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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11222/2024 R.G., avente ad oggetto: “pubblico impiego indennità di turnazione”;
PROMOSSA DA
, con il patrocinio degli avvocati Cristian Armao e Carmela Parte_1
Amata, elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONTUMACE
______
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, il ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell' dal 1.9.2001; di prestare servizio nella sede operativa Controparte_1 dell'NT sita presso il “Palazzo Zito” del Comune di Cesarò; di avere svolto la proprio attività lavorativa, giusto ordine n. 9 del 15.1.2016 dell'ente datore di lavoro, osservando un orario di lavoro in regime di turnazione settimanale con altri suoi colleghi senza tuttavia percepire le relativa indennità di turnazione previste dal
C.C.R.L. 2016/2018 del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia;
di aver TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
formalmente messo in mora l'amministratrice datrice di lavoro con nota pec del
21.1.2020 senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Ciò premesso ha adito la presente sede chiedendo: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle indennità di turnazione prevista dall'art. 37 del Contratto Collettivo per i dipendenti della Regione Siciliana del comparto non dirigenziale, anni
2002/2005, e art. 28 C.C.R.L. del 19/1/2019 (Triennio 2016/2018), per tutto il periodo di effettivo svolgimento, dal 20/01/2016 al 28/02/2020; 2. Conseguentemente, condannare l' nella persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 5.510,00, maturato per le suddette causali, eventualmente anche a titolo risarcitorio, dal 20/01/2016 al
28/02/2020, ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalle singole scadenze al soddisfo.”.
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione datrice di lavoro convenuta, della quale va dichiarata la contumacia stante la rituale notifica del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 15.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il ricorrente ha dedotto di avere svolto, in virtù dell'ordine di servizio n. 9 del
15.1.2016, la propria attività lavorativa osservando un orario di lavoro a turni e, sulla scorta di tanto ha chiesto il riconoscimento della relativa indennità di turnazione prevista del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.
Va, anzitutto, chiarito che avuto riguardo il periodo dedotto in ricorso, successivo alla data del 15.1.2016, va ratione temporis applicata la disciplina di cui all'art. 28 del
CCRL relativo al triennio 2016/2018 che espressamente prevede: “1. La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni, per ben definiti tipi di funzioni e uffici. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le OO.SS. di cui all'art. 9, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
d) per gli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore a un terzo dei giorni festivi dell'anno; per il personale di custodia del dipartimento dei beni culturali tale ultimo limite può essere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno; e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
Per turno notturno – festivo, si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore
22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
3. In considerazione della gravosità dell'articolazione del lavoro in turni, al personale turnista, previa contrattazione di cui all'art. 9, viene riconosciuta un'indennità determinata nelle seguenti misure: per la partecipazione a turno diurno antimeridiano e pomeridiano, in misura non inferiore a otto prestazioni lavorative mensili, un'indennità fissa mensile pari a €
95,00;
per ogni turno festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 20,00;
per ogni turno notturno feriale, un'indennità aggiuntiva pari a € 25,00;
per ogni turno notturno-festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 35,00;
per ogni turno notturno-festivo-festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 70,00;
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
per ogni turno effettuato nei seguenti giorni di riconosciuta festività nazionale, un'indennità ulteriormente aggiuntiva di € 50,00: - 1, 6 gennaio;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8, 25 e
26 dicembre;
- Festa del Santo Patrono. (…)”.
La predetta disposizione risulta confermata, nel suo impianto normativo, anche dall'art. 31 del successivo CCRL valevole il successivo triennio 2019/2021.
Tanto chiarito, pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, nonché, le mansioni e la sede di lavoro del ricorrente (cfr. All. 1 contratto di lavoro ricorso), rileva ai fini del decidere l'Ordine di servizio n. 1 del 15.1.2016 in virtù del quale l'NT convenuto, modificando quanto già da quest'ultimo precedentemente previsto con
Ordine di servizio n. 9 8.6.2011 (cfr. All. 2 ricorso), ha disposto per i dipendenti della sede di Cesarò lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo i seguenti turni di lavoro:
Turno A dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14.00, con rientro settimanale mercoledì dalle 14,30 alle 18,00 e Turno B da martedì alla domenica a turno recuperabile nella settimana successiva e lunedì libero, con orario di lavoro del sabato e della domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,30. (cfr. All. 3 ricorso)
La predetta articolazione oraria rientra nella previsione di cui all'art. 28 del CCNL costituendo una turnazione del lavoro finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale secondo un criterio a rotazione tra più dipendenti.
