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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 12/12/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
R.G. 90/2025
Il Tribunale Ordinario di Rovereto, in persona del dott. Giulio Adilardi quale giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado di opposizione a decreto ingiuntivo tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CASTELLO UC EN
Attore - Opponente
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. COSTANTINI CHRISTIAN
Convenuto- Opposto
CONCLUSIONI
La parte opponente così conclude: in via preliminare, si dichiari l'incompetenza per territorio di codesto Tribunale per esse competente, ai sensi dell'art. 19 e art. 20 cpc il Tribunale di Foggia e/o il Tribunale di
Caserta, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese del giudizio;
nel merito, previa revoca del d.i. opposto per la insussistenza dei presupposti di cui all'art 633 e segg cpc, accogliere comunque l'opposizione per le motivazioni indicate, con tutte le conseguenze del caso;
per l'effetto si condanni l'opposta alle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. La parte opposta cosi conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre, per i motivi sovra esposti in fatto e in diritto:
-In via preliminare: accertare e dichiarare la competenza per territorio del
Tribunale di Rovereto, in quanto il presente credito non risulta scaduto e sempre in via preliminare, per i motivi di cui sopra, concedere anche inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 277/2024 di cui al procedimento n. 805/2024 R.G. emesso in data 24.12.2024 dal Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Dott.ssa
ON AL, in quanto la presente opposizione non è fondata su prova scritta e non è di facile e/o pronta soluzione;
-In via principale nel merito: rigettare l'odierna opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente, accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge. Con condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come sopra motivato;
-In via istruttoria: si chiede prova per interrogatorio formale e per testimoni sulle circostanze di cui in premessa anteposta la formula di rito “vero che”, con riserva di indicare i testimoni nella fase istruttoria, nonché di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In forza del ricorso per ingiunzione n. 805/2024 Rg e pedissequo decreto n.
277/2024 del Tribunale di Rovereto, l (quale Controparte_1
cessionaria del credito ceduto dalla ha ingiunto alla CP_2 [...]
il pagamento della somma di € 95.817,00, oltre interessi e spese Parte_1
legali. L'ingiunta proponeva formale opposizione avverso il richiamato ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo. Preliminarmente, evidenziava che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla sola scorta dell'accordo di cessione del credito, con il quale l pareva aver ceduto alla CP_2
l' una serie di crediti, tra cui, quello con la Controparte_1 [...]
Osservava l'opponente che l'accordo di cessione non riporta la Parte_1
natura, la fonte negoziale e, in ogni caso, ogni altro documento che comprovi l'esistenza e sussistenza (nell'an e nel quantum) del presunto credito ceduto;
l'accordo riporta solo un dato numerico, privo di qualsiasi documento contabile che ne comprovi la sua esistenza. Ne conseguiva che,
a giudizio dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso solo su una mera dichiarazione che il debitore cedente aveva fatto nei confronti del creditore cessionario, circostanza ritenuta dall'opponente rilevante anche ai fini delle eccezioni preliminari e di merito sollevate e in relazione alla eccezione di incompetenza per territorio. L'opponente infatti preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Rovereto, in quanto non vi era connessione con il foro delle persone giuridiche ex art. 19 cpc, avendo la società opponente la propria sede legale in San Severo
(Fg), al di fuori del circondario del Tribunale di Rovereto, e non avendo, nel suddetto territorio, né stabilimenti, né rappresentanti come risultava documentato dalla visura camerale della (doc. 2); non vi era a Pt_1
pag. 3/10 giudizio dell'opposta neppure connessione ai sensi dell'art. 20 cpc, cioè con il luogo dove è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione, vertendosi nel caso di specie, nella previsione dell'art. 1182, co. 3 e 4, cc, trattandosi di credito (presunto) ceduto. Secondo la NG , infatti, per il combinato disposto degli articoli 20 cpc e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assumeva rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incideva sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli fosse stato indicato dalla parte. Secondo la prospettazione dell'opponente, qualora il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza;
in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento (Cass. Civ. n. 2591/2006 – n. 12670/2024). Rilevava
l'opponente che nel caso di specie, il presunto credito ceduto era scaduto e, quindi, benché il cessionario avesse notificato alla l'atto di Pt_1
cessione, tale comunicazione era priva di effetti nei confronti del
(presunto) debitore ceduto. In definitiva l'opponente eccepival'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore di quello di Caserta dove la società cedente l ha sede (US) cioè CP_2
con il luogo dove dovrebbe essere sorta o eseguita l'obbligazione; o, ex art.
