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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle causa civili di II grado iscritta al nn. r. g. 547/2023 (riunita la n. 578/2023 r.g.), avente ad oggetto “risarcimento danni”, promosse
Da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Paolo
[...] Parte_5
Ferragonio, e UC LI
-appellanti-
e
, e , rappresentati e Parte_6 Parte_7 Parte_8 difesi dall'avv. Fabio Verile
-appellanti-
c/
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Metta Controparte_1
e
AN ET, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele e Luigi Argentino
e
ARBORE ALESSIO, non costituito in giudizio
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
[...]
, , , , Parte_9 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_2
, quest'ultima in proprio e in qualità di genitore esercente, assieme a
[...] Parte_3
la potestà genitoriale su e convenivano in
[...] Parte_4 Parte_5 giudizio la VA ON e OR IO chiedendo il risarcimento dei CP_2 danni (danno parentale, danno esistenziale, danno da perdita del congiunto e danno
Pagina 1 lungolatente), per il decesso del proprio congiunto, , avvenuto il Persona_1
22/09/2011, a causa dell'investimento subito verso le ore 21,00, in viale Ofanto, in Foggia, in prossimità dell'esercizio pubblico “Bar Cafè de Paris”, all'altezza del civico n. 125.
Si deduceva che OR IO alla guida dall'autovettura AUDI A3 (tg EG129YG), sprovvista di copertura assicurativa, di proprietà di VA ON, aveva investito l'Albano, giungendo sui luoghi a velocità eccessiva, e travolgendo violentemente l' , Pt_2 che portato presso gli OO.RR. di Foggia, decedeva, a causa delle lesioni cranioencefaliche e toracico-addominali, poche ore dopo.
Si evidenziava inoltre che l'OR non si era neppure fermato a soccorrere l , Pt_2 presentandosi solo verso le ore 22,30, presso il Comando della Polizia Municipale di Foggia,
e dichiarando di essere l'autore dell'investimento.
VA ON si costituiva, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della quale impresa assicuratrice del veicolo;
contestava la Controparte_3 CP_4 ricostruzione dei fatti fornita dagli attori, deducendo che nell'occorso l' aveva Pt_2 attraversato la strada transitando dietro ad un pullman fermo all'incrocio, e sbucando all'improvviso dinanzi all ed addebitando esclusivamente all' , quanto CP_4 Pt_2 occorso.
La quale impresa designata dal F.G.V.S., si costituiva in giudizio, CP_2 eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo a , e Parte_1 Parte_2
per non aver provato la loro qualità di eredi, nonché in capo a tutti gli Parte_6 altri attori, ed ai nipoti di , non avendo titolo giuridico per agire. Persona_1
Si contestava la estraneità al giudizio della , risultando essere l'autoveicolo AUDI CP_2
A3 assicurato con la Controparte_5
Anche la addebitava l'accaduto, in misura quantomeno prevalente, alla condotta CP_2 del pedone, che aveva impedito al conducente del veicolo investitore, di porre in essere qualsivoglia manovra di emergenza.
La , chiedeva, in via subordinata, l'accoglimento della domanda di regresso CP_2 proposta, ai sensi dell'art. 292, D.Lgs. n. 209/2005, nei confronti di VA ON e
OR IO.
La terza chiamata poi si costituiva, CP_3 Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione, stante l'assenza di copertura assicurativa in capo al veicolo AUDI A3, per essere il pagamento della rata della polizza a copertura dell'auto della VA, stato effettuato in data 23/9/2011, e quindi il giorno dopo rispetto all'incedente verificatosi il 22/09/2011; nel merito veniva contestata la responsabilità esclusiva del pedone, chiedendo quantomeno accertarsi la responsabilità concorrente, con riduzione degli importi risarcitori.
OR IO rimaneva contumace.
Il Tribunale di Foggia emetteva sentenza non definitiva, dichiarando efficace la polizza assicurativa della a copertura della RCA per la Audi A3 della VA, e CP_1 dichiarando il difetto di titolarità passiva di con estromissione dal giudizio. CP_2
Rimessa la causa sul ruolo, ed espletata l'istruttoria con acquisizione di prove documentali ed espletamento di prove orali (interrogatorio formale e prove testimoniali), e con una prima Ctu tecnico-ricostruttiva, e successiva rinnovazione, il Tribunale emetteva la
Pagina 2 sentenza n. 818/2023, del 23/3/2023, con la quale dichiarava il concorso di colpa tra il conducente dell'Audi ed il deceduto , attribuendo a tale ultimo il 80% di Pt_2 responsabilità, e liquidando quindi il 20% delle somme di spettanza dei parenti, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori come per legge.
Venivano esclusi dal beneficio risarcitorio, i nipoti dell' , e Pt_2 Parte_5
, per non aver dato dimostrazione del rapporto affettivo con il nonno. Parte_4
Le spese di lite venivano regolamentate alla stregua del principio della soccombenza, e con riconoscimento per i beneficiari della liquidazione dei danni, al 20% e secondo la percentuale risarcitoria;
i genitori degli -nipoti dell' e Parte_4 Parte_2
, venivano condannati -nella misura del 50% cadauno-, in quanto Parte_3 soccombenti, al pagamento delle spese a favore delle controparti costituite (VA ed
, nella misura dell'80% delle spese di lite, liquidate in complessivi € 29.334,24, CP_1 oltre accessori, tenendo conto dello scaglione fino ad € 260.000,00, ed in considerazione dell'importo dagli stessi richiesto -con applicazione aumento del 30%-.
Il Giudice di prime cure, giungeva a tali conclusioni sulla scorta dei rilievi della Polizia
Municipale, e della Ctu dell'IN. sulla ricostruzione della dinamica dell'accaduto, e Per_2 tenendo conto anche di quanto valutato dal Ct del PM (IN. ) in sede di indagini Per_3 penali, ritenendo quindi essere l' sbucato all'improvviso da tergo di un autobus, nel Pt_2 mentre l'Audi condotta dall'OR sopraggiungeva sui luoghi, e quindi senza dare la possibilità al predetto, di frenare, come desunto dalla assenza di tracce di frenata, ed essendo stato rilevato avere il conducente dell'auto, potuto procedere solo ad una breve sterzata a sinistra.
Si riteneva poi avere tale ricostruzione, trovato supporto anche dalle risultanze della prova testi -ritenendo la attendibilità dei testi addotti da parte convenuta, perché coerenti e precise- confermative della presenza del pullman, e della apparizione improvvisa dell' sulla strada percorsa dall'Audi. Pt_2
Sulla scorta dei suddetti rilievi, si constatava essere la velocità pari a circa 60 km/h, e quindi superiore al consentito, e non adeguata allo stato dei luoghi;
tale velocità, veniva, unitamente alla assenza di tracce di frenata, considerata fonte di addebito della responsabilità per l'OR.
Così come si considerava l'imprudenza del pedone, per avere effettuato l'attraversamento della strada, fuori dalla zona all'uopo adibita, ed in corrispondenza del semaforo;
e per aver attraversato la strada, sbucando dalla parte posteriore di un autobus, ed inoltre quando il semaforo era verde, e quindi consentito il transito ai veicoli;
si imputava poi esser l'attraversamento stato effettuato senza sincerarsi delle condizioni della strada e della presenza di veicoli in movimento.
Riteneva il Tribunale non avere rilevanza, ai fini della verifica delle condotte e corresponsabilità, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., nel processo a carico dell'OR, non avendo valore di giudicato nel giudizio civile, potendo avere solo valenza indiziaria.
I conseguenti danni per perdita del rapporto parentale, venivano riconosciuti, alla stregua delle previsioni tabellari del Tribunale di Milano -e con il sistema “a punti”- e nella misura corrispondente alla responsabilità riconosciuta a carico dell'OR -20%- a favore di tutti i
Pagina 3 congiunti, tranne che per i nipoti , per mancanza di prova, per tali ultimi, della Parte_4 esistenza ed intensità del legame affettivo.
Alcun riflesso di pregiudizio veniva riconosciuto per danno biologico, ed in quanto non riscontrato e non desumibile ex actis;
ed a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, per non aver raggiunto la soglia di apprezzabilità, e per essere la vittima sopravvissuta meno di 24 ore, non essendo in conseguenza configurabile il danno terminale.
Venivano riconosciute le spese sostenute in conseguenza dell'occorso, ma non l'ulteriore danno patrimoniale dedotto dalla Pt_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone la Parte_5 riforma, e di ritenere l'esclusiva responsabilità del conducente dell'Audi, e liquidare i danni di conseguenza, patrimoniali e non patrimoniali, ed il risarcimento del danno biologico iure hereditatis, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
ed in subordine, ove accertata la concorrente responsabilità, determinarla nella misura minima per il pedone, con conseguente condanna risarcitoria.
I suddetti appellanti di specie adducevano, a sostegno dell'impugnazione a) La erronea ricostruzione della dinamica del sinistro – l'erroneo addebito di responsabilità all' – la inattendibilità delle dichiarazioni dei testi trasportati Pt_2 sull'auto condotta dall'OR - la correlata erroneità della Ctu nell'aver dato valenza di riscontro a tali dichiarazioni
E tanto in considerazione delle caratteristiche della strada, perché rettilinea, a doppio senso di circolazione, e con possibilità di visibilità a distanza da parte dei veicoli transitanti, che dovevano indurre a ritenere che il conducente dell'auto fosse distratto al momento dell'attraversamento dell' , non avvedendosi del predetto, al quale non Pt_2 potevano quindi essere imputate responsabilità, anche per non aver attraversato sulle strisce pedonali, perché sbiadite.
Si contestava ancora quanto dichiarato dai testi sulla condotta tenuta dall nel Pt_2 frangente, e che la versione data doveva ritenersi contrastante con i danni riportati dall'auto, posto che essendo l'investimento avvenuto con la parte destra dell'auto, dovesse ritenersi che l' avesse già attraversato la linea di mezzeria. Pt_2
Ed ancora rilevando che in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, non deve ritenersi superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista iuris tantum dall'art. 2054, comma 1°, c.c., dovendo esser dimostrato che il pedone, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore, con attraversamento sì repentino, da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, e tale da non consentire al conducente di evitare l'investimento, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente a operare una idonea manovra di fortuna;
si sosteneva che, nella specie, il conducente dell'Audi ove avesse usato l'ordinaria prudenza e accortezza, e tenuto una velocità più contenuta, e non eccessiva, avrebbe dovuto avvedersi del pedone.
Si deduceva poi, che il Tribunale avrebbe, alla stregua di quanto previsto ex art. 2054 comma c.c., dovuto tener conto della presunzione di colpa esclusiva a carico dell'automobilista, e poi accertare la colpa del pedone, e graduarne la responsabilità,
Pagina 4 asserendo dover esser esclusa, in considerazione della constatabile visibilità dello stato dei luoghi.
Ed ancora che non vi era riscontro sulla circostanza che il pedone non si fosse sincerato delle condizioni della strada prima di attraversare, tanto dovendo ritenersi smentito dai rilievi sui danni all'autovettura, che dovevano indurre a ritenere che l' avesse, al Pt_2 momento dell'impatto, già superato la linea di mezzeria.
Si rilevava inoltre che la ricostruzione fornita dai convenuti, non era conforme a quanto rappresentato nel giudizio penale conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p., valorizzabile anche nel giudizio civile b) Erroneità della sentenza sul mancato riconoscimento dei danni a favore dei nipoti dell' , e Pt_2 Parte_5 Parte_4
Deducendo che l'istruttoria aveva confermato il rapporto di frequentazione tra nonno e nipoti, che peraltro abitavano in prossimità della casa del nonno.
c) Erroneità della regolamentazione e determinazione delle spese nei confronti degli
Parte_4
Per non avere il Tribunale considerato la soccombenza delle controparti sull'accertamento della responsabilità, ed essendo state le spese liquidate in base ad un parametro incongruo, dovendosi lo scaglione ritenere quello fino ad € 52.000,00, così come ritenuto per per i nipoti e , al fine di determinare il rimborso delle Parte_6 Parte_7 spese di lite;
si contestava anche la illegittima applicazione dell'aumento del 30% disposto in danno dei soli fratelli . Parte_4
Proponevano ulteriore appello , ed , Parte_6 Parte_7 Parte_8 chiedendo dichiarare la responsabilità dell'OR nella misura dell'80% o comunque in misura superiore al 20%, con liquidazione dei maggiori importi corrispondenti, e rispetto a quanto determinato in prime cure, anche per la determinazione delle spese di lite.
Si insisteva per la rinnovazione della ctu.
Venivano addotti quali motivi:
I) L'erronea ricostruzione dei fatti e l'erronea ripartizione della responsabilità
Deducendo che, come rilevabile dalle tracce di macchia ematica, l' nell'occorso Pt_2 aveva percorso gran parte (7 metri e 70) della carreggiata (larga 11,70 mt), essendo giunto in prossimità della propria autovettura (a circa 3 mt. dal marciapiede), e che una velocità inferiore dell'Audi -tenuto conto dei limiti di velocità, e della adeguatezza rispetto allo stato dei luoghi-, avrebbe permesso di arrestare il mezzo ed evitare l'investimento, o al pedone di evitare di essere investito.
Ed ancora che anche la presenza di un pullman, avrebbe lasciato libera la visuale per il conducente dell'Audi, per 5,70 mt, su una strada con buona visibilità in quanto dotata di pubblica illuminazione, che avrebbe consentito di percepire per tempo la presenza del pedone;
si sosteneva quindi che anche la -contestata- presenza di un autobus in loco, non avrebbe coperto, se non in parte, la visuale e la possibilità di percezione del pedone.
Si deduceva che dovessero esser valorizzati al riguardo i danni subiti dall'auto, ed i rilievi sulle parti danneggiate, indicativi dell'eccesso di velocità tenuto, ed anche la mancanza di tracce di frenata, e la posizione di quiete del corpo dell' (a circa 15 mt. dal punto di Pt_2 impatto) asserendo che la vettura dovesse nell'occorso viaggiare a circa 75 km/h.
Pagina 5 II) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla valutazione delle prove Con riferimento alla collocazione del punto di incidente;
alla notorietà del traffico veicolare e pedonale in loco; relativo afflusso di utenti;
alla possibilità di avvistamento del pedone e dell'evento; alla valutazione di attendibilità dei testi terzi trasportati sull'auto investitrice, anche per contraddittorietà tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza, e quelle rese nel giudizio civile.
III) Erronea liquidazione delle spese legali
Chiedendosi la riforma in considerazione della maggior quota di responsabilità di colpa addebitabile al soggetto investitore.
I due giudizi di appello venivano in seguito riuniti.
Si costituivano la Compagnia di assicurazioni e la VA, contestando quanto CP_1 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto degli appelli, e rilevando che, essendo l'autovettura condotta dall'OR, ripartita da fermo -rispetto al semaforo- doveva ritenersi impossibile che la stessa avesse raggiunto la velocità di 60 km/h nell'arco di appena 20 mt. di percorrenza, fino al punto dell'investimento.
Si contestava inoltre, la spettanza dei danni per gli , rilevando che i due testi Parte_4 che sentiti con riferimento ai rapporti nonno/nipoti, avevano solo riferito che qualche volta aveva trovato gli in casa del nonno, e che peraltro uno dei testi aveva fatto Parte_4 riferimento al solo .. Parte_4
Veniva quindi rilevato:
a) Essere l' sbucato improvvisamente dal retro di un autobus;
Pt_2
b) L'aver attraversato longitudinalmente la strada in ora notturna e lontano dalle strisce pedonali, tra l'altro scarsamente visibili;
c) L'aver attraversato la strada con i veicoli in transito;
d) L'aver attraversato la strada correndo.
e) Essersi il conducente dell'auto, trovato nell'impossibilità di avvedersi del pedone, che si era catapultato sconsideratamente ed improvvisamente dinanzi l'autovettura, non avendo pertanto potuto evitare l'impatto.
f) Non essere per quanto innanzi l'investimento sarebbe evitabile, anche in caso di velocità più contenuta dell'auto.
g) Comunque la configurabilità di una responsabilità minoritaria rispetto a quella del pedone
*****************************
L'appello deve ritenersi in parte fondato, essendo sì ravvisabile il concorso colposo nell'occorso, ma dovendo procedere ad una diversa ripartizione percentuale rispetto a quella ritenuta in prime cure.
Quel che viene contestato, quanto alla dinamica dell'occorso ed all'addebito di responsabilità, è la mancata valorizzazione delle caratteristiche dei luoghi -traffico veicolare e pedonale in loco-, dei rilievi effettuati, ed inadeguata considerazione della condotta di guida tenuta dal soggetto investitore, con particolare riferimento alla velocità ed alla correlata imprudenza, essendo stato asserito che nella specie il pedone investito, ben poteva e doveva essere avvistabile.
Pagina 6 E' stata anche oggetto di contestazione la inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi, terzi trasportati sull'auto investitrice, e quindi anche la relativa valorizzazione data nella ctu ricostruttiva.
Ulteriore contestazione è quella attinente alla non corretta valutazione della responsabilità dell'investitore, in quanto da verificare prioritariamente e sulla scorta della presunzione iuris tantum dall'art. 2054, comma 1°, c.c., dovendo solo poi procedersi alla verifica di eventuali responsabilità del pedone investito;
si è inoltre dedotto doversi anche tener conto delle risultanze del processo penale svoltosi e conclusosi con la sentenza ex art. 444 c.p.p..
In sintesi, va considerato che gli appellanti hanno sostenuto non essere corretta la sentenza impugnata, asserendo che una velocità più contenuta, e comunque entro i limiti previsti (50 km/h), o adeguata allo stato dei luoghi, avrebbe consentito di evitare l'impatto,
o quantomeno di limitarne le conseguenze, consentendo di avvistare il pedone, pur nella eventuale -ma contestata- constatazione della presenza dell'autobus.
Il motivo principale posto a base dell'appello, risulta quindi essere l'apporto causale esclusivo, o comunque prevalentemente concausale, asseritamente prospettabile alla stregua della verifica della velocità tenuta nell'occorso dall'OR, ed in quanto stimata in km/h 60, e quindi in superamento del limite previsto di 50 km/h, e comunque non adeguata allo stato dei luoghi.
Al riguardo si rileva che la sentenza di primo grado, ha valorizzato il verbale redatto dalla
Polizia Municipale che ha descritto i danni riportati dall'auto investitrice (riprodotti anche in foto), indicato la zona d'urto e lo stato dei luoghi, l'assenza di tracce di frenata, e prospettato la dinamica di quanto accaduto al soggetto investito, con identificazione della traccia ematica sull'asfalto (distante dalla parte anteriore del veicolo in sosta circa 15,00 mt).
Sono dal Giudice di prime cure, state quindi recepite le risultanze e conclusioni di Ctu - dell'IN. sulla ricostruzione della dinamica del sinistro. Per_2
Nello specifico, è stato rilevato che la ctu di specie, ha considerato che la vittima Pt_2 stava nel frangente attraversando la strada nel tratto rettilineo, e che l'impatto con l'Audi
A3 è avvenuto tra il fianco destro dell , ed il frontale di centro-destra Pt_2 dell'autovettura, con conseguente caricamento del corpo prima sul cofano motore, poi con scivolamento ed impatto sul parabrezza, e quindi sul tetto dell'abitacolo, e con successiva caduta laterale sulla destra.
Si è quindi considerato che al momento dell'impatto l'AUDI A3 stava procedendo ad una velocità prossima ai 60 km/h, mentre il pedone stava transitando celermente.
E' stato poi rilevato che il conducente dell'autovettura, deve aver visto il pedone solo pochi istanti prima -o in concomitanza- dell'impatto, reagendo solo con una breve sterzata a sinistra, e senza frenare.
Quanto al pedone, è stato considerato che lo stesso, nell'attraversare la strada, è sbucato da tergo rispetto ad un autobus in transito.
Le conclusioni del suddetto Ctu, sono state ritenute condivisibili, anche perché confermate dal CT incaricato dal P.M. (IN. ) che avendo considerato non aver tenuto l'OR Per_3 una velocità prudenziale e ridotta, aveva comunque affermato che l'attraversamento del pedone era stato “del tutto inopinato”, perchè effettuato “nel pieno della carreggiata
Pagina 7 stradale, in una zona di fatto interdetta all'attraversamento pedonale” e “nel momento in cui i veicoli non erano fermi ma regolarmente in marcia (su ambedue le direzioni)” ed ancora “in orario notturno (e quindi comunque in una situazione più difficile); ed anche in zona differente rispetto a “zona specificamente dedicata all'attraversamento che, sebbene avesse la zebratura poco visibile, era sempre e comunque regolata da impianto semaforico
(al momento perfettamente funzionante); ed inoltre “con la carreggiata stradale occupata dai veicoli in transito”.
Per quanto constatato e testè richiamato, va ritenuta indubitabilmente la responsabilità concorsuale dell' , per i profili di imprudenza chiaramente rilevati e riconducibili alla Pt_2 condotta tenuta dallo stesso.
Quanto alla questione della ritenuta presenza dell'autobus, e quindi della indicata comparsa repentina dell' sulla carreggiata da tergo rispetto al predetto veicolo, deve Pt_2 ritenersi che le testimonianze rese al riguardo in corso di causa, siano utile riscontro - quantunque provenienti dai terzi trasportati dall' Parte_10 Pt_ ritenuto in prime , coerenti e non reciprocamente contraddittorie, sufficientemente precise, in linea con gli accertamenti tecnici, ed anche confermative delle dichiarazioni già rese dagli stessi testi nell'immediatezza e con le S.I.T.
Al riguardo va rilevato che, anche se il teste non ha, inizialmente e nel corso Tes_1 Tes delle S.I.T., fatto menzione della presenza dell'autobus in loco (a differenza del teste ) tale circostanza risulta essere stata dalla medesima, chiarita ed aggiunta nel corso Tes dell'escussione resa nel processo civile di primo grado;
anche quanto riferito dal teste sul mancato utilizzo degli occhiali, non si appalesa di ostacolo alla percezione del movimento del pedone, e dell'andatura dello stesso nel frangente (stava correndo).
Nulla è emerso, all'esito dell'istruttoria, sull'avvenuto controllo, da parte dell' , delle Pt_2 condizioni della strada e dell'approssimarsi di veicoli, prima dell'attraversamento.
Indubitabile è anche la responsabilità dell'investitore, che risulta in violazione degli artt.
141, e dell'art. 142 CdS, ha tenuto una velocità superiore al limite di velocità previsto in loco, ma anche non adeguata allo stato dei luoghi.
L'incidente si è difatti verificato in zona caratterizzata da flusso veicolare e pedonale, ed in corrispondenza di esercizi commerciali attivi e frequentati al momento del sinistro, condizioni che avrebbero dovuto imporre un atteggiamento più prudente ed una velocità anche più contenuta rispetto al limite previsto.
La velocità dell'auto è stata ricostruita dal Ctu, IN. , che ha desunto e Per_2 quantificato tale velocità, alla stregua della dinamica e progressione delle fasi di investimento, e quindi dal caricamento del corpo, dopo l'iniziale impatto, sul cofano dell'auto, e della successiva proiezione sul parabrezza e poi sul tetto dell'auto, indice della velocità elevata tenuta dal veicolo, desumibile dalla constatazione della gravità dei danni sul mezzo con rotture e deformazioni della parte frontale interessata.
E' stata quindi desunta la plausibile andatura della alla velocità di circa 60 CP_4 km/h, e quindi superiore ai 50 km/h previsti quale limite, e comunque del tutto non adeguata rispetto allo stato dei luoghi, in quanto intensamente trafficati e con circolazione ed attraversamento dei pedoni.
Pagina 8 La ctu, sulla quale è fondata la pronuncia di primo grado, si appalesa quindi condivisibile nell'analisi e nelle conclusioni tratte, perché basate sugli elementi obiettivi oggetto di rilievo dalla Polizia Municipale, sui rilievi fotografici, nonché su quelli effettuati nel corso delle indagini penali, sia dal CT del PM, sia dal medico-legale incaricato dal medesimo.
La ricostruzione è stata effettuata alla stregua delle constatazione sui danni, della individuazione delle zone del corpo -della vittima- lesionate, della correlazione con i rilievi espletati sul luogo del sinistro, delle condizioni ambientali esistenti, sulla scorta delle quali si ritenuto che l' stava effettuando in maniera rapida l'attraversamento della Pt_2 carreggiata stradale nel tratto rettilineo antistante, quando, giunto in prossimità del centro della porzione di destra della carreggiata, e sbucando da tergo rispetto ad un autobus, e senza utilizzare l'attraversamento pedonale -posto in prossimità del semaforo ivi esistente- veniva travolto dall'autovettura condotta dall' OR, che nell'occorso teneva una plausibile velocità di marcia “ricadente nel range ampio di 60 km/h circa”, chiaramente “eccessiva”, per il superamento del limite (50 km/h), ed anche perché tenuta in transito in orario serale, in prossimità di un crocevia cittadino, con ampio flusso veicolare, richiedendo tali condizioni maggiore attenzione e prudenza, onde scongiurare l'insorgenza di eventuali e prevedibili pericoli prevedibili.
Il Ctu ha anche considerato che, stante l'andatura celere ricostruibile (cfr. risultanze prova testi) per il pedone in parola, è evidente come lo stesso, sbucando inaspettatamente a tergo della sagoma dell'autobus -in lento allontanamento- si rendeva avvistabile solo successivamente per il conducente dell' A3 in transito, il quale – comunque CP_4 procedendo alla velocità media di 60 km/h-, essendo prossimo alle lanterne semaforiche, ed incrociando le luci dei fari delle vetture provenienti dal senso opposto di marcia, doveva avere ovvia difficoltà nella percezione della sagome del pedone in deambulazione, con ritardata percezione, e non tempestiva reazione d'emergenza, e con amplificazione di quel c.d. “tempo psicotecnico” di reazione al pericolo, e con vanificazione di qualsivoglia possibile reazione d'emergenza, o manovra finalizzata ad evitare l'investimento.
Il Ctu ha quindi concluso, così come il Giudice di prime cure, per l'addebitabilità dell'evento sia alla velocità “eccessiva” e quindi “pericolosa” tenuta dal conducente dell'auto; sia al “comportamento sconsiderato tenuto dal pedone, manifestamente omissivo delle più basilari norme comportamentali imposte per l'attraversamento della strada (rese ancor più stringenti dallo specifico orario serale), ed aggravate dalla ancor più palese omessa ispezione preventiva verso la strada che si accingeva ad impegnare, determinando una inaspettata condizione di pericolo tangibilmente connesso al semplice sbucare a tergo della ingombrante sagoma di un autobus in transito, interferendo – attendibilmente senza alcun arresto in extremis al centro della carreggiata – con la traiettoria dell'autovettura risultata già in conclamato transito nella zona, costituendo di fatto un ostacolo insorto a distanza ravvicinata e difficilmente prevedibile nella sua essenza;
precisando che a tale
“Condizione negativa”, dovesse “doverosamente associarsi una puntuale disamina di quel
c.d. “tempo psicotecnico” propriamente richiesto ad un comune automobilista per poter
“percepire” e “reagire” all'insorgenza di un pericolo, e che – in caso di marcia in ora notturna – viene sensibilmente a modificarsi rispetto al canonico 1 secondo comunemente
Pagina 9 citato in bibliografia per i normali eventi stradali “diurni”, ed ancor più in caso di modalità
“prevedibili/imprevedibili” di insorgenza del pericolo incombente.”
Sulla scorta di tali rilievi, e tenuto conto: a) del il tempo di materiale esecuzione dell'attraversamento compiuto dal pedone, in quanto anche “sbucato da tergo” rispetto all'autobus-; b) del tempo impiegato dalla per sopraggiungere in corrispondenza CP_4 dell'area di investimento;
c) e quindi dei rispettivi comportamenti tenuti dai soggetti coinvolti -l' e l'OR-, è stato determinato l'apporto minoritario dell'auto e per Pt_2
l'eccesso di velocità, e quello maggioritario, e ben più grave, in capo al pedone, per aver
“sconsideratamente” (come affermato dal Ctu) attraversato ed “alla cieca” la strada, e ritenendo che senza tale imprudente comportamento – ed indipendentemente dall'andatura assunta dall'autovettura nel frangente – il sinistro stradale non avrebbe avuto luogo.
Alla luce degli elementi evidenziati, appare evidente che la condotta tenuta da
[...]
sia stata caratterizzata da una elevata imprudenza e abbia costituito un ostacolo Per_1 improvviso, rispetto al transito dell'auto investitrice.
Quanto alla verifica in termini di presunzione di responsabilità esclusiva del conducente - prevista iuris tantum dall'art. 2054, comma 1°, c.c.- oggetto di contestazione con l'appello, occorre considerare che nella specie, alla stregua della ricostruzione data, sono state individuate entrambe le condotte violative dei soggetti coinvolti, essendo quindi stata sia valutata la condotta del conducente dell'auto, e nei termini sopra indicati -con rilievo di eccesso di velocità- sia anche la condotta imprudente del pedone, e quindi l'attraversamento repentino, e l'ostruzione rispetto alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
E' stata difatti constatata la breve distanza e difficoltà di avvistamento, desumibile peraltro dalla mancanza di tracce di frenata, che possono indurre a ritenere che il pedone non debba esser stato visibile, se non in prossimità dell'impatto.
Diversamente ragionando, si sarebbe dovuto rilevare un tempo di reazione psico-tecnico di emergenza da parte dell'automobilista, reazione che nella specie non è stata constatata, per la repentinità -tanto si desume dalle risultanze istruttorie- della comparsa dell'ostacolo/pedone.
L'ipotesi alternativa prospettabile (e prospettata dagli appellanti) concerne la condizione di distrazione del conducente dell'auto.
Al cospetto di tale prospettazione -che in ogni caso integra una mera ipotesi-, va comunque considerato che i dati oggettivi di riscontro, come emersi dalla istruttoria e dalle constatazioni tecniche del caso, portano a ritenere che vi sia stato l'attraversamento repentino del pedone, occultato dalla presenza dell'autobus, peraltro dovendosi rilevare che, come desumibile dalle dichiarazioni testimoniali, l' attraversava la strada a Pt_2 passo svelto.
Da quanto innanzi può peraltro desumersi il mancato controllo da parte del pedone, delle condizioni della strada.
Ed infatti va considerato al riguardo che ove il pedone avesse prudentemente controllato la strada prima dell'attraversamento, si sarebbe dovuto avvedere del sopraggiungere nella specie dell'auto -tanto più che la medesima viaggiava a velocità sostenuta (60 km/h)- ed avrebbe quindi dovuto evitare l'attraversamento.
Pagina 10 Con riferimento a tutto quanto innanzi rilevato, occorre considerare che se pur
(Cassazione civile sez. III, 14/08/2024, n.22844) “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul conducente l'onere di vincere tale presunzione”, deve anche esser anche rilevato che
(Cassazione civile sez. III, 17/09/2024, n. 25019) “l'affermazione secondo cui il conducente non è responsabile dell'investimento di un pedone se quest'ultimo appare imprevedibilmente dinanzi al veicolo costituisce un principio di diritto inoppugnabile”.
Peraltro (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n.2433) “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art.
1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo)”, dovendo il giudice, in caso di investimento di un pedone, accertare le rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.
Occorre quindi considerare che la velocità tenuta dall'auto nell'occorso, assume valenza nella specie, anche perché valutabile unitamente alle ulteriori circostanze sopra indicate - tempo di reazione, punto di impatto, danni subiti dall'autovettura -.
Ed ancora che la condotta dell'OR, va certo valutata anche ai sensi di quanto previsto ex art. 2054 comma 1° c.c., secondo il quale il conducente coinvolto in un sinistro, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Alla stregua di tale valutazione, ed al cospetto della accertata violazione dei limiti di velocità -considerata unitamente alle altre circostanze indicate- può ritenersi che indubbiamente vi sia stato un consistente apporto concausale nella specie, dal conducente dell'auto investitrice.
Al riguardo va comunque considerato che (Cassazione civile sez. III, 23/03/2023, n.
8311) per l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra l'infrazione stradale e l'evento dannoso, avendo la
S.C. puntualizzato che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.”; e quindi che, sempre secondo
Pagina 11 l'orientamento uniforme della S.C., la prova liberatoria rispetto al superamento della presunzione di corresponsabilità, può essere fornita anche mediante l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. n. 13672/2019).
Dovendo anche essere considerato che l'anomalia della condotta dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro (nella specie il pedone), non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo coinvolto, occorre quindi e comunque verificare che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/07/2023, n. 20140), con rispetto delle norme sulla circolazione ed in particolare di quelle di comune prudenza e diligenza
(cfr. Cass. civ., ord. 28 marzo 2022, n. 9856).
Nella fattispecie de qua, va quindi compiuta una valutazione comparata tra l'accertamento della condotta colposa del pedone, posto che assume valenza la circostanza che il medesimo “appare imprevedibilmente dinanzi al veicolo” (pronuncia Cass. sopra richiamata); e la regola speciale di imputazione della responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c., e quindi la condotta tenuta dal conducente dell'auto investitrice.
Alla stregua di tale valutazione comparata può -e nel caso di specie deve- ritenersi che la condotta colposa del pedone, induce a ritenere la responsabilità prevalente del medesimo,
e per quanto desumibile dalle risultanze istruttorio, e verificato a mezzo degli accertamenti tecnici in atti.
Nella specie sicuramente può, alla stregua di quanto in precedenza rilevato, ritenersi che la condotta dell' , non fosse ragionevolmente prevedibile. Pt_2
Va comunque tenuta in considerazione, ed assume consistente -ma non prevalente- rilevanza nella specie, la velocità eccessiva ed inadeguata tenuta nell'occorso, e tanto rispetto alla condizione dei luoghi, come già in precedenza descritta.
Rilievo preponderante assume sì il comportamento tenuto dal pedone nell'occorso, così come già in precedenza descritto, e per quanto indicato nella Ctu (già sopra specificamente richiamata nelle relative risultanze)
Pertanto, dovendo la presunzione di colpa -del conducente del veicolo- ex art. 2054 comma 1 c.c.- esser coordinata con il principio di causalità tra condotta ed evento dannoso, ex art. 1227 c.c., deve nella specie concludersi per l'addebitabilità prevalente all' , Pt_2
Non va tuttavia condivisa la ripartizione percentuale data in prime cure.
Difatti, pur dovendosi ritenere la minor quota di responsabilità del conducente dell'auto
OR, va considerato che la velocità del tutto sproporzionata, in chiara violazione dei limiti previsti in loco, ma in particolare del tutto inadeguata rispetto alle condizioni di traffico veicolare e pedonale, per di più in prossimità di un incrocio munito di semaforo, ed in zona centrale, induce a ritenere che l'addebito di responsabilità per l'OR vada individuato al 40%, con conseguente addebito di responsabilità per il pedone al 60%.
Al riguardo va peraltro considerato che quanto rilevato in perizia circa la interferenza sulla visuale del conducente delle luci presenti in loco, e di quelle delle altre auto in transito, non costituisce una parziale giustificazione sulla condotta dell'automobilista, ma vieppiù induce a ritenere che in siffatto contesto, e nella possibile limitazione della visibilità, il conducente
Pagina 12 dell'auto avrebbe dovuto tenere un atteggiamento ancor più cauto, e limitare e contenere la velocità, anziché transitare ad una velocità del tutto spropositata, in considerazione delle condizione dei luoghi.
Ed ancora deve rilevarsi che la totale assenza di tracce di frenata, può anche essere addebitabile non solo alla possibile distrazione del conducente, che comunque non ha affatto avvistato il pedone -pur comparso repentinamente sulla strada-; ma anche ed in particolare all'eccesso di velocità che non ha consentito all'automobilista di porre in essere tutte le manovre che avrebbero potuto evitare o contenere le conseguenze dell'accaduto; e tanto in violazione dell'art. 2054 comma I° c.c.
Non è peraltro trascurabile la circostanza che il pedone sia stato investito con la parte di centro-destra dell'auto de qua, potendosi anche desumere che l' avesse percorso la Pt_2 maggior parte della corsia di marcia dell'Audi, dovendosi presumere che la medesima stesse viaggiando sulla propria corsia di percorrenza.
Si rileva inoltre che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. resa nei confronti dell'OR, non assumere valenza ai fine della individuazione delle rispettive responsabilità, posto che anche l'addebito concorsuale avrebbe potuto comportare l'imputazione oggetto del processo penale;
e considerato anche quanto ritenuto dal CT del P.M., come in precedenza posto in rilievo.
Ed ancora va pur sempre considerato -ai fini dell'addebito prevalente all' che, Pt_2 anche se non vi è riscontro diretto sulla circostanza, il pedone non risulta essersi sincerato delle condizioni della strada prima di attraversare.
Quanto innanzi si ricava da valutazioni deduttive, posto che -si ribadisce- ove l' Pt_2 avesse controllato prudenzialmente la strada, si sarebbe avveduto del sopraggiungere dell'auto nella propria zona di attraversamento, evitando quindi di proseguire nell'attraversamento della strada adibita al passaggio delle auto.
Quanto poi alle motivazioni dell'appello proposto nel proc. n. 578/2023, va, oltre a ribadire le argomentazioni innanzi esposte con riferimento all'appello iniziale, considerato che tutte le contestazioni concernenti le distanze percorse, l'ubicazione delle tracce di macchia ematica, e la prospettazione della incidenza esclusiva -o principale- della velocità tenuta dall'auto, rappresentano mere deduzioni fondate su assunti e computi indicati nell'atto di impugnazione, che non trovano conforto -né sono idonee a confutare- negli specifici rilievi effettuati dal Ctu IN. , e nella ricostruzione analiticamente Per_2 articolata, con riferimento alle acquisizioni oggettive.
Anche quanto sostenuto sulla visibilità del pedone nonostante la presenza di un autobus,
e la buona visibilità e percepibilità della presenza dell' , sono meri assunti difensivi, Pt_2 non dimostrati e non riscontrati dal materiale probatorio disponibile in atti, e che non possono pertanto avere valore confutativo rispetto a quanto rilevato ed affermato dal Ctu, il quale ha specificamente valutato sia i danni subiti dall'auto, sia la mancanza di tracce di frenata, sia i rilievi in loco, ricostruendo la velocità della vettura, che non può quindi stimarsi in circa 75 km/h -come asserito dagli appellanti- in mancanza di dati oggettivi in tal senso.
Da tutto quanto innanzi si ricava che:
- il pedone di specie non fosse visibile;
Pagina 13 - l ha attraversato repentinamente la strada, sbucando da tergo rispetto ad Pt_2 un autobus;
Tale ultima circostanza, valutata unitamente alla non tempestiva percepibilità della presenza dell' -per le ragioni innanzi esposte-, porta a ritenere che l'impatto si sia Pt_2 reso inevitabile proprio per la repentinità dell'attraversamento.
Tanto spiega -unitamente alle condizioni di visibilità (interferenza di luci) descritte in ctu, ed alla possibile distrazione dell'automobilista- la mancata rilevazione del tempo psico- tecnico di reazione, e quindi della mancanza delle tracce di frenata, che comunque sono riconducibili anche alla velocità, oltre i limiti consentiti in loco, tenuta dall'OR, alla quale
è comunque addebitabile -nei termini sopra indicati-, l'occorso.
Non assume, al riguardo, valenza l'atteggiamento tenuto dall'OR nell'immediatezza, anche se il predetto, nonostante la gravità dell'accaduto, si è allontanato dai luoghi del sinistro, presentandosi comunque dai VVUU un'ora e mezza dopo.
Quel che difatti, e primariamente, rileva per le valutazioni di specie, è la improvvisa invasione della corsia di percorrenza da parte dell' , e la non avvistabilità del Pt_2 medesimo per le ragioni in precedenza evidenziate.
Tanto comporta l'indubbio addebito preponderante all' , per quanto accaduto. Pt_2
Al riguardo va tuttavia considerato che il Tribunale non ha adeguatamente tenuto conto della velocità dell'auto e dell'incidenza causale della condotta dell'OR.
E' stato sì individuata la minor quota di responsabilità, ed in considerazione dell'atteggiamento del pedone, che è stato ritenuto -come da affermazione dei consulenti tecnici- “sconsiderato”.
L' ha difatti ed inopinatamente proceduto ad attraversare la strada a poca Pt_2 distanza dalle strisce pedonali (presenti, se pur sbiadite) dal semaforo, su strada con flusso veicolare consistente, in maniera repentina, e sbucando improvvisamente da tergo rispetto ad un autobus in transito, tenendo una andatura a passo veloce, e quindi affatto prudente, nonostante le condizioni dei luoghi testè descritte, e senza -come evincibile per quanto in precedenza rilevato- controllare se stessero sopraggiungendo veicoli.
Quanto innanzi non integra una mera ricostruzione ipotetica, ma è frutto delle risultanze istruttorie e rilievi supportati da basi oggettive di riscontro.
Occorreva, tuttavia, dare maggior peso e rilevanza, alla eccessiva velocità tenuta dall'OR, che ha inciso in termini considerevoli, ma non prevalenti, per quanto occorso, e tanto per le ragioni innanzi evidenziate.
Passando alla valutazione delle richieste risarcitorie, occorre in primis considerare che non sono oggetto di impugnazione le valutazioni formulate in prime cure sul danno biologico e sul danno terminale, dovendosi quindi valutare solo quanto liquidato per il danno da perdita del rapporto parentale.
Le richieste formulate con gli appelli, vertono difatti, solo sull'addebito di responsabilità, e sulla diversa determinazione dei danni da lesione del rapporto parentale, in quanto riconosciuti nella misura del 20%
Stante la differente percentuale di responsabilità attribuita, i danni dovranno essere in conseguenza rideterminati, tenendo conto di quanto computato in primo grado alla stregua della tabella “a punti” del Tribunale di Milano;
la relativa determinazione va condivisa,
Pagina 14 perché rispondente alle risultanze in atti ed ai punteggi attribuiti, non essendo peraltro state sollevate specifiche censure al riguardo.
Si rileva quindi che:
- Per (moglie), è stato calcolato il danno totale per € Parte_1
262.470,00, che va quindi ridotto del 60% in considerazione della percentuale di responsabilità addebitata all' ; il danno è quindi pari ad € 104.988,00 Pt_2
- Per (figlia) è stato calcolato il danno totale per € 201.900,00, che va Parte_2 ridotto del 60% in considerazione della percentuale di responsabilità addebitata all' ; il danno è quindi pari ad € 80.760,00; Pt_2
- Per (figlio), è stato calcolato il danno totale pari ad €, Parte_6
195.170,00, ridotto del 60% in considerazione della percentuale di responsabilità addebitata all' ; il danno è quindi pari ad € 78.068,00; Pt_2
- Per ed (nipoti), è stato calcolato il danno totale, in € Parte_8 Parte_7
30.068,20 a favore di , ed in € 32.146,40, in favore di;
Parte_7 Parte_8 detraendo quindi la percentuale stimata per il concorso di colpa -pari al 60%- il danno liquidabile è quindi pari ad € 12.027,28 in favore di , e per Parte_7
€ 12.858,56, in favore di . Parte_8
Tali sono le somme che devono essere riconosciute a favore dei suddetti parenti.
Le somme indicate, essendo computate all'attualità, dovranno essere maggiorate di interessi, previa devalutazione al momento del sinistro, e con computo sulle somme anno per anno rivalutate;
dalla data della sentenza, le somme risultanti dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Oggetto di doglianza, e di richiesta con l'appello, è quanto deciso sul mancato riconoscimento dei danni a favore dei nipoti dell' , e Pt_2 Parte_5 Parte_4
[...]
Si è al riguardo dedotto che l'istruttoria aveva confermato il rapporto di frequentazione tra nonno e nipoti, deducendo peraltro che i suddetti abitavano nelle vicinanze della casa del nonno.
Il Tribunale ha ritenuto non esser stata fornita e raggiunta la prova di tale rapporto.
Tanto perché i testimoni escussi non hanno riferito nulla di specifico sulla sussistenza del legame nonno/nipoti, essendosi limitati a riferire, genericamente, di aver incontrato
(qualche volta) gli un teste fatto nello specifico riferimento al solo Controparte_6
a casa del nonno, senza addurre ulteriori riscontri sulla natura ed Parte_4 intensità di tale rapporto.
Occorre al riguardo considerare che la sola frequentazione della casa del nonno -non essendovi neppure contezza della relativa frequenza- non integra i requisiti indispensabili ai fini del riconoscimento delle spettanze risarcitorie richieste.
Se pure non deve necessariamente farsi riferimento alla convivenza (Cassazione civile sez.
III, 26/05/2020, n.9696), ai fini della qualificazione giuridica del rapporto nonni-nipoti, occorre che, sia comunque provata, in concreto, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Pagina 15 Occorre quindi (Cassazione civile sez. III, 29/09/2023, n.27658) che sia valutato il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto.
In caso di rapporto nonno-nipote non convivente, occorre, pur nella constatazione del legame giuridicamente rilevante -che pur può indurre a ritenere che la morte del nonno anche in difetto di convivenza-, provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno. (Cassazione civile sez. III,
07/12/2017, n.29332)
L'assenza di coabitazione non rappresenta, di per sé, condizione preclusiva ai fini della tutela risarcitoria del congiunto, ma il legame affettivo nipote-nonno va provato, con dimostrazione del l'effettività e consistenza della relazione parentale.
La prova addotta al riguardo, e nella specie, si appalesa insufficiente, per le ragioni innanzi addotte.
Diversamente ragionando, e formulando valutazioni meramente presuntive al di là dell'ambito dei rapporti parentali più stretti e della documentata convivenza, si rischierebbe di allargare il novero dei soggetti risarcibili, senza il necessario sostegno probatorio.
La tutela risarcitoria va quindi riconosciuta a favore dei familiari non conviventi solo eccezionalmente, a fronte di situazioni in cui il rapporto di parentela risulti permeato da un affetto tale da riflettersi, in caso di decesso, in un significativo perturbamento emotivo.
Pur dovendosi rilevare che le tabelle del Tribunale di Milano, che inizialmente non avevano preso in considerazione tale rapporto, oggi comprendono il danno del nonno per la perdita del nipote, tanto non comporta l'individuazione dei relativi riflessi di danno in via presuntiva, dovendo l'effettiva ricorrenza del pregiudizio, essere valutata dal caso concreto, considerando la varietà di possibili situazioni che possono presentarsi nella realtà.
Resta comunque a carico del richiedente la prova circa l'esistenza di altre circostanze utili a fondare la domanda di un danno non patrimoniale.
La richiesta degli deve ritenersi infondata. Parte_4
L'appello è stato proposto anche per la riforma della regolamentazione e determinazione delle spese nei confronti degli Parte_4
Va in merito considerato che le doglianze manifestate al riguardo, possono ritenersi fondate.
E tanto perché è nella specie stata ritenuta anche la responsabilità dell'investitore per quanto accaduto, essendo stata la domanda accolta, sia pure in parte qua, e per l'addebito per quanto accaduto.
Peraltro va anche considerato che gli si sono costituiti unitamente agli altri Parte_4 familiari dell' , spiegando le medesime difese e richieste, e sia pur chiedendo la Pt_2 liquidazione delle proprie spettanze di danno.
Quantunque tali danni non siano stati riconosciuti, deve considerarsi che la domanda sull'an è stata accolta, sia pur in termini di corresponsabilità; ed ancora che anche l'appello sul punto è stato in parte accolto, con il riconoscimento di una maggior quota -rispetto a quanto indicato in primo grado- di responsabilità dell'OR, e con riliquidazione delle quote risarcitorie.
Pagina 16 Tanto comporta la integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, in considerazione della reciproca soccombenza.
L'appello deve, per le ragioni innanzi esposte, essere accolto nei termini sopra precisati.
All'accoglimento parziale dell'appello consegue la regolamentazione delle spese di lite del primo e secondo grado, con compensazione all'60%, in considerazione della percentuale di responsabilità addebitata all' , e condanna per il residuo 40% a carico degli appellati Pt_2 in solido;
gli importi liquidati, rimangono invariati per il giudizio di primo grado, non essendovi specifiche censure in merito, e dovendo solo essere ricomputati i compensi con applicazione delle percentuali di specie.
Quanto al giudizio di appello, il valore va individuato con riferimento agli importi complessivamente liquidati, per la singola parte -unitariamente intesa- processuale, essendo stati proposti due distinti appelli.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3571/2023 del 20/9/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'appellata sentenza:
1) Dichiara la concorrente responsabilità civile di OR IO nella misura del 40% nella causazione dell'incidente verificatosi in data 22/09/2011;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore:
- di , di € 104.988,00, oltre interessi e rivalutazione come in Parte_1 parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
- di , di € 80.760,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_2 motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
- di , di € 78.068,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_6 motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
- di , di € 12.858,56, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_8 motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
- in favore di , di € 12.027,28, oltre interessi e rivalutazione come Parte_7 in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a e Parte_1 Pt_2
il 40% delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 147,40
[...] per esborsi ed in € 3.666,78 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con compensazione tra le parti del restante 60% delle spese di lite;
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere ad , Parte_6 [...]
e il 40% delle spese processuali, che liquida nella Pt_8 Parte_7
Pagina 17 complessiva somma di € 147,40 per esborsi e di € 2.437,12 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con compensazione tra le parti del restante 60% delle spese di lite;
5) Compensa le spese di lite tra e , in qualità di genitori Parte_3 Parte_2 di e e le parti convenute VA ON e Parte_4 Parte_4
Controparte_1
Confermando, per quanto non diversamente disposto, la sentenza appellata
- Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello, tra Parte_3
, , e le parti appellate.
[...] Parte_4 Parte_4
- Compensa, per il reto, le spese di lite del giudizio di appello per il 60%, condannando VA ON, OR IO e la al Controparte_7 pagamento in solido del residuo, che liquida:
o in € 5.600,00 a favore di e . Parte_1 Parte_2
o in € 5.600,00 a favore di , ed Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8
il tutto oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 15/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
Pagina 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Dott. Maristella SARDONE Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle causa civili di II grado iscritta al nn. r. g. 547/2023 (riunita la n. 578/2023 r.g.), avente ad oggetto “risarcimento danni”, promosse
Da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Paolo
[...] Parte_5
Ferragonio, e UC LI
-appellanti-
e
, e , rappresentati e Parte_6 Parte_7 Parte_8 difesi dall'avv. Fabio Verile
-appellanti-
c/
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Metta Controparte_1
e
AN ET, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele e Luigi Argentino
e
ARBORE ALESSIO, non costituito in giudizio
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
[...]
, , , , Parte_9 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_2
, quest'ultima in proprio e in qualità di genitore esercente, assieme a
[...] Parte_3
la potestà genitoriale su e convenivano in
[...] Parte_4 Parte_5 giudizio la VA ON e OR IO chiedendo il risarcimento dei CP_2 danni (danno parentale, danno esistenziale, danno da perdita del congiunto e danno
Pagina 1 lungolatente), per il decesso del proprio congiunto, , avvenuto il Persona_1
22/09/2011, a causa dell'investimento subito verso le ore 21,00, in viale Ofanto, in Foggia, in prossimità dell'esercizio pubblico “Bar Cafè de Paris”, all'altezza del civico n. 125.
Si deduceva che OR IO alla guida dall'autovettura AUDI A3 (tg EG129YG), sprovvista di copertura assicurativa, di proprietà di VA ON, aveva investito l'Albano, giungendo sui luoghi a velocità eccessiva, e travolgendo violentemente l' , Pt_2 che portato presso gli OO.RR. di Foggia, decedeva, a causa delle lesioni cranioencefaliche e toracico-addominali, poche ore dopo.
