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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 02 del mese di Aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1048/20 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Rita SALVO per delega dell'avv. Roberto
BONAVITA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nelle memorie istruttorie depositate in data 01.10.2024.
È comparsa, per la convenuta, l'avv. Mariangela GUGLIANDOLO per delega dell'avv. Pietro CARROZZA e Carlo CARROZZA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1048 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], Briga Marina, elettivamente domiciliato in Messina,
Piazza Duomo, 32, presso lo studio dell'avv. Roberto BONAVITA che lo rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
nata il [...] a [...], residente in [...], CP_1
cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro CARROZZA CodiceFiscale_2
e Carlo CARROZZA ed elettivamente domiciliata nello studio legale Carrozza sito in
Messina, Via Cesare Battisti, n. 167 CONVENUTA avente per OGGETTO: domanda di rivendicazione e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere la rivendicazione dell'immobile CP_1
sito in Messina, via Colapesce, n. 11, piano terra, identificato al Catasto dei fabbricati al foglio n. 217, particella n. 50, sub. 2 – di cui ha affermato essere proprietario in quanto
2 TRIBUNALE di MESSINA erede testamentario dell'originaria proprietaria deceduta in data Persona_1
29.06.1992 – ed il risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo asseritamente perpetrata dalla predetta convenuta.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha, tra l'altro, eccepito la CP_1 prescrizione del diritto di accettare l'eredità, in capo all'attore, in ragione del decorso del termine decennale previsto dall'art. 480 c.c..
L'eccezione di prescrizione è fondata e la convenuta è legittimata a sollevare tale eccezione in quanto avente un interesse qualificato ad opporre il possesso dell'immobile a colui il quale assume di esserne proprietario e che agisce in rivendicazione, contestandone il diritto di proprietà (v. Cass. Civ., sent. n. 314/85, n. 2975/89, n. 243/95).
L'art. 480 c.c. prevede che “Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni”
e decorre dall'apertura della successione, ovvero dalla morte del de cuius.
La Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di successioni "mortis causa", è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 480, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine
l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria;
d'altra parte, prevedendo l'art. 480 cod. civ. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per
3 TRIBUNALE di MESSINA sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa” (v. Cass. Civ., sent. n. 264/13).
Il principio sancito dall'arresto sopra esposto è assolutamente condivisibile in quanto
è fondato, da un lato, sull'esigenza di garantire certezza nei rapporti giuridici – certezza che verrebbe manifestamente vulnerata nel momento in cui si ammettesse che il dies a quo per accettare l'eredità sia mobile e tendenzialmente indeterminato, cioè non ancorato ad un dato certo quale il decesso del de cuius, bensì ad un dato potenzialmente incerto quale è la conoscenza della vocatio da parte del chiamato – dall'altro, sul principio di unicità della delazione che non si distingue in due categorie, quella legittima e quella testamentaria, ma rimane unica, come si evince dal disposto dell'art. 483, comma 2, c.c..
Orbene, premesso che l'apertura della successione deve farsi risalire al 29.06.1992, data del decesso di e che il termine di prescrizione decennale è Persona_1
scaduto in data 29.06.2002, osserva il Tribunale come non sia stata prodotta alcuna prova di una tempestiva accettazione esplicita, da parte dell'attore, dell'eredità relitta dalla
Per_1
A fronte del fatto che il non ha indicato il momento in cui avrebbe Pt_1 accettato l'eredità della evidenzia il Tribunale che un'accettazione tacita Per_1
dell'eredità può farsi risalire al 3 aprile 2017, data nella quale l'attore ha chiesto al Notaio, dott. , la pubblicazione del testamento olografo della che lo Persona_2 Per_1
aveva istituito erede universale.
In mancanza di prova di atti antecedenti al 3 aprile 2017 che comprovino un'accettazione esplicita o tacita dell'eredità, non può che ritenersi che l'attore abbia accettato l'eredità della quando era già ampiamente decorso il termine Per_1
decennale per accettarla (3.4.2017 rispetto al termine ultimo del 29.06.2002), così incorrendo in prescrizione.
