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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6406 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI IO, all'udienza del 4.6.2026, ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Caracciolo Parte_1 come da procura in atti ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili come da procura in atti CP_1
resistente
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, deduceva di essere titolare di Parte_1 pensione d'inabilità ex art. 12 l. 118/71 n. 07408364; di avere ricevuto la comunicazione datata
29/02/2024 con la quale l' la notiziava del recupero dell'ammontare di € 9.824,70 motivato CP_1 espressamente con la dicitura: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/01/2022 al 31/12/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. INVCIV n. 07408364 per un importo complessivo di € 9.824,70 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; di aver proposto ricorso amministrativo all'esito del quale l' rideterminava in CP_1 autotutela le somme richieste, nei seguenti termini: “DISPONE la modifica del provvedimento in oggetto rideterminando la quota di indebito ripetibile ai soli ratei dell'anno 2023, riducendo l'importo dovuto ad €
4.965,61”.
Tanto premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza, irripetibilità e/o inesigibilità delle somme di cui al provvedimento impugnato e successivamente rettificato con provvedimento del 07/06/2024, pari ad € 4.965,61, pretese dall' dei CP_1 confronti della ricorrente;
CONDANNARE la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, con distrazione in favore del legale che si dichiara antistatario.”.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'irripetibilità di quanto richiesto in restituzione e in ogni caso la propria buona fede.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava gli assunti della ricorrente e concludeva per il CP_1 rigetto del ricorso. Deduceva in particolare che l'indebito in questione scaturiva dal superamento dei limiti reddituali per gli anni 2022 e 2023, avendo la ricorrente percepito complessivamente redditi superiori al limite di legge per fruire della prestazione assistenziale di causa. In sede di ricorso amministrativo, poi, l' decideva di limitare il recupero dell'indebito relativo al solo CP_1 anno 2023, ovvero sia quello rilevato entro l'anno successivo alla conoscibilità dei redditi da parte dell'Ente, analogamente a quanto previsto, in materia previdenziale, dall'art. dall'art. 13 comma 2 della legge n. 412/1991.
La causa, di natura documentale, era discussa e decisa all'esito dell'odierna udienza mediante pubblica lettura della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
2. Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di pensione d'inabilità ex art. 12
l. 118/71. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile. Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n.
264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto,
l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario.
Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98).
Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).
3. In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art 2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
4. Dal momento che, nel caso di specie, l'indebito contestato alla ricorrente si fonda sulla carenza/modificazione del requisito reddituale per l'anno 2023, troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall'art.
3-ter d.l. 850/76 (conv. con modif. dalla l. n. 29/77) e dall'art. 3 co. 9 d.l. 173/88 (conv. con modif. l. 291/88).
Dall'analisi di tale normativa si evince che i ratei indebitamente erogati per mancanza o modificazione del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta ovvero era dovuta in misura inferiore, e cioè dalla data del provvedimento che verifica il mutamento del requisito reddituale. Resta esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, salvo che il percipiente non versi in dolo
(Cass. 13223/2020; 13915/2021). Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che accerta l'indebito e verifica la variazione del reddito cui è ricollegato l'importo della pensione d'invalidità
è stato adottato in data 29.02.2024, poi parzialmente rettificato in data 07.6.2024.
Pertanto, in applicazione della normativa richiamata, solo da tale momento in poi l'istituto poteva legittimamente richiedere la ripetizione delle somme indebitamente erogate.
5. Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo alla ricorrente,
l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
6. Inoltre, ai sensi de D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
7. In definitiva, l'adozione da parte dell' del provvedimento di accertamento dell'indebito CP_1 in data 29.02.2024 (parzialmente rettificato in data 07.6.2024) e la mancanza di dolo in capo alla ricorrente per il periodo antecedente escludono la ripetibilità della somma di € 4.965,61 a titolo di indebito assistenziale per l'anno 2023, in quanto precedente alla contestazione.
8. La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
1.accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di € 4.965,61 accertata dall' a titolo di CP_1 indebito assistenziale con provvedimento del 29.02.2024, parzialmente rettificato in data
07.6.2024;
2. condanna l' al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 1.500,00 oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 04.06.2025
Il Giudice
SI IO