pag. 4/10 19 cpc (foro delle persone giuridiche) presso il Tribunale di Foggia nel cui circondario la società opponente la propria sede legale in San Severo (Fg).
Nel merito l'opponente deduceva, poi, l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 e segg cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto eccependo l'infondatezza e la inesistenza della pretesa creditoria sia nell'an, che nel quantum, che si fondava su una mera dichiarazione unilaterale della società cedente.
Si costituiva l'azienda agricola chiedendo la reiezione CP_1
dell'opposizione e la conferma del decreto opposto sostenendo che il credito non era scaduto e derivava dalla cessione del credito pro soluto datata 08.05.2024 (cfr. doc. 3 ricorso per d.i.), con cui la Società cedente debitrice in luogo dell'adempimento delle proprie Controparte_2
obbligazioni, cedeva in favore dell'odierno creditore Controparte_1
il proprio diritto di credito certo, liquido ed esigibile sussistente nei
[...]
confronti della Società ceduta per un importo pari ad € Parte_1
95.817,09. Evidenziava peraltro che comunque l'eventuale scadenza del credito non comportava alcuna conseguenza con riguardo al foro territorialmente competente ai fini dell'emissione del provvedimento d'ingiunzione, in quanto la scadenza del credito non incide sulla competenza territoriale ma è una mera condizione per l'esigibilità dell'obbligazione. Osservava peraltro che il Tribunale del luogo in cui risiede la sede legale del debitore originario, non è il Tribunale di Caserta bensì il Tribunale di OL RD in Aversa, in quanto il Comune di
US in cui risulta sita la sede legale del debitore originario CP_2
si trova in provincia di Caserta e come si evince dalla ricerca
[...]
Giustizia Map, il foro territorialmente competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
pag. 5/10 è il Tribunale di OL RD in Aversa e non dunque, il Tribunale di
Caserta. Sosteneva peraltro che la Società debitrice cedente CP_2
successivamente alla sottoscrizione dell'atto di cessione del credito
[...]
pro-soluto, provvedeva ad inviare alla Società ceduta la Parte_1
rispettiva comunicazione di cessione del credito pro-soluto notificata in data 24.06.2024 (cfr. doc. 4 ricorso per d.i.) e conseguentemente, l'odierno creditore tramite il proprio difensore, Controparte_1
provvedeva ad inviare rispettiva lettera di messa in mora del debitore datata
22.07.2024 e notificata in data 24.07.2024 nei confronti dell'odierno debitore (cfr. doc. 5 ricorso per d.i.) al fine di ottenere Parte_1
l'esatto adempimento dell'obbligazione dovuta in favore del nuovo creditore cessionario Tuttavia, tale predetta Controparte_1
missiva rimaneva priva di riscontro nei termini previsti, configurandosi dunque in capo all'odierna creditrice un diritto di credito certo, liquido ed esigibile ed inoltre, la natura del credito, corrispondente al mancato adempimento dell'obbligazione dovuta e il concreto pericolo che nelle more del procedimento l'odierno creditore veda diminuire le garanzie di soddisfazione del proprio credito, nonché la sussistenza dell'estratto delle scritture contabili allegato al presente atto attestante l'effettiva esistenza del credito per cui si procede (Doc. 11 – Estratto scritture contabili
[...]
, costituiscono il presupposto per la concessione Controparte_3
della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
L'opposta chiedeva indi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto quest'ultimo si fondava su un titolo di credito avente oggetto l'ordine di pagamento di quanto effettivamente dovuto nei confronti dell'odierno creditore.
pag. 6/10 Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171 c.p.c. nelle quali riproponevano le questioni già poste negli atti introduttivi.
