Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2179/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2179/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza il 6.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 27.5.2024, e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO MARIA MOLINARI (C.F.: , giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Popolo n. 62 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. MICHELANGELO BONELLI (C.F.: ), giusta C.F._4
procura in atti, elettivamente domiciliato in Matera alla via Annibale Maria di Francia
n. 1 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 22.6.2016, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 la separazione personale dal coniuge, , addebitandola a quest'ultimo, Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Potenza il 21.9.1996, deducendo che la residenza familiare era stata posta in Barile (PZ) al vico Ortigara n.
15 e che dall'unione coniugale erano nati i figli (1.11.1997) e Per_1 Per_2
(10.7.2002).
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente, la ricorrente ha dedotto che il marito «da anni faceva uso di sostanze stupefacenti e sotto l'effetto di tali sostanze, che alteravano ulteriormente un equilibrio psicologico già fragile, diventava particolarmente aggressivo, litigioso, violento, offensivo e compiva azioni che danneggiavano gravemente sia la famiglia nel suo complesso, anche economicamente, sia i singoli membri di essa. Più volte nel corso degli anni egli aveva anche avuto relazioni extraconiugali […]. Pur avendo un lavoro stabile a tempo indeterminato (era impiegato in banca) in effetti era andato al lavoro pochissimo in quanto spessissimo aveva usufruito di permessi per malattia e trascorso quasi tutto il tempo in casa a giocare compulsivamente ai video giochi, al computer o sul cellulare oppure su
Facebook, disinteressandosi di tutto il resto». Invero, «ella era stata spessissimo vittima di aggressioni verbali e fisiche, di ingiurie, minacce e percosse ad opera di
», anche alla presenza dei figli e . Nel novembre 2014 Controparte_1 Per_1 Per_2 il marito, in preda a una crisi d'ira, aveva tentato di strangolarla con una cintura da uomo e poi scaraventarla giù dalla finestra della camera da letto. Nel corso dei mesi antecedenti al deposito del ricorso, «aveva dovuto soggiacere pressocché quotidianamente a rapporti sessuali non voluti ma imposti dal coniuge con la forza, la minaccia, o spesso, col ricatto». Il marito non aveva mai assunto un atteggiamento paterno con i figli, tanto vero che talvolta aveva incoraggiato e a Per_1 Per_2
fumare con lui (anche) spinelli e/o a bere birra e a guidare l'automobile sebbene
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minorenni. Da ultimo, in data 9.6.2016 aveva comunicato al marito la volontà di separarsi e questi l'aveva aggredita e minacciata;
solo l'intervento del figlio lo aveva fatto desistere dal continuare a percuoterla. Successivamente, il marito si era allontanato dalla casa familiare per tornarvi la mattina successiva, allorquando l'aveva nuovamente aggredita. Intervenuti i figli, anche questi erano stati strattonati dal padre e, attesa l'impossibilità di chiamare il 112 poiché il marito le aveva tolto il telefono di mano, era riuscita a fuggire dalla casa coniugale unitamente ai figli, senza farvi più ritorno, dirigendosi presso la vicina caserma dei Carabinieri, ove aveva denunciato i maltrattamenti subiti.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«previa adozione di ordini di protezione ex art. 342 bis e ter c.c. a favore della ricorrente e dei figli, quali l'ordine a di lasciare la casa coniugale e Controparte_1
il divieto di avvicinamento a moglie e figli, poiché la condotta del coniuge è causa di grave pericolo all'integrità fisica o morale e alla libertà della ricorrente e dei figli, e previa fissazione di una provvisionale a carico di che garantisca il Controparte_1 mantenimento del coniuge e dei figli essendo privi di redditi propri, […]
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri discendenti dal matrimonio e per il pregiudizio arrecato alla prole;
2) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla madre Persona_3
e la sua collocazione esclusiva presso la stessa;
nulla per la figlia , la quale Per_1
essendo maggiorenne deciderà in via autonoma;
3) escludere anche il diritto di visita del padre ovvero, in subordine, di riconoscerlo attuabile in ambiente protetto sotto la vigilanza dei Servizi sociali e solo se il minore lo consenta;
4) assegnare l'abitazione familiare completa dei mobili e degli arredi alla ricorrente che vi abiterà con i figli;
5) porre a carico di un assegno mensile di almeno Euro 1.100,00 per Controparte_1
contributo di mantenimento di moglie e figli (essendo anche la figlia maggiorenne
non indipendente economicamente), così suddiviso Euro 400,00 per il Per_1
mantenimento della moglie ed Euro 350,00 per ciascun figlio, da versarsi alla
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ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in via automatica ex indici ISTAT;
oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie;
6) concedere il nulla osta per il rilascio del passaporto alla ricorrente e l'iscrizione del figlio minore su quello della madre;
7) condannare alle spese e competenze di causa». Controparte_1
II Il 19.10.2016 si è costituito in giudizio il resistente , il Controparte_1
quale non si è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato specificatamente le avverse deduzioni poste a fondamento della domanda di addebito.
In particolare, il resistente ha negato di aver assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie e dei figli e di non aver provveduto alle esigenze di vita della famiglia.
In ordine alla fine del rapporto coniugale, il resistente ha sostenuto che la causa era da rinvenirsi nel comportamento della moglie, che -col passare degli anni- si era modificato in senso peggiorativo nei propri confronti. La moglie e la figlia Per_1
nella serata del 6.11.2013 l'avevano aggredito a causa di una lite scaturita da una normalissima discussione. La figlia l'aveva graffiato a sangue, mentre la Per_1 moglie l'aveva colpito ripetutamente. Ancora, distorta era la ricostruzione degli accadimenti successivi al suo rientro a casa dopo esser stato ricoverato presso l'ospedale di Melfi, poiché non si era reso autore di alcuna aggressione nei confronti della moglie, tanto vero che i motivi dell'evento della rottura del pc non corrispondevano alla realtà, bensì erano relativi a una discussione scaturita da una particolare e morbosa chat che la moglie aveva intrattenuto su internet con una persona di sesso maschile.
In ordine al profilo economico-reddituale, il resistente ha rappresentato che lavorava come impiegato in banca percependo uno stipendio mensile di euro 2.100,00 circa, che sosteneva mensilmente l'esborso di euro 730,00 quale rateo del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e quello di euro 260,00 quale rata del prestito richiesto per l'acquisto dell'autovettura familiare.
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria difensiva domandando di:
«1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
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2. affidare in via condivisa a entrambi i genitori il figlio , con collocazione dello Per_2
stesso presso il proprio padre nell'abitazione familiare in Barile al vico Ortigara n.
15;
3. assegnare al resistente l'abitazione coniugale costituita Controparte_1 dall'appartamento in comunione di beni sito in Barile al vico Ortigara n. 15;
4. collocare il figlio presso il proprio genitore , in quanto da Per_2 Controparte_1
questi esplicitamente richiesto, con piena e libera facoltà per la madre di vederlo previo consenso del minore stesso;
5. per le ragioni di cui ai punti che precedono e della narrativa, non prevedere alcuna forma di contribuzione economica da parte del sig. in favore della CP_1 Pt_1
e disporre un assegno in favore di per € 200,00 e nulla per il minore Parte_2
in quanto collocato presso il padre, che vi provvederà personalmente»; con Per_2
vittoria delle spese di lite.
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e ascoltati i figli Per_1
e , il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con ordinanza del 3.11.2016, Per_2
ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé quale Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV In data 8.3.2017 si è costituito in giudizio per la ricorrente l'Avv. Massimo Maria
Molinari, in sostituzione dell'Avv. EL GL.
All'udienza del 10.5.2017 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 4.10.2017 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza da ultimo indicata, alla luce delle deduzioni delle parti, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 28.2.2018.
In data 28.9.2021 si è costituito in giudizio per il resistente l'Avv. Michelangelo
Bonelli, in sostituzione dell'Avv. Antonio Clemente, rinunciatario al mandato.
Il 16.2.2022 è pervenuta dal Giudice della Sezione Penale dell'intestato
Tribunale la sentenza n. 90/2022 emessa nei confronti di , la quale è Controparte_1
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stata trasmessa ai sensi dell'art. 64 disp. att. c.p.p. e della riunione della Sezione penale di luglio 2020.
Dopo una serie di rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo della presente
(giusto programma di smaltimento dell'arretrato), all'udienza del 6.3.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ambedue le parti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali.
V Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
VI Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
In ordine alla domanda di addebito della separazione personale occorre premettere che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili ad uno dei coniugi o ad entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le
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circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- in relazione all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è orientamento consolidato quello secondo cui: «In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, sent., 14.1.2016, n. 433; nello stesso senso cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 22.3.2017, n. 7388: «Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale»);
- determinati atti, caratterizzati da violenza, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto reciproco, sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica. In tale contesto infatti, le reiterate violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. I, 7.4.2005, n. 7321), rimanendo altresì assolutamente da escludersi che siffatti comportamenti possano in alcun modo essere
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giustificati come reazione al comportamento dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 14.4.2011, n. 8548);
- in relazione all'ipotesi di richiesta di addebito per violazione del dovere di fedeltà, in ordine al riparto dell'onere probatorio, va aggiunto che: «In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale» (Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 14.8.2015, n. 16859; nello stesso senso più di recente Cass. civ., sez.
VI – 1, ord., 23.6.2017, n. 15811);
- deve aggiungersi, considerato che dalla violazione dell'obbligo di fedeltà deriva normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che dell'onere della prova in ordine alla circostanza di una preesistente crisi coniugale, già irrimediabilmente in atto, è gravata la parte che tale eccezione abbia formulato (cfr.
Cass. civ., sez. VI – 1, ord. 19.2.2018, n. 3923: «Grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà»).
Orbene, a sostegno della formulata domanda di addebito la ricorrente ha addotto che il marito aveva perpetrato nei suoi confronti e dei figli condotte aggressive e violente, disfunzionali alla crescita della prole e contrarie al dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, così specificatamente riportate sopra al paragrafo I.
Quanto dedotto dalla ricorrente ha trovato fondamento nell'accertamento condotto in ambito penale, essendo stata trasmessa al Giudice istruttore dal Giudice
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penale dell'intestato Tribunale -ai sensi dell'art. 64 att. c.p.p. e di quanto deciso nella riunione della Sezione penale di luglio 2020- la sentenza n. 90/2022 emessa nei confronti di . Controparte_1
Dalla menzionata sentenza emerge che:
a) il resistente è stato imputato per il «reato p. e p. dagli artt. 81 co.2, 94, 570 co. 2 e
572 c.p., perché, con condotta posta in essere dal novembre 2014 e in uno stato di permanente abuso di sostanze droganti di natura oppiacea, maltrattava la moglie
, sottoponendola abitualmente ad angherie fisiche e verbali, con Parte_1
continui insulti altamente denigratori, prendendola a schiaffi, afferrandola spesso ai polsi e legandole al collo una cintura da uomo, minacciandola anche di morte e tentando di scaraventarla dalla finestra per ragioni di gelosia. Compiendo tali abituali atti di maltrattamento nei confronti della moglie anche alla presenza dei figli minorenni e , che assistevano, pertanto, ai continui Parte_2 Per_2 litigi anche fisici, come nell'occasione del gennaio 2015, allorché Parte_2
, intromettendosi durante una lite nel tentativo di proteggere la madre che
[...]
veniva presa a schiaffi dal padre, veniva da questi spinta violentemente sul letto e stretta al collo, riuscendo poi a staccarsi dalla presa e a fuggire via di casa grazie all'intervento materno. Tutto ciò serbando, inoltre, una condotta contraria i doveri morali derivanti dal suo ruolo di padre, facendo mancare ai figli i mezzi di sussistenza economica e permettendo loro di fumare, bere alcolici e financo guidare la macchina o, comunque, trasportandoli mentre era alla guida sotto effetto di sostanza stupefacente.
Fatto commesso in Barile dal novembre 2014 fino al 10.06.2016»;
b) il reato ascritto a è stato riqualificato in quello di cui all'art. 570, Controparte_1
comma 1, c.p., per il quale il resistente è stato ritenuto colpevole, nonché per quello di cui all'art. 572 c.p., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 94 c.p., concessione delle attenuanti generiche, riconoscimento dell'aumento per il vincolo della continuazione, sicché è stato condannato alla pena di anni Controparte_1
uno mesi quattro e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese da queste
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sostenute per la costituzioni in giudizio liquidate in euro 1.413,00 oltre accessori di legge;
c) in sede dibattimentale la ricorrente ha confermato i maltrattamenti Parte_3
subiti; (figlia) ha riferito che il padre «passava da atteggiamenti Parte_2
Tranquilli ad improvvise manifestazioni di rabbia che coinvolgevano l'intera famiglia. […] ad ogni litigio che avveniva con la madre, l'imputato la chiamava affinché fosse presente, come quando, nel gennaio 2015, intervenendo per difendere la madre, il padre le si rivolgeva con “uno sguardo pieno d'odio”, mettendole le mani al collo, scaraventandola sul letto e mettendosi addosso alla stessa, sino a quanto la , tirandolo da dietro, riusciva a liberarla. […] di Pt_1 aver assistito a numerosi litigi tra i genitori nel corso dei quali l'imputato offendeva la madre definendola “puttana e non brava madre”. Confidandosi con la stessa (madre) le consigliava di lasciare il padre. Aggiungeva, inoltre, che il padre fumava frequentemente marijuana in sua presenza e davanti al suo ragazzo, anche quando era alla guida della macchina, e anche insieme ai compagni di classe, come avvenuto nel corso del suo 18° compleanno. […] di aver dormito per cinque anni con un cacciavite di fianco al letto, nel timore che il padre potesse far del male alla propria famiglia, come, del resto, più volte minacciato dallo stesso che diceva che “la giostra doveva cambiare e che se si doveva ammazzare lui e se ne doveva andare lui doveva valere per tutti se no era troppo comodo”»; Pers d) il resistente abusava di , attesa l'acquisizione nel giudizio penale del referto ospedaliero del 7.11.2013;
e) l'amica di famiglia sentita a sommarie informazioni, ha dichiarato Persona_5 che soltanto in un'occasione, nel 2015, aveva ricevuto una telefonata da parte della ricorrente, con la quale quest'ultima le aveva chiesto di accompagnarla a ritirare l'autovettura nei pressi del cementificio di Barile, ove il marito aveva subito un incidente. Nell'occasione aveva constatato l'agitazione della ricorrente, che piangendo le aveva confidato di aver litigato con il resistente, e notato un rossore sui polsi di cagionato, a dire di quest'ultima, dalla stretta posta in Parte_1
essere dal resistente durante il litigio;
f) l'amico di famiglia sentito a sommarie informazioni, ha Persona_6
dichiarato che alle ore 21.00 circa del 5.11.2014 era stato contattato
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telefonicamente dalla ricorrente, che le aveva chiesto di recarsi a casa sua poiché aveva problemi con il marito. Giunto nell'abitazione aveva constatato che il resistente era molto agitato poiché, a suo dire, aveva litigato con la moglie per motivi di gelosia dovuti ad alcune conversazioni intrattenute dalla ricorrente via chat con altro uomo e, pertanto, aveva scaraventato a terra il pc appellando la moglie “puttana”, per poi sbattere la porta di ingresso dell'abitazione e andare via.
La ricorrente, poi, gli aveva confidato che il marito non stava bene, assumeva sedativi e che il rapporto matrimoniale si era deteriorato;
g) il resistente, nella veste di imputato in sede di esame, ha negato di aver tenuto comportamenti violenti nei confronti della moglie e dei figli, essendo stato -al contrario- aggredito dai suoi familiari e cacciato di casa;
inoltre, ha dichiarato che dopo 21 anni di lavoro in banca era stato licenziato nel 2017 e che, avendo consumato tutto il T.F.R., non poteva più far fronte alle esigenze personali ed era costretto a dormire in macchina e a rivolgersi alla Chiesa di San Rocco in Matera per i pasti quotidiani;
h) non sono valse a scalfire l'ipotesi accusatoria «le deposizioni rese dal teste della difesa e dall'imputato, volte a far emergere un quadro di tranquillizzante situazione familiare, e ciò in quanto trattasi di segmenti di vita familiare, peraltro neanche circostanziati, che non possono rappresentare la molteplicità degli episodi contestati che, come emerso dall'istruttoria, avvenivano in ambito domestico».
La sentenza penale di condanna, che si è formata successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, è utilizzabile nel presente giudizio civile di separazione personale quale prova atipica e poiché rinviene fondamento, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa della quale è stata effettuata Parte_1 un'accurata valutazione di credibilità e attendibilità intrinseca, sulle testimonianze sulle sommarie informazioni testimoniali acquisite con il consenso delle parti sopra citate, tale per cui ben può esser posta alla base della domanda in disamina.
