Art. 4.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, su conforme parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti annualmente la composizione e il prezzo del pasto tipo, la quota da porre a carico del lavoratore, l'ordinamento contabile e gli organi preposti alla vigilanza sulla gestione dei servizi di mensa nonche' i compiti dei predetti organi e dei comitati di cui al precedente articolo 3.
Con le stesse modalita' di cui al comma precedente si procedera' alla determinazione delle quote da porre a carico del personale che fruisce di bar, dormitori, casealbergo e nidi di infanzia.
E' abrogato il quinto comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325 .
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, su conforme parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, saranno stabiliti annualmente la composizione e il prezzo del pasto tipo, la quota da porre a carico del lavoratore, l'ordinamento contabile e gli organi preposti alla vigilanza sulla gestione dei servizi di mensa nonche' i compiti dei predetti organi e dei comitati di cui al precedente articolo 3.
Con le stesse modalita' di cui al comma precedente si procedera' alla determinazione delle quote da porre a carico del personale che fruisce di bar, dormitori, casealbergo e nidi di infanzia.
E' abrogato il quinto comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325 .