Si evidenziava inoltre che l'OR non si era neppure fermato a soccorrere l , Pt_2 presentandosi solo verso le ore 22,30, presso il Comando della Polizia Municipale di Foggia,
e dichiarando di essere l'autore dell'investimento.
VA ON si costituiva, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della quale impresa assicuratrice del veicolo;
contestava la Controparte_3 CP_4 ricostruzione dei fatti fornita dagli attori, deducendo che nell'occorso l' aveva Pt_2 attraversato la strada transitando dietro ad un pullman fermo all'incrocio, e sbucando all'improvviso dinanzi all ed addebitando esclusivamente all' , quanto CP_4 Pt_2 occorso.
La quale impresa designata dal F.G.V.S., si costituiva in giudizio, CP_2 eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo a , e Parte_1 Parte_2
per non aver provato la loro qualità di eredi, nonché in capo a tutti gli Parte_6 altri attori, ed ai nipoti di , non avendo titolo giuridico per agire. Persona_1
Si contestava la estraneità al giudizio della , risultando essere l'autoveicolo AUDI CP_2
A3 assicurato con la Controparte_5
Anche la addebitava l'accaduto, in misura quantomeno prevalente, alla condotta CP_2 del pedone, che aveva impedito al conducente del veicolo investitore, di porre in essere qualsivoglia manovra di emergenza.
La , chiedeva, in via subordinata, l'accoglimento della domanda di regresso CP_2 proposta, ai sensi dell'art. 292, D.Lgs. n. 209/2005, nei confronti di VA ON e
OR IO.
La terza chiamata poi si costituiva, CP_3 Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione, stante l'assenza di copertura assicurativa in capo al veicolo AUDI A3, per essere il pagamento della rata della polizza a copertura dell'auto della VA, stato effettuato in data 23/9/2011, e quindi il giorno dopo rispetto all'incedente verificatosi il 22/09/2011; nel merito veniva contestata la responsabilità esclusiva del pedone, chiedendo quantomeno accertarsi la responsabilità concorrente, con riduzione degli importi risarcitori.
OR IO rimaneva contumace.
Il Tribunale di Foggia emetteva sentenza non definitiva, dichiarando efficace la polizza assicurativa della a copertura della RCA per la Audi A3 della VA, e CP_1 dichiarando il difetto di titolarità passiva di con estromissione dal giudizio. CP_2
Rimessa la causa sul ruolo, ed espletata l'istruttoria con acquisizione di prove documentali ed espletamento di prove orali (interrogatorio formale e prove testimoniali), e con una prima Ctu tecnico-ricostruttiva, e successiva rinnovazione, il Tribunale emetteva la
Pagina 2 sentenza n. 818/2023, del 23/3/2023, con la quale dichiarava il concorso di colpa tra il conducente dell'Audi ed il deceduto , attribuendo a tale ultimo il 80% di Pt_2 responsabilità, e liquidando quindi il 20% delle somme di spettanza dei parenti, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori come per legge.
Venivano esclusi dal beneficio risarcitorio, i nipoti dell' , e Pt_2 Parte_5
, per non aver dato dimostrazione del rapporto affettivo con il nonno. Parte_4
Le spese di lite venivano regolamentate alla stregua del principio della soccombenza, e con riconoscimento per i beneficiari della liquidazione dei danni, al 20% e secondo la percentuale risarcitoria;
i genitori degli -nipoti dell' e Parte_4 Parte_2
, venivano condannati -nella misura del 50% cadauno-, in quanto Parte_3 soccombenti, al pagamento delle spese a favore delle controparti costituite (VA ed
, nella misura dell'80% delle spese di lite, liquidate in complessivi € 29.334,24, CP_1 oltre accessori, tenendo conto dello scaglione fino ad € 260.000,00, ed in considerazione dell'importo dagli stessi richiesto -con applicazione aumento del 30%-.
Il Giudice di prime cure, giungeva a tali conclusioni sulla scorta dei rilievi della Polizia
Municipale, e della Ctu dell'IN. sulla ricostruzione della dinamica dell'accaduto, e Per_2 tenendo conto anche di quanto valutato dal Ct del PM (IN. ) in sede di indagini Per_3 penali, ritenendo quindi essere l' sbucato all'improvviso da tergo di un autobus, nel Pt_2 mentre l'Audi condotta dall'OR sopraggiungeva sui luoghi, e quindi senza dare la possibilità al predetto, di frenare, come desunto dalla assenza di tracce di frenata, ed essendo stato rilevato avere il conducente dell'auto, potuto procedere solo ad una breve sterzata a sinistra.
Si riteneva poi avere tale ricostruzione, trovato supporto anche dalle risultanze della prova testi -ritenendo la attendibilità dei testi addotti da parte convenuta, perché coerenti e precise- confermative della presenza del pullman, e della apparizione improvvisa dell' sulla strada percorsa dall'Audi. Pt_2
Sulla scorta dei suddetti rilievi, si constatava essere la velocità pari a circa 60 km/h, e quindi superiore al consentito, e non adeguata allo stato dei luoghi;
tale velocità, veniva, unitamente alla assenza di tracce di frenata, considerata fonte di addebito della responsabilità per l'OR.
Così come si considerava l'imprudenza del pedone, per avere effettuato l'attraversamento della strada, fuori dalla zona all'uopo adibita, ed in corrispondenza del semaforo;
e per aver attraversato la strada, sbucando dalla parte posteriore di un autobus, ed inoltre quando il semaforo era verde, e quindi consentito il transito ai veicoli;
si imputava poi esser l'attraversamento stato effettuato senza sincerarsi delle condizioni della strada e della presenza di veicoli in movimento.
Riteneva il Tribunale non avere rilevanza, ai fini della verifica delle condotte e corresponsabilità, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., nel processo a carico dell'OR, non avendo valore di giudicato nel giudizio civile, potendo avere solo valenza indiziaria.
I conseguenti danni per perdita del rapporto parentale, venivano riconosciuti, alla stregua delle previsioni tabellari del Tribunale di Milano -e con il sistema “a punti”- e nella misura corrispondente alla responsabilità riconosciuta a carico dell'OR -20%- a favore di tutti i
Pagina 3 congiunti, tranne che per i nipoti , per mancanza di prova, per tali ultimi, della Parte_4 esistenza ed intensità del legame affettivo.
Alcun riflesso di pregiudizio veniva riconosciuto per danno biologico, ed in quanto non riscontrato e non desumibile ex actis;
ed a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, per non aver raggiunto la soglia di apprezzabilità, e per essere la vittima sopravvissuta meno di 24 ore, non essendo in conseguenza configurabile il danno terminale.
Venivano riconosciute le spese sostenute in conseguenza dell'occorso, ma non l'ulteriore danno patrimoniale dedotto dalla Pt_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone la Parte_5 riforma, e di ritenere l'esclusiva responsabilità del conducente dell'Audi, e liquidare i danni di conseguenza, patrimoniali e non patrimoniali, ed il risarcimento del danno biologico iure hereditatis, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
ed in subordine, ove accertata la concorrente responsabilità, determinarla nella misura minima per il pedone, con conseguente condanna risarcitoria.
I suddetti appellanti di specie adducevano, a sostegno dell'impugnazione a) La erronea ricostruzione della dinamica del sinistro – l'erroneo addebito di responsabilità all' – la inattendibilità delle dichiarazioni dei testi trasportati Pt_2 sull'auto condotta dall'OR - la correlata erroneità della Ctu nell'aver dato valenza di riscontro a tali dichiarazioni
E tanto in considerazione delle caratteristiche della strada, perché rettilinea, a doppio senso di circolazione, e con possibilità di visibilità a distanza da parte dei veicoli transitanti, che dovevano indurre a ritenere che il conducente dell'auto fosse distratto al momento dell'attraversamento dell' , non avvedendosi del predetto, al quale non Pt_2 potevano quindi essere imputate responsabilità, anche per non aver attraversato sulle strisce pedonali, perché sbiadite.
Si contestava ancora quanto dichiarato dai testi sulla condotta tenuta dall nel Pt_2 frangente, e che la versione data doveva ritenersi contrastante con i danni riportati dall'auto, posto che essendo l'investimento avvenuto con la parte destra dell'auto, dovesse ritenersi che l' avesse già attraversato la linea di mezzeria. Pt_2
Ed ancora rilevando che in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, non deve ritenersi superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista iuris tantum dall'art. 2054, comma 1°, c.c., dovendo esser dimostrato che il pedone, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore, con attraversamento sì repentino, da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, e tale da non consentire al conducente di evitare l'investimento, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente a operare una idonea manovra di fortuna;
si sosteneva che, nella specie, il conducente dell'Audi ove avesse usato l'ordinaria prudenza e accortezza, e tenuto una velocità più contenuta, e non eccessiva, avrebbe dovuto avvedersi del pedone.
Si deduceva poi, che il Tribunale avrebbe, alla stregua di quanto previsto ex art. 2054 comma c.c., dovuto tener conto della presunzione di colpa esclusiva a carico dell'automobilista, e poi accertare la colpa del pedone, e graduarne la responsabilità,
Pagina 4 asserendo dover esser esclusa, in considerazione della constatabile visibilità dello stato dei luoghi.
Ed ancora che non vi era riscontro sulla circostanza che il pedone non si fosse sincerato delle condizioni della strada prima di attraversare, tanto dovendo ritenersi smentito dai rilievi sui danni all'autovettura, che dovevano indurre a ritenere che l' avesse, al Pt_2 momento dell'impatto, già superato la linea di mezzeria.
Si rilevava inoltre che la ricostruzione fornita dai convenuti, non era conforme a quanto rappresentato nel giudizio penale conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p., valorizzabile anche nel giudizio civile b) Erroneità della sentenza sul mancato riconoscimento dei danni a favore dei nipoti dell' , e Pt_2 Parte_5 Parte_4
Deducendo che l'istruttoria aveva confermato il rapporto di frequentazione tra nonno e nipoti, che peraltro abitavano in prossimità della casa del nonno.
c) Erroneità della regolamentazione e determinazione delle spese nei confronti degli
Parte_4
Per non avere il Tribunale considerato la soccombenza delle controparti sull'accertamento della responsabilità, ed essendo state le spese liquidate in base ad un parametro incongruo, dovendosi lo scaglione ritenere quello fino ad € 52.000,00, così come ritenuto per per i nipoti e , al fine di determinare il rimborso delle Parte_6 Parte_7 spese di lite;
si contestava anche la illegittima applicazione dell'aumento del 30% disposto in danno dei soli fratelli . Parte_4
Proponevano ulteriore appello , ed , Parte_6 Parte_7 Parte_8 chiedendo dichiarare la responsabilità dell'OR nella misura dell'80% o comunque in misura superiore al 20%, con liquidazione dei maggiori importi corrispondenti, e rispetto a quanto determinato in prime cure, anche per la determinazione delle spese di lite.
Si insisteva per la rinnovazione della ctu.
Venivano addotti quali motivi:
I) L'erronea ricostruzione dei fatti e l'erronea ripartizione della responsabilità
Deducendo che, come rilevabile dalle tracce di macchia ematica, l' nell'occorso Pt_2 aveva percorso gran parte (7 metri e 70) della carreggiata (larga 11,70 mt), essendo giunto in prossimità della propria autovettura (a circa 3 mt. dal marciapiede), e che una velocità inferiore dell'Audi -tenuto conto dei limiti di velocità, e della adeguatezza rispetto allo stato dei luoghi-, avrebbe permesso di arrestare il mezzo ed evitare l'investimento, o al pedone di evitare di essere investito.
Ed ancora che anche la presenza di un pullman, avrebbe lasciato libera la visuale per il conducente dell'Audi, per 5,70 mt, su una strada con buona visibilità in quanto dotata di pubblica illuminazione, che avrebbe consentito di percepire per tempo la presenza del pedone;
si sosteneva quindi che anche la -contestata- presenza di un autobus in loco, non avrebbe coperto, se non in parte, la visuale e la possibilità di percezione del pedone.
Si deduceva che dovessero esser valorizzati al riguardo i danni subiti dall'auto, ed i rilievi sulle parti danneggiate, indicativi dell'eccesso di velocità tenuto, ed anche la mancanza di tracce di frenata, e la posizione di quiete del corpo dell' (a circa 15 mt. dal punto di Pt_2 impatto) asserendo che la vettura dovesse nell'occorso viaggiare a circa 75 km/h.
Pagina 5 II) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla valutazione delle prove Con riferimento alla collocazione del punto di incidente;
alla notorietà del traffico veicolare e pedonale in loco; relativo afflusso di utenti;
alla possibilità di avvistamento del pedone e dell'evento; alla valutazione di attendibilità dei testi terzi trasportati sull'auto investitrice, anche per contraddittorietà tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza, e quelle rese nel giudizio civile.
III) Erronea liquidazione delle spese legali
Chiedendosi la riforma in considerazione della maggior quota di responsabilità di colpa addebitabile al soggetto investitore.
I due giudizi di appello venivano in seguito riuniti.
Si costituivano la Compagnia di assicurazioni e la VA, contestando quanto CP_1 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto degli appelli, e rilevando che, essendo l'autovettura condotta dall'OR, ripartita da fermo -rispetto al semaforo- doveva ritenersi impossibile che la stessa avesse raggiunto la velocità di 60 km/h nell'arco di appena 20 mt. di percorrenza, fino al punto dell'investimento.
Si contestava inoltre, la spettanza dei danni per gli , rilevando che i due testi Parte_4 che sentiti con riferimento ai rapporti nonno/nipoti, avevano solo riferito che qualche volta aveva trovato gli in casa del nonno, e che peraltro uno dei testi aveva fatto Parte_4 riferimento al solo .. Parte_4
Veniva quindi rilevato:
a) Essere l' sbucato improvvisamente dal retro di un autobus;
Pt_2
b) L'aver attraversato longitudinalmente la strada in ora notturna e lontano dalle strisce pedonali, tra l'altro scarsamente visibili;
c) L'aver attraversato la strada con i veicoli in transito;
d) L'aver attraversato la strada correndo.
e) Essersi il conducente dell'auto, trovato nell'impossibilità di avvedersi del pedone, che si era catapultato sconsideratamente ed improvvisamente dinanzi l'autovettura, non avendo pertanto potuto evitare l'impatto.
f) Non essere per quanto innanzi l'investimento sarebbe evitabile, anche in caso di velocità più contenuta dell'auto.
g) Comunque la configurabilità di una responsabilità minoritaria rispetto a quella del pedone
*****************************
L'appello deve ritenersi in parte fondato, essendo sì ravvisabile il concorso colposo nell'occorso, ma dovendo procedere ad una diversa ripartizione percentuale rispetto a quella ritenuta in prime cure.
Quel che viene contestato, quanto alla dinamica dell'occorso ed all'addebito di responsabilità, è la mancata valorizzazione delle caratteristiche dei luoghi -traffico veicolare e pedonale in loco-, dei rilievi effettuati, ed inadeguata considerazione della condotta di guida tenuta dal soggetto investitore, con particolare riferimento alla velocità ed alla correlata imprudenza, essendo stato asserito che nella specie il pedone investito, ben poteva e doveva essere avvistabile.
Pagina 6 E' stata anche oggetto di contestazione la inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi, terzi trasportati sull'auto investitrice, e quindi anche la relativa valorizzazione data nella ctu ricostruttiva.
Ulteriore contestazione è quella attinente alla non corretta valutazione della responsabilità dell'investitore, in quanto da verificare prioritariamente e sulla scorta della presunzione iuris tantum dall'art. 2054, comma 1°, c.c., dovendo solo poi procedersi alla verifica di eventuali responsabilità del pedone investito;
si è inoltre dedotto doversi anche tener conto delle risultanze del processo penale svoltosi e conclusosi con la sentenza ex art. 444 c.p.p..
In sintesi, va considerato che gli appellanti hanno sostenuto non essere corretta la sentenza impugnata, asserendo che una velocità più contenuta, e comunque entro i limiti previsti (50 km/h), o adeguata allo stato dei luoghi, avrebbe consentito di evitare l'impatto,
o quantomeno di limitarne le conseguenze, consentendo di avvistare il pedone, pur nella eventuale -ma contestata- constatazione della presenza dell'autobus.
Il motivo principale posto a base dell'appello, risulta quindi essere l'apporto causale esclusivo, o comunque prevalentemente concausale, asseritamente prospettabile alla stregua della verifica della velocità tenuta nell'occorso dall'OR, ed in quanto stimata in km/h 60, e quindi in superamento del limite previsto di 50 km/h, e comunque non adeguata allo stato dei luoghi.
Al riguardo si rileva che la sentenza di primo grado, ha valorizzato il verbale redatto dalla
Polizia Municipale che ha descritto i danni riportati dall'auto investitrice (riprodotti anche in foto), indicato la zona d'urto e lo stato dei luoghi, l'assenza di tracce di frenata, e prospettato la dinamica di quanto accaduto al soggetto investito, con identificazione della traccia ematica sull'asfalto (distante dalla parte anteriore del veicolo in sosta circa 15,00 mt).
Sono dal Giudice di prime cure, state quindi recepite le risultanze e conclusioni di Ctu - dell'IN. sulla ricostruzione della dinamica del sinistro. Per_2
Nello specifico, è stato rilevato che la ctu di specie, ha considerato che la vittima Pt_2 stava nel frangente attraversando la strada nel tratto rettilineo, e che l'impatto con l'Audi
A3 è avvenuto tra il fianco destro dell , ed il frontale di centro-destra Pt_2 dell'autovettura, con conseguente caricamento del corpo prima sul cofano motore, poi con scivolamento ed impatto sul parabrezza, e quindi sul tetto dell'abitacolo, e con successiva caduta laterale sulla destra.
Si è quindi considerato che al momento dell'impatto l'AUDI A3 stava procedendo ad una velocità prossima ai 60 km/h, mentre il pedone stava transitando celermente.
E' stato poi rilevato che il conducente dell'autovettura, deve aver visto il pedone solo pochi istanti prima -o in concomitanza- dell'impatto, reagendo solo con una breve sterzata a sinistra, e senza frenare.
Quanto al pedone, è stato considerato che lo stesso, nell'attraversare la strada, è sbucato da tergo rispetto ad un autobus in transito.
Le conclusioni del suddetto Ctu, sono state ritenute condivisibili, anche perché confermate dal CT incaricato dal P.M. (IN. ) che avendo considerato non aver tenuto l'OR Per_3 una velocità prudenziale e ridotta, aveva comunque affermato che l'attraversamento del pedone era stato “del tutto inopinato”, perchè effettuato “nel pieno della carreggiata
Pagina 7 stradale, in una zona di fatto interdetta all'attraversamento pedonale” e “nel momento in cui i veicoli non erano fermi ma regolarmente in marcia (su ambedue le direzioni)” ed ancora “in orario notturno (e quindi comunque in una situazione più difficile); ed anche in zona differente rispetto a “zona specificamente dedicata all'attraversamento che, sebbene avesse la zebratura poco visibile, era sempre e comunque regolata da impianto semaforico
(al momento perfettamente funzionante); ed inoltre “con la carreggiata stradale occupata dai veicoli in transito”.
Per quanto constatato e testè richiamato, va ritenuta indubitabilmente la responsabilità concorsuale dell' , per i profili di imprudenza chiaramente rilevati e riconducibili alla Pt_2 condotta tenuta dallo stesso.
Quanto alla questione della ritenuta presenza dell'autobus, e quindi della indicata comparsa repentina dell' sulla carreggiata da tergo rispetto al predetto veicolo, deve Pt_2 ritenersi che le testimonianze rese al riguardo in corso di causa, siano utile riscontro - quantunque provenienti dai terzi trasportati dall' Parte_10 Pt_ ritenuto in prime , coerenti e non reciprocamente contraddittorie, sufficientemente precise, in linea con gli accertamenti tecnici, ed anche confermative delle dichiarazioni già rese dagli stessi testi nell'immediatezza e con le S.I.T.
Al riguardo va rilevato che, anche se il teste non ha, inizialmente e nel corso Tes_1 Tes delle S.I.T., fatto menzione della presenza dell'autobus in loco (a differenza del teste ) tale circostanza risulta essere stata dalla medesima, chiarita ed aggiunta nel corso Tes dell'escussione resa nel processo civile di primo grado;
anche quanto riferito dal teste sul mancato utilizzo degli occhiali, non si appalesa di ostacolo alla percezione del movimento del pedone, e dell'andatura dello stesso nel frangente (stava correndo).
Nulla è emerso, all'esito dell'istruttoria, sull'avvenuto controllo, da parte dell' , delle Pt_2 condizioni della strada e dell'approssimarsi di veicoli, prima dell'attraversamento.
