TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N.
13268/2023 R.G.L.
Promossa da
nato a [...] lo [...], ivi residente in [...]
Boccaccio n°15 - c.f. - elettiv.te dom.to in Palermo Via C.F._1
Damiani Almeyda n°5 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rotolo
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale di Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente –
Avente ad oggetto: Riconoscimento supplemento pensione
All'esito della trattazione scritta - ex art. 127 ter cpc - del 21.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Mediante deposito del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
CP_ Accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento del supplemento sulla pensione cat. IO n. 15049537 dal mese di maggio 2021 e sino al mese di marzo
2022, oltre interessi come per legge;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, Cpa ed Iva come per legge e che distrare in favore dell'Avv. Giuseppe Rotolo ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2023, il proponente chiedeva: “Ritenere e
Dichiarare il diritto del Sig. ad avere corrisposto il supplemento Parte_1
sulla pensione n°15049537 Cat. IO per il periodo dal mese di maggio 2021 al mese di marzo 2022; Conseguentemente Condannare l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente Sig. Pt_1
il supplemento sulla pensione n°15049537 Cat. IO per il periodo dal mese
[...]
di maggio 2021 al mese di marzo 2022, oltre gli interessi come per legge”.
Deduceva a sostegno del ricorso di essere titolare di pensione Cat. IO dal 01 aprile
2016 e di avere avanzato, in data 25.02.2021, domanda di supplemento che era stata respinta poiché non vi era contribuzione per l'anno 2020. Il ricorso in via amministrativa era stato rigettato.
Tuttavia con decorrenza aprile 2022 era stato riconosciuto il supplemento di pensione. Chiedeva pertanto tale trattamento a far data dal mese di maggio 2021.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando CP_1
quanto relazionato dal reparto competente, ovvero la mancata contribuzione a decorrere al mese di 14.01.2019 come da estratto contributivo che allegava.
Essendo la richiesta di supplemento del 21.02.2021, avanzata con decorrenza dal
21.05.2020, esse era da respingere come da provvedimento amministrativo mancando la contribuzione necessaria..
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, viene posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate.
*
Il ricorso merita di essere accolto. L'articolo 7 della L. 155/1981 riconosce il supplemento nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (AGO) che proseguono l'attività lavorativa nella suddetta assicurazione trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione. Per avere diritto al supplemento è necessario presentare domanda all' che eroga il trattamento già in Controparte_2
godimento e la sua decorrenza risulta fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempre che a tale data si sia in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Come ha precisato l' , anche la contribuzione accreditata successivamente CP_3
alla decorrenza dell'assegno ordinario d'invalidità, dà luogo ad un supplemento di pensione da liquidarsi secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 7 della legge n. 155 del 1981, rientrando l'assegno ordinario di invalidità all'interno delle prestazioni pensionistiche.
Nella fattispecie l'assegno ordinario di invalidità era stato riconosciuto a decorrere dal mese di aprile 2016, pertanto alla data della richiesta di supplemento pensionistico del febbraio 2021 (da valere a decorrere dal maggio 2021, dovendosi ritenere l'indicazione maggio 2020 lapsus calami) erano trascorsi cinque anni come richiesto per legge.
Quanto al requisito contributivo esso era presente risultando dall'estratto prodotto
CP_ dall' n. 104 settimane di contribuzione per gli anni 2017 e 2018 e n. 2 settimane per il 2019 ovvero le stesse settimane in relazione alle quali è stato riconosciuto il supplemento a seguito dell'ulteriore domanda del 24.03.2022.
Sussistendo pertanto sia il requisito contributivo che il requisito temporale, il supplemento pensionistico doveva essere riconosciuto dal mese di maggio 2021 e sino alla mensilità di marzo 2022 compresa, nella misura spettante per legge e come quantificata nel provvedimento del 12.07.2022 in esito al successivo CP_1
riconoscimento. CP_ Ne deriva che la domanda merita accoglimento ed a tal fine l' deve essere condannato a versare il supplemento pensionistico sul trattamento n°15049537
Cat. IO a decorrere dal mese di maggio 2021 e sino al mese di marzo 2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014 e del DM
147/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 21.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.