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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 755/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente Est.
dott. Andrea Canepa Giudice
dott.ssa Maddalena Ciccone Giudice
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nella causa iscritta al n. r.g. 1285/2023
promossa da
Parte_1
Con l'avv Giorgio Brambilla
contro
Controparte_1
Con l'avv Bruno Santamaria
RESISTENTE
Premesso che
Il sig. ha proposto reclamo avverso il provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 16.1.2025 emesso nel Pt_1
giudizio 5655-1/2024 con cui, in accoglimento della domanda cautelare urgente formulata dal . Pt_1 medesimo, era ordinata al in persona dell'amministratore - anche quale Controparte_1
gestore della rete idrica interna del condominio ai sensi dell' art. 4 D.lgs. n. 13/2023 – l' effettuazione di opere , analiticamente indicate, per rendere salubre l' acqua che, attraverso la rete e le tubature condominiali, perviene all' immobile del ricorrente.
Il giudice di prime cure rigettava invece la domanda contestualmente avanzata ai sensi dell' art. 614-bis cpc che statuisce l' obbligo del giudice, nel caso di provvedimento di condanna avente ad oggetto obbligazioni diverse dal pagamento di somme - di stabilire a carico dell' obbligato una misura coercitiva indiretta e pari ad una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell' esecuzione .
In particolare ed a fondamento del proprio reclamo il a dedotto che: Pt_1
“..Il sig. ha scritto decine di mail all' amministratore, descrivendo la situazione che è andata via via sempre più Pt_1 peggiorando, incontrando un “muro di gomma” su cui rimbalzavano le sue richieste d' intervento;
- ha fatto effettuare a sue spese analisi dell' acqua, facendo controllare gli impianti e le tubature da ditte specializzate;
- ha fatto espletare una consulenza tecnica a carattere preventivo e conciliativo, sempre nella speranza che il condominio e l' amministratore intervenissero;
- ha interessato il fornitore dell' acqua pubblica e Geotecnica Srl quale manutentore degli impianti;
Parte_2
Par
- ha denunziato la situazione anche attraverso il sottoscritto procuratore all' Monza Brianza, che nel giugno 2023 emanava un provvedimento ai sensi del D.lgs. n. 13/023 intimando all' amministratore (44) “di adottare nell'immediato
tutte le misure ritenute più appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque destinate al consumo umano non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, ponendo in atto i controlli e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare i livelli degli standard minimi di qualità previsti dall'art. 4 del D.Lgs 18/2023”;
Par
- dopo la CTU ha chiesto ed ottenuto che l' effettuasse nuove analisi dell'acqua pubblica al punto di fornitura condominiale che, effettuate nel luglio 2024, davano un esito inequivocabile (52) fatto proprio dal giudice nell'emanare il provvedimento d' urgenza: causa delle impurità dell' acqua che perviene alla casa del sig. ono i Pt_1 conclamati problemi dell' impianto interno del condominio
- ha dato corso alla causa di merito, nell' ambito della quale ha richiesto ed ottenuto ordinanza ex art. 700 cpc che ordina al condominio l' esecuzione delle I sig. ta sopportando un autentico calvario. Pt_1
Più di così non poteva fare ! Ma la mancata emanazione di un conseguente provvedimento coercitivo indiretto ex art. 614-bis cpc rischia ancora una volta di vanificare i propri sforzi..”
Ha dunque sotto il profilo giuridico sottolineato l'ammissibilità del provvedimento di coercizione indiretta per tutti gli obblighi di fare diversi dal pagamento di somme.
Si è costituito il evidenziando come l'impianto condominiale fosse conforme a normativa, la CP_1
CTU sotto taluni profili non adeguata – laddove non si riconosceva il reale problema nell'impianto comunale - e comunque necessitante di integrazioni e chiarimenti da parte del CTU. In ogni caso le indicazioni tecniche di quest'ultimo ( che in parte riguardavano anche la proprietà potevano Pt_1
tranquillamente essere poste in esecuzione dal tesso donde l'inammissibilità di una pronuncia ex art Pt_1
614 bis cpc .
