 2 giorni infrasettimanali, il martedì e il mercoledì dalle ore 15:30 prelevando la minore dalla scuola, con pernottamento presso il padre che provvederà ad accompagnare la minore a scuola il giovedì mattina;
• i fine settimana alternati, dalle ore 10:30 circa del sabato mattina, con pernotto presso il padre che provvederà ad accompagnare la minore a scuola il lunedì mattina;
si precisa che per il fine Per_ settimana spettante alla madre, il sig. preleverà dalla scuola alle ore 15:30 del venerdì e Pt_2
la riporterà il sabato mattina alle ore 10.30 circa presso l'abitazione della madre;
• Nel periodo di chiusura della scuola la minore potrà frequentare un campo estivo o dedicarsi ad altra attività equivalente preventivamente concordata, i cui costi saranno sostenuti nella misura del
50% da ciascun genitore, secondo legge. Eventuali comunicazioni relative all'iscrizione, alla frequenza e/o allo svolgimento delle predette attività, dovranno essere effettuate da entrambe le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
• Durante il periodo estivo, luglio ed agosto, i genitori potranno tenere la figlia presso di sé per 15 giorni consecutivi in un periodo che dovrà essere concordato tra loro (indicando anche il luogo di villeggiatura) entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie di cui potranno godere i genitori;
• Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, la minore trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di
Santo Stefano 2024 con la madre;
la vigilia di Capodanno, il Primo dell'Anno e il giorno dell'Epifania
2025 con il padre, e così negli anni a venire, in modo alternato tra i genitori. È facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con la figlia, durante le vacanze natalizie (per es. effettuare un viaggio, andare a trovare parenti lontani, ecc.), dandone comunicazione all'altro, almeno un mese prima con indicazione dell'indirizzo e del recapito del luogo di permanenza. Anche Per_ in occasione delle festività pasquali, la piccola starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro, a cominciare da Pasqua 2025 con la madre e Pasquetta 2025 con il padre.
Il padre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT; contribuirà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie documentate (scolastiche e mediche non coperte da SSN) e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti, dovranno essere preventivamente concordate. Per l'individuazione e le modalità di ripartizione effettiva relativamente alle spese si rimanda al Protocollo di Intesa vigente presso il
Tribunale di Santa Maria C.V. che qui si abbia per ripetuto e trascritto e di cui si fornisce copia ai separandi. L'assegno unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. che si dichiara, sin Parte_1 Pt_2
d'ora, disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento tra loro essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 Parte_2
il 20/03/1979;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caiazzo (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 13, parte II, serie C, anno 2013;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 25/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio