Articolo 6 della Legge 11 marzo 1953, n. 207
Articolo 5Articolo 7
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29 aprile 1953
Art. 6.
Tra le merci ammesse alla importazione temporanea, come speciale agevolazione per il traffico internazionale, sono da comprendere i modelli di gesso, i disegni e i dipinti, destinati alla riproduzione di lavori di legno, marmo, bronzo e mosaico. La riesportazione dei modelli, dei disegni e dei dipinti introdotti dovra', avvenire entro due anni dalla importazione temporanea.
Entrata in vigore il 29 aprile 1953