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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3435/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AU NA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20088/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N.68 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250007049736000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2506/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento, notificata il 04.08.25, relativa a tassa automobilistica, per l'anno 2019. Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione del credito, il difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria o detentrice a qualsiasi titolo del veicolo targato Targa_1 fin dal 2017, in virtù di accordo in sede di separazione consensuale, come deciso con sentenza n. 609/24 dal Giudice di pace di Ariano Irpino, avendo dovuto instaurare giudizio per l'accertamento della perdita di possesso del veicolo, in quanto l'ex coniuge non aveva provveduto a formalizzare il passaggio di proprietà.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce che ha emesso provvedimento di sgravio totale del ruolo, chiede che sia dichiarata la estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
La Regione Campania non è costituita in giudizio.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato che Equitalia Giustizia s.p.a. ha deposita lo sgravio della partita di credito iscritta a ruolo, a fronte della quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata.
Consegue la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come richiesto da parte resistente e non contestato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materie del contendere. Compensa le spese di lite
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AU NA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20088/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia N.68 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250007049736000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2506/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento, notificata il 04.08.25, relativa a tassa automobilistica, per l'anno 2019. Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione del credito, il difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria o detentrice a qualsiasi titolo del veicolo targato Targa_1 fin dal 2017, in virtù di accordo in sede di separazione consensuale, come deciso con sentenza n. 609/24 dal Giudice di pace di Ariano Irpino, avendo dovuto instaurare giudizio per l'accertamento della perdita di possesso del veicolo, in quanto l'ex coniuge non aveva provveduto a formalizzare il passaggio di proprietà.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce che ha emesso provvedimento di sgravio totale del ruolo, chiede che sia dichiarata la estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
La Regione Campania non è costituita in giudizio.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato che Equitalia Giustizia s.p.a. ha deposita lo sgravio della partita di credito iscritta a ruolo, a fronte della quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata.
Consegue la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come richiesto da parte resistente e non contestato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materie del contendere. Compensa le spese di lite