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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 601 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall‟avv. Mario Saladino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Goethe n° 56
attore
E
in persona Controparte_1
dell‟amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall‟avv. Fabio Gagliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa salita Partanna n° 3
convenuto
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2
e difesa dall‟avv. Mario Calamia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questo viale Regione Siciliana n° 2629
terzo chiamato in causa
E
domiciliata in Casteldaccia ( PA ) nella via Cavour n° 12 Controparte_3
terzo chiamato in causa contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea integra richiesta di risarcimento per i danni subiti dall‟unità immobiliare e dai relativi impianti ed elettrodomestici ivi presenti, sito al piano terra del complesso condominiale di questa p.zza e Controparte_1
condotto in locazione dalla per l‟esercizio di attività di Parte_1
ristorazione, danni verificatisi in conseguenza di un fenomeno di sversamento dal controsoffitto di acque nere dovuto alla rottura di una colonna di scarico condominiale.
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove, anche a fronte delle contestazioni mosse dal convenuto CP_1
costituitosi in giudizio, dalla disamina delle deposizioni testimoniali rese in sede istruttoria e delle risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di causa.
Ora, se da un lato i testi escussi ( entrambi figli del legale rappresentante della l‟uno dipendente della stessa, l‟altro no ) hanno confermato Parte_1
il verificarsi nei primi giorni di maggio del 2020 dell‟evento dannoso, ossia lo sversamento all‟interno dei locali attorei di notevoli quantitativi di acque nere attraverso il controsoffitto determinato dalla rottura di una delle colonne di scarico condominiale ( circostanza quest‟ultima invero non contestata dall‟ente convenuto ) tale da provocare danni all‟immobile, segnatamente alla pavimentazione in parquet, agli impianti antifurto e di videosorveglianza e a taluni elettrodomestici ivi contenuti, dall‟altro l‟esperto nominato ha provveduto, sulla scorta della documentazione tecnica allegata in atti, alla redazione di elaborato, le cui conclusioni, da ritenersi condivisibili, consentono di accertare, con i limiti di cui si dirà appresso, la verificazione dei danni lamentati e di approdare ad una quantificazione degli stessi.
Ciò posto, va osservato in termini generali come la fattispecie in esame possa essere ricondotta nell‟alveo applicativo dell‟art. 2051 c.c. che individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un‟ipotesi di
2 responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l‟operatività della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all‟evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell‟imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l‟inversione dell‟onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull‟attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.
Per tali considerazioni, risultando acclarata la sussistenza del nesso causale tra la condizione dell‟unità immobiliare condotta in locazione da parte attrice e dei beni ivi presenti da un lato e il fenomeno di fuoriuscita di acque nere ascrivibile alla rottura di un bene condominiale ( colonna di scarico ) dall‟altro, e non avendo l‟ente convenuto fornito la indicata prova liberatoria ( caso fortuito ) di cui all‟art. 2051 c.c. sono da accogliere le domande avanzate dalla Parte_1
Sotto tale ultimo profilo va, difatti, osservato come il
[...] CP_1
convenuto abbia, invero, allegato, seppur in termini probabilistici, che la realizzazione a cura del proprietario dell‟immobile interessato dal fenomeno di sversamento, ossia evocata a tal fine in giudizio da detta parte Controparte_3
( e di cui qui si dichiara la contumacia ), di opere, quali la copertura dei pozzetti di ispezione posti all‟interno dell‟immobile a servizio della conduttura e la realizzazione del controsoffitto, non avesse consentito al condominio un libero accesso alla conduttura impedendogli così l‟esercizio dell‟obbligo di custodia.
Questa è l‟allegazione sulla base della quale detto ente nega di essere responsabile dell‟evento per cui si controverte: una allegazione, cioè, con cui si vuole valorizzare la circostanza che l‟evento occorso scaturì in realtà da un „fatto‟ che avrebbe precluso o limitato l‟esercizio dei poteri-doveri di sorveglianza e manutenzione del condominio.
3 Ma di un simile fatto parte convenuta avrebbe avuto l‟onere di fornire adeguata, idonea prova: onere che è rimasto sostanzialmente inadempiuto, tenuto, peraltro, conto che la relazione tecnica, prodotta in atti, a firma degli ingg.
le cui risultanze l‟ente porrebbe a fondamento delle Controparte_4
argomentazioni suesposte, stante la sua natura di allegazione tecnica difensiva, è da ritenersi priva di autonomo valore probatorio.
Venendo ora alla quantificazione, l‟esperto nominato ha determinato, con riguardo al ripristino della pavimentazione interessata dallo sversamento la tipologia di interventi necessari a tal fine ( consistenti nella dismissione del parquet danneggiato, rifacimento della porzione di massetto nella rampetta di ingresso, fornitura e posa del nuovo parquet ) per un importo di € 567,77
( comprensivo di IVA ), mentre per la riparazione della vetrinetta refrigerata e la sostituzione dei componenti danneggiati degli impianti antifurto e di videosorveglianza ha stimato rispettivamente in € 600,00 ( comprensivo di IVA )
e in € 1.400,00 ( comprensivo di IVA ) i relativi costi ( laddove ha condivisibilmente ritenuto non risarcibili i lamentati danni ai motori dei frigoriferi “in quanto non è pensabile, a meno di un difetto nell'impianto, che un'apparecchiatura si guasti per una sospensione dell'alimentazione elettrica” ), per un complessivo importo di € 2.567,77.
Conclusivamente, dunque, il Controparte_1
, va condannato al pagamento in favore della della
[...] Parte_1
somma di € 2.567,77, oltre interessi al saggio legale dalla data della decisione sino all‟effettiva corresponsione.
Va, d‟altro canto, accolta la domanda di garanzia proposta dal CP_1
convenuto nei confronti della compagnia assicurativa evocata a tal CP_2
fine in giudizio con chiamata di terzo autorizzata, stante l‟operatività della polizza di copertura della responsabilità civile verso terzi stipulata dal suindicato ente ( v. copia in atti ); non merita, sotto tale ultimo profilo, accoglimento, l‟eccezione di inoperatività della polizza medesima sollevata dalla menzionata compagnia
4 costituitasi in giudizio per espressa esclusione dalla copertura assicurativa della fattispecie, ricorrente nel caso in esame, di occlusione di tubazione di acque nere
( art.
3.3. delle condizioni di assicurazione della citata polizza prodotta ) e ciò poiché risulta ex actis e dall‟istruttoria acclarata l‟origine dell‟evento dannoso da individuarsi nella rottura, non già nell‟occlusione, di una delle quattro colonne di scarico condominiale.
Da ciò consegue che la dovrà tenere indenne il CP_2 [...]
, dal pagamento delle somme versate a parte Controparte_1
attrice per effetto della presente sentenza.
Con riguardo alle spese processuali, l‟ente convenuto dovrà rimborsare a parte attrice, stante il sensibile divario tra il quantum originariamente richiesto da quest‟ultima e l‟importo oggi riconosciuto a titolo risarcitorio, il 50% delle spese processuali, liquidate in dispositivo, oltre alle spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, pure nella misura del 50%.
Nulla per le spese tra le altre parti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o respinta e definitivamente pronunciando nella contumacia di così provvede: Controparte_3
- condanna il al Controparte_1
pagamento in favore della della complessiva somma di Parte_1
€ 2.567,77, oltre interessi al saggio legale dalla data della decisione sino all‟effettiva corresponsione;
- rigetta le domande formulate dal convenuto nei confronti di CP_1
Controparte_3
- condanna l‟ente convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio nei limiti del 50%, che liquida nell‟intero in complessivi
€ 2.552,00, oltre oneri accessori come per legge;
ed oltre le spese di C.T.U., pure nella misura del 50%, liquidate come da decreti in atti;
5 - condanna a tenere indenne il convenuto dal CP_2 CP_1
pagamento delle somme versate a parte attrice per effetto della presente sentenza;
- nulla per le spese tra le altre parti.
Così deciso in Palermo in data 7.10.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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