Concludeva pertanto per “ accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di reclamo formulata da parte reclamante poiché infondate in fatto e diritto le domande tutte promosse dal Sig. Pt_1
per il difetto dei necessari presupposti e, comunque, rigettare l'avverso reclamo
[...]
nel merito in via principale - Rigettare integralmente il reclamo e le domande proposte dal Parte_1
poiché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti nel corpo del presente atto ivi compresa l'assenza dei presupposti di legge;
nel merito, in via subordinata in via istruttoria - Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nonché ove ritenuto necessario da Codesto Giudice si chiede disporsi integrazione della CTU e/o chiamata a chiarimenti del CTU volti ad integrare la perizia della parte esecutiva…”
Nel corso del giudizio le parti evidenziavano che il 7.2.25 il aveva formulato al giudice CP_1
monocratico un'istanza ai sensi dell' art. 669-duodecies cpc attinente l' attuazione degli obblighi di fare e delle opere previste nel provvedimento cautelare ed il giudice di prime cure riteneva opportuno rimettere al collegio ogni valutazione in ordine all'istanza ex art. 669-duodecies cpc
Sul punto il replicava tuttavia che il provvedimento non era stato reclamato se non nella parte Pt_1 riguardante l'art 614 bis cpc e che il consulente tecnico d' ufficio, Ing. , nella sua relazione del Per_1
27.6.2024, aveva chiaramente indicato, senza contraddizioni, le opere da effettuare per rendere l' acqua ad uso umano che perviene all' immobile del sig. e conforme alle norme di cui al D.Lgs. Parte_4
18/2023, precisando anche che esse “…richiedono comunque un progetto da parte di uno specialista” e che le opere sono il frutto di un confronto con una ditta d' idraulica.
“Leggendo la comunicazione di Geotecnica Srl – scrive sembra che la stessa non voglia assumersi – Pt_1 in ordine alle opere ed al posizionamento degli elementi indicati dal C.T.U. - responsabilità di sorta, non considerando che al sig. non importa come in concreto vadano eseguite, ma lo scopo perseguito: Pt_1 quello di poter finalmente utilizzare e fruire dell' acqua potabile
Risulta quindi chiarissimo che dovrà essere incaricato dal condominio un progettista esterno a Geotecnica e che quanto esposto dalla convenuta appare un tentativo di procrastinare ancora una volta l'esecuzione delle opere…”
Disposto dunque nel corso del giudizio e da parte del Collegio il richiamo del CTU, all'udienza del 20 marzo questi ha dichiarato che “..Il CTU dichiara che per fare un progetto esecutivo è necessario un termotecnico , qualità che dichiara di non avereDopo ampia discussione e l'impossibilità di trovare un accordo circa le spese del termotecnico che il condominio dichiara di non assumersi integralmente ed a cui il resistente si rifiuta di concorrere, …il Collegio invita a concludere….L'amministratore dichiara che il non rifiuta di fare i lavori ma solo che sia data CP_1 un'indicazione chiara sia economica che tecnica..” ---ooo---
Il reclamo è fondato
Si premette che secondo la versione del 2015 dell'art. 614 bis. c.p.c. rubricato “Misure di coercizione indiretta” di fronte all'inadempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, è consentito al creditore richiedere al giudice la fissazione di una somma di denaro che l'obbligato dovrà corrispondere per ogni violazione od inosservanza successiva – ovvero - per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. In forza poi dell' ampliamento dell'ambito applicativo della norma da parte della novella , l'art. 614 bis. cpc , è riferibile anche ai procedimenti cautelari in generale e di conseguenza anche ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. : la norma citata prevede infatti – in via generale – i mezzi di coercizione indiretta che si pongono in una posizione di accessorietà a provvedimenti giudiziali , di qualunque genere , aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare.