All'udienza di trattazione del 9.7.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di rito per conclusioni, note conclusionali e repliche, trattenendo la causa in decisione all'udienza del
29.11.2025 sulle note scritte depositate dalle parti.
Tanto premesso, evidenzia il Tribunale che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è fondata.
E' sufficiente sul punto evidenziare che nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 10862 del
24/04/2023).
Nel caso di specie, esaminando le fatture sulle quali si fonda il credito e il relativo estratto delle scritture contabili si osserva che l'ultima delle fatture azionate in ordine cronologico risale al 24.1.2023, con consegne effettuate a ridosso di detta data come da DDT allegate, con scadenza fissata ex lege dall'art. 62 comma 3 l. 27/2012, espressamente richiamato in fattura, cioè
“ trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni” .
Ne deriva che risalendo la notifica della cessione al 26.4.2024 essa è certamente successiva alla scadenza del credito invocato dall'opposta con la conseguenza che la competenza territoriale resta radicata presso il pag. 7/10 Tribunale competente operante nel domicilio del creditore cedente sito in
US (CE).
Ritiene il Tribunale di poter esaminare e decidere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente sebbene lo stesso abbia indicato quale giudice competente il Tribunale di Caserta in vece di quello, corretto, di , sulla base della considerazione della peculiarità CP_4
della fattispecie e sulla base di due rilevanti principi espressi dalla Suprema
Corte, che si ritiene di dover condividere in quanto del tutto aderenti alla peculiare situazione del caso di specie.
Anzitutto, sul piano della ricostruzione della fattispecie concreta, occorre evidenziare che l'opponente ha ben specificato ed argomentato l'eccezione, evidenziando le ragioni che lo hanno indotto a determinare la competenza territoriale nel domicilio del cedente indicando poi detto domicilio in
US (CE), fornendo quindi un criterio inequivoco di collegamento con il Tribunale competente per circondario.
In secondo luogo, non può ignorarsi che l'attuale estensione dei circondari dei tribunali dell'area in esame è stata rimodulata all'esito della rivisitazione della razionalizzazione della geografia giudiziaria intervenuta con decreto legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) all'esito della quale US è stato collocato nel circondario del Tribunale di
OL RD , mentre il Tribunale di Caserta è stato accorpato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In terzo luogo il Tribunale ritiene di condividere , tenuto conto della fattispecie concreta al suo esame, il principio espresso dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale per l'indicazione del giudice competente la parte interessata non ha l'onere di pag. 8/10 utilizzare formule sacramentali o di formulare una designazione specifica allorquando - come avvenuto nel caso di specie - dal complesso delle ragioni addotte a dimostrazione dell'incompetenza risulti chiaramente a quale giudice sia da attribuirsi la competenza stessa ( cfr. Cass. 3335/1987
e 2868/1977). Da ultimo, ritine il Tribunale di condividere, sempre tenbuto conto della fattispecie concreta in esame, il principio secondo il quale l'efficacia della indicazione dell'eccipiente prescinde dalla sua esattezza perché essa è funzionale solo all'eventuale adesione dell'attore in senso sostanziale, mancando la quale , una volta sollevata l'eccezione ,
l'identificazione del giudice competente rientra comunque nel potere- dovere dell'organo giudicante. Ne consegue che , non avendo l'opposto aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, l'erronea indicazione del giudice non costituisce un motivo di inammissibilità dell'eccezione (cfr. Cass. n. 468 del 2003 ).
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza e l'individuazione quale giudice competente del Tribunale di OL RD.
