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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3052/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARUSO FEDERICO e dell'avv. POZZI MARIO ( ) VIA G. CARDUCCI, 8 20123 MILANO;
C.F._1
( ) PIAZZA Parte_2 C.F._2
DI PIETRA, 38-39 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. CARUSO FEDERICO
APPELLANTE pagina 1 di 12 CONTRO
EURO 90 S.R.L. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENIN P.IVA_2
DENIS, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 C/O lo studio dell'AVV. SCIOCOLONE MARCO 20122 MILANO
APPELLATO avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Settima Civile del 28 marzo 2024 n. 3585/2024, comunicata alle parti il 29 marzo 2024 e, per l'effetto, Nel merito, in via principale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto concluso fra Parte_1 ed Euro 90 S.r.l. ai sensi degli artt. 1453, 1455 e 1668, secondo
[...] comma, c.c. per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nessun corrispettivo è dovuto dalla Parte_1
Nel merito, in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui TO IL.mo non accolga la domanda di cui al punto a) che precede, disporre ai sensi dell'art. 1668, co. 1 c.c. la riduzione dell'importo dovuto quale corrispettivo da Parte_1 ad Euro 90 S.r.l. fino all'importo massimo pari ad Euro 98.000,00, ovvero
[...] all'importo superiore o inferiore che TO IL.mo Giudicante intenderà liquidare, per i motivi tutti di cui in narrativa. Nel merito, in ogni caso condannare Euro 90 S.r.l, ai sensi degli artt. 1218, 1223, 1226 c.c., al risarcimento del danno patito da nella misura Parte_1 derivante dagli atti di causa o, in ogni caso, in via equitativa. In ogni caso pagina 2 di 12 con vittoria di spese di lite, onorari, esposti ed accessori di legge anche in relazione al Primo Grado di giudizio.
Per EURO 90 S.R.L.
Nel merito: rilevata l'infondatezza dell'appello per le causali di cui in premessa, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante e confermare interamente la sentenza impugnata;
In ogni caso: spese di lite rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La controversia concerne il contratto con il quale la in Parte_1 occasione della sua partecipazione al Salone del Mobile 2022 svoltosi a Milano dal 7 al 12 giugno 2022, commissionò a Euro 90 srl l'allestimento del proprio spazio espositivo di circa 800 mq convenendo il pagamento del corrispettivo di
€ 490.000,00 oltre iva. La committente, lamentando l'estremo ritardo con cui Euro 90 srl ultimò lo stand e la presenza di gravi vizi nella realizzazione delle opere, tali da precludere l'esposizione al meglio di alcuni prodotti, convenne in giudizio l'appaltatore al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con conseguente accertamento del diritto a non dovere corrispondere il corrispettivo pattuito, ovvero in subordine, di ottenere la riduzione del prezzo, da rideterminarsi nell'importo massimo di € 98.000,00, oltre risarcimento del danno. La convenuta costituitasi in giudizio, contestò gli assunti attorei e chiese in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo di € 580.415,00. Assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 3585/2024 del 28 marzo 2024 il tribunale di Milano rigettò le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò a corrispondere la soma di Parte_1
€ 580.415,00 a Euro 90 srl oltre le spese legali liquidate in € 10.000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori. Il primo giudice rilevò che:
-quanto alla domanda di risoluzione del contratto, qualificabile ai sensi dell'art. 1668 c.c., i vizi e i difetti allegati dalla parte attrice non erano tali, per come pagina 3 di 12 descritti dalla stessa committente, da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione;
-dovevano ritenersi provati i vizi nei limiti emersi all'esito dell'istruttoria testimoniale, stante l'impossibilità di disporre una consulenza tecnica;
-tali vizi, essendo attinenti ad un'opera destinata ad avere breve durata, non avrebbero pregiudicato in maniera apprezzabile il valore del manufatto e dunque la domanda di riduzione non poteva essere accolta;
-anche la domanda risarcitoria doveva essere rigettata essendo stati i danni allegati in maniera generica;
-doveva conseguentemente essere accolta la domanda di pagamento prezzo proposta dall'appaltatore. La sentenza è stata oggetto di gravame da parte di Parte_1
Euro 90 srl si è costituita. All'udienza del 8.05.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis cpc, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ed è stata discussa e decisa nella contestuale camera di consiglio.
***
1°. L'appellante lamenta l'erroneità delle argomentazioni poste dal tribunale a fondamento del rigetto dell'azione di risoluzione del contratto. Richiama a tale riguardo le perizie prodotte in atti sub docc. 11 e 12 e l'esito della prova testimoniale, sottolineando di avere fornito ampia ed esaustiva prova del fatto che lo stand era stato allestito in maniera del tutto inidonea a “ospitare i prodotti di . Vengono dunque elencati tutti i vizi allegati che, oltre ad Parte_1 essere efficacemente rappresentati nelle perizie prodotte in atti e confermati dai testi assunti nel corso dell'istruttoria, sarebbero stati riconosciuti anche dall'appellata Euro 90 srl che, con la comunicazione del 15.06.22, aveva provveduto a contestare alla propria subappaltatrice i medesimi vizi elencati nella denuncia della committente in data 13.06.22 (doc. 13). I vizi, da ritenersi pertanto ampiamente dimostrati dalla committente, avrebbero reso l'opera inidonea a svolgere la sua funzione di esporre i prodotti di in Parte_1 maniera consona al prestigio dell'azienda committente.
2°. Viene dedotta l'erroneità e contraddittorietà della motivazione con cui il tribunale ha ritenuto non fondata l'azione di riduzione del prezzo. L'appellante sottolinea la contraddittorietà di alcuni passaggi della motivazione, laddove prima si sostiene che la mancata esecuzione di un accertamento tecnico preventivo avrebbe impedito la cristallizzazione della prova della fondatezza pagina 4 di 12 delle doglianze, per poi ammettere il positivo accertamento dei vizi sulla base della prova testimoniale. Il tribunale avrebbe inoltre totalmente disatteso le regole in materia di onere della prova, non avendo l'appaltatore fornito alcuna prova di avere correttamente eseguito l'opera nonostante le plurime e documentate contestazioni ricevute dalla committente. 3°. Viene dedotta l'erronea valutazione ad opera del tribunale in merito all'inesistenza di un danno risarcibile, che l'appellante individua nella perdita della possibilità di concludere contratti di vendita che correla all'impossibilità di presentare nel corso dell'evento fieristico al meglio i propri prodotti.
