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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 1688/2024 promossa da assistito dall'avv. ALESSIO ARIOTTO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
Contro
assistito, Controparte_1 ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO,
, ELISA CESARO e dal dott. ANGELO MAUIRZIO Controparte_2
RAGUSA
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Carta docente – Abusiva reiterazione contratti a tempo determinato
1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale del Parte_1 lavoro di Torino esponendo di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine negli a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024 ed ha lamentato di non aver fruito della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 negli a.s. dal 2019/2020 sino al 2022/2023 ed ha chiesto la condanna del al CP_1 risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 36 d.lvo. 165/2001 per l'ingiustificata reiterazione dei predetti contratti a termine.
2. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto delle CP_1 domande.
3. La domanda relativa alla cd. carta docenti è fondata.
1 4. Essa è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” e gli aspetti concreti della sua messa a disposizione sono stati regolati con DPCM, dapprima quello del 23 settembre 2015 e poi quello del 28 novembre 2016.
5. Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500 di cui art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
6. Nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
7. La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che - “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come
2 rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
“dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
8. La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
9. Con la sentenza n. 29961/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. in data 4 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”. 10. La Corte ha fondato tale conclusione sulla considerazione della taratura in misura “annua” e “per anno scolastico” dell'istituto e sulla connessione temporale
3 che essa genera tra il sostegno alla formazione offerto con la Carta Docenti e la didattica annua a cui è chiamato il personale docente di ruolo, rilevando che esse non consentono di escludere dalla sua identica percezione “anche quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e dunque attribuiscono il diritto ad ottenerla ai docenti con supplenza annua ai sensi dell'art. 4 comma 1 (scadenza al 31 agosto) o comma 2 (scadenza al 30 giugno).
11. È questo il caso di parte ricorrente che ha dedotto in giudizio rapporti di lavoro a termine con scadenza al 31 agosto.
12. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi del diritto delle obbligazioni” secondo cui “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale” ha ritenuto che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” e che l'inserimento nel sistema scolastico che attribuisce al docente il diritto all'adempimento permane finché questi “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza” e “ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
13. La permanenza nel sistema scolastico attribuisce dunque il diritto all'”adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre a fronte di una fuoriuscita dal sistema scolastico, come in caso di cancellazione dalle graduatorie, “resta solo il diritto al risarcimento”.
14. Nel caso di specie parte ricorrente è attualmente in servizio in forza di un contratto a termine e dunque è tuttora presente nel sistema scolastico e pertanto non vi sono ostacoli all'affermazione del suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente in relazione agli a.s. dedotti in giudizio. 15. Non essendovi questioni di quantificazione, né di prescrizione, l'importo complessivo che il convenuto va condannato a rendere disponibile a CP_1
nelle forme di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016 Parte_1
- o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è quello richiesto di € 2.000.
16. Anche la domanda di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine risulta fondata e va pertanto accolta.
17. Per l'esposizione delle ragioni del suo accoglimento è necessario e sufficiente fare riferimento all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da alcune decisioni emesse dalla Suprema Corte nell'anno 2016, tra cui la n. 22553/2016 a cui si fa espresso integrale richiamo ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
4 18. Secondo tale orientamento, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2016 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 ”è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi” ( punto 119).
19. Quest'ultimo parametro, in particolare, è stato individuato come ragionevole facendo riferimento sia al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del T.U. 297/1994 come modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999 e poi dal comma 113 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 (in quanto “idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale”) sia alla previsione relativa al lavoro privato di cui all'art. 5 comma 4 bis d.lvo 368/2001, alla luce dei quali si può affermare che “ la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Igs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso”.
20. L'irrilevanza di eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 è stata affermata in considerazione del fatto che tale data costituiva il termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e che dunque non può configurarsi abuso fino a che il legislatore nazionale “non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento” concessogli dalla direttiva.
21. Quanto ai contratti stipulati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 l. 124/1999, la Corte ha preso atto del fatto che la Corte di Giustizia nella sentenza 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 ( e altri)ha ritenuto che “la sostituzione temporanea di un altro dipendente al Per_1 fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari - in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari - possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro cit. per il 15 ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario” ed ha affermato conseguentemente che “Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso
5 ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.” (punto 125). Con riferimento a queste ultime, al punto 102 è presente l'espressa esemplificazione “quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra”.