Quanto, infine, alle spese di lite, non essendovi stata adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
1) Dichiara la propria incompetenza territoriale e la competenza del
Tribunale di OL RD;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 277/2024 pronunziato dal
Tribunale di Rovereto in data 24.12.2024;
pag. 9/10 3) condanna l a rimborsare Controparte_1
alla le spese del giudizio che si liquidano in euro 8.000,00 Parte_1
per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Rovereto il 12.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giulio Adilardi
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
R.G. 90/2025
Il Tribunale Ordinario di Rovereto, in persona del dott. Giulio Adilardi quale giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado di opposizione a decreto ingiuntivo tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CASTELLO UC EN
Attore - Opponente
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. COSTANTINI CHRISTIAN
Convenuto- Opposto
CONCLUSIONI
La parte opponente così conclude: in via preliminare, si dichiari l'incompetenza per territorio di codesto Tribunale per esse competente, ai sensi dell'art. 19 e art. 20 cpc il Tribunale di Foggia e/o il Tribunale di
Caserta, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese del giudizio;
nel merito, previa revoca del d.i. opposto per la insussistenza dei presupposti di cui all'art 633 e segg cpc, accogliere comunque l'opposizione per le motivazioni indicate, con tutte le conseguenze del caso;
per l'effetto si condanni l'opposta alle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. La parte opposta cosi conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre, per i motivi sovra esposti in fatto e in diritto:
-In via preliminare: accertare e dichiarare la competenza per territorio del
Tribunale di Rovereto, in quanto il presente credito non risulta scaduto e sempre in via preliminare, per i motivi di cui sopra, concedere anche inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 277/2024 di cui al procedimento n. 805/2024 R.G. emesso in data 24.12.2024 dal Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Dott.ssa
ON AL, in quanto la presente opposizione non è fondata su prova scritta e non è di facile e/o pronta soluzione;
-In via principale nel merito: rigettare l'odierna opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente, accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge. Con condanna alle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come sopra motivato;
-In via istruttoria: si chiede prova per interrogatorio formale e per testimoni sulle circostanze di cui in premessa anteposta la formula di rito “vero che”, con riserva di indicare i testimoni nella fase istruttoria, nonché di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge di cui all'art. 171 ter c.p.c.”.
pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In forza del ricorso per ingiunzione n. 805/2024 Rg e pedissequo decreto n.
277/2024 del Tribunale di Rovereto, l (quale Controparte_1
cessionaria del credito ceduto dalla ha ingiunto alla CP_2 [...]
il pagamento della somma di € 95.817,00, oltre interessi e spese Parte_1
legali. L'ingiunta proponeva formale opposizione avverso il richiamato ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo. Preliminarmente, evidenziava che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla sola scorta dell'accordo di cessione del credito, con il quale l pareva aver ceduto alla CP_2
l' una serie di crediti, tra cui, quello con la Controparte_1 [...]
Osservava l'opponente che l'accordo di cessione non riporta la Parte_1
natura, la fonte negoziale e, in ogni caso, ogni altro documento che comprovi l'esistenza e sussistenza (nell'an e nel quantum) del presunto credito ceduto;
l'accordo riporta solo un dato numerico, privo di qualsiasi documento contabile che ne comprovi la sua esistenza. Ne conseguiva che,
a giudizio dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso solo su una mera dichiarazione che il debitore cedente aveva fatto nei confronti del creditore cessionario, circostanza ritenuta dall'opponente rilevante anche ai fini delle eccezioni preliminari e di merito sollevate e in relazione alla eccezione di incompetenza per territorio. L'opponente infatti preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Rovereto, in quanto non vi era connessione con il foro delle persone giuridiche ex art. 19 cpc, avendo la società opponente la propria sede legale in San Severo
(Fg), al di fuori del circondario del Tribunale di Rovereto, e non avendo, nel suddetto territorio, né stabilimenti, né rappresentanti come risultava documentato dalla visura camerale della (doc. 2); non vi era a Pt_1
pag. 3/10 giudizio dell'opposta neppure connessione ai sensi dell'art. 20 cpc, cioè con il luogo dove è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione, vertendosi nel caso di specie, nella previsione dell'art. 1182, co. 3 e 4, cc, trattandosi di credito (presunto) ceduto. Secondo la NG , infatti, per il combinato disposto degli articoli 20 cpc e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assumeva rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incideva sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli fosse stato indicato dalla parte. Secondo la prospettazione dell'opponente, qualora il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza;
in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento (Cass. Civ. n. 2591/2006 – n. 12670/2024). Rilevava
l'opponente che nel caso di specie, il presunto credito ceduto era scaduto e, quindi, benché il cessionario avesse notificato alla l'atto di Pt_1
cessione, tale comunicazione era priva di effetti nei confronti del
(presunto) debitore ceduto. In definitiva l'opponente eccepival'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore di quello di Caserta dove la società cedente l ha sede (US) cioè CP_2
con il luogo dove dovrebbe essere sorta o eseguita l'obbligazione; o, ex art.
