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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 3314/2018,
TRA
nato il [...] ad [...], Cod. Fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Viale Europa n. 83M presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Costantino Spatafora che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
c.f.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Sindoni in virtù di procura generale alle liti in notar di Palermo del 18/07/2022 repertorio n. 2309, con domicilio eletto in Messina Persona_1
Avvocatura Distrettuale INAIL via Garibaldi 122/A
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 09/7/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir Pt_1 condannare l' al riconoscimento della malattia professionale (ipoacusia bilaterale di CP_1
grado moderato) denunziata il 29/12/2016 e, conseguentemente, al riconoscimento del danno biologico in misura pari al 17/18% o la diversa misura da accertare in corso di causa, condannando l all'erogazione delle relative prestazioni. CP_1 Chiedeva, inoltre, ai sensi dell'art. 80 T.U. 1124/65, il cumulo con la percentuale del 20% di danno biologico già riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 1005/2018.
Premetteva il ricorrente di essere stato titolare di una ditta artigiana di impiantistica elettrica, idraulica, termica e piccoli lavori edili.
In ragione dello svolgimento di tale attività lo assumeva di essere stato esposto a Pt_1
intense fonti di rumore che generavano l'insorgere della patologia lamentata all'apparato CP_ uditivo da ricondurre a causa professionale chiedendone il relativo riconoscimento all' inoltrando a tal fine apposita istanza.
L'ente di assistenza, in esito alla visita medica effettuata sulla persona del ricorrente, rigettava l'istanza ritenendo la mancanza del nesso causale tra l'attività svolta e l'insorgenza della patologia.
Lo , non condividendo le conclusioni cui era giunto l' introduceva il presente Pt_1 CP_1
ricorso a tutela dei propri diritti.
Si costituiva in giudizio l'ente di assistenza contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso opponendosi alla ulteriore domanda di cumulo eccependo la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di questo Tribunale che riconosceva il danno biologico del 20%.
Ritenuta utile e conducente la prova per testi articolata dal ricorrente veniva successivamente disposta CTU medico legale.
Le parti venivano, dunque, rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente.
Con la domanda principale il ricorrente chiedeva il riconoscimento della malattia professionale denunziata il 29/12/2016.
Premesso che al fine del riconoscimento della malattia professionale è sempre necessario rinvenire il nesso di causalità tra la patologia lamentata e il fattore di rischio cui è stato esposto il lavoratore, il nostro ordinamento prevede la nota distinzione tra “malattie tabellate” (cfr.
(D.M. 10.10.2023) e malattie “non tabellate”.
La suddetta distinzione non è di poco conto in quanto le prime sono assistite da un regime probatorio di favore in virtù del quale, una volta diagnosticata la malattia (tabellata) e l'esposizione al relativo fattore di rischio (anch'esso tabellato) la patologia si presume di natura professionale sollevando il lavoratore dall'onere di dover dimostrare il nesso di causalità tra esposizione e insorgenza della malattia.
Viceversa, relativamente alle c.d. “malattie non tabellate” (come quella dalla quale risulta afflitto il ricorrente) vige il principio secondo il quale «in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità.» Cass. 12/06/2014 n.
13342.
E ancora, «in caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo...» Cass. 03/03/2021 N. 5816.
Al fine di rinvenire tale nesso causale l'unico strumento percorribile è quello della consulenza medico legale che, attraverso l'analisi dei fattori di rischio cui è stato esposto il lavoratore, deve appurare nei termini sopra descritti il nesso causale con l'insorgenza della malattia.
Nel caso che ci occupa l'esposizione ai fattori di rischio è stata confermata da due testimoni.
Prescindendo dalla deposizione del figlio dello , il teste (collega di lavoro del Pt_1 Tes_1 ricorrente) dichiarava quanto segue:
“A D.R, Vero che il ricorrente nello svolgimento della sua attività lavorativa utilizzava martelli pneumatici;
lavoravo assieme a lui;
facevamo gli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e ci occupavamo anche di opere murarie;
io ero l'unico operaio che aveva a quell'epoca il sig, ; Pt_1
AD.R. vera la circostanza B 1 (vero o no che usava martelli pneumatici) che mi viene letta;
A D. R. vere le circostanze C 1 (vero o no …che all'occorrenza usava strumenti rumorosi quali trapani, flex ed altri), D 1 (vero o no che usava seghe elettriche) ed anche E 1 (vero o no che usava frese elettriche e flex) che mi vengono lette;
AD.R. Sulla circostanza F1 riferisco che a volte capitava che l'orario di lavoro si protraeva oltre le otto ore ;”.
Alla luce delle suddette risultanze è stata disposta CTU medico legale al fine di valutare la congruità tra la patologia lamentata e i fattori di rischio ai quali è stato esposto lo per Pt_1
accertare la sussistenza del nesso causale richiesto dalla legge per riconoscere la malattia professionale. Sul punto le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono dirimenti: “Considerata quindi la tipologia di questa attività lavorativa espletata in maniera continuativa ed esclusiva per più di quarant'anni, si arguisce come il ricorrente sia stato esposto nel corso degli anni ad un rischio lavorativo specifico, per cui si ritiene esista un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la patologia acustica che può, quindi, essere considerata di natura tecnopatica, rappresentata dalla ipoacusia di tipo neurosensoriale bilaterale di entità media in caduta sulle frequenze acute, documentata da visite specialistiche otorinolaringoiatriche con esami audiometrici, già dall'anno 2015.
Applicando la Tabella delle menomazioni allegate al D.M. del 12-7-2000 al codice CP_1
n°312, si può attribuire una percentuale di danno biologico del 17% che, a parere del sottoscritto, può far data dalla data di presentazione della sua domanda amministrativa (29-
12-2016).”.
2.1 Domanda di cumulo
, ai sensi dell'art. 80 T.U. 1124/65, chiede, in esito all'accertamento della dedotta Parte_2
malattia professionale, il cumulo tra il danno biologico del 20% già riconosciuto e quello del
17% risultante dal presente giudizio.
L' si era inizialmente opposta a tale domanda eccependo la pendenza dell'appello CP_1
avverso la sentenza di questo Tribunale che aveva riconosciuto il dedotto danno.
In corso di causa la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado, di conseguenza l'accertamento del danno biologico al 20% è divenuto definitivo.
Pertanto, in applicazione della citata norma, il ricorrente ha diritto al cumulo delle due percentuali di danno biologico patito in ragione delle malattie professionali che lo affliggono secondo le disposizioni di cui al T.U. 1124/1965.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. , uditi i procuratori delle Pt_1 parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
2) Per l'effetto, riconosce e dichiara che il ricorrente ha subito un danno biologico del
17% da ricondurre a malattia professionale, da cumulare con la percentuale del 20% già riconosciuta allo in separato giudizio;
Pt_1 3) Condanna l' all'erogazione delle prestazioni previdenziali dovute al ricorrente in CP_1
ragione dei superiori accertamenti, per come chiesto in domanda;
4) Condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 9.273,00 oltre spese CP_1
generali, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
5) Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU separatamente liquidate.
Messina, 20.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando