TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa VI OT, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 80 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra:
(c.f. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) residente in [...] elettivamente domiciliato in
Ascoli Piceno presso lo studio dell'Avv. LE IA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. ) con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato CP_1 Controparte_2
e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar Persona_1
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
[...]
Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale
per l'Abruzzo CP_1
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2023 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, vinte le CP_1 spese di lite: “- dichiarare malattia professionale quella elencata in premessa e regolarmente denunciata causata dal lavoro svolto dal ricorrente , Parte_1 riconoscendo la patologia come conseguenza del lavoro svolto, con valutazione complessiva del danno nella misura del 20% ex DL D.LGS 38/2000 o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata dal CTU. - Condannare, quindi l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle prestazioni conseguenti le malattie professionali denunciate con le decorrenze di legge e nella misura rapportata al grado totale di invalidità e alla durata della malattia come risulterà dalla CTU espletanda, con gli interessi di legge. Si richiede di unificare eventuali postumi accertati in precedenza,”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che egli, dal 1965 fino al 2006, aveva sempre svolto l'attività di pescatore a strascico e, dal 2007, quella di comandante su rimorchiatori, motovedette e comandante di pescherecci rivestendo anche la qualifica di motorista (cfr. estratto matricolare mercantile);
b) che il ricorrente, in data 1/2/2019, aveva inoltrato domanda all' per vedersi CP_1 riconoscere l'origine professionale della sua malattia (n.516265412) di ipoacusia percettiva bilaterale, come da certificato del proprio medico del 1/2/2019;
c) che, esaurito l'iter amministrativo, l' in data 18/4/2019, così decideva: “la CP_1 documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico- legale. La pratica pertanto viene archiviata”;
d) che la sua domanda era stata rigettata anche in sede di collegiale medica, sicchè egli aveva instaurato il giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia e i conseguenti benefici previdenziali.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale CP_1 tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sottolineando come, alla luce dell'età avanzata del ricorrente, era del tutto verosimile che la malattia lamentata fosse qualificabile come presbiacusia. L' ha concluso chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Pag. 2 di 6 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale.
È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Persona_2
La causa, all'esito della discussione con note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1 infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. -
l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è inserita nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova CP_1 contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di
Pag. 3 di 6 probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni proprie di un lavoratore marittimo (cfr. processo verbale dell'udienza del 24.04.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha confermato che il ricorrente è affetto da:
“ipoacusia percettiva bilaterale”.
Il medesimo ha poi specificato che, quanto all'attività lavorativa svolta dal ricorrente,
“molti studi (compresa la Pubblicazione del 2018) hanno comprovato anche CP_1
l'esistenza di diversi fattori potenziali di rischio di malattie professionali, legati alle caratteristiche dell'ambiente, all'organizzazione del lavoro e alle procedure specifiche in atto. I principali di essi sono: le vibrazioni e il forte rumore comune e continuativo delle macchine, soprattutto a bordo dei pescherecci, che possono provocare ipoacusia in varia misura e disturbi osteoarticolari e muscolo-scheletrici; nel medesimo documento è riportato che particolari fattori di rischio sono le operazioni di manutenzione e regolazione in sala macchine, ispezioni in locali rumorosi, utilizzo di attrezzature portatili (trapani, smerigliatrici, ecc.)”.
Passando poi alla disamina della patologia del ricorrente, l'ausiliare del Giudice ha evidenziato che “il Ricorrente ha lavorato per circa 40 anni e fino al 2006 sia come marinaio sia come comandante sia come motorista (quest'ultima mansione particolarmente a rischio di poter determinare l'insorgenza di ipoacusia sensoriale); dal 2007 è riportato che ha svolto sempre il lavoro di marittimo ma come comandante di pontoni, rimorchiatori e motovedetta e che in tali tipo di imbarcazioni la plancia di comando è situata al di sopra della sala motori per cui la fonte rumorosa è a stretto contatto con il luogo di lavoro (…). In tal senso l'attività svolta per circa quarant'anni quotidianamente e costantemente dal periziando può con alta probabilità aver svolto un ruolo concausale nello sviluppo della ipoacusia neurosensoriale bilaterale diagnosticata con esame audiometrico del 2013 e riscontrata clinicamente all'atto della visita peritale e pertanto la patologia è da considerarsi di carattere tecnopatico”.
Pag. 4 di 6 Il CTU ha poi stimato un danno biologico derivante dall'ipoacusia pari al 19%, percentuale che, considerata la preesistenza di “AMPUTAZIONE FALANGE
DISTALE PRIMO DITO MANO SX” con invalidità riconosciuta al 6% (del 2012), ha condotto ad una valutazione complessiva del danno biologico pari al 24%, dal momento della domanda amministrativa (1.02.2019).
Nessuna osservazione è stata effettuata dall' . CP_1
Con riguardo, invece, alle contestazioni sollevate dall' in sede di note di CP_1 trattazione scritta, si osserva che esse appaiono infondate. Ed infatti, quanto all'esame audiometrico effettuato in data 28.03.2025, deve rilevarsi la piena attendibilità dello stesso;
quanto alla mancata valutazione, da parte del CTU, dell'incidenza dell'età del ricorrente (di anni 76), anche tale contestazione non è condivisibile, atteso che essa si risolve, in sostanza, in un'affermazione apodittica, svincolata dai dati concreti, dati in base ai quali il CTU ha ricondotto l'ipoacusia del ricorrente al rischio lavorativo cui è stato esposto per molti anni.
Dunque, le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 24% ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal
17.09.2018. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente CP_1 il predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda (1.02.2019) e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale, nella misura del 24% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1 del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, nella misura e con decorrenza dall'1.02.2019, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
LE IA dichiaratasi antistatario;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Teramo, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI OT
Pag. 6 di 6
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 80 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra:
(c.f. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) residente in [...] elettivamente domiciliato in
Ascoli Piceno presso lo studio dell'Avv. LE IA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. ) con sede in Roma via IV
[...] P.IVA_1
Novembre n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto
Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato CP_1 Controparte_2
e difeso, per mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar Persona_1
iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
[...]
Rep.90069, Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale
per l'Abruzzo CP_1
Resistente Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2023 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, vinte le CP_1 spese di lite: “- dichiarare malattia professionale quella elencata in premessa e regolarmente denunciata causata dal lavoro svolto dal ricorrente , Parte_1 riconoscendo la patologia come conseguenza del lavoro svolto, con valutazione complessiva del danno nella misura del 20% ex DL D.LGS 38/2000 o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata dal CTU. - Condannare, quindi l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle prestazioni conseguenti le malattie professionali denunciate con le decorrenze di legge e nella misura rapportata al grado totale di invalidità e alla durata della malattia come risulterà dalla CTU espletanda, con gli interessi di legge. Si richiede di unificare eventuali postumi accertati in precedenza,”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che egli, dal 1965 fino al 2006, aveva sempre svolto l'attività di pescatore a strascico e, dal 2007, quella di comandante su rimorchiatori, motovedette e comandante di pescherecci rivestendo anche la qualifica di motorista (cfr. estratto matricolare mercantile);
b) che il ricorrente, in data 1/2/2019, aveva inoltrato domanda all' per vedersi CP_1 riconoscere l'origine professionale della sua malattia (n.516265412) di ipoacusia percettiva bilaterale, come da certificato del proprio medico del 1/2/2019;
c) che, esaurito l'iter amministrativo, l' in data 18/4/2019, così decideva: “la CP_1 documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico- legale. La pratica pertanto viene archiviata”;
d) che la sua domanda era stata rigettata anche in sede di collegiale medica, sicchè egli aveva instaurato il giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia e i conseguenti benefici previdenziali.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale CP_1 tra la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sottolineando come, alla luce dell'età avanzata del ricorrente, era del tutto verosimile che la malattia lamentata fosse qualificabile come presbiacusia. L' ha concluso chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Pag. 2 di 6 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale.