pag. 4/10 19 cpc (foro delle persone giuridiche) presso il Tribunale di Foggia nel cui circondario la società opponente la propria sede legale in San Severo (Fg).
Nel merito l'opponente deduceva, poi, l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 e segg cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto eccependo l'infondatezza e la inesistenza della pretesa creditoria sia nell'an, che nel quantum, che si fondava su una mera dichiarazione unilaterale della società cedente.
Si costituiva l'azienda agricola chiedendo la reiezione CP_1
dell'opposizione e la conferma del decreto opposto sostenendo che il credito non era scaduto e derivava dalla cessione del credito pro soluto datata 08.05.2024 (cfr. doc. 3 ricorso per d.i.), con cui la Società cedente debitrice in luogo dell'adempimento delle proprie Controparte_2
obbligazioni, cedeva in favore dell'odierno creditore Controparte_1
il proprio diritto di credito certo, liquido ed esigibile sussistente nei
[...]
confronti della Società ceduta per un importo pari ad € Parte_1
95.817,09. Evidenziava peraltro che comunque l'eventuale scadenza del credito non comportava alcuna conseguenza con riguardo al foro territorialmente competente ai fini dell'emissione del provvedimento d'ingiunzione, in quanto la scadenza del credito non incide sulla competenza territoriale ma è una mera condizione per l'esigibilità dell'obbligazione. Osservava peraltro che il Tribunale del luogo in cui risiede la sede legale del debitore originario, non è il Tribunale di Caserta bensì il Tribunale di OL RD in Aversa, in quanto il Comune di
US in cui risulta sita la sede legale del debitore originario CP_2
si trova in provincia di Caserta e come si evince dalla ricerca
[...]
Giustizia Map, il foro territorialmente competente ai sensi dell'art. 19 c.p.c.
pag. 5/10 è il Tribunale di OL RD in Aversa e non dunque, il Tribunale di
Caserta. Sosteneva peraltro che la Società debitrice cedente CP_2
successivamente alla sottoscrizione dell'atto di cessione del credito
[...]
pro-soluto, provvedeva ad inviare alla Società ceduta la Parte_1
rispettiva comunicazione di cessione del credito pro-soluto notificata in data 24.06.2024 (cfr. doc. 4 ricorso per d.i.) e conseguentemente, l'odierno creditore tramite il proprio difensore, Controparte_1
provvedeva ad inviare rispettiva lettera di messa in mora del debitore datata
22.07.2024 e notificata in data 24.07.2024 nei confronti dell'odierno debitore (cfr. doc. 5 ricorso per d.i.) al fine di ottenere Parte_1
l'esatto adempimento dell'obbligazione dovuta in favore del nuovo creditore cessionario Tuttavia, tale predetta Controparte_1
missiva rimaneva priva di riscontro nei termini previsti, configurandosi dunque in capo all'odierna creditrice un diritto di credito certo, liquido ed esigibile ed inoltre, la natura del credito, corrispondente al mancato adempimento dell'obbligazione dovuta e il concreto pericolo che nelle more del procedimento l'odierno creditore veda diminuire le garanzie di soddisfazione del proprio credito, nonché la sussistenza dell'estratto delle scritture contabili allegato al presente atto attestante l'effettiva esistenza del credito per cui si procede (Doc. 11 – Estratto scritture contabili
[...]
, costituiscono il presupposto per la concessione Controparte_3
della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
L'opposta chiedeva indi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in quanto quest'ultimo si fondava su un titolo di credito avente oggetto l'ordine di pagamento di quanto effettivamente dovuto nei confronti dell'odierno creditore.
pag. 6/10 Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171 c.p.c. nelle quali riproponevano le questioni già poste negli atti introduttivi.