A fronte di tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa la normativa pattizia prevede, infatti, il diritto del lavoratore a percepire un'indennità di turnazione volta a compensare il disagio prodotto al lavoratore dallo svolgimento della rotazione ritmica nei turni predisposti dal datore di lavoro.
Ora, venendo al caso a mani, dai fogli presenza allegati al ricorso relativi agli anni dal
2016 al 2020 emerge chiaramente che, nel periodo dedotto in ricorso e precisamente dal
20.1.2016 al 28.2.2020, il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa in base ai turni di lavoro mensili previsti dall'Ordine di servizio n. 1 del 15.1.2016, lavorando, altresì, anche nei giorni festivi ed in concomitanza delle festività nazionali espressamente indicate della richiamata normativa pattizia. (cfr. All. 6 Ricorso e Tabella allegata al ricorso alle pagg. 5 e 6)
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
Sulla base delle predette argomentazioni ed alla luce della documentazione in atti, discende pertanto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di turnazione siccome previste dall'art. 28 del C.C.R.L. ratione temporis applicabile.
Si richiama, per il resto, quanto già statuito da questo ufficio, in diversa composizione, per periodi differenti, ed in particolare la sentenza prodotta in atti n. 1004/2021 (est.
Musumeci).
Non occorre disporre di C.T.U. tenuto conto che le somme risulteranno agevolmente determinabili dall'NT , in base ai dati in proprio possesso, dovendosi rimettere a CP_1 separata sede, in caso di discussione sul quantum, l'eventuale quantificazione.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce
DICHIARA, per le ragioni di cui in parte motiva, il diritto di parte ricorrente di fruire dell'indennità di turnazione prevista dall'art. 28 del C.C.R.L. per i dipendenti della
Regione Siciliana del comparto non dirigenziale, relativamente ai periodi oggetto di causa e tenuto conto dei turni osservati, come da documentazione prodotta agli atti (All.
6 del ricorso);
AN per l'effetto, l' in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla parte ricorrente le somme spettanti, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
AN l'ente convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 2.108,00 per compensi, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11222/2024 R.G., avente ad oggetto: “pubblico impiego indennità di turnazione”;
PROMOSSA DA
, con il patrocinio degli avvocati Cristian Armao e Carmela Parte_1
Amata, elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
CONTUMACE
______
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, il ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell' dal 1.9.2001; di prestare servizio nella sede operativa Controparte_1 dell'NT sita presso il “Palazzo Zito” del Comune di Cesarò; di avere svolto la proprio attività lavorativa, giusto ordine n. 9 del 15.1.2016 dell'ente datore di lavoro, osservando un orario di lavoro in regime di turnazione settimanale con altri suoi colleghi senza tuttavia percepire le relativa indennità di turnazione previste dal
C.C.R.L. 2016/2018 del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia;
di aver TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
formalmente messo in mora l'amministratrice datrice di lavoro con nota pec del
21.1.2020 senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Ciò premesso ha adito la presente sede chiedendo: “1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle indennità di turnazione prevista dall'art. 37 del Contratto Collettivo per i dipendenti della Regione Siciliana del comparto non dirigenziale, anni
2002/2005, e art. 28 C.C.R.L. del 19/1/2019 (Triennio 2016/2018), per tutto il periodo di effettivo svolgimento, dal 20/01/2016 al 28/02/2020; 2. Conseguentemente, condannare l' nella persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 5.510,00, maturato per le suddette causali, eventualmente anche a titolo risarcitorio, dal 20/01/2016 al
28/02/2020, ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalle singole scadenze al soddisfo.”.
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione datrice di lavoro convenuta, della quale va dichiarata la contumacia stante la rituale notifica del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 15.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il ricorrente ha dedotto di avere svolto, in virtù dell'ordine di servizio n. 9 del
15.1.2016, la propria attività lavorativa osservando un orario di lavoro a turni e, sulla scorta di tanto ha chiesto il riconoscimento della relativa indennità di turnazione prevista del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.
