Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1910/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1910/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 24.07.2024 da rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall' Avv. Marrese Alessandro e , rappresentato e difeso, CP_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Monteforte Eluisa, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Teano (CE) in data 25.09.2006 e che dalla loro unione sono nati i figli , nato il [...], e nata il [...]. Persona_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“RESIDENZE SEPARATE E COMUNICAZIONI RECIPROCHE NEL CASO CAMBIO
RESIDENZE
Parte_1 CP_1
b) la Sig.ra continuerà a vivere, con i figli minori e n.q. di genitore Parte_1 Persona_1 Per_2 collocatario nella casa familiare sita in Teano (CE) alla Via XXVI Ottobre n. 98, giusto contratto di locazione ad uso abitativo intestato del 1.6.2020 intestato a;
Parte_1
c) il Sig. sebbene ancora residente presso il medesimo indirizzo, provvederà in tempi brevi al cambio di CP_1 residenza;
d) entrambi i coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali nuove e conseguenti residenze con racc. A/R entro
30 gg dall'effettivo trasferimento.
2. AFFIDAMENTO FIGLI MINORI-FESTIVITÀ, RICORRENZE E VACANZE NEL
RAPPORTO GENITORI-FIGLI.
e) I figli minori, e , atteso che il padre lavora in Irlanda e precisamente a Carlow, resteranno Persona_1 Per_2 affidati in via esclusiva alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione secondo le condizioni dettate dal giudice, mentre le decisioni di maggior interesse per i figli dovranno essere adottate congiuntamente da entrambi i genitori;
f) i figli minori, e , resteranno collocati presso la madre con la quale Persona_1 Per_2 Parte_1 vivranno e risiederanno nella casa familiare sita in Teano (CE) alla Via XXVI Ottobre n. 98,
g) il SI. nei periodi che trascorrerà in Italia, o qualora lo stesso dovesse trasferirsi a vivere in Italia, eserciterà CP_1 il diritto di visita tenendo con sé i figli per tre giorni a settimana dall'uscita di scuola alle 20.00 o diverso orario, previa verifica impegni scolastici.
Il padre potrà tenere con sé i bambini per il pernottamento presso l'abitazione paterna due giorni a settimana (previ accordi con la madre). Nei giorni in cui i bambini pernotteranno con il padre, questi provvederà ad accompagnarli a scuola se il pernottamento avverrà durante il periodo scolastico.
Nei fine settimana i bambini staranno alternativamente con il padre e con la madre.
h) Nel periodo natalizio e pasquale i bambini trascorreranno le feste da anni alterni con ciascun genitore.
Per le vacanze estive, salvo impedimenti ostativi di salute dei minori, ciascun genitore comunicherà preventivamente all'altro genitore, con preavviso di almeno 15 gg, sia la durata che la località di vacanza in cui intenderà recarsi;
i) entrambi i genitori, compatibilmente con le loro eSIenze, si impegnano -nell'interesse esclusivo della prole- a trascorrere insieme il giorno del compleanno, onomastico e ogni altro giorno di particolare rilievo per la crescita e lo sviluppo dei minori;
j) ogni trasferimento dei minori (per qualsiasi causa) fuori dal territorio dello Stato, dovrà essere preventivamente autorizzato da entrambi i genitori.
3. ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI MINORI – AGGIORNAMENTO ASSEGNO k) Il SI. corrisponderà alla SI.ra in qualità di genitore collocatario e affidatario CP_1 Parte_1 esclusivo dei due figli minori e a favore degli stessi – a titolo di mantenimento e alimenti prole- un assegno mensile di Euro
700,00 (euro settecento/00) entro il 5 di ciascun mese, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate c/c intestato a – IBAN: [...]; Parte_1
l) gli assegni di mantenimento verranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT- per la categoria di riferimento- pubblicato in G.U.; ai fini fiscali i coniugi convengono che le detrazioni e le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate da ciascuno dei coniugi nella misura del 50%;
m) il SI. concorrerà inoltre nella misura del 50% con pagamento diretto su richiesta della per ogni CP_1 Parte_1 spesa documentata di carattere medico e/o sanitario e di carattere scolastico e/o sportivo (libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN);
4. ESCLUSIONE DI ASSEGNO MANTENIMENTO PER LA MOGLIE SIG.RA
MARCHEGIANO ASSUNTA
n) Il non corrisponderà alcun assegno di mantenimento alla SI.ra . CP_1 Parte_1
5. DIVISIONE BENI-RAPPORTI PATRIMONIALI
o) Il Sig. svolge in Irlanda l'attività di pizzaiolo, mentre la SI.ra non svolge alcuna CP_1 Parte_1 attività lavorativa (vedi attestazioni ISEE);
p) i coniugi e dichiarano di non avere beni di proprietà comune o altro da suddividere e, pertanto, non Parte_1 CP_1 hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
6. DECISIONI DI MAGGIOR INTERESSE PER I FIGLI MINORI
q) I genitori, sin da ora, dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nasceranno problemi inerenti l'impostazione del modello educativo dei figli, l'indirizzo scolastico o, comunque, le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro dei minori.
7. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
r) Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
s) le parti dichiarano, altresì, di voler adempiere alle condizioni di cui sopra con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
t) le spese del presente atto e consequenziali sono integralmente compensate tra le parti.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori atteso che il regime di affido esclusivo alla madre si rende necessario in considerazione della notevole lontananza dei luoghi di residenza, essendo il padre residente in [...].
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Teano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 12, parte I, anno 2006;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di conSIlio del 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio