Sentenza 15 giugno 1976
Massime • 4
Propone domanda riconvenzionale il committente che, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del prezzo convenuto, chieda la riduzione di quel corrispettivo ai sensi dell'art 1668, primo comma, cod civ, denunciando difformita o vizi dell'opera. ( V 1289/68, mass n 332855; ( V 1352/62, mass n 252182).*
In tema di appalto, nel caso di giustificato esperimento dell'Azione quanti minoris da parte del committente - e salvo il ricorso al criterio di liquidazione equitativa, in quanto applicabile - il corrispettivo pattuito dev'essere ridotto d'una percentuale eguale a quella che esprime la differenza - esistente al momento della accettazione dell'opera appaltata - tra il valore ed il rendimento obiettivo di tale opera come dedotta in contratto ed il valore ed il rendimento obiettivo dell'opera come eseguita, cioe in quanto affetta dai vizi e dalle difformita che giustificano l'accoglimento della domanda.*
Nell'ipotesi di difetti dell'opera, il committente l'appalto puo esercitare in via principale l'Azione di risoluzione ed, in via subordinata - per il caso che difformita e vizi non siano riconosciuti di entita tale da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione -, l'Azione di eliminazione delle difformita e dei vizi ovvero quella di riduzione del prezzo. ( V 423/70, mass n 356334; ( V 4070/68, mass n 333705; ( V 2314/64).*
Il committente che, per difetti dell'opera appaltata, abbia esperito in primo grado Azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, puo, in appello, modificare la domanda in quella di riduzione del prezzo. Invero: non soltanto non e estensibile all'appalto il principio - dettato per la vendita dall'art 1492, secondo comma, cod civ - dell'irrevocabilita della scelta, operata mediante domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo; ma nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto posto dall'art 1453, secondo comma, cod civ impedisce al committente che abbia proposto domanda di risoluzione di mutare tale domanda in quella di adempimento ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo. Quest'ultima domanda, infine, non integra una domanda nuova rispetto a quella originaria di risoluzione perche fondata sulla stessa causa petendi e caratterizzata da un petitum piu limitato. ( V 1074/74, mass n 369027; ( V 936/74, mass n 368845; ( V 3063/73, mass n 366796; ( V 2398/63, mass n 263697).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1976, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1976 |
Testo completo
Propone domanda riconvenzionale il committente che, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del prezzo convenuto, chieda la riduzione di quel corrispettivo ai sensi dell'art 1668, primo comma, cod civ, denunciando difformita o vizi dell'opera. ( V 1289/68, mass n 332855; ( V 1352/62, mass n 252182).*