Va, anzitutto, chiarito che avuto riguardo il periodo dedotto in ricorso, successivo alla data del 15.1.2016, va ratione temporis applicata la disciplina di cui all'art. 28 del
CCRL relativo al triennio 2016/2018 che espressamente prevede: “1. La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni, per ben definiti tipi di funzioni e uffici. A tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le OO.SS. di cui all'art. 9, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
d) per gli uffici con attività a ciclo continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore a un terzo dei giorni festivi dell'anno; per il personale di custodia del dipartimento dei beni culturali tale ultimo limite può essere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno; e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
Per turno notturno – festivo, si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore
22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
3. In considerazione della gravosità dell'articolazione del lavoro in turni, al personale turnista, previa contrattazione di cui all'art. 9, viene riconosciuta un'indennità determinata nelle seguenti misure: per la partecipazione a turno diurno antimeridiano e pomeridiano, in misura non inferiore a otto prestazioni lavorative mensili, un'indennità fissa mensile pari a €
95,00;
per ogni turno festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 20,00;
per ogni turno notturno feriale, un'indennità aggiuntiva pari a € 25,00;
per ogni turno notturno-festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 35,00;
per ogni turno notturno-festivo-festivo, un'indennità aggiuntiva pari a € 70,00;
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
per ogni turno effettuato nei seguenti giorni di riconosciuta festività nazionale, un'indennità ulteriormente aggiuntiva di € 50,00: - 1, 6 gennaio;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8, 25 e
26 dicembre;
- Festa del Santo Patrono. (…)”.
La predetta disposizione risulta confermata, nel suo impianto normativo, anche dall'art. 31 del successivo CCRL valevole il successivo triennio 2019/2021.
Tanto chiarito, pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti, nonché, le mansioni e la sede di lavoro del ricorrente (cfr. All. 1 contratto di lavoro ricorso), rileva ai fini del decidere l'Ordine di servizio n. 1 del 15.1.2016 in virtù del quale l'NT convenuto, modificando quanto già da quest'ultimo precedentemente previsto con
Ordine di servizio n. 9 8.6.2011 (cfr. All. 2 ricorso), ha disposto per i dipendenti della sede di Cesarò lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo i seguenti turni di lavoro:
Turno A dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14.00, con rientro settimanale mercoledì dalle 14,30 alle 18,00 e Turno B da martedì alla domenica a turno recuperabile nella settimana successiva e lunedì libero, con orario di lavoro del sabato e della domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,30. (cfr. All. 3 ricorso)
La predetta articolazione oraria rientra nella previsione di cui all'art. 28 del CCNL costituendo una turnazione del lavoro finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale secondo un criterio a rotazione tra più dipendenti.
A fronte di tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa la normativa pattizia prevede, infatti, il diritto del lavoratore a percepire un'indennità di turnazione volta a compensare il disagio prodotto al lavoratore dallo svolgimento della rotazione ritmica nei turni predisposti dal datore di lavoro.
Ora, venendo al caso a mani, dai fogli presenza allegati al ricorso relativi agli anni dal
2016 al 2020 emerge chiaramente che, nel periodo dedotto in ricorso e precisamente dal
20.1.2016 al 28.2.2020, il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa in base ai turni di lavoro mensili previsti dall'Ordine di servizio n. 1 del 15.1.2016, lavorando, altresì, anche nei giorni festivi ed in concomitanza delle festività nazionali espressamente indicate della richiamata normativa pattizia. (cfr. All. 6 Ricorso e Tabella allegata al ricorso alle pagg. 5 e 6)
Pagina 4 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Sulla base delle predette argomentazioni ed alla luce della documentazione in atti, discende pertanto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di turnazione siccome previste dall'art. 28 del C.C.R.L. ratione temporis applicabile.
Si richiama, per il resto, quanto già statuito da questo ufficio, in diversa composizione, per periodi differenti, ed in particolare la sentenza prodotta in atti n. 1004/2021 (est.
Musumeci).
Non occorre disporre di C.T.U. tenuto conto che le somme risulteranno agevolmente determinabili dall'NT , in base ai dati in proprio possesso, dovendosi rimettere a CP_1 separata sede, in caso di discussione sul quantum, l'eventuale quantificazione.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce
DICHIARA, per le ragioni di cui in parte motiva, il diritto di parte ricorrente di fruire dell'indennità di turnazione prevista dall'art. 28 del C.C.R.L. per i dipendenti della
Regione Siciliana del comparto non dirigenziale, relativamente ai periodi oggetto di causa e tenuto conto dei turni osservati, come da documentazione prodotta agli atti (All.
6 del ricorso);
AN per l'effetto, l' in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla parte ricorrente le somme spettanti, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
AN l'ente convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 2.108,00 per compensi, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 15 ottobre 2025
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Dott. Mario Fiorentino
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