La gravità dei fatti oggetto di accertamento penale, rappresentanti le stesse deduzioni poste alla base della domanda di addebito, a parere di questo Collegio, è idonea all'accoglimento della domanda di addebito formulata nei confronti del resistente, atteso che la dissoluzione effettiva dell'unione familiare ha rinvenuto
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efficacia causale nella condotta penalmente illecita posta in essere dal resistente nei confronti della moglie e della figlia.
Quanto accertato in sede penale è stato anche confermato dalla figlia nella fase presidenziale del presente giudizio di separazione personale. Invero, all'udienza del
25.10.2026 la figlia , già all'epoca maggiorenne, ha dichiarato che negli ultimi Per_1
quattro anni di convivenza matrimoniale vi erano stati continui litigi tra i suoi genitori poiché il padre aveva adottato spesso comportamenti violenti verbalmente nei confronti della madre e dei figli;
che era stata presente allorquando il padre aveva usato violenza fisica nei confronti della madre e anche nei suoi confronti in quanto intervenuta in un litigio tra i genitori a difesa della madre;
che il padre fumava spesso a casa spinelli in sua presenza;
che aveva avuto paura del padre quando aveva visto -al risveglio- lividi sul corpo della madre, sentendosi in colpa poiché durante la notte non aveva sentito nulla.
Per le esposte argomentazioni, ritenendosi raggiunta prova dei fatti posti dalla ricorrente a base della domanda di addebito e del nesso causale tra tali fatti e la disgregazione dell'unione coniugale nonché in applicazione dei principi di diritti sopra richiamati, deve addebitarsi la separazione a . Controparte_1
VII Sulla domanda di contribuzione al mantenimento del coniuge.
La domanda di contribuzione al mantenimento formulata dalla ricorrente, all'esito dell'istruttoria, non può essere accolta.
La giurisprudenza ha precisato: «Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la
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durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile» (Cass. civ., sez. I,
16.5.2017, n. 12196).
Sul piano dell'onere probatorio è stato sottolineato che «La dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute» (Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 30.10.2017, n. 25781).
Adempiuto l'onere probatorio da parte del richiedente, occorrerà valutare i redditi attuali di quest'ultimo, i quali -tuttavia- non assumeranno efficacia esclusiva o dirimente nel giudizio di quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord.,
24.6.2019, n. 16809), le concrete possibilità di lavoro (tenuto conto delle attitudini, della personalità, della necessità di accudire i figli, ecc.), nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato. Tale valutazione globale, poi, dovrà essere estesa al coniuge obbligato.
Orbene, applicando i su riportati principi al caso di specie, non può che concludersi per il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, atteso che non può opinarsi che, alla stregua di una valutazione comparativa, la ricorrente versi in una condizione economica deteriore rispetto al resistente, in considerazione dello stato di disoccupazione del marito persistente sino ad oggi dal 2017 a causa del licenziamento e della compromessa situazione personale in cui si trova. Sicché, a far data dal licenziamento del resistente, avvenuto il 25.5.2017, alcunché può esser riconosciuto in favore della ricorrente a carico del marito, anche tenuto conto del godimento esclusivo da parte della moglie della casa coniugale.
A ciò si aggiunga che non è stata fornita prova dell'incapacità lavorativa della ricorrente. Invero, la giurisprudenza di merito ha statuito: «Non può essere accolto
l'appello in ordine alla fissazione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, qualora l'appellante non abbia dato alcuna prova della mancanza di mezzi adeguati a continuare il tenore di vita coniugale, essendosi limitata ad invocare la sua
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condizione non lavorativa, anche in considerazione del fatto che il marito percepisce un reddito appena sufficiente al mantenimento proprio e del figlio della stessa appellante»
(cfr. Corte d'Appello Napoli, Sez. I, 15.3.2006). E, in via ulteriore, che «L'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento e la prova della capacità economica dell'altro coniuge spettano al coniuge richiedente
l'assegno di mantenimento, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno de quo» (cfr. Tribunale Messina, Sez. I, 20.1.2016).
Pertanto, la domanda in disamina deve essere respinta.