22. Quanto alle conseguenze dell'abuso che venga rilevato in applicazione dei criteri di cui sopra, la Corte ha innanzi tutto ribadito che “Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione) (punto 120) ed ha quindi individuato delle condizioni alla possibilità di configurare un diritto al risarcimento del danno a fronte di un'abusiva reiterazione di contratti a termine.
23. Dando seguito a quanto già affermato in proposito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 187/2016, la Corte ha infatti ritenuto che
“Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015” (punto 121) ed altresì che “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali) (punto 122). 24. Come statuito al punto 124, quindi, “Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e
6 secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016”. 25. Con riferimento ai casi in cui l'abuso deve ritenersi cancellato dall'immissione in ruolo, “in continuità con i principi stabiliti dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016” la citata sentenza sancisce infine che
“l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” (punto 123).
26. Alla luce di tali principi e di tutte le argomentazioni che li sorreggono, la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica è dunque illegittima soltanto se il superamento dei 36 mesi riguarda posti vacanti e disponibili.
27. L'accertamento dell'abuso è agevole ed immediato ove si tratti di contratti a termine espressamente stipulati ai sensi del comma I dell'art. 4 per coprire posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. organico di diritto) e comunque con scadenza al 31 agosto: è' infatti sufficiente accertare l'inizio dell'esecuzione di un quarto contratto di questo tipo dopo tre di essi anche non consecutivi.
28. I contratti riconducibili ai commi 2 o 3 dell'art.
4 - rispettivamente riconoscibili anche soltanto per la scadenza al 30 giugno (ovvero al termine delle lezioni) oppure per avere una durata corrispondente ad una sola parte più
o meno lunga dell'anno scolastico - sono invece tendenzialmente destinati a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee.
29. Si tratta in particolare, per quelli al 30 giugno di cui al comma 2, delle esigenze del cd. organico di fatto ovvero per coprire i posti che non sono vacanti, ma si rendono disponibili nell'intero anno scolastico per effetto di vicende quali l'assegnazione provvisoria ad altra provincia, part time, esoneri per incarico dirigenziale, distacchi sindacali e altre vicende analoghe.
30. Per i contratti di cui al comma 3, si tratta invece di esigenze temporanee di sostituzione di personale assente, ad esempio per malattia o congedo parentale.
31. A fronte dei principi formulati dalla Corte di Cassazione sopra riepilogati, in presenza di questi contratti è necessario che il lavoratore, oltre ad una durata complessiva superiore a 36 mesi, alleghi e provi elementi che consentano di ritenere che in realtà, nonostante l'apparente riconducibilità ai commi 2 e 3, essi sono tutti serviti a coprire posti vacanti e disponibili.
32. Tra le prove che il lavoratore ricorrente può offrire esiste anche quella presuntiva: assegnazioni consecutive fino al 30 giugno presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra, ad esempio, sono elementi che appaiono di per sé idonei e sufficienti a fondare la presunzione che il posto coperto fosse in realtà vacante.
33. Ove sussista una tale reiterazione, dunque, sta al provare che i CP_1 contratti rispondevano comunque alle esigenze temporanee evocate dalla loro durata e dall'eventuale richiamo al comma 2 dell'art. 4 e, in assenza di concreti
7 elementi contrari alla presunzione in questione, appaiono sussistere le condizioni per qualificare come abusiva la loro reiterazione per oltre 36 mesi.
34. Parte ricorrente fa valere 6 contratti a termine, relativi agli a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024 – dunque di durata complessiva ampiamente superiore a 36 mesi – e tutti stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 con scadenza al 31 agosto.
35. Ciò integra appieno l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro per coprire posti vacanti e disponibili di cui sopra e fonda certamente il diritto della ricorrente ad un risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 d.l.vo 165/2001.
36. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, “La misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 ( oggi all'art. 28 comma 2 d.lvo n. 81/2015 che l'ha sostituito), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
37. Parte ricorrente chiede che questa giudice, nella liquidazione del danno, faccia applicazione dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 12 d.l. n. 131/2024 (convertito in legge dalla legge n. 166/2024) laddove, dopo aver previsto che il lavoratore interessato dalla violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può ottenere la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ma “ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ora stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”
38. Il convenuto si oppone, sostenendo l'impossibilità di applicare la CP_1 norma retroattivamente.
39. La richiesta è da accogliere.
40. La norma che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 36 non contiene disposizioni di diritto cd. intertemporale, lasciando così al giudice che deve decidere da quando farne applicazione la sola indicazione contenuta nella previsione di cui all'art. 11 delle cd. preleggi, secondo cui “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
8 41. Per farne applicazione è necessario chiarire quale sia, nel caso di specie, l'elemento storico di cui verificare la collocazione prima o dopo la data del 17 settembre 2024 di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 36 comma 5.