L'opinione della Corte Il tribunale, nel respingere la domanda di risoluzione, non ha verificato la fondatezza delle contestazioni, limitandosi a rilevare che i vizi, per come allegati dalla committente, non si presentavano di tale gravità da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione. Il vaglio delle doglianze presuppone, ad avviso della Corte, una preliminare delibazione in merito all'esistenza e consistenza del dedotto inadempimento di Euro 90 S.r.l. che nella specie, trattandosi di un appalto d'opera, si traduce nella verifica della sussistenza e gravità dei vizi denunciati dalla committente. Questi i vizi allegati emersi, secondo la prospettazione della committente, il giorno di apertura dello stand (pag. 6 impugnazione):
-pareti e soffitti distorti e non a piombo
-punti luce e prese elettriche non conformi al progetto, difformità che hanno impedito la messa in funzione durante l'esposizione della lampada Apollo;
mancato cablaggio delle prese elettriche;
-carte da parati rovinate durante il montaggio;
-fori sul pavimento, sulle pareti e sul soffitto;
-pareti realizzate con pannelli di spessore diverso (5mm) in luogo di quello previsto di 4 cm circostanza che non consentiva il corretto fissaggio degli accessori e rubinetti;
-altezza di un box espositivo non conforme;
-vetri interni montati in maniera non conforme al progetto;
-perdite d'acqua conseguenti al non corretto funzionamento dei soffioni che non poterono essere attivati.
pagina 5 di 12 Rispetto a tali vizi, il tribunale dopo avere dato atto della impossibilità a posteriori, a seguito dello smontaggio dello stand, di compiere una verifica sulla
<<sussistenza natura causa dei vizi lamentati>> sottolinea o il mancato espletamento di un accertamento tecnico preventivo da parte dell'attrice che avrebbe potuto verifica dei vizi e difetti lamentati>>
o l'inidoneità delle perizie di parte a fornire l'entità del minor valore dell'opera rispetto a quanto pattuito>> salvo poi dare atto che, a seguito della prova testimoniale, erano stati accertati i seguenti vizi
<<..Precisamente, che le pareti e il tetto dello stand presentavano ondulazioni e crepe e che i
prodotti appesi (come, per esempio, porta sapone, porta carta, porta asciugamano…) non erano ben fissati, che il getto di acqua dei soffioni rimuoveva la vernice dalle pareti e delle vasche e che tali soffioni venivano conseguentemente chiusi a causa delle perdite di acqua delle vasche e dell'impianto idrico. E' altresì risultato che per “alcuni periodi” le lampade sono rimaste spente per problemi di collegamento o di altro tipo e che la presenza di una botola, vicino agli impianti, sul pavimento, era di impedimento all'accesso in una zona dello stand (“la zona della botola doveva restare libera perché veniva utilizzata per interventi agli impianti e per questo la zona della botola non era fruibile”), nonché che è stato necessario adeguare una colonna, vale a dire tagliare una colonna arredo per posizionarla all'interno dello stand perché più altra rispetto all'altezza dello stand>>. Il tribunale dunque, pur non attribuendo alcun rilievo probante alle perizie di parte e alle 18 dichiarazioni scritte rese da vari soggetti al di fuori del processo, finisce in ogni caso per riconoscere l'esistenza dei vizi confermati dai testimoni. Osserva a riguardo la Corte che gli elementi di prova addotti dalla committente dimostrano ampiamente l'esistenza dei vizi lamentati e dunque la non corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice. Infatti: (a) quanto al mancato espletamento di un accertamento tecnico preventivo, considerata la brevissima durata dell'allestimento di cui è causa (5 giorni), per acquisire prova dei vizi, non risultava utile il ricorrere ad un procedimento di istruzione preventiva, non compatibile con una tempistica così ristretta;
(b) quanto alle prove acquisite nel corso del giudizio, oltre alle dichiarazioni testimoniali, correttamente valorizzate nella sentenza di I grado, le due perizie tecniche prodotte dall'attrice odierna appellante (una per le opere pagina 6 di 12 murarie l'altra per la parte impiantistica) contengono, a corredo di una minuziosa descrizione dei vizi e delle difformità, numerose fotografie che mostrano in maniera eloquente i vizi denunciati. Anche a un occhio inesperto la visione delle stesse non lascia adito a dubbi. Si cita a mero titolo esemplificativo e non esaustivo (per il quale si rimanda il lettore alla visione integrale delle immagini riprodotte nelle relazioni) per la perizia sulle opere murarie la Foto n.2: distacchi carte da parati;
Foto n. 4: pannelli in cartongesso mal rasati;
Foto n. 10: forometrie chiuse e mal stuccate;
Foto n. 15/16/17/18: vasca n° 3 soffioni;
vasca n° 1 mensola storta Foto n.22/23/24: spazio attiguo a vasca n°1, particolare delle crepe nel pannello;
Foto n.27/28: sala ricevimento, botola per ispezione cavi impianti;
Foto n.38: bolle e macchie nella carta da parati;
per la perizia impiantistica le fotografie dalla n. 10 alla n. 26 e il progetto dell'impianto di illuminazione allegato alla perizia, dal cui confronto con lo stato di fatto il ctu ha riscontrato la difformità del realizzato;
(c) è altresì in atti la comunicazione inviata da Euro 90 al proprio subappaltatore ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 1670 c.c., in data 15.06.22 (doc. 4 fasc. I grado appellata), non menzionata nella sentenza impugnata, in cui l'appaltatore, prima di contestare al proprio subappaltatore i medesimi vizi fatti valere in questa sede dalla committente, afferma “i vizi che ha denunciato il committente sono gli stessi che avevamo lamentato noi durante la realizzazione dello stand, e che, nonostante le rassicurazioni in tal senso formulate a fronte delle nostre intimazioni, non hanno trovato rimedio. A ciò si aggiunga la ritardata consegna dello stand e il mancato completamento dei lavori”. E' dunque lo stesso appaltatore ad ammettere di avere già contestato al subappaltatore durante il montaggio dello stand proprio quei vizi successivamente denunciati dalla committente e dunque a riconoscere implicitamente la fondatezza dei rilievi sollevati dall'odierna appellante. Non può invece essere attribuita la medesima pregnanza alla diffida inviata dal difensore di Euro 90 a Euro Stand in data 6.12.2022 (doc. 5 fasc. I grado) trattandosi di una missiva proveniente dal legale e non dalla parte personalmente.
Va infine rilevato che, in base ai consolidati principi in materia di distribuzione dell'onere della prova (ex multis Cass. Sez. II 30/09/21 n. 26566), Euro 90 srl era onerata della prova del proprio corretto adempimento, prova che non è stata minimamente fornita. pagina 7 di 12 L'esistenza dei vizi non giustifica tuttavia l'accoglimento del 1° motivo. Deve infatti convenirsi con il tribunale laddove esclude che l'entità e consistenza dei vizi sia tale da giustificare la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1668 c.c. Contrariamente a quanto assume l'appellante non risulta che i vizi contestati abbiano talmente compromesso la struttura e la funzionalità dell'allestimento da renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione oggettiva (Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21188). L'appellante ravvisa la totale inidoneità dell'opera a svolgere la propria funzione nel fatto che “sono mancati quei requisiti qualitativi essenziali acconsentire l'esposizione in modo decoroso e con standard conformi a quelli dell'azienda toscana dei prodotti presentati da
(pag. 14 appello). Lo stand sarebbe inadatto poiché non avrebbe Parte_1 consentito di esporre i prodotti secondo modalità “in linea con il prestigio dell'azienda…e con la tipologia di prodotti, e cioè arredamento per il bagno di altissima qualità” (pag. 13 appello). Si tratta di considerazioni generiche del tutto insufficienti a suffragare un giudizio di assoluta inidoneità dell'opera. Oltre al pacifico utilizzo dello stand, occorre considerare, a fronte di un'opera di ampia estensione (800 mq), i vizi risultano localizzati solo in alcune zone specifiche o, quanto meno, non è stato dedotto e provato la presenza diffusa in tutto l'allestimento. L'appellante sottolinea in particolare che non è risultato possibile attivare la nuova linea di soffioni e accendere le lampade che Pt_3 venivano presentate per la prima volta sul mercato, ma è legittimo ritenere, sia per la vastità dello stand, oltre che per la tipologia di azienda come descritta dalla stessa difesa di , che ben più numerosi fossero gli articoli Parte_1 in esposizione. Non è provato che non abbia potuto mostrare in Parte_1 fiera tutti i propri prodotti o una buona parte degli stessi. Di contro non è in discussione che lo stand sia stato sempre aperto al pubblico e che i visitatori vi abbiano avuto accesso regolare. Il non avere potuto esporre “al meglio” i vari accessori e rubinetti, come sottolinea l'appellante, non implica che la committente non abbia potuto esibire gli articoli, ma solo che la realizzazione dello stand non è stata conforme agli standard qualitativi che l'azienda committente si prefigurava. Il che tuttavia non ha impedito la di Parte_1 adibire lo stand all'uso particolare cui era destinato. E' invece fondato il 2° motivo. Il tribunale ha rigettato la domanda di riduzione del prezzo in quanto pagina 8 di 12 <i vizi\ difetti accertati, che devono intendersi quelli indicati dai testimoni escussi, come sopra riportati, non risulta che abbiano inciso sul valore dell'opera. Secondo la stessa prospettazione dell'attrice, essi avrebbero impedito il pieno utilizzo dello stand, non consentendo l'esposizione di alcuni prodotti, o non consentendola nei termini auspicati (“stand fatiscente, inidoneo a ospitare i prodotti di grande prestigio ideati e realizzati da Pt_1 che ha subito un danno economico, ma anche d'immagine...”.), ma non risulta che
[...] abbiano determinato un minor valore economico dello stand. In merito, in tal senso, non può non considerarsi che l'opera in oggetto non è destinata ad una lunga durata, bensì è finalizzata ad un arco temporale predeterminato (quello della fiera), pertanto i suddetti vizi, anche tenuto conto del contenuto delle obbligazioni dedotte in contratto (come sopra riportate) ed eseguite e della vastità dello stand (880 mq) non possono avere pregiudicato in modo apprezzabile il valore dell'opera realizzata. Tra l'altro, non risulta che nel corso dell'evento, o comunque all'insorgere degli addotti vizi, l'attrice abbia chiesto, come era sua facoltà, all'impresa convenuta di intervenire per rimediare agli stessi>>. Si tratta di argomentazioni in sé contraddittorie. Una volta affermata l'esistenza dei vizi diventa difficilmente sostenibile la tesi della infondatezza della domanda proposta dalla committente in via subordinata. I vizi vi furono e sono ben rappresentati nelle immagini in atti. Il corrispettivo di euro 490.000,00 presupponeva l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il mero utilizzo dell'allestimento non implica pertanto che, anche in presenza dei vizi, il valore dell'opera rimanga immutato. Del resto risulta che la , a fiera in corso, inoltrò a mezzo dei Parte_1 propri difensori in data 9.06.22 una lettera di diffida a Euro 90 nella quale sollecitò un incontro presso lo stand al fine di operare una verifica congiunta dei vizi e della loro entità (doc. 13 fasc. I grado appellante), diffida di cui non vi è prova che fu dato seguito da parte della appaltatrice. E' poi palesemente pretestuosa l'eccezione di decadenza reiterata ancora in questa sede dall'appellata, non solo in quanto come già osservato dal primo giudice, la committente ebbe a denunciare i vizi ancora in pendenza dell'evento fieristico con la citata comunicazione del 9.06.22, ma anche perché l'opera non è mai stata accettata. Per giurisprudenza consolidata occorre distinguere tra l'avvenuta consegna dell'opera e l'accettazione della stessa, non implicando la prima una rinuncia a far valere i vizi dell'opera (Cass. Sez. 2, 22/01/2025, n. 1576). La consegna è infatti un atto squisitamente materiale, mentre l'accettazione presuppone che il committente esprima anche per fatti pagina 9 di 12 concludenti il proprio gradimento. Nel caso di specie la committente, avendo immediatamente contestato la scorretta esecuzione dell'opera e omesso di provvedere al pagamento del corrispettivo, è stata ben lontano dal manifestare con il proprio comportamento l'accettazione dell'opera. Venendo al quantum, mancano criteri di prova precisi. Il contratto prevede inoltre un corrispettivo complessivo forfettario senza alcuna ripartizione in singole voci. Vi sono dunque i presupposti per fare ricorso al criterio equitativo (Cassazione civile sez. II, 23/03/2006, n.6565). Nella citata sentenza la Suprema Corte ribadisce il principio che "in tema di appalto, nel caso di giustificato esperimento dell'azione quanti minoris da parte del committente - e salvo il ricorso al criterio di liquidazione equitativa, in quanto applicabile - il corrispettivo pattuito dev'essere ridotto d'una percentuale eguale a quella che esprime la differenza - esistente al momento della accettazione dell'opera appaltata - tra il valore ed il rendimento obiettivo di tale opera come dedotta in contratto ed il valore ed il rendimento obiettivo dell'opera come eseguita, cioè in quanto affetta dai vizi e dalle difformità che giustificano l'accoglimento della domanda" (V. anche Sentenza n. 2236 del 15/06/1976). Nella specie considerati la presenza di vizi in tutte le voci del preventivo (pavimento-pannellatura-soffitto-illuminazione-vasche soffioni- personalizzazioni), gli evidenti difetti estetici delle pareti, del soffitto, del pavimento ed altresì che alcune parti dello stand non furono utilizzate al meglio (le 4 vasche soffioni e l'impianto per l'accensione delle lampade), appare equo applicare una riduzione del terzo del corrispettivo da rideterminarsi pertanto in euro 327.000,00 oltre iva. Infine non merita accoglimento il 3° e ultimo motivo. Il tribunale nell'esaminare la domanda di risarcimento del danno ha rilevato che
<<non stata provata la sussistenza dei danni addotti ipotetici e potenziali n il nesso>
causale con la condotta della convenuta in occasione della realizzazione dello stand>>. Si tratta di argomentazioni corrette. Non vi è alcuna prova del danno allegato né della sua correlazione causale con la condotta di inadempimento di Euro 90. L'appellante assume che stante i gravi vizi dello stand, che non avevano consentito la corretta presentazione dei prodotti, avrebbe perso la Parte_1 possibilità di concludere nuovi contratti. Non vi è tuttavia alcuna prova di un tale pregiudizio. Non sono stati specificati gli ordini ricevuti dopo l'evento fieristico del 2022 né è stata effettuata una pagina 10 di 12 comparazione tra fatturati di periodi differenti. Non vi è dunque alcuna prova che la committente abbia, per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore, subito un pregiudizio commerciale. Non risultano prodotte recensioni negative o disdette di ordini così come è rimasto ignoto il dato delle vendite dei prodotti (i soffioni e la lampada Apollo) più penalizzati dalla non corretta realizzazione dell'allestimento. Nella doglianza del resto l'appellante si limita a riproporre le medesime difese svolte nelle precedenti censure, esclusivamente incentrate sulla prova dell'inadempimento, prova del tutto insufficiente poiché il danno dedotto non è in re ipsa .
* All'accoglimento del 2° motivo nei limiti esposti consegue la parziale riforma della sentenza di I grado, dovendo in accoglimento della domanda subordinata di riduzione del prezzo ex art. 1668 co. 1° c.c., rideterminarsi il corrispettivo dovuto in euro 327.000,00 oltre iva. La condanna al pagamento di Parte_1
nei confronti di Euro 90 Srl dovrà pertanto essere limitata al suddetto
[...] importo. Gli interessi di cui al dlgs 231/02 decorrono dalla data della domanda giudiziale non risultando documentata alcuna precedente richiesta di pagamento della fattura. Alla riforma della sentenza consegue anche una revisione della statuizione delle spese di lite, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (così Cass 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018). L'accoglimento solo in parte dell'impugnazione giustifica una compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, con condanna di a rifondere alla controparte i due terzi residui delle Parte_1 spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore di causa, del tenore delle questioni trattate e delle modalità semplificate di svolgimento della fase decisoria in questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 3585/2024, pubblicata il 28.03.2024, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, previa riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3585/2024, dispone la riduzione del prezzo ex pagina 11 di 12 art. 1668 co. 1° c.c. in euro 327.000,00 oltre iva e interessi moratori ai sensi del Dlgs 231/02 dalla data della domanda al saldo e conseguentemente condanna al pagamento in Parte_1 favore di Euro 90 Srl del minore importo così rideterminato;
2. Previa compensazione di un terzo condanna a Parte_1 rifondere a Euro 90 Srl i due terzi delle spese processuali del I grado liquidate per l'intero in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e contributo forfettario spese generali del 15%;
3. Conferma nel resto;
4. Previa compensazione di un terzo condanna a Parte_1 rifondere a Euro 90 Srl i due terzi delle spese processuali di questo giudizio liquidate per l'intero in euro 7.120,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e contributo forfettario spese generali del 15%. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte l' 8 maggio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3052/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARUSO FEDERICO e dell'avv. POZZI MARIO ( ) VIA G. CARDUCCI, 8 20123 MILANO;
C.F._1
( ) PIAZZA Parte_2 C.F._2
DI PIETRA, 38-39 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI, 8 20123 MILANO presso il difensore avv. CARUSO FEDERICO
APPELLANTE pagina 1 di 12 CONTRO
EURO 90 S.R.L. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENIN P.IVA_2
DENIS, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 C/O lo studio dell'AVV. SCIOCOLONE MARCO 20122 MILANO
APPELLATO avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Settima Civile del 28 marzo 2024 n. 3585/2024, comunicata alle parti il 29 marzo 2024 e, per l'effetto, Nel merito, in via principale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto concluso fra Parte_1 ed Euro 90 S.r.l. ai sensi degli artt. 1453, 1455 e 1668, secondo
[...] comma, c.c. per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nessun corrispettivo è dovuto dalla Parte_1
Nel merito, in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui TO IL.mo non accolga la domanda di cui al punto a) che precede, disporre ai sensi dell'art. 1668, co. 1 c.c. la riduzione dell'importo dovuto quale corrispettivo da Parte_1 ad Euro 90 S.r.l. fino all'importo massimo pari ad Euro 98.000,00, ovvero
[...] all'importo superiore o inferiore che TO IL.mo Giudicante intenderà liquidare, per i motivi tutti di cui in narrativa. Nel merito, in ogni caso condannare Euro 90 S.r.l, ai sensi degli artt. 1218, 1223, 1226 c.c., al risarcimento del danno patito da nella misura Parte_1 derivante dagli atti di causa o, in ogni caso, in via equitativa. In ogni caso pagina 2 di 12 con vittoria di spese di lite, onorari, esposti ed accessori di legge anche in relazione al Primo Grado di giudizio.
Per EURO 90 S.R.L.
Nel merito: rilevata l'infondatezza dell'appello per le causali di cui in premessa, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante e confermare interamente la sentenza impugnata;
In ogni caso: spese di lite rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto La controversia concerne il contratto con il quale la in Parte_1 occasione della sua partecipazione al Salone del Mobile 2022 svoltosi a Milano dal 7 al 12 giugno 2022, commissionò a Euro 90 srl l'allestimento del proprio spazio espositivo di circa 800 mq convenendo il pagamento del corrispettivo di
€ 490.000,00 oltre iva. La committente, lamentando l'estremo ritardo con cui Euro 90 srl ultimò lo stand e la presenza di gravi vizi nella realizzazione delle opere, tali da precludere l'esposizione al meglio di alcuni prodotti, convenne in giudizio l'appaltatore al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con conseguente accertamento del diritto a non dovere corrispondere il corrispettivo pattuito, ovvero in subordine, di ottenere la riduzione del prezzo, da rideterminarsi nell'importo massimo di € 98.000,00, oltre risarcimento del danno. La convenuta costituitasi in giudizio, contestò gli assunti attorei e chiese in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo di € 580.415,00. Assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 3585/2024 del 28 marzo 2024 il tribunale di Milano rigettò le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò a corrispondere la soma di Parte_1
€ 580.415,00 a Euro 90 srl oltre le spese legali liquidate in € 10.000,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori. Il primo giudice rilevò che:
-quanto alla domanda di risoluzione del contratto, qualificabile ai sensi dell'art. 1668 c.c., i vizi e i difetti allegati dalla parte attrice non erano tali, per come pagina 3 di 12 descritti dalla stessa committente, da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione;
-dovevano ritenersi provati i vizi nei limiti emersi all'esito dell'istruttoria testimoniale, stante l'impossibilità di disporre una consulenza tecnica;
-tali vizi, essendo attinenti ad un'opera destinata ad avere breve durata, non avrebbero pregiudicato in maniera apprezzabile il valore del manufatto e dunque la domanda di riduzione non poteva essere accolta;
-anche la domanda risarcitoria doveva essere rigettata essendo stati i danni allegati in maniera generica;
-doveva conseguentemente essere accolta la domanda di pagamento prezzo proposta dall'appaltatore. La sentenza è stata oggetto di gravame da parte di Parte_1
Euro 90 srl si è costituita. All'udienza del 8.05.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis cpc, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ed è stata discussa e decisa nella contestuale camera di consiglio.
***
1°. L'appellante lamenta l'erroneità delle argomentazioni poste dal tribunale a fondamento del rigetto dell'azione di risoluzione del contratto. Richiama a tale riguardo le perizie prodotte in atti sub docc. 11 e 12 e l'esito della prova testimoniale, sottolineando di avere fornito ampia ed esaustiva prova del fatto che lo stand era stato allestito in maniera del tutto inidonea a “ospitare i prodotti di . Vengono dunque elencati tutti i vizi allegati che, oltre ad Parte_1 essere efficacemente rappresentati nelle perizie prodotte in atti e confermati dai testi assunti nel corso dell'istruttoria, sarebbero stati riconosciuti anche dall'appellata Euro 90 srl che, con la comunicazione del 15.06.22, aveva provveduto a contestare alla propria subappaltatrice i medesimi vizi elencati nella denuncia della committente in data 13.06.22 (doc. 13). I vizi, da ritenersi pertanto ampiamente dimostrati dalla committente, avrebbero reso l'opera inidonea a svolgere la sua funzione di esporre i prodotti di in Parte_1 maniera consona al prestigio dell'azienda committente.
2°. Viene dedotta l'erroneità e contraddittorietà della motivazione con cui il tribunale ha ritenuto non fondata l'azione di riduzione del prezzo. L'appellante sottolinea la contraddittorietà di alcuni passaggi della motivazione, laddove prima si sostiene che la mancata esecuzione di un accertamento tecnico preventivo avrebbe impedito la cristallizzazione della prova della fondatezza pagina 4 di 12 delle doglianze, per poi ammettere il positivo accertamento dei vizi sulla base della prova testimoniale. Il tribunale avrebbe inoltre totalmente disatteso le regole in materia di onere della prova, non avendo l'appaltatore fornito alcuna prova di avere correttamente eseguito l'opera nonostante le plurime e documentate contestazioni ricevute dalla committente. 3°. Viene dedotta l'erronea valutazione ad opera del tribunale in merito all'inesistenza di un danno risarcibile, che l'appellante individua nella perdita della possibilità di concludere contratti di vendita che correla all'impossibilità di presentare nel corso dell'evento fieristico al meglio i propri prodotti.
L'opinione della Corte Il tribunale, nel respingere la domanda di risoluzione, non ha verificato la fondatezza delle contestazioni, limitandosi a rilevare che i vizi, per come allegati dalla committente, non si presentavano di tale gravità da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione. Il vaglio delle doglianze presuppone, ad avviso della Corte, una preliminare delibazione in merito all'esistenza e consistenza del dedotto inadempimento di Euro 90 S.r.l. che nella specie, trattandosi di un appalto d'opera, si traduce nella verifica della sussistenza e gravità dei vizi denunciati dalla committente. Questi i vizi allegati emersi, secondo la prospettazione della committente, il giorno di apertura dello stand (pag. 6 impugnazione):
-pareti e soffitti distorti e non a piombo
-punti luce e prese elettriche non conformi al progetto, difformità che hanno impedito la messa in funzione durante l'esposizione della lampada Apollo;
mancato cablaggio delle prese elettriche;
-carte da parati rovinate durante il montaggio;
-fori sul pavimento, sulle pareti e sul soffitto;
-pareti realizzate con pannelli di spessore diverso (5mm) in luogo di quello previsto di 4 cm circostanza che non consentiva il corretto fissaggio degli accessori e rubinetti;
-altezza di un box espositivo non conforme;
-vetri interni montati in maniera non conforme al progetto;
-perdite d'acqua conseguenti al non corretto funzionamento dei soffioni che non poterono essere attivati.
pagina 5 di 12 Rispetto a tali vizi, il tribunale dopo avere dato atto della impossibilità a posteriori, a seguito dello smontaggio dello stand, di compiere una verifica sulla
<<sussistenza natura causa dei vizi lamentati>> sottolinea o il mancato espletamento di un accertamento tecnico preventivo da parte dell'attrice che avrebbe potuto verifica dei vizi e difetti lamentati>>
o l'inidoneità delle perizie di parte a fornire l'entità del minor valore dell'opera rispetto a quanto pattuito>> salvo poi dare atto che, a seguito della prova testimoniale, erano stati accertati i seguenti vizi
<<..Precisamente, che le pareti e il tetto dello stand presentavano ondulazioni e crepe e che i
prodotti appesi (come, per esempio, porta sapone, porta carta, porta asciugamano…) non erano ben fissati, che il getto di acqua dei soffioni rimuoveva la vernice dalle pareti e delle vasche e che tali soffioni venivano conseguentemente chiusi a causa delle perdite di acqua delle vasche e dell'impianto idrico. E' altresì risultato che per “alcuni periodi” le lampade sono rimaste spente per problemi di collegamento o di altro tipo e che la presenza di una botola, vicino agli impianti, sul pavimento, era di impedimento all'accesso in una zona dello stand (“la zona della botola doveva restare libera perché veniva utilizzata per interventi agli impianti e per questo la zona della botola non era fruibile”), nonché che è stato necessario adeguare una colonna, vale a dire tagliare una colonna arredo per posizionarla all'interno dello stand perché più altra rispetto all'altezza dello stand>>. Il tribunale dunque, pur non attribuendo alcun rilievo probante alle perizie di parte e alle 18 dichiarazioni scritte rese da vari soggetti al di fuori del processo, finisce in ogni caso per riconoscere l'esistenza dei vizi confermati dai testimoni. Osserva a riguardo la Corte che gli elementi di prova addotti dalla committente dimostrano ampiamente l'esistenza dei vizi lamentati e dunque la non corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice. Infatti: (a) quanto al mancato espletamento di un accertamento tecnico preventivo, considerata la brevissima durata dell'allestimento di cui è causa (5 giorni), per acquisire prova dei vizi, non risultava utile il ricorrere ad un procedimento di istruzione preventiva, non compatibile con una tempistica così ristretta;
(b) quanto alle prove acquisite nel corso del giudizio, oltre alle dichiarazioni testimoniali, correttamente valorizzate nella sentenza di I grado, le due perizie tecniche prodotte dall'attrice odierna appellante (una per le opere pagina 6 di 12 murarie l'altra per la parte impiantistica) contengono, a corredo di una minuziosa descrizione dei vizi e delle difformità, numerose fotografie che mostrano in maniera eloquente i vizi denunciati. Anche a un occhio inesperto la visione delle stesse non lascia adito a dubbi. Si cita a mero titolo esemplificativo e non esaustivo (per il quale si rimanda il lettore alla visione integrale delle immagini riprodotte nelle relazioni) per la perizia sulle opere murarie la Foto n.2: distacchi carte da parati;
Foto n. 4: pannelli in cartongesso mal rasati;
Foto n. 10: forometrie chiuse e mal stuccate;
Foto n. 15/16/17/18: vasca n° 3 soffioni;
vasca n° 1 mensola storta Foto n.22/23/24: spazio attiguo a vasca n°1, particolare delle crepe nel pannello;
Foto n.27/28: sala ricevimento, botola per ispezione cavi impianti;
Foto n.38: bolle e macchie nella carta da parati;
per la perizia impiantistica le fotografie dalla n. 10 alla n. 26 e il progetto dell'impianto di illuminazione allegato alla perizia, dal cui confronto con lo stato di fatto il ctu ha riscontrato la difformità del realizzato;
(c) è altresì in atti la comunicazione inviata da Euro 90 al proprio subappaltatore ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 1670 c.c., in data 15.06.22 (doc. 4 fasc. I grado appellata), non menzionata nella sentenza impugnata, in cui l'appaltatore, prima di contestare al proprio subappaltatore i medesimi vizi fatti valere in questa sede dalla committente, afferma “i vizi che ha denunciato il committente sono gli stessi che avevamo lamentato noi durante la realizzazione dello stand, e che, nonostante le rassicurazioni in tal senso formulate a fronte delle nostre intimazioni, non hanno trovato rimedio. A ciò si aggiunga la ritardata consegna dello stand e il mancato completamento dei lavori”. E' dunque lo stesso appaltatore ad ammettere di avere già contestato al subappaltatore durante il montaggio dello stand proprio quei vizi successivamente denunciati dalla committente e dunque a riconoscere implicitamente la fondatezza dei rilievi sollevati dall'odierna appellante. Non può invece essere attribuita la medesima pregnanza alla diffida inviata dal difensore di Euro 90 a Euro Stand in data 6.12.2022 (doc. 5 fasc. I grado) trattandosi di una missiva proveniente dal legale e non dalla parte personalmente.
Va infine rilevato che, in base ai consolidati principi in materia di distribuzione dell'onere della prova (ex multis Cass. Sez. II 30/09/21 n. 26566), Euro 90 srl era onerata della prova del proprio corretto adempimento, prova che non è stata minimamente fornita. pagina 7 di 12 L'esistenza dei vizi non giustifica tuttavia l'accoglimento del 1° motivo. Deve infatti convenirsi con il tribunale laddove esclude che l'entità e consistenza dei vizi sia tale da giustificare la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1668 c.c. Contrariamente a quanto assume l'appellante non risulta che i vizi contestati abbiano talmente compromesso la struttura e la funzionalità dell'allestimento da renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione oggettiva (Cass. Sez. 2, 05/07/2022, n. 21188). L'appellante ravvisa la totale inidoneità dell'opera a svolgere la propria funzione nel fatto che “sono mancati quei requisiti qualitativi essenziali acconsentire l'esposizione in modo decoroso e con standard conformi a quelli dell'azienda toscana dei prodotti presentati da
(pag. 14 appello). Lo stand sarebbe inadatto poiché non avrebbe Parte_1 consentito di esporre i prodotti secondo modalità “in linea con il prestigio dell'azienda…e con la tipologia di prodotti, e cioè arredamento per il bagno di altissima qualità” (pag. 13 appello). Si tratta di considerazioni generiche del tutto insufficienti a suffragare un giudizio di assoluta inidoneità dell'opera. Oltre al pacifico utilizzo dello stand, occorre considerare, a fronte di un'opera di ampia estensione (800 mq), i vizi risultano localizzati solo in alcune zone specifiche o, quanto meno, non è stato dedotto e provato la presenza diffusa in tutto l'allestimento. L'appellante sottolinea in particolare che non è risultato possibile attivare la nuova linea di soffioni e accendere le lampade che Pt_3 venivano presentate per la prima volta sul mercato, ma è legittimo ritenere, sia per la vastità dello stand, oltre che per la tipologia di azienda come descritta dalla stessa difesa di , che ben più numerosi fossero gli articoli Parte_1 in esposizione. Non è provato che non abbia potuto mostrare in Parte_1 fiera tutti i propri prodotti o una buona parte degli stessi. Di contro non è in discussione che lo stand sia stato sempre aperto al pubblico e che i visitatori vi abbiano avuto accesso regolare. Il non avere potuto esporre “al meglio” i vari accessori e rubinetti, come sottolinea l'appellante, non implica che la committente non abbia potuto esibire gli articoli, ma solo che la realizzazione dello stand non è stata conforme agli standard qualitativi che l'azienda committente si prefigurava. Il che tuttavia non ha impedito la di Parte_1 adibire lo stand all'uso particolare cui era destinato. E' invece fondato il 2° motivo. Il tribunale ha rigettato la domanda di riduzione del prezzo in quanto pagina 8 di 12 <i vizi\ difetti accertati, che devono intendersi quelli indicati dai testimoni escussi, come sopra riportati, non risulta che abbiano inciso sul valore dell'opera. Secondo la stessa prospettazione dell'attrice, essi avrebbero impedito il pieno utilizzo dello stand, non consentendo l'esposizione di alcuni prodotti, o non consentendola nei termini auspicati (“stand fatiscente, inidoneo a ospitare i prodotti di grande prestigio ideati e realizzati da Pt_1 che ha subito un danno economico, ma anche d'immagine...”.), ma non risulta che
[...] abbiano determinato un minor valore economico dello stand. In merito, in tal senso, non può non considerarsi che l'opera in oggetto non è destinata ad una lunga durata, bensì è finalizzata ad un arco temporale predeterminato (quello della fiera), pertanto i suddetti vizi, anche tenuto conto del contenuto delle obbligazioni dedotte in contratto (come sopra riportate) ed eseguite e della vastità dello stand (880 mq) non possono avere pregiudicato in modo apprezzabile il valore dell'opera realizzata. Tra l'altro, non risulta che nel corso dell'evento, o comunque all'insorgere degli addotti vizi, l'attrice abbia chiesto, come era sua facoltà, all'impresa convenuta di intervenire per rimediare agli stessi>>. Si tratta di argomentazioni in sé contraddittorie. Una volta affermata l'esistenza dei vizi diventa difficilmente sostenibile la tesi della infondatezza della domanda proposta dalla committente in via subordinata. I vizi vi furono e sono ben rappresentati nelle immagini in atti. Il corrispettivo di euro 490.000,00 presupponeva l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il mero utilizzo dell'allestimento non implica pertanto che, anche in presenza dei vizi, il valore dell'opera rimanga immutato. Del resto risulta che la , a fiera in corso, inoltrò a mezzo dei Parte_1 propri difensori in data 9.06.22 una lettera di diffida a Euro 90 nella quale sollecitò un incontro presso lo stand al fine di operare una verifica congiunta dei vizi e della loro entità (doc. 13 fasc. I grado appellante), diffida di cui non vi è prova che fu dato seguito da parte della appaltatrice. E' poi palesemente pretestuosa l'eccezione di decadenza reiterata ancora in questa sede dall'appellata, non solo in quanto come già osservato dal primo giudice, la committente ebbe a denunciare i vizi ancora in pendenza dell'evento fieristico con la citata comunicazione del 9.06.22, ma anche perché l'opera non è mai stata accettata. Per giurisprudenza consolidata occorre distinguere tra l'avvenuta consegna dell'opera e l'accettazione della stessa, non implicando la prima una rinuncia a far valere i vizi dell'opera (Cass. Sez. 2, 22/01/2025, n. 1576). La consegna è infatti un atto squisitamente materiale, mentre l'accettazione presuppone che il committente esprima anche per fatti pagina 9 di 12 concludenti il proprio gradimento. Nel caso di specie la committente, avendo immediatamente contestato la scorretta esecuzione dell'opera e omesso di provvedere al pagamento del corrispettivo, è stata ben lontano dal manifestare con il proprio comportamento l'accettazione dell'opera. Venendo al quantum, mancano criteri di prova precisi. Il contratto prevede inoltre un corrispettivo complessivo forfettario senza alcuna ripartizione in singole voci. Vi sono dunque i presupposti per fare ricorso al criterio equitativo (Cassazione civile sez. II, 23/03/2006, n.6565). Nella citata sentenza la Suprema Corte ribadisce il principio che "in tema di appalto, nel caso di giustificato esperimento dell'azione quanti minoris da parte del committente - e salvo il ricorso al criterio di liquidazione equitativa, in quanto applicabile - il corrispettivo pattuito dev'essere ridotto d'una percentuale eguale a quella che esprime la differenza - esistente al momento della accettazione dell'opera appaltata - tra il valore ed il rendimento obiettivo di tale opera come dedotta in contratto ed il valore ed il rendimento obiettivo dell'opera come eseguita, cioè in quanto affetta dai vizi e dalle difformità che giustificano l'accoglimento della domanda" (V. anche Sentenza n. 2236 del 15/06/1976). Nella specie considerati la presenza di vizi in tutte le voci del preventivo (pavimento-pannellatura-soffitto-illuminazione-vasche soffioni- personalizzazioni), gli evidenti difetti estetici delle pareti, del soffitto, del pavimento ed altresì che alcune parti dello stand non furono utilizzate al meglio (le 4 vasche soffioni e l'impianto per l'accensione delle lampade), appare equo applicare una riduzione del terzo del corrispettivo da rideterminarsi pertanto in euro 327.000,00 oltre iva. Infine non merita accoglimento il 3° e ultimo motivo. Il tribunale nell'esaminare la domanda di risarcimento del danno ha rilevato che
<<non stata provata la sussistenza dei danni addotti ipotetici e potenziali n il nesso>
causale con la condotta della convenuta in occasione della realizzazione dello stand>>. Si tratta di argomentazioni corrette. Non vi è alcuna prova del danno allegato né della sua correlazione causale con la condotta di inadempimento di Euro 90. L'appellante assume che stante i gravi vizi dello stand, che non avevano consentito la corretta presentazione dei prodotti, avrebbe perso la Parte_1 possibilità di concludere nuovi contratti. Non vi è tuttavia alcuna prova di un tale pregiudizio. Non sono stati specificati gli ordini ricevuti dopo l'evento fieristico del 2022 né è stata effettuata una pagina 10 di 12 comparazione tra fatturati di periodi differenti. Non vi è dunque alcuna prova che la committente abbia, per effetto dell'inadempimento dell'appaltatore, subito un pregiudizio commerciale. Non risultano prodotte recensioni negative o disdette di ordini così come è rimasto ignoto il dato delle vendite dei prodotti (i soffioni e la lampada Apollo) più penalizzati dalla non corretta realizzazione dell'allestimento. Nella doglianza del resto l'appellante si limita a riproporre le medesime difese svolte nelle precedenti censure, esclusivamente incentrate sulla prova dell'inadempimento, prova del tutto insufficiente poiché il danno dedotto non è in re ipsa .
* All'accoglimento del 2° motivo nei limiti esposti consegue la parziale riforma della sentenza di I grado, dovendo in accoglimento della domanda subordinata di riduzione del prezzo ex art. 1668 co. 1° c.c., rideterminarsi il corrispettivo dovuto in euro 327.000,00 oltre iva. La condanna al pagamento di Parte_1
nei confronti di Euro 90 Srl dovrà pertanto essere limitata al suddetto
[...] importo. Gli interessi di cui al dlgs 231/02 decorrono dalla data della domanda giudiziale non risultando documentata alcuna precedente richiesta di pagamento della fattura. Alla riforma della sentenza consegue anche una revisione della statuizione delle spese di lite, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (così Cass 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018). L'accoglimento solo in parte dell'impugnazione giustifica una compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, con condanna di a rifondere alla controparte i due terzi residui delle Parte_1 spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore di causa, del tenore delle questioni trattate e delle modalità semplificate di svolgimento della fase decisoria in questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 3585/2024, pubblicata il 28.03.2024, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, previa riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3585/2024, dispone la riduzione del prezzo ex pagina 11 di 12 art. 1668 co. 1° c.c. in euro 327.000,00 oltre iva e interessi moratori ai sensi del Dlgs 231/02 dalla data della domanda al saldo e conseguentemente condanna al pagamento in Parte_1 favore di Euro 90 Srl del minore importo così rideterminato;
2. Previa compensazione di un terzo condanna a Parte_1 rifondere a Euro 90 Srl i due terzi delle spese processuali del I grado liquidate per l'intero in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e contributo forfettario spese generali del 15%;
3. Conferma nel resto;
4. Previa compensazione di un terzo condanna a Parte_1 rifondere a Euro 90 Srl i due terzi delle spese processuali di questo giudizio liquidate per l'intero in euro 7.120,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e contributo forfettario spese generali del 15%. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte l' 8 maggio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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