All'udienza di trattazione del 9.7.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di rito per conclusioni, note conclusionali e repliche, trattenendo la causa in decisione all'udienza del
29.11.2025 sulle note scritte depositate dalle parti.
Tanto premesso, evidenzia il Tribunale che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è fondata.
E' sufficiente sul punto evidenziare che nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 10862 del
24/04/2023).
Nel caso di specie, esaminando le fatture sulle quali si fonda il credito e il relativo estratto delle scritture contabili si osserva che l'ultima delle fatture azionate in ordine cronologico risale al 24.1.2023, con consegne effettuate a ridosso di detta data come da DDT allegate, con scadenza fissata ex lege dall'art. 62 comma 3 l. 27/2012, espressamente richiamato in fattura, cioè
“ trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni” .
Ne deriva che risalendo la notifica della cessione al 26.4.2024 essa è certamente successiva alla scadenza del credito invocato dall'opposta con la conseguenza che la competenza territoriale resta radicata presso il pag. 7/10 Tribunale competente operante nel domicilio del creditore cedente sito in
US (CE).
Ritiene il Tribunale di poter esaminare e decidere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente sebbene lo stesso abbia indicato quale giudice competente il Tribunale di Caserta in vece di quello, corretto, di , sulla base della considerazione della peculiarità CP_4
della fattispecie e sulla base di due rilevanti principi espressi dalla Suprema
Corte, che si ritiene di dover condividere in quanto del tutto aderenti alla peculiare situazione del caso di specie.
Anzitutto, sul piano della ricostruzione della fattispecie concreta, occorre evidenziare che l'opponente ha ben specificato ed argomentato l'eccezione, evidenziando le ragioni che lo hanno indotto a determinare la competenza territoriale nel domicilio del cedente indicando poi detto domicilio in
US (CE), fornendo quindi un criterio inequivoco di collegamento con il Tribunale competente per circondario.
In secondo luogo, non può ignorarsi che l'attuale estensione dei circondari dei tribunali dell'area in esame è stata rimodulata all'esito della rivisitazione della razionalizzazione della geografia giudiziaria intervenuta con decreto legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) all'esito della quale US è stato collocato nel circondario del Tribunale di
OL RD , mentre il Tribunale di Caserta è stato accorpato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In terzo luogo il Tribunale ritiene di condividere , tenuto conto della fattispecie concreta al suo esame, il principio espresso dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale per l'indicazione del giudice competente la parte interessata non ha l'onere di pag. 8/10 utilizzare formule sacramentali o di formulare una designazione specifica allorquando - come avvenuto nel caso di specie - dal complesso delle ragioni addotte a dimostrazione dell'incompetenza risulti chiaramente a quale giudice sia da attribuirsi la competenza stessa ( cfr. Cass. 3335/1987
e 2868/1977). Da ultimo, ritine il Tribunale di condividere, sempre tenbuto conto della fattispecie concreta in esame, il principio secondo il quale l'efficacia della indicazione dell'eccipiente prescinde dalla sua esattezza perché essa è funzionale solo all'eventuale adesione dell'attore in senso sostanziale, mancando la quale , una volta sollevata l'eccezione ,
l'identificazione del giudice competente rientra comunque nel potere- dovere dell'organo giudicante. Ne consegue che , non avendo l'opposto aderito all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, l'erronea indicazione del giudice non costituisce un motivo di inammissibilità dell'eccezione (cfr. Cass. n. 468 del 2003 ).
Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza e l'individuazione quale giudice competente del Tribunale di OL RD.
Quanto, infine, alle spese di lite, non essendovi stata adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
1) Dichiara la propria incompetenza territoriale e la competenza del
Tribunale di OL RD;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 277/2024 pronunziato dal
Tribunale di Rovereto in data 24.12.2024;
pag. 9/10 3) condanna l a rimborsare Controparte_1
alla le spese del giudizio che si liquidano in euro 8.000,00 Parte_1
per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Rovereto il 12.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giulio Adilardi
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