42. Ove esso venisse individuato nell'abusiva reiterazione dedotta in giudizio da cui scaturisce il danno da liquidare, tenuto conto che essa ha carattere permanente (e cioè si protrae dal momento in cui viene superato il limite dei 36 mesi di lavoro a termine fino alla scadenza dell'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio che sia idoneo ad integrarla), la norma risulterebbe applicabile solo agli abusi dedotti in giudizio che, almeno in parte, si collochino dopo la data del 17 settembre 2024 o perché iniziati successivamente o perché iniziati prima, ma destinati a concludersi dopo, in quanto l'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio scade successivamente.
43. Il tenore letterale della norma, incentrato sull'attività di liquidazione del giudice invece che sul verificarsi dell'abuso, ed il fatto che la modifica sia stata disposta con decreto legge e rientri tra le “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” legittimano però il dubbio che l'intenzione del legislatore fosse piuttosto quella di intervenire direttamente su tutte le successive liquidazioni giudiziali del danno da abusiva reiterazione, in modo da risultare immediatamente in regola con le prescrizioni europee.
44. A ben vedere, la decisione non richiede di sciogliere questo nodo.
45. A parere di questa giudice, infatti, quand'anche si ritenga che il nuovo testo dell'art. 36 comma 5 non è applicabile nei casi in cui – come in quello oggetto della presente decisione - l'ultimo rapporto di lavoro integrativo dell'abuso dedotto in giudizio sia terminato anteriormente alla sua entrata in vigore, il criterio di liquidazione ivi indicato va comunque immediatamente utilizzato dal giudice.
46. La ragione di tale affermazione si fonda sulle seguenti considerazioni.
47. La giurisprudenza ha individuato l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 che consente di individuare comunque nell'ordinamento nazionale – nonostante esso escluda in ambito pubblico la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prevista nel settore privato e subordini il risarcimento ad una rigorosa prova del danno da parte del danneggiato - la reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dell'abuso nell'interpretazione che, ferma la possibilità del lavoratore di fornire la prova di un maggior danno, individua un'indennità in relazione alla quale questi è esonerato dall'onere di provare il danno.
48. Ricercando una “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” a cui agganciare questa interpretazione adeguatrice, la sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite ha individuato il riferimento normativo più adeguato nell'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, laddove prevedeva un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
9 49. Il riferimento è poi stato sostituito dall'art. 28 del d.lvo n. 81/2015 che ne ha preso il posto nell'ordinamento, laddove prevede un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
50. Attualmente, tuttavia, tale riferimento normativo non può più ritenersi idoneo a garantire una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 nel testo anteriore al 17 settembre 2024.
51. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
52. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno.
53. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione.
54. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento.
55. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.
56. Nel caso di specie, tenuto conto del periodo in cui è ravvisabile un abuso, pari a 3 anni scolastici, appare corretto liquidare il risarcimento spettante alla parte ricorrente nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, indicata dalla ricorrente in € 2.157,12 lordi senza incontrare contestazioni del , e CP_1 dunque in € 12.942,72 lordi, a cui si aggiungono gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive, ed in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo - gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
10 57. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del con CP_1 liquidazione prossima ai minimi vista la sostanziale serialità della causa, e in applicazione dell'art. 4 c.1 bis DM 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna il al risarcimento del danno in favore del ricorrente CP_1 per abusiva reiterazione di contratti a termine liquidato in € 12.942,72 lordi, oltre che al pagamento di € 2.000 nelle forme della carta docenti e degli interessi al tasso legale;
- condanna altresì il a rimborsare a parte ricorrente le spese di CP_1 causa liquidate in € 2.500, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva, Cpa e € 259,00 per contributo unificato.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
11
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 1688/2024 promossa da assistito dall'avv. ALESSIO ARIOTTO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
Contro
assistito, Controparte_1 ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO,
, ELISA CESARO e dal dott. ANGELO MAUIRZIO Controparte_2
RAGUSA
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Carta docente – Abusiva reiterazione contratti a tempo determinato
1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale del Parte_1 lavoro di Torino esponendo di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine negli a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024 ed ha lamentato di non aver fruito della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 negli a.s. dal 2019/2020 sino al 2022/2023 ed ha chiesto la condanna del al CP_1 risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 36 d.lvo. 165/2001 per l'ingiustificata reiterazione dei predetti contratti a termine.
2. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto delle CP_1 domande.
3. La domanda relativa alla cd. carta docenti è fondata.
1 4. Essa è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” e gli aspetti concreti della sua messa a disposizione sono stati regolati con DPCM, dapprima quello del 23 settembre 2015 e poi quello del 28 novembre 2016.
5. Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500 di cui art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
6. Nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
7. La Corte è giunta a tale conclusione affermando, in particolare, che - “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione” - in base agli elementi forniti dal Tribunale di Vercelli l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come
2 rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1 e ciò in quanto “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza”, valorizzando altresì il fatto che la carta elettronica
“dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio” desumibile dalle previsioni normative secondo cui essa non può essere utilizzata in caso di sospensione per motivi disciplinari, viene revocata nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico e deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
8. La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
9. Con la sentenza n. 29961/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. in data 4 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”. 10. La Corte ha fondato tale conclusione sulla considerazione della taratura in misura “annua” e “per anno scolastico” dell'istituto e sulla connessione temporale
3 che essa genera tra il sostegno alla formazione offerto con la Carta Docenti e la didattica annua a cui è chiamato il personale docente di ruolo, rilevando che esse non consentono di escludere dalla sua identica percezione “anche quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” e dunque attribuiscono il diritto ad ottenerla ai docenti con supplenza annua ai sensi dell'art. 4 comma 1 (scadenza al 31 agosto) o comma 2 (scadenza al 30 giugno).
11. È questo il caso di parte ricorrente che ha dedotto in giudizio rapporti di lavoro a termine con scadenza al 31 agosto.
12. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi del diritto delle obbligazioni” secondo cui “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale” ha ritenuto che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” e che l'inserimento nel sistema scolastico che attribuisce al docente il diritto all'adempimento permane finché questi “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza” e “ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
13. La permanenza nel sistema scolastico attribuisce dunque il diritto all'”adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre a fronte di una fuoriuscita dal sistema scolastico, come in caso di cancellazione dalle graduatorie, “resta solo il diritto al risarcimento”.
14. Nel caso di specie parte ricorrente è attualmente in servizio in forza di un contratto a termine e dunque è tuttora presente nel sistema scolastico e pertanto non vi sono ostacoli all'affermazione del suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente in relazione agli a.s. dedotti in giudizio. 15. Non essendovi questioni di quantificazione, né di prescrizione, l'importo complessivo che il convenuto va condannato a rendere disponibile a CP_1
nelle forme di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016 Parte_1
- o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è quello richiesto di € 2.000.
16. Anche la domanda di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine risulta fondata e va pertanto accolta.
17. Per l'esposizione delle ragioni del suo accoglimento è necessario e sufficiente fare riferimento all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da alcune decisioni emesse dalla Suprema Corte nell'anno 2016, tra cui la n. 22553/2016 a cui si fa espresso integrale richiamo ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
4 18. Secondo tale orientamento, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2016 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 ”è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi” ( punto 119).
19. Quest'ultimo parametro, in particolare, è stato individuato come ragionevole facendo riferimento sia al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del T.U. 297/1994 come modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999 e poi dal comma 113 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 (in quanto “idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale”) sia alla previsione relativa al lavoro privato di cui all'art. 5 comma 4 bis d.lvo 368/2001, alla luce dei quali si può affermare che “ la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Igs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso”.
20. L'irrilevanza di eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 è stata affermata in considerazione del fatto che tale data costituiva il termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e che dunque non può configurarsi abuso fino a che il legislatore nazionale “non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento” concessogli dalla direttiva.
21. Quanto ai contratti stipulati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 l. 124/1999, la Corte ha preso atto del fatto che la Corte di Giustizia nella sentenza 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 ( e altri)ha ritenuto che “la sostituzione temporanea di un altro dipendente al Per_1 fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari - in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari - possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro cit. per il 15 ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario” ed ha affermato conseguentemente che “Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso
5 ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.” (punto 125). Con riferimento a queste ultime, al punto 102 è presente l'espressa esemplificazione “quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra”.
22. Quanto alle conseguenze dell'abuso che venga rilevato in applicazione dei criteri di cui sopra, la Corte ha innanzi tutto ribadito che “Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione) (punto 120) ed ha quindi individuato delle condizioni alla possibilità di configurare un diritto al risarcimento del danno a fronte di un'abusiva reiterazione di contratti a termine.
23. Dando seguito a quanto già affermato in proposito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 187/2016, la Corte ha infatti ritenuto che
“Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015” (punto 121) ed altresì che “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali) (punto 122). 24. Come statuito al punto 124, quindi, “Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e
6 secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016”. 25. Con riferimento ai casi in cui l'abuso deve ritenersi cancellato dall'immissione in ruolo, “in continuità con i principi stabiliti dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016” la citata sentenza sancisce infine che
“l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza” (punto 123).
26. Alla luce di tali principi e di tutte le argomentazioni che li sorreggono, la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica è dunque illegittima soltanto se il superamento dei 36 mesi riguarda posti vacanti e disponibili.
27. L'accertamento dell'abuso è agevole ed immediato ove si tratti di contratti a termine espressamente stipulati ai sensi del comma I dell'art. 4 per coprire posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il cd. organico di diritto) e comunque con scadenza al 31 agosto: è' infatti sufficiente accertare l'inizio dell'esecuzione di un quarto contratto di questo tipo dopo tre di essi anche non consecutivi.
28. I contratti riconducibili ai commi 2 o 3 dell'art.
4 - rispettivamente riconoscibili anche soltanto per la scadenza al 30 giugno (ovvero al termine delle lezioni) oppure per avere una durata corrispondente ad una sola parte più
o meno lunga dell'anno scolastico - sono invece tendenzialmente destinati a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee.
29. Si tratta in particolare, per quelli al 30 giugno di cui al comma 2, delle esigenze del cd. organico di fatto ovvero per coprire i posti che non sono vacanti, ma si rendono disponibili nell'intero anno scolastico per effetto di vicende quali l'assegnazione provvisoria ad altra provincia, part time, esoneri per incarico dirigenziale, distacchi sindacali e altre vicende analoghe.
30. Per i contratti di cui al comma 3, si tratta invece di esigenze temporanee di sostituzione di personale assente, ad esempio per malattia o congedo parentale.
31. A fronte dei principi formulati dalla Corte di Cassazione sopra riepilogati, in presenza di questi contratti è necessario che il lavoratore, oltre ad una durata complessiva superiore a 36 mesi, alleghi e provi elementi che consentano di ritenere che in realtà, nonostante l'apparente riconducibilità ai commi 2 e 3, essi sono tutti serviti a coprire posti vacanti e disponibili.
32. Tra le prove che il lavoratore ricorrente può offrire esiste anche quella presuntiva: assegnazioni consecutive fino al 30 giugno presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra, ad esempio, sono elementi che appaiono di per sé idonei e sufficienti a fondare la presunzione che il posto coperto fosse in realtà vacante.
33. Ove sussista una tale reiterazione, dunque, sta al provare che i CP_1 contratti rispondevano comunque alle esigenze temporanee evocate dalla loro durata e dall'eventuale richiamo al comma 2 dell'art. 4 e, in assenza di concreti
7 elementi contrari alla presunzione in questione, appaiono sussistere le condizioni per qualificare come abusiva la loro reiterazione per oltre 36 mesi.
34. Parte ricorrente fa valere 6 contratti a termine, relativi agli a.s. dal 2018/2019 al 2023/2024 – dunque di durata complessiva ampiamente superiore a 36 mesi – e tutti stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 con scadenza al 31 agosto.
35. Ciò integra appieno l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro per coprire posti vacanti e disponibili di cui sopra e fonda certamente il diritto della ricorrente ad un risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 d.l.vo 165/2001.
36. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, “La misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 ( oggi all'art. 28 comma 2 d.lvo n. 81/2015 che l'ha sostituito), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
37. Parte ricorrente chiede che questa giudice, nella liquidazione del danno, faccia applicazione dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 12 d.l. n. 131/2024 (convertito in legge dalla legge n. 166/2024) laddove, dopo aver previsto che il lavoratore interessato dalla violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può ottenere la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ma “ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ora stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”
38. Il convenuto si oppone, sostenendo l'impossibilità di applicare la CP_1 norma retroattivamente.
39. La richiesta è da accogliere.
40. La norma che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 36 non contiene disposizioni di diritto cd. intertemporale, lasciando così al giudice che deve decidere da quando farne applicazione la sola indicazione contenuta nella previsione di cui all'art. 11 delle cd. preleggi, secondo cui “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
8 41. Per farne applicazione è necessario chiarire quale sia, nel caso di specie, l'elemento storico di cui verificare la collocazione prima o dopo la data del 17 settembre 2024 di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 36 comma 5.
42. Ove esso venisse individuato nell'abusiva reiterazione dedotta in giudizio da cui scaturisce il danno da liquidare, tenuto conto che essa ha carattere permanente (e cioè si protrae dal momento in cui viene superato il limite dei 36 mesi di lavoro a termine fino alla scadenza dell'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio che sia idoneo ad integrarla), la norma risulterebbe applicabile solo agli abusi dedotti in giudizio che, almeno in parte, si collochino dopo la data del 17 settembre 2024 o perché iniziati successivamente o perché iniziati prima, ma destinati a concludersi dopo, in quanto l'ultimo rapporto a termine dedotto in giudizio scade successivamente.
43. Il tenore letterale della norma, incentrato sull'attività di liquidazione del giudice invece che sul verificarsi dell'abuso, ed il fatto che la modifica sia stata disposta con decreto legge e rientri tra le “disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” legittimano però il dubbio che l'intenzione del legislatore fosse piuttosto quella di intervenire direttamente su tutte le successive liquidazioni giudiziali del danno da abusiva reiterazione, in modo da risultare immediatamente in regola con le prescrizioni europee.
44. A ben vedere, la decisione non richiede di sciogliere questo nodo.
45. A parere di questa giudice, infatti, quand'anche si ritenga che il nuovo testo dell'art. 36 comma 5 non è applicabile nei casi in cui – come in quello oggetto della presente decisione - l'ultimo rapporto di lavoro integrativo dell'abuso dedotto in giudizio sia terminato anteriormente alla sua entrata in vigore, il criterio di liquidazione ivi indicato va comunque immediatamente utilizzato dal giudice.
46. La ragione di tale affermazione si fonda sulle seguenti considerazioni.
47. La giurisprudenza ha individuato l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 che consente di individuare comunque nell'ordinamento nazionale – nonostante esso escluda in ambito pubblico la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prevista nel settore privato e subordini il risarcimento ad una rigorosa prova del danno da parte del danneggiato - la reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dell'abuso nell'interpretazione che, ferma la possibilità del lavoratore di fornire la prova di un maggior danno, individua un'indennità in relazione alla quale questi è esonerato dall'onere di provare il danno.
48. Ricercando una “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” a cui agganciare questa interpretazione adeguatrice, la sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite ha individuato il riferimento normativo più adeguato nell'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, laddove prevedeva un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
9 49. Il riferimento è poi stato sostituito dall'art. 28 del d.lvo n. 81/2015 che ne ha preso il posto nell'ordinamento, laddove prevede un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
50. Attualmente, tuttavia, tale riferimento normativo non può più ritenersi idoneo a garantire una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 nel testo anteriore al 17 settembre 2024.
51. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE.
52. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno.
53. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione.
54. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento.
55. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.
56. Nel caso di specie, tenuto conto del periodo in cui è ravvisabile un abuso, pari a 3 anni scolastici, appare corretto liquidare il risarcimento spettante alla parte ricorrente nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, indicata dalla ricorrente in € 2.157,12 lordi senza incontrare contestazioni del , e CP_1 dunque in € 12.942,72 lordi, a cui si aggiungono gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive, ed in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo - gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
10 57. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del con CP_1 liquidazione prossima ai minimi vista la sostanziale serialità della causa, e in applicazione dell'art. 4 c.1 bis DM 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- condanna il al risarcimento del danno in favore del ricorrente CP_1 per abusiva reiterazione di contratti a termine liquidato in € 12.942,72 lordi, oltre che al pagamento di € 2.000 nelle forme della carta docenti e degli interessi al tasso legale;
- condanna altresì il a rimborsare a parte ricorrente le spese di CP_1 causa liquidate in € 2.500, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva, Cpa e € 259,00 per contributo unificato.
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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