A quanto sopra esposto consegue che, non avendo acquisito la Parte_1 qualità di erede di stante l'intervenuta ed accertata prescrizione Persona_1
del diritto di accettarne l'eredità, questi non può essere ritenuto proprietario dell'immobile oggetto di causa talché la domanda di rivendicazione deve essere rigettata;
a tale
4 TRIBUNALE di MESSINA declaratoria consegue, naturalmente, il rigetto della domanda risarcitoria che nell'accoglimento di quella di rivendicazione trova il suo presupposto logico-giuridico.
Tutte le domande ed eccezioni articolate dalla convenuta in via subordinata vanno dichiarate assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito, ad eccezione di quella, non subordinata, di cancellazione della trascrizione del testamento.
Va, infine, rigettata la domanda di cancellazione della trascrizione del testamento articolata dalla convenuta in quanto, prescindendo dal fatto che non sono stati indicati i numeri di registrazione, non si rinviene – né è stato allegato dalla convenuta – l'interesse ad agire sotteso alla predetta domanda;
ciò in quanto l'eccezione della convenuta non attiene alla validità del testamento bensì alla tempestività dell'accettazione dell'eredità da parte dell'attore.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'attore e, tenuto conto della minima incidenza sulla lite della domanda articolata dalla convenuta ed in questa sede rigettata, del valore e complessità della controversia, liquidate sulla base del criterio previsto dall'art. 15 c.p.c. in favore di in complessivi € 8.000,00 CP_1 per onorari di avvocato di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
1) rigetta le domande articolate da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2) rigetta la domanda di cancellazione della trascrizione del testamento articolata da nei confronti di CP_1 Parte_1
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_1
di che liquida in complessivi € 8.000,00 per onorari di avvocato di cui € CP_1
1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase 5 TRIBUNALE di MESSINA istruttoria/trattazione, € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 02.04.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 02 del mese di Aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1048/20 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Rita SALVO per delega dell'avv. Roberto
BONAVITA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nelle memorie istruttorie depositate in data 01.10.2024.
È comparsa, per la convenuta, l'avv. Mariangela GUGLIANDOLO per delega dell'avv. Pietro CARROZZA e Carlo CARROZZA la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si riporta al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1048 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], Briga Marina, elettivamente domiciliato in Messina,
Piazza Duomo, 32, presso lo studio dell'avv. Roberto BONAVITA che lo rappresenta e difende ATTORE
CONTRO
nata il [...] a [...], residente in [...], CP_1
cod. fisc. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro CARROZZA CodiceFiscale_2
e Carlo CARROZZA ed elettivamente domiciliata nello studio legale Carrozza sito in
Messina, Via Cesare Battisti, n. 167 CONVENUTA avente per OGGETTO: domanda di rivendicazione e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di finalizzata ad ottenere la rivendicazione dell'immobile CP_1
sito in Messina, via Colapesce, n. 11, piano terra, identificato al Catasto dei fabbricati al foglio n. 217, particella n. 50, sub. 2 – di cui ha affermato essere proprietario in quanto
2 TRIBUNALE di MESSINA erede testamentario dell'originaria proprietaria deceduta in data Persona_1
29.06.1992 – ed il risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo asseritamente perpetrata dalla predetta convenuta.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha, tra l'altro, eccepito la CP_1 prescrizione del diritto di accettare l'eredità, in capo all'attore, in ragione del decorso del termine decennale previsto dall'art. 480 c.c..
L'eccezione di prescrizione è fondata e la convenuta è legittimata a sollevare tale eccezione in quanto avente un interesse qualificato ad opporre il possesso dell'immobile a colui il quale assume di esserne proprietario e che agisce in rivendicazione, contestandone il diritto di proprietà (v. Cass. Civ., sent. n. 314/85, n. 2975/89, n. 243/95).
L'art. 480 c.c. prevede che “Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni”
e decorre dall'apertura della successione, ovvero dalla morte del de cuius.
La Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di successioni "mortis causa", è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 480, secondo comma, cod. civ., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine
l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria;
d'altra parte, prevedendo l'art. 480 cod. civ. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per
3 TRIBUNALE di MESSINA sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa” (v. Cass. Civ., sent. n. 264/13).
Il principio sancito dall'arresto sopra esposto è assolutamente condivisibile in quanto
è fondato, da un lato, sull'esigenza di garantire certezza nei rapporti giuridici – certezza che verrebbe manifestamente vulnerata nel momento in cui si ammettesse che il dies a quo per accettare l'eredità sia mobile e tendenzialmente indeterminato, cioè non ancorato ad un dato certo quale il decesso del de cuius, bensì ad un dato potenzialmente incerto quale è la conoscenza della vocatio da parte del chiamato – dall'altro, sul principio di unicità della delazione che non si distingue in due categorie, quella legittima e quella testamentaria, ma rimane unica, come si evince dal disposto dell'art. 483, comma 2, c.c..
Orbene, premesso che l'apertura della successione deve farsi risalire al 29.06.1992, data del decesso di e che il termine di prescrizione decennale è Persona_1
scaduto in data 29.06.2002, osserva il Tribunale come non sia stata prodotta alcuna prova di una tempestiva accettazione esplicita, da parte dell'attore, dell'eredità relitta dalla
Per_1
A fronte del fatto che il non ha indicato il momento in cui avrebbe Pt_1 accettato l'eredità della evidenzia il Tribunale che un'accettazione tacita Per_1
dell'eredità può farsi risalire al 3 aprile 2017, data nella quale l'attore ha chiesto al Notaio, dott. , la pubblicazione del testamento olografo della che lo Persona_2 Per_1
aveva istituito erede universale.
In mancanza di prova di atti antecedenti al 3 aprile 2017 che comprovino un'accettazione esplicita o tacita dell'eredità, non può che ritenersi che l'attore abbia accettato l'eredità della quando era già ampiamente decorso il termine Per_1
decennale per accettarla (3.4.2017 rispetto al termine ultimo del 29.06.2002), così incorrendo in prescrizione.
A quanto sopra esposto consegue che, non avendo acquisito la Parte_1 qualità di erede di stante l'intervenuta ed accertata prescrizione Persona_1
del diritto di accettarne l'eredità, questi non può essere ritenuto proprietario dell'immobile oggetto di causa talché la domanda di rivendicazione deve essere rigettata;
a tale
4 TRIBUNALE di MESSINA declaratoria consegue, naturalmente, il rigetto della domanda risarcitoria che nell'accoglimento di quella di rivendicazione trova il suo presupposto logico-giuridico.
Tutte le domande ed eccezioni articolate dalla convenuta in via subordinata vanno dichiarate assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di merito, ad eccezione di quella, non subordinata, di cancellazione della trascrizione del testamento.
Va, infine, rigettata la domanda di cancellazione della trascrizione del testamento articolata dalla convenuta in quanto, prescindendo dal fatto che non sono stati indicati i numeri di registrazione, non si rinviene – né è stato allegato dalla convenuta – l'interesse ad agire sotteso alla predetta domanda;
ciò in quanto l'eccezione della convenuta non attiene alla validità del testamento bensì alla tempestività dell'accettazione dell'eredità da parte dell'attore.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'attore e, tenuto conto della minima incidenza sulla lite della domanda articolata dalla convenuta ed in questa sede rigettata, del valore e complessità della controversia, liquidate sulla base del criterio previsto dall'art. 15 c.p.c. in favore di in complessivi € 8.000,00 CP_1 per onorari di avvocato di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
1) rigetta le domande articolate da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
2) rigetta la domanda di cancellazione della trascrizione del testamento articolata da nei confronti di CP_1 Parte_1
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Parte_1
di che liquida in complessivi € 8.000,00 per onorari di avvocato di cui € CP_1
1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase 5 TRIBUNALE di MESSINA istruttoria/trattazione, € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 02.04.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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