Tale conclusione era già invalsa nella giurisprudenza, sebbene con riferimento ai soli obblighi di fare infungibile, ed ammissibile anche nei successivi gradi di giudizio ( d'impugnazione o reclamo) in difetto di una pronuncia precedente ( Cass 9.12.2019 n.32023).
Infine è esclusa oggi qualunque limitazione ai soli obblighi di facere infungibile.
Ciò premesso , e ritenuto che correttamente l'obbligazione riassunta nel provvedimento impugnato sia stata qualificata in termini di facere fungibile dal giudice di prime cure , ne segue che allo stato della legislazione l'art 614 bis cpc risulta ora pacificamente applicabile alla fattispecie.
Anche a volere poi ritenere l'esistenza non di un obbligo ma di un potere discrezionale del giudice nell'applicazione a fronte di una situazione di mancata esecuzione, si ritiene che nella fattispecie se ne siano in concreto verificati i presupposti alla luce delle circostanze enucleate in reclamo.
Da un lato infatti l'ordinanza ha previsto come destinatario il e sul punto non risulta CP_1
reclamata – nè con riferimento al destinatario, nè alla tipologia di opere da eseguire - con conseguente formazione del giudicato cautelare ( la chiamata del CTU a chiarimenti risulta infatti nelle conclusioni formulata al fine della determinazione delle modalità esecutive ed in ogni caso un reclamo incidentale sul punto non è specificamente formulato) .
Per altro verso, seppur non escludibile a priori un'esecuzione coattiva diretta ex art 612 c.p.c da parte del essa appare inopportuna, oltre che iniqua, tenuto conto dell'incidenza per lo più su Pt_1
parti ed impianti condominiali. In ogni caso ciò ha riguardo ad un momento successivo , qui vertendosi viceversa in una fase anteriore , della cosiddetta induzione all'adempimento mediante la cosiddetta coercizione indiretta dell'astreinte. Venendo all'ultima questione, della determinatezza del provvedimento nel suo aspetto coercitivo, e premesso che una precisazione in tal senso non sarebbe escludibile nella presente fase , sebbene più propriamente demandabile al subprocedimento ex art 669 duodecies cpc, va detto in primo luogo che il CTU aveva chiarito la necessità dell'intervento di un termotecnico ( qualifica dal medesimo non posseduta) ma il ha dichiarato a verbale di non volersi assumere spese in tal CP_1
senso.
Per altro verso si ritiene che , come correttamente sostenuto dal tale incombente competa, Pt_1
sotto tutti gli aspetti, al Condominio- quale modalità meramente esecutiva delle opere ormai definitivamente stabilite come necessarie ed a suo carico - rimanendo dunque irrilevante la relativa realizzazione sotto il controllo giudiziario.
Alla luce di tali considerazioni ne deriva che , in quanto rientrante tale realizzazione appunto nella disponibilità e capacità del , allo stesso deve essere imposta una sanzione nell'ipotesi CP_1
di persistente ritardo ( del resto più che avvalorato dalle circostanze evidenziate in giudizio)
Alla luce dunque dell'ultima formulazione della norma e dei criteri quantitativi forniti al giudice dall'art 614 bis cpc la somma da porsi a carico del per ogni ulteriore ritardo CP_1 nell'esecuzione è pari ad euro 100,00 per ogni giorno a decorrere dai 60 gg successivi alla comunicazione del presente provvedimento ( tempo necessario per la realizzazione del progetto esecutivo e l'inizio dei lavori)
Infine per la regola della soccombenza le spese della presente fase sono a carico del e CP_1
si liquidano in euro 2800,00 per compensi oltre accessori per legge
PQM
In accoglimento del reclamo e visto l'art 614 bis cpc
Condanna il resistente al pagamento della somma di 100,00 per ogni giorno di ritardo CP_1 nell'esecuzione della misura e degli adempimenti di cui in parte motiva a decorrere dai 60 gg successivi alla comunicazione del presente provvedimento
