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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/12/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 luglio 2025, iscritta al n. 1678 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...], il [...], c.f. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Monte C.F._1
Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lepri che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_3
elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Monte C.F._2
Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Stefano Trippanera che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 9 e 23 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_3
per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. La sig.ra , Pt_1
in quanto sottoposta ad amministrazione di sostegno, è stata autorizzata all'introdu- zione del presente giudizio dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 411 e 374 c.c.
Premesso che in data 30 giugno 2008 hanno contratto matrimonio civile nei registri dello stato civile del comune di Monte OM (VT), parte I, n. 3; che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollera- bile e che non intendono riconciliarsi, i ricorrenti hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. nulla sulla casa coniugale;
4. stante lo scioglimento della comunione, i coniugi provvederanno alla divisione in parti uguali dei danari presenti sui conti correnti esistenti;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto e/o di altro documento valevole per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
OM (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 luglio 2025, iscritta al n. 1678 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...], il [...], c.f. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Monte C.F._1
Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lepri che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_3
elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Monte C.F._2
Bianco n. 14, presso lo studio dell'Avv. Stefano Trippanera che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 9 e 23 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_3
per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. La sig.ra , Pt_1
in quanto sottoposta ad amministrazione di sostegno, è stata autorizzata all'introdu- zione del presente giudizio dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 411 e 374 c.c.
Premesso che in data 30 giugno 2008 hanno contratto matrimonio civile nei registri dello stato civile del comune di Monte OM (VT), parte I, n. 3; che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollera- bile e che non intendono riconciliarsi, i ricorrenti hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. nulla sulla casa coniugale;
4. stante lo scioglimento della comunione, i coniugi provvederanno alla divisione in parti uguali dei danari presenti sui conti correnti esistenti;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto e/o di altro documento valevole per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
OM (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3