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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.762/2022 RGN
TRA rappresentato e difeso dall'avv.Anna Ciliberti ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Patrizia Civale sito in Pagani (SA) alla via Santa Chiara n.14- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Matteo De Controparte_1
Crescenzo e dall'avv.Giovanna Carbone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo avvocato sito in Salerno alla via Luigi Guercio n.319 – appellato
E
quale socio e liquidatore della società CP_2 [...]
quale socio della società Controparte_3 CP_4 [...]
, Controparte_3 CP_5 CP_6 [...]
, CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, e Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
1 filiale di Nocera Inferiore in persona del lr pt - appellati CP_22
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.130/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 3/2/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio di simulazione del contratto di cessione dei crediti e revocatoria ex art 2901 cc pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore con RG 5931/2015; nel merito chiedeva che fossero accolte le domande oggetto dell'opposizione in primo grado e che, quindi, fosse dichiarata l'illegittimità
dell'esecuzione del sequestro conservativo nella parte in cui il creditore sequestrante sottoponeva a sequestro le somme a lui dovute da , CP_15 CP_12 Controparte_14 CP_13
, , e da
[...] CP_23 Controparte_10 CP_11
, e , il tutto con la vittoria delle CP_4 CP_6 CP_8 CP_9
spese e delle competenze del doppio grado del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario e in subordine con la
2 compensazione delle spese e delle competenze professionali del grado di appello;
per l'appellato: chiedeva di rigettare la richiesta di sospensione ex art.283 cpc, di dichiarare l'appello inammissibile per intempestività e in via gradata per la mancata integrazione del contraddittorio ex art.331 cpc nei termini indicati dalla Corte e di rigettare l'appello nel merito per infondatezza;
chiedeva in ogni caso di rigettare l'appello proposto in quanto la domanda in primo grado era improcedibile per la tardiva costituzione della parte attrice, era inammissibile per la mancata notifica del ricorso ad una delle parti e precisamente a
[...]
ed era infondata nel merito;
concludeva chiedendo la CP_15
condanna dell'appellante ex art.96 cpc e la vittoria delle spese e dei compensi di causa del grado di appello con attribuzione;
La Corte concedeva più volte un termine all'appellante per la notifica dell'atto di appello ad alcuni appellati a titolo di denuntiatio litis.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 10 aprile 2025 e con ordinanza
3 del 24 aprile 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione ex art. 619 cpc Parte_1
avverso la procedura di espropriazione presso terzi avente RGE
n.426/2015, instaurata da per l'attuazione del Controparte_1
sequestro conservativo ex art. 678 cpc, relativo ai crediti vantati presso terzi dalla società esecutata TR
.
[...]
In sede esecutiva, chiedeva la sospensione Parte_1
dell'attuazione del sequestro deducendo che: il creditore procedente aveva vincolato somme non spettanti alla società Controparte_1
esecutata poiché quest'ultima, in Controparte_3
adempimento di un debito nei suoi confronti, aveva ceduto con atto del
22/9/2014 i propri crediti, futuri in quanto non ancora liquidi sebbene riferiti ad un rapporto giuridico ben determinato, vantati nei confronti di , CP_15 CP_12 Controparte_14 CP_13
, , nonché
[...] CP_23 Controparte_10 CP_11
, e la notifica di tale di CP_4 CP_6 CP_8 CP_9
4 cessione da parte sua ai debitori ceduti prima della notifica del sequestro di implicava l'inopponibilità del Controparte_1
sequestro nei suoi confronti.
Con ordinanza del 4/2/2017 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e provvedeva all'attuazione del sequestro conservativo ritenendo che, oltre al fatto che la notifica della cessione doveva essere anteriore alla notifica del pignoramento, era necessario la rinotifica della cessione anche al momento della venuta ad esistenza del singolo credito, che vi era un fumus di fondatezza dell'eccezione di simulazione del contratto di cessione sollevata da Controparte_1
e, quindi, dell'esistenza di un accordo in frode al creditore concluso tra e la società esecutata sulla base della Parte_1
sottoscrizione del contratto di cessione in data successiva all'insorgenza del credito vantato da dello stretto Controparte_1
rapporto tra cedente e cessionario, avendo lavorato Parte_1
per molto tempo presso la e della Controparte_3
notevole sproporzione tra il credito vantato da di E Parte_1
4.000,00 ed il valore dei crediti ceduti di E 45.000,00 circa.
5 instaurava il giudizio di merito, reiterando le Parte_1
censure sollevate in sede esecutiva e chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'attuazione del sequestro conservativo.
Deduceva precisamente che il credito di E 4.000,00
corrispondeva al residuo di E 9.000,00 che egli vantava nei confronti della suddetta società a titolo di prestazioni lavorative occasionali, di cui E 5.000,00 corrisposti con bonifico e i restanti da versare in seguito alla cessione di alcuni crediti maturati nel corso dell'attività societaria ma non ancora riscossi, che la pretesa simulazione e/o revocatoria dell'atto di cessione dei crediti era già oggetto di autonomo giudizio pendente davanti al medesimo Tribunale con R.G. n. 5931/2015, che la scrittura privata di cessione dei crediti era stata notificata ai debitori ceduti in epoca anteriore alla notifica del sequestro conservativo e che l'eccezione di simulazione del contratto di cessione era infondata poiché dalla documentazione in atti si evinceva che la natura pro soluto della cessione e l'incertezza dell'esazione dei crediti ceduti erano state tenute in adeguata considerazione dalle parti, con conseguente esclusione della evocata sproporzione.
6 si costituiva chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle avverse domande,
con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
In particolare eccepiva: la tardività dell'introduzione del giudizio di merito per violazione dell'art. 616 cpc, l'inammissibilità
dell'opposizione per omessa notifica dell'atto introduttivo a tutti i terzi pignorati, la correttezza della decisione in quanto l'atto di cessione di crediti era affetto da simulazione assoluta ex artt. 1414 e ss. cc e aveva ad oggetto crediti meramente eventuali ed incerti, con conseguente opponibilità nei suoi confronti solo qualora, in data anteriore alla notifica del sequestro, fosse stata notificata ai debitori ceduti sia l'originaria cessione che l'insorgenza del credito e l'assenza di data certa delle comunicazioni dell'atto di cessione inviate ai debitori ceduti.
La causa andava in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava l'opposizione e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
7 Il Giudice di primo grado rilevava che dagli atti di causa non si evinceva l'anteriorità della notifica dell'atto di cessione ai debitori ceduti rispetto alla data di notifica del provvedimento di sequestro nei confronti dei terzi;
invero dalle ricevute a/r delle raccomandate postali contenenti le comunicazione della intervenuta cessione dei crediti inviate presumibilmente nel novembre 2014 non poteva evincersi una data certa, mentre era incontestato che il provvedimento di sequestro era stato notificato nel mese di marzo 2015 da a Controparte_1
mezzo ufficiale giudiziario.
Ne derivava il rigetto dell'opposizione con conseguente assorbimento delle ulteriori contestazioni sollevate dal convenuto, tra cui quella relativa alla natura reale o simulata della cessione, oggetto di autonomo giudizio.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)circa l'errata ricostruzione e la falsa interpretazione del
Giudice di primo grado dei documenti e delle risultanze istruttorie allegate nonché della legge con consequenziale violazione della stessa;
8 secondo l'appellante la documentazione esibita era perfettamente utile a dimostrare la notifica dell'atto di cessione in epoca anteriore al sequestro conservativo;
2)circa le spese di lite;
secondo l'appellante vi poteva essere la compensazione per una soccombenza reciproca per il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dal D'Aragona;
Riproponeva, infine, ex art 346 cpc le domande ed eccezioni non esaminate in primo grado in quanto assorbite.
si costituiva eccependo in via preliminare Controparte_1
ed assorbente, l'inammissibilità dell'atto di appello poiché notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cpc, avendo il giudizio ad oggetto l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., quale materia per cui non trovava applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'appello e contestava anche tutte le domande e le eccezioni riproposte dall'appellante ex art.346 cpc, affermando che la sentenza impugnata era sostanzialmente corretta.
9 Va premesso che la richiesta di sospensione ex art.283 cpc è
assorbita dalla decisione del presente gravame.
Non può, poi, farsi questione di nullità dell'appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei termini indicati dalla
Corte perché la notifica dell'atto di appello andava effettuata nei confronti degli altri appellati solo a titolo di denuntiatio litis.
L'appello è inammissibile per intempestività in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3/2/2022 e non è stata notificata e l'appello è stato notificato il primo settembre oltre i sei mesi previsti dall'art.327 cpc.
Il gravame concerne un 'opposizione di terzo ex art.619 cpc per la quale non vale la sospensione dei termini feriali.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione
la sospensione dei termini processuali in periodo feriale di cui all'art. 1
legge n. 742 del 1969 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo.
10 Tale regola vale per i predetti giudizi per tutto il loro corso, ivi incluse le fasi di impugnazione ed il giudizio di legittimità (cfr. sent.
Cass. n.6039/2025; sent. Cass. n.28170/2024; sent. Cass.
n.15439/2020; sent. Cass. n.11111/2020; sent. Cass. n.10212/2019;
ord. Cass. n.21568/2017; ord. Cass. n.22484/2014; sent. Cass.
n.8137/2014).
Tale decisione ha valore assorbente rispetto alla richiesta di sospensione ex art.295 cpc avanzata dalla stessa parte appellante.
Non vi sono i presupposti per una condanna ex art.96 cpc.
. Le spese seguono la soccombenza a favore della parte appellata costituita ( scaglione: valore 26.001,00 E-52.000,00 valori minimi-
vanno riconosciute interamente la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale, mentre per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
11 1)dichiara inammissibile l'appello per intempestività;
2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore dei difensori costituiti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
12
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.762/2022 RGN
TRA rappresentato e difeso dall'avv.Anna Ciliberti ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Patrizia Civale sito in Pagani (SA) alla via Santa Chiara n.14- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Matteo De Controparte_1
Crescenzo e dall'avv.Giovanna Carbone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo avvocato sito in Salerno alla via Luigi Guercio n.319 – appellato
E
quale socio e liquidatore della società CP_2 [...]
quale socio della società Controparte_3 CP_4 [...]
, Controparte_3 CP_5 CP_6 [...]
, CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, e Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
1 filiale di Nocera Inferiore in persona del lr pt - appellati CP_22
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.130/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 3/2/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio di simulazione del contratto di cessione dei crediti e revocatoria ex art 2901 cc pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore con RG 5931/2015; nel merito chiedeva che fossero accolte le domande oggetto dell'opposizione in primo grado e che, quindi, fosse dichiarata l'illegittimità
dell'esecuzione del sequestro conservativo nella parte in cui il creditore sequestrante sottoponeva a sequestro le somme a lui dovute da , CP_15 CP_12 Controparte_14 CP_13
, , e da
[...] CP_23 Controparte_10 CP_11
, e , il tutto con la vittoria delle CP_4 CP_6 CP_8 CP_9
spese e delle competenze del doppio grado del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario e in subordine con la
2 compensazione delle spese e delle competenze professionali del grado di appello;
per l'appellato: chiedeva di rigettare la richiesta di sospensione ex art.283 cpc, di dichiarare l'appello inammissibile per intempestività e in via gradata per la mancata integrazione del contraddittorio ex art.331 cpc nei termini indicati dalla Corte e di rigettare l'appello nel merito per infondatezza;
chiedeva in ogni caso di rigettare l'appello proposto in quanto la domanda in primo grado era improcedibile per la tardiva costituzione della parte attrice, era inammissibile per la mancata notifica del ricorso ad una delle parti e precisamente a
[...]
ed era infondata nel merito;
concludeva chiedendo la CP_15
condanna dell'appellante ex art.96 cpc e la vittoria delle spese e dei compensi di causa del grado di appello con attribuzione;
La Corte concedeva più volte un termine all'appellante per la notifica dell'atto di appello ad alcuni appellati a titolo di denuntiatio litis.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 10 aprile 2025 e con ordinanza
3 del 24 aprile 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione ex art. 619 cpc Parte_1
avverso la procedura di espropriazione presso terzi avente RGE
n.426/2015, instaurata da per l'attuazione del Controparte_1
sequestro conservativo ex art. 678 cpc, relativo ai crediti vantati presso terzi dalla società esecutata TR
.
[...]
In sede esecutiva, chiedeva la sospensione Parte_1
dell'attuazione del sequestro deducendo che: il creditore procedente aveva vincolato somme non spettanti alla società Controparte_1
esecutata poiché quest'ultima, in Controparte_3
adempimento di un debito nei suoi confronti, aveva ceduto con atto del
22/9/2014 i propri crediti, futuri in quanto non ancora liquidi sebbene riferiti ad un rapporto giuridico ben determinato, vantati nei confronti di , CP_15 CP_12 Controparte_14 CP_13
, , nonché
[...] CP_23 Controparte_10 CP_11
, e la notifica di tale di CP_4 CP_6 CP_8 CP_9
4 cessione da parte sua ai debitori ceduti prima della notifica del sequestro di implicava l'inopponibilità del Controparte_1
sequestro nei suoi confronti.
Con ordinanza del 4/2/2017 il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione e provvedeva all'attuazione del sequestro conservativo ritenendo che, oltre al fatto che la notifica della cessione doveva essere anteriore alla notifica del pignoramento, era necessario la rinotifica della cessione anche al momento della venuta ad esistenza del singolo credito, che vi era un fumus di fondatezza dell'eccezione di simulazione del contratto di cessione sollevata da Controparte_1
e, quindi, dell'esistenza di un accordo in frode al creditore concluso tra e la società esecutata sulla base della Parte_1
sottoscrizione del contratto di cessione in data successiva all'insorgenza del credito vantato da dello stretto Controparte_1
rapporto tra cedente e cessionario, avendo lavorato Parte_1
per molto tempo presso la e della Controparte_3
notevole sproporzione tra il credito vantato da di E Parte_1
4.000,00 ed il valore dei crediti ceduti di E 45.000,00 circa.
5 instaurava il giudizio di merito, reiterando le Parte_1
censure sollevate in sede esecutiva e chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'attuazione del sequestro conservativo.
Deduceva precisamente che il credito di E 4.000,00
corrispondeva al residuo di E 9.000,00 che egli vantava nei confronti della suddetta società a titolo di prestazioni lavorative occasionali, di cui E 5.000,00 corrisposti con bonifico e i restanti da versare in seguito alla cessione di alcuni crediti maturati nel corso dell'attività societaria ma non ancora riscossi, che la pretesa simulazione e/o revocatoria dell'atto di cessione dei crediti era già oggetto di autonomo giudizio pendente davanti al medesimo Tribunale con R.G. n. 5931/2015, che la scrittura privata di cessione dei crediti era stata notificata ai debitori ceduti in epoca anteriore alla notifica del sequestro conservativo e che l'eccezione di simulazione del contratto di cessione era infondata poiché dalla documentazione in atti si evinceva che la natura pro soluto della cessione e l'incertezza dell'esazione dei crediti ceduti erano state tenute in adeguata considerazione dalle parti, con conseguente esclusione della evocata sproporzione.
6 si costituiva chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza delle avverse domande,
con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
In particolare eccepiva: la tardività dell'introduzione del giudizio di merito per violazione dell'art. 616 cpc, l'inammissibilità
dell'opposizione per omessa notifica dell'atto introduttivo a tutti i terzi pignorati, la correttezza della decisione in quanto l'atto di cessione di crediti era affetto da simulazione assoluta ex artt. 1414 e ss. cc e aveva ad oggetto crediti meramente eventuali ed incerti, con conseguente opponibilità nei suoi confronti solo qualora, in data anteriore alla notifica del sequestro, fosse stata notificata ai debitori ceduti sia l'originaria cessione che l'insorgenza del credito e l'assenza di data certa delle comunicazioni dell'atto di cessione inviate ai debitori ceduti.
La causa andava in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava l'opposizione e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
7 Il Giudice di primo grado rilevava che dagli atti di causa non si evinceva l'anteriorità della notifica dell'atto di cessione ai debitori ceduti rispetto alla data di notifica del provvedimento di sequestro nei confronti dei terzi;
invero dalle ricevute a/r delle raccomandate postali contenenti le comunicazione della intervenuta cessione dei crediti inviate presumibilmente nel novembre 2014 non poteva evincersi una data certa, mentre era incontestato che il provvedimento di sequestro era stato notificato nel mese di marzo 2015 da a Controparte_1
mezzo ufficiale giudiziario.
Ne derivava il rigetto dell'opposizione con conseguente assorbimento delle ulteriori contestazioni sollevate dal convenuto, tra cui quella relativa alla natura reale o simulata della cessione, oggetto di autonomo giudizio.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)circa l'errata ricostruzione e la falsa interpretazione del
Giudice di primo grado dei documenti e delle risultanze istruttorie allegate nonché della legge con consequenziale violazione della stessa;
8 secondo l'appellante la documentazione esibita era perfettamente utile a dimostrare la notifica dell'atto di cessione in epoca anteriore al sequestro conservativo;
2)circa le spese di lite;
secondo l'appellante vi poteva essere la compensazione per una soccombenza reciproca per il rigetto di tutte le eccezioni sollevate dal D'Aragona;
Riproponeva, infine, ex art 346 cpc le domande ed eccezioni non esaminate in primo grado in quanto assorbite.
si costituiva eccependo in via preliminare Controparte_1
ed assorbente, l'inammissibilità dell'atto di appello poiché notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cpc, avendo il giudizio ad oggetto l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., quale materia per cui non trovava applicazione la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'appello e contestava anche tutte le domande e le eccezioni riproposte dall'appellante ex art.346 cpc, affermando che la sentenza impugnata era sostanzialmente corretta.
9 Va premesso che la richiesta di sospensione ex art.283 cpc è
assorbita dalla decisione del presente gravame.
Non può, poi, farsi questione di nullità dell'appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei termini indicati dalla
Corte perché la notifica dell'atto di appello andava effettuata nei confronti degli altri appellati solo a titolo di denuntiatio litis.
L'appello è inammissibile per intempestività in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3/2/2022 e non è stata notificata e l'appello è stato notificato il primo settembre oltre i sei mesi previsti dall'art.327 cpc.
Il gravame concerne un 'opposizione di terzo ex art.619 cpc per la quale non vale la sospensione dei termini feriali.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione
la sospensione dei termini processuali in periodo feriale di cui all'art. 1
legge n. 742 del 1969 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo.
10 Tale regola vale per i predetti giudizi per tutto il loro corso, ivi incluse le fasi di impugnazione ed il giudizio di legittimità (cfr. sent.
Cass. n.6039/2025; sent. Cass. n.28170/2024; sent. Cass.
n.15439/2020; sent. Cass. n.11111/2020; sent. Cass. n.10212/2019;
ord. Cass. n.21568/2017; ord. Cass. n.22484/2014; sent. Cass.
n.8137/2014).
Tale decisione ha valore assorbente rispetto alla richiesta di sospensione ex art.295 cpc avanzata dalla stessa parte appellante.
Non vi sono i presupposti per una condanna ex art.96 cpc.
. Le spese seguono la soccombenza a favore della parte appellata costituita ( scaglione: valore 26.001,00 E-52.000,00 valori minimi-
vanno riconosciute interamente la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale, mentre per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
11 1)dichiara inammissibile l'appello per intempestività;
2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore dei difensori costituiti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
12