Rigetta per il resto
Spese al definitivo
Monza 3.4.2025
Il Presidente estensore
Dott Maria Teresa Latella
Seconda Sezione
N. R.G. 755/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente Est.
dott. Andrea Canepa Giudice
dott.ssa Maddalena Ciccone Giudice
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nella causa iscritta al n. r.g. 1285/2023
promossa da
Parte_1
Con l'avv Giorgio Brambilla
contro
Controparte_1
Con l'avv Bruno Santamaria
RESISTENTE
Premesso che
Il sig. ha proposto reclamo avverso il provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 16.1.2025 emesso nel Pt_1
giudizio 5655-1/2024 con cui, in accoglimento della domanda cautelare urgente formulata dal . Pt_1 medesimo, era ordinata al in persona dell'amministratore - anche quale Controparte_1
gestore della rete idrica interna del condominio ai sensi dell' art. 4 D.lgs. n. 13/2023 – l' effettuazione di opere , analiticamente indicate, per rendere salubre l' acqua che, attraverso la rete e le tubature condominiali, perviene all' immobile del ricorrente.
Il giudice di prime cure rigettava invece la domanda contestualmente avanzata ai sensi dell' art. 614-bis cpc che statuisce l' obbligo del giudice, nel caso di provvedimento di condanna avente ad oggetto obbligazioni diverse dal pagamento di somme - di stabilire a carico dell' obbligato una misura coercitiva indiretta e pari ad una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell' esecuzione .
In particolare ed a fondamento del proprio reclamo il a dedotto che: Pt_1
“..Il sig. ha scritto decine di mail all' amministratore, descrivendo la situazione che è andata via via sempre più Pt_1 peggiorando, incontrando un “muro di gomma” su cui rimbalzavano le sue richieste d' intervento;
- ha fatto effettuare a sue spese analisi dell' acqua, facendo controllare gli impianti e le tubature da ditte specializzate;
- ha fatto espletare una consulenza tecnica a carattere preventivo e conciliativo, sempre nella speranza che il condominio e l' amministratore intervenissero;
- ha interessato il fornitore dell' acqua pubblica e Geotecnica Srl quale manutentore degli impianti;
Parte_2
Par
- ha denunziato la situazione anche attraverso il sottoscritto procuratore all' Monza Brianza, che nel giugno 2023 emanava un provvedimento ai sensi del D.lgs. n. 13/023 intimando all' amministratore (44) “di adottare nell'immediato
tutte le misure ritenute più appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque destinate al consumo umano non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, ponendo in atto i controlli e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare i livelli degli standard minimi di qualità previsti dall'art. 4 del D.Lgs 18/2023”;
Par
- dopo la CTU ha chiesto ed ottenuto che l' effettuasse nuove analisi dell'acqua pubblica al punto di fornitura condominiale che, effettuate nel luglio 2024, davano un esito inequivocabile (52) fatto proprio dal giudice nell'emanare il provvedimento d' urgenza: causa delle impurità dell' acqua che perviene alla casa del sig. ono i Pt_1 conclamati problemi dell' impianto interno del condominio
- ha dato corso alla causa di merito, nell' ambito della quale ha richiesto ed ottenuto ordinanza ex art. 700 cpc che ordina al condominio l' esecuzione delle I sig. ta sopportando un autentico calvario. Pt_1
Più di così non poteva fare ! Ma la mancata emanazione di un conseguente provvedimento coercitivo indiretto ex art. 614-bis cpc rischia ancora una volta di vanificare i propri sforzi..”
Ha dunque sotto il profilo giuridico sottolineato l'ammissibilità del provvedimento di coercizione indiretta per tutti gli obblighi di fare diversi dal pagamento di somme.
Si è costituito il evidenziando come l'impianto condominiale fosse conforme a normativa, la CP_1
CTU sotto taluni profili non adeguata – laddove non si riconosceva il reale problema nell'impianto comunale - e comunque necessitante di integrazioni e chiarimenti da parte del CTU. In ogni caso le indicazioni tecniche di quest'ultimo ( che in parte riguardavano anche la proprietà potevano Pt_1
tranquillamente essere poste in esecuzione dal tesso donde l'inammissibilità di una pronuncia ex art Pt_1
614 bis cpc .
Concludeva pertanto per “ accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di reclamo formulata da parte reclamante poiché infondate in fatto e diritto le domande tutte promosse dal Sig. Pt_1
per il difetto dei necessari presupposti e, comunque, rigettare l'avverso reclamo
[...]
nel merito in via principale - Rigettare integralmente il reclamo e le domande proposte dal Parte_1
poiché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti nel corpo del presente atto ivi compresa l'assenza dei presupposti di legge;
nel merito, in via subordinata in via istruttoria - Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nonché ove ritenuto necessario da Codesto Giudice si chiede disporsi integrazione della CTU e/o chiamata a chiarimenti del CTU volti ad integrare la perizia della parte esecutiva…”
Nel corso del giudizio le parti evidenziavano che il 7.2.25 il aveva formulato al giudice CP_1
monocratico un'istanza ai sensi dell' art. 669-duodecies cpc attinente l' attuazione degli obblighi di fare e delle opere previste nel provvedimento cautelare ed il giudice di prime cure riteneva opportuno rimettere al collegio ogni valutazione in ordine all'istanza ex art. 669-duodecies cpc
Sul punto il replicava tuttavia che il provvedimento non era stato reclamato se non nella parte Pt_1 riguardante l'art 614 bis cpc e che il consulente tecnico d' ufficio, Ing. , nella sua relazione del Per_1
27.6.2024, aveva chiaramente indicato, senza contraddizioni, le opere da effettuare per rendere l' acqua ad uso umano che perviene all' immobile del sig. e conforme alle norme di cui al D.Lgs. Parte_4
18/2023, precisando anche che esse “…richiedono comunque un progetto da parte di uno specialista” e che le opere sono il frutto di un confronto con una ditta d' idraulica.
“Leggendo la comunicazione di Geotecnica Srl – scrive sembra che la stessa non voglia assumersi – Pt_1 in ordine alle opere ed al posizionamento degli elementi indicati dal C.T.U. - responsabilità di sorta, non considerando che al sig. non importa come in concreto vadano eseguite, ma lo scopo perseguito: Pt_1 quello di poter finalmente utilizzare e fruire dell' acqua potabile
Risulta quindi chiarissimo che dovrà essere incaricato dal condominio un progettista esterno a Geotecnica e che quanto esposto dalla convenuta appare un tentativo di procrastinare ancora una volta l'esecuzione delle opere…”
Disposto dunque nel corso del giudizio e da parte del Collegio il richiamo del CTU, all'udienza del 20 marzo questi ha dichiarato che “..Il CTU dichiara che per fare un progetto esecutivo è necessario un termotecnico , qualità che dichiara di non avereDopo ampia discussione e l'impossibilità di trovare un accordo circa le spese del termotecnico che il condominio dichiara di non assumersi integralmente ed a cui il resistente si rifiuta di concorrere, …il Collegio invita a concludere….L'amministratore dichiara che il non rifiuta di fare i lavori ma solo che sia data CP_1 un'indicazione chiara sia economica che tecnica..” ---ooo---
Il reclamo è fondato
Si premette che secondo la versione del 2015 dell'art. 614 bis. c.p.c. rubricato “Misure di coercizione indiretta” di fronte all'inadempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, è consentito al creditore richiedere al giudice la fissazione di una somma di denaro che l'obbligato dovrà corrispondere per ogni violazione od inosservanza successiva – ovvero - per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. In forza poi dell' ampliamento dell'ambito applicativo della norma da parte della novella , l'art. 614 bis. cpc , è riferibile anche ai procedimenti cautelari in generale e di conseguenza anche ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. : la norma citata prevede infatti – in via generale – i mezzi di coercizione indiretta che si pongono in una posizione di accessorietà a provvedimenti giudiziali , di qualunque genere , aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare.