Parimenti deve essere reietta la domanda di mantenimento avanzata dal resistente in applicazione di quanto previsto dall'art. 156, comma 1, c.c., in considerazione dell'addebitabilità della separazione a . Controparte_1
VIII Sulle domande concernenti la prole e sull'assegnazione della casa familiare.
Con riguardo alle domande di affidamento, collocamento e frequentazione con il genitore non convivente riguardanti il figlio secondogenito (10.7.2002), essendo Per_2
la figlia primogenita (1.11.1997) già maggiore d'età al tempo di introduzione Per_1
del presente giudizio, si osserva che nulla deve essere disposto poiché IO -medio tempore- ha raggiunto la maggiore età.
Deve -pertanto- dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine alle suddette domande.
Avuto riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., considerato che i figli -sebbene maggiorenni- risultano non economicamente autosufficienti e -deve presumersi in mancanza di elementi contrari in atti- ancora conviventi con la madre, si conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Barile alla via Ortigara n. 15, in favore della ricorrente affinché Parte_1
continui ad abitarla con i figli.
In ordine alla contribuzione al mantenimento della prole, si ritiene che, spettando per Legge a entrambi i genitori contribuire al mantenimento materiale dei figli, il padre debba continuare a contribuire al sostentamento materiale della prole. Tuttavia, avuto riguardo alle condizioni di disoccupazione e di precarietà di vita in cui versa il resistente e risultando in atti che questi dal 2017 è stato licenziato, si ritiene che l'importo determinato a titolo di mantenimento della prole all'esito della fase presidenziale vada
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rideterminato nella somma (minima) di euro 150,00 al mese per ciascun figlio, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fatto salvo per il passato quanto stabilito in merito nell'ordinanza presidenziale.
Per le stesse ragioni, le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse della prole, diversamente da quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale (nella quale le dette spese sono state poste integralmente ossia nella misura del 100% in capo al resistente), devono esser poste in capo a ciascun genitore nella misura del 50% cadauno.
Si specifica che per spese straordinarie devono intendersi quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
IX Sulle spese di lite.
La soccombenza reciproca delle parti (sulla domanda di addebito e - conseguentemente- di mantenimento nonché di assegnazione della casa familiare per parte resistente e sulla domanda di mantenimento proprio per parte ricorrente), e la
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valutazione di prevalente soccombenza del resistente a ragione dell'addebitabilità della separazione a suo carico, giustificano la compensazione tra le parti in ragione della metà delle spese di lite. Per le stesse ragioni, la restante metà delle spese va posta a carico del resistente.
Le spese di lite si liquidano, nel già ridotto ammontare della metà rispetto all'intero e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per le cause di valore indeterminato (scaglione di valore sino a 52.000,00 euro – indeterminato complessità bassa), per tutte e quattro le fasi di giudizio, in complessivi euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge ed esborsi come in dispositivo, con pagamento da eseguirsi a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, come da delibera del C.O.A. di Potenza del 14.7.2016
(sull'istanza presentata il 21.6.2016).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2179 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2016, vertente tra Pt_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] Controparte_1
presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio concordatario in Potenza il 21.9.1996;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto N. 227, P.
II, S. A);
3) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente dichiarando che la separazione deve addebitarsi a Parte_1
; Controparte_1
4) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente
: Parte_1
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5) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dal resistente
; Controparte_1
6) assegna la casa coniugale, sita in Barile alla via Ortigara n. 15, in favore della ricorrente affinché continui ad abitarla con i figli;
Parte_1
7) determina in euro 300,00 (trecento,00) al mese, euro 150,00 (centocinquanta,00) per ciascun figlio, il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
mantenimento dei figli e , da corrispondere a Per_1 Per_2 Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fatto salvo per il passato quanto stabilito in merito nell'ordinanza presidenziale del 3.11.2016;
8) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli a decorrere dal dì di pubblicazione della presente sentenza, fatto salvo per il passato quanto stabilito in merito nell'ordinanza presidenziale del
3.11.2016;
9) dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà;
10) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1
confronti della ricorrente , le quali si liquidano, nel già ridotto Parte_1 ammontare pari alla metà dell'intero, in euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 3,85 per spese di notifica anticipate dall'Erario, con pagamento da eseguirsi a favore dello
Stato ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'11.12.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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