È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Persona_2
La causa, all'esito della discussione con note in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1 infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. -
l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è inserita nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova CP_1 contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di
Pag. 3 di 6 probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò posto e passando al merito della causa, deve rilevarsi che le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni proprie di un lavoratore marittimo (cfr. processo verbale dell'udienza del 24.04.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha confermato che il ricorrente è affetto da:
“ipoacusia percettiva bilaterale”.
Il medesimo ha poi specificato che, quanto all'attività lavorativa svolta dal ricorrente,
“molti studi (compresa la Pubblicazione del 2018) hanno comprovato anche CP_1
l'esistenza di diversi fattori potenziali di rischio di malattie professionali, legati alle caratteristiche dell'ambiente, all'organizzazione del lavoro e alle procedure specifiche in atto. I principali di essi sono: le vibrazioni e il forte rumore comune e continuativo delle macchine, soprattutto a bordo dei pescherecci, che possono provocare ipoacusia in varia misura e disturbi osteoarticolari e muscolo-scheletrici; nel medesimo documento è riportato che particolari fattori di rischio sono le operazioni di manutenzione e regolazione in sala macchine, ispezioni in locali rumorosi, utilizzo di attrezzature portatili (trapani, smerigliatrici, ecc.)”.
Passando poi alla disamina della patologia del ricorrente, l'ausiliare del Giudice ha evidenziato che “il Ricorrente ha lavorato per circa 40 anni e fino al 2006 sia come marinaio sia come comandante sia come motorista (quest'ultima mansione particolarmente a rischio di poter determinare l'insorgenza di ipoacusia sensoriale); dal 2007 è riportato che ha svolto sempre il lavoro di marittimo ma come comandante di pontoni, rimorchiatori e motovedetta e che in tali tipo di imbarcazioni la plancia di comando è situata al di sopra della sala motori per cui la fonte rumorosa è a stretto contatto con il luogo di lavoro (…). In tal senso l'attività svolta per circa quarant'anni quotidianamente e costantemente dal periziando può con alta probabilità aver svolto un ruolo concausale nello sviluppo della ipoacusia neurosensoriale bilaterale diagnosticata con esame audiometrico del 2013 e riscontrata clinicamente all'atto della visita peritale e pertanto la patologia è da considerarsi di carattere tecnopatico”.
Pag. 4 di 6 Il CTU ha poi stimato un danno biologico derivante dall'ipoacusia pari al 19%, percentuale che, considerata la preesistenza di “AMPUTAZIONE FALANGE
DISTALE PRIMO DITO MANO SX” con invalidità riconosciuta al 6% (del 2012), ha condotto ad una valutazione complessiva del danno biologico pari al 24%, dal momento della domanda amministrativa (1.02.2019).
Nessuna osservazione è stata effettuata dall' . CP_1
Con riguardo, invece, alle contestazioni sollevate dall' in sede di note di CP_1 trattazione scritta, si osserva che esse appaiono infondate. Ed infatti, quanto all'esame audiometrico effettuato in data 28.03.2025, deve rilevarsi la piena attendibilità dello stesso;
quanto alla mancata valutazione, da parte del CTU, dell'incidenza dell'età del ricorrente (di anni 76), anche tale contestazione non è condivisibile, atteso che essa si risolve, in sostanza, in un'affermazione apodittica, svincolata dai dati concreti, dati in base ai quali il CTU ha ricondotto l'ipoacusia del ricorrente al rischio lavorativo cui è stato esposto per molti anni.
Dunque, le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 24% ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal
17.09.2018. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente CP_1 il predetto indennizzo, da erogarsi in rendita con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda (1.02.2019) e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in rendita per malattia professionale, nella misura del 24% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore CP_1 del predetto indennizzo, da erogarsi in rendita, nella misura e con decorrenza dall'1.02.2019, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
LE IA dichiaratasi antistatario;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Teramo, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI OT
Pag. 6 di 6