Tale conclusione era già invalsa nella giurisprudenza, sebbene con riferimento ai soli obblighi di fare infungibile, ed ammissibile anche nei successivi gradi di giudizio ( d'impugnazione o reclamo) in difetto di una pronuncia precedente ( Cass 9.12.2019 n.32023).
Infine è esclusa oggi qualunque limitazione ai soli obblighi di facere infungibile.
Ciò premesso , e ritenuto che correttamente l'obbligazione riassunta nel provvedimento impugnato sia stata qualificata in termini di facere fungibile dal giudice di prime cure , ne segue che allo stato della legislazione l'art 614 bis cpc risulta ora pacificamente applicabile alla fattispecie.
Anche a volere poi ritenere l'esistenza non di un obbligo ma di un potere discrezionale del giudice nell'applicazione a fronte di una situazione di mancata esecuzione, si ritiene che nella fattispecie se ne siano in concreto verificati i presupposti alla luce delle circostanze enucleate in reclamo.
Da un lato infatti l'ordinanza ha previsto come destinatario il e sul punto non risulta CP_1
reclamata – nè con riferimento al destinatario, nè alla tipologia di opere da eseguire - con conseguente formazione del giudicato cautelare ( la chiamata del CTU a chiarimenti risulta infatti nelle conclusioni formulata al fine della determinazione delle modalità esecutive ed in ogni caso un reclamo incidentale sul punto non è specificamente formulato) .
Per altro verso, seppur non escludibile a priori un'esecuzione coattiva diretta ex art 612 c.p.c da parte del essa appare inopportuna, oltre che iniqua, tenuto conto dell'incidenza per lo più su Pt_1
parti ed impianti condominiali. In ogni caso ciò ha riguardo ad un momento successivo , qui vertendosi viceversa in una fase anteriore , della cosiddetta induzione all'adempimento mediante la cosiddetta coercizione indiretta dell'astreinte. Venendo all'ultima questione, della determinatezza del provvedimento nel suo aspetto coercitivo, e premesso che una precisazione in tal senso non sarebbe escludibile nella presente fase , sebbene più propriamente demandabile al subprocedimento ex art 669 duodecies cpc, va detto in primo luogo che il CTU aveva chiarito la necessità dell'intervento di un termotecnico ( qualifica dal medesimo non posseduta) ma il ha dichiarato a verbale di non volersi assumere spese in tal CP_1
senso.
Per altro verso si ritiene che , come correttamente sostenuto dal tale incombente competa, Pt_1
sotto tutti gli aspetti, al Condominio- quale modalità meramente esecutiva delle opere ormai definitivamente stabilite come necessarie ed a suo carico - rimanendo dunque irrilevante la relativa realizzazione sotto il controllo giudiziario.
Alla luce di tali considerazioni ne deriva che , in quanto rientrante tale realizzazione appunto nella disponibilità e capacità del , allo stesso deve essere imposta una sanzione nell'ipotesi CP_1
di persistente ritardo ( del resto più che avvalorato dalle circostanze evidenziate in giudizio)
Alla luce dunque dell'ultima formulazione della norma e dei criteri quantitativi forniti al giudice dall'art 614 bis cpc la somma da porsi a carico del per ogni ulteriore ritardo CP_1 nell'esecuzione è pari ad euro 100,00 per ogni giorno a decorrere dai 60 gg successivi alla comunicazione del presente provvedimento ( tempo necessario per la realizzazione del progetto esecutivo e l'inizio dei lavori)
Infine per la regola della soccombenza le spese della presente fase sono a carico del e CP_1
si liquidano in euro 2800,00 per compensi oltre accessori per legge
PQM
In accoglimento del reclamo e visto l'art 614 bis cpc
Condanna il resistente al pagamento della somma di 100,00 per ogni giorno di ritardo CP_1 nell'esecuzione della misura e degli adempimenti di cui in parte motiva a decorrere dai 60 gg successivi alla comunicazione del presente provvedimento
Rigetta per il resto
Spese al definitivo
Monza 3.4.2025
Il Presidente estensore
Dott Maria Teresa Latella