Indubitabile è anche la responsabilità dell'investitore, che risulta in violazione degli artt.
141, e dell'art. 142 CdS, ha tenuto una velocità superiore al limite di velocità previsto in loco, ma anche non adeguata allo stato dei luoghi.
L'incidente si è difatti verificato in zona caratterizzata da flusso veicolare e pedonale, ed in corrispondenza di esercizi commerciali attivi e frequentati al momento del sinistro, condizioni che avrebbero dovuto imporre un atteggiamento più prudente ed una velocità anche più contenuta rispetto al limite previsto.
La velocità dell'auto è stata ricostruita dal Ctu, IN. , che ha desunto e Per_2 quantificato tale velocità, alla stregua della dinamica e progressione delle fasi di investimento, e quindi dal caricamento del corpo, dopo l'iniziale impatto, sul cofano dell'auto, e della successiva proiezione sul parabrezza e poi sul tetto dell'auto, indice della velocità elevata tenuta dal veicolo, desumibile dalla constatazione della gravità dei danni sul mezzo con rotture e deformazioni della parte frontale interessata.
E' stata quindi desunta la plausibile andatura della alla velocità di circa 60 CP_4 km/h, e quindi superiore ai 50 km/h previsti quale limite, e comunque del tutto non adeguata rispetto allo stato dei luoghi, in quanto intensamente trafficati e con circolazione ed attraversamento dei pedoni.
Pagina 8 La ctu, sulla quale è fondata la pronuncia di primo grado, si appalesa quindi condivisibile nell'analisi e nelle conclusioni tratte, perché basate sugli elementi obiettivi oggetto di rilievo dalla Polizia Municipale, sui rilievi fotografici, nonché su quelli effettuati nel corso delle indagini penali, sia dal CT del PM, sia dal medico-legale incaricato dal medesimo.
La ricostruzione è stata effettuata alla stregua delle constatazione sui danni, della individuazione delle zone del corpo -della vittima- lesionate, della correlazione con i rilievi espletati sul luogo del sinistro, delle condizioni ambientali esistenti, sulla scorta delle quali si ritenuto che l' stava effettuando in maniera rapida l'attraversamento della Pt_2 carreggiata stradale nel tratto rettilineo antistante, quando, giunto in prossimità del centro della porzione di destra della carreggiata, e sbucando da tergo rispetto ad un autobus, e senza utilizzare l'attraversamento pedonale -posto in prossimità del semaforo ivi esistente- veniva travolto dall'autovettura condotta dall' OR, che nell'occorso teneva una plausibile velocità di marcia “ricadente nel range ampio di 60 km/h circa”, chiaramente “eccessiva”, per il superamento del limite (50 km/h), ed anche perché tenuta in transito in orario serale, in prossimità di un crocevia cittadino, con ampio flusso veicolare, richiedendo tali condizioni maggiore attenzione e prudenza, onde scongiurare l'insorgenza di eventuali e prevedibili pericoli prevedibili.
Il Ctu ha anche considerato che, stante l'andatura celere ricostruibile (cfr. risultanze prova testi) per il pedone in parola, è evidente come lo stesso, sbucando inaspettatamente a tergo della sagoma dell'autobus -in lento allontanamento- si rendeva avvistabile solo successivamente per il conducente dell' A3 in transito, il quale – comunque CP_4 procedendo alla velocità media di 60 km/h-, essendo prossimo alle lanterne semaforiche, ed incrociando le luci dei fari delle vetture provenienti dal senso opposto di marcia, doveva avere ovvia difficoltà nella percezione della sagome del pedone in deambulazione, con ritardata percezione, e non tempestiva reazione d'emergenza, e con amplificazione di quel c.d. “tempo psicotecnico” di reazione al pericolo, e con vanificazione di qualsivoglia possibile reazione d'emergenza, o manovra finalizzata ad evitare l'investimento.
Il Ctu ha quindi concluso, così come il Giudice di prime cure, per l'addebitabilità dell'evento sia alla velocità “eccessiva” e quindi “pericolosa” tenuta dal conducente dell'auto; sia al “comportamento sconsiderato tenuto dal pedone, manifestamente omissivo delle più basilari norme comportamentali imposte per l'attraversamento della strada (rese ancor più stringenti dallo specifico orario serale), ed aggravate dalla ancor più palese omessa ispezione preventiva verso la strada che si accingeva ad impegnare, determinando una inaspettata condizione di pericolo tangibilmente connesso al semplice sbucare a tergo della ingombrante sagoma di un autobus in transito, interferendo – attendibilmente senza alcun arresto in extremis al centro della carreggiata – con la traiettoria dell'autovettura risultata già in conclamato transito nella zona, costituendo di fatto un ostacolo insorto a distanza ravvicinata e difficilmente prevedibile nella sua essenza;
precisando che a tale
“Condizione negativa”, dovesse “doverosamente associarsi una puntuale disamina di quel
c.d. “tempo psicotecnico” propriamente richiesto ad un comune automobilista per poter
“percepire” e “reagire” all'insorgenza di un pericolo, e che – in caso di marcia in ora notturna – viene sensibilmente a modificarsi rispetto al canonico 1 secondo comunemente
Pagina 9 citato in bibliografia per i normali eventi stradali “diurni”, ed ancor più in caso di modalità
“prevedibili/imprevedibili” di insorgenza del pericolo incombente.”
Sulla scorta di tali rilievi, e tenuto conto: a) del il tempo di materiale esecuzione dell'attraversamento compiuto dal pedone, in quanto anche “sbucato da tergo” rispetto all'autobus-; b) del tempo impiegato dalla per sopraggiungere in corrispondenza CP_4 dell'area di investimento;
c) e quindi dei rispettivi comportamenti tenuti dai soggetti coinvolti -l' e l'OR-, è stato determinato l'apporto minoritario dell'auto e per Pt_2
l'eccesso di velocità, e quello maggioritario, e ben più grave, in capo al pedone, per aver
“sconsideratamente” (come affermato dal Ctu) attraversato ed “alla cieca” la strada, e ritenendo che senza tale imprudente comportamento – ed indipendentemente dall'andatura assunta dall'autovettura nel frangente – il sinistro stradale non avrebbe avuto luogo.
Alla luce degli elementi evidenziati, appare evidente che la condotta tenuta da
[...]
sia stata caratterizzata da una elevata imprudenza e abbia costituito un ostacolo Per_1 improvviso, rispetto al transito dell'auto investitrice.
Quanto alla verifica in termini di presunzione di responsabilità esclusiva del conducente - prevista iuris tantum dall'art. 2054, comma 1°, c.c.- oggetto di contestazione con l'appello, occorre considerare che nella specie, alla stregua della ricostruzione data, sono state individuate entrambe le condotte violative dei soggetti coinvolti, essendo quindi stata sia valutata la condotta del conducente dell'auto, e nei termini sopra indicati -con rilievo di eccesso di velocità- sia anche la condotta imprudente del pedone, e quindi l'attraversamento repentino, e l'ostruzione rispetto alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
E' stata difatti constatata la breve distanza e difficoltà di avvistamento, desumibile peraltro dalla mancanza di tracce di frenata, che possono indurre a ritenere che il pedone non debba esser stato visibile, se non in prossimità dell'impatto.
Diversamente ragionando, si sarebbe dovuto rilevare un tempo di reazione psico-tecnico di emergenza da parte dell'automobilista, reazione che nella specie non è stata constatata, per la repentinità -tanto si desume dalle risultanze istruttorie- della comparsa dell'ostacolo/pedone.
L'ipotesi alternativa prospettabile (e prospettata dagli appellanti) concerne la condizione di distrazione del conducente dell'auto.
Al cospetto di tale prospettazione -che in ogni caso integra una mera ipotesi-, va comunque considerato che i dati oggettivi di riscontro, come emersi dalla istruttoria e dalle constatazioni tecniche del caso, portano a ritenere che vi sia stato l'attraversamento repentino del pedone, occultato dalla presenza dell'autobus, peraltro dovendosi rilevare che, come desumibile dalle dichiarazioni testimoniali, l' attraversava la strada a Pt_2 passo svelto.
Da quanto innanzi può peraltro desumersi il mancato controllo da parte del pedone, delle condizioni della strada.
Ed infatti va considerato al riguardo che ove il pedone avesse prudentemente controllato la strada prima dell'attraversamento, si sarebbe dovuto avvedere del sopraggiungere nella specie dell'auto -tanto più che la medesima viaggiava a velocità sostenuta (60 km/h)- ed avrebbe quindi dovuto evitare l'attraversamento.
Pagina 10 Con riferimento a tutto quanto innanzi rilevato, occorre considerare che se pur
(Cassazione civile sez. III, 14/08/2024, n.22844) “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul conducente l'onere di vincere tale presunzione”, deve anche esser anche rilevato che
(Cassazione civile sez. III, 17/09/2024, n. 25019) “l'affermazione secondo cui il conducente non è responsabile dell'investimento di un pedone se quest'ultimo appare imprevedibilmente dinanzi al veicolo costituisce un principio di diritto inoppugnabile”.
Peraltro (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n.2433) “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art.
1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo)”, dovendo il giudice, in caso di investimento di un pedone, accertare le rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.
Occorre quindi considerare che la velocità tenuta dall'auto nell'occorso, assume valenza nella specie, anche perché valutabile unitamente alle ulteriori circostanze sopra indicate - tempo di reazione, punto di impatto, danni subiti dall'autovettura -.
Ed ancora che la condotta dell'OR, va certo valutata anche ai sensi di quanto previsto ex art. 2054 comma 1° c.c., secondo il quale il conducente coinvolto in un sinistro, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Alla stregua di tale valutazione, ed al cospetto della accertata violazione dei limiti di velocità -considerata unitamente alle altre circostanze indicate- può ritenersi che indubbiamente vi sia stato un consistente apporto concausale nella specie, dal conducente dell'auto investitrice.
Al riguardo va comunque considerato che (Cassazione civile sez. III, 23/03/2023, n.
8311) per l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti è necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra l'infrazione stradale e l'evento dannoso, avendo la
S.C. puntualizzato che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.”; e quindi che, sempre secondo
Pagina 11 l'orientamento uniforme della S.C., la prova liberatoria rispetto al superamento della presunzione di corresponsabilità, può essere fornita anche mediante l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. Cass. n. 13672/2019).
Dovendo anche essere considerato che l'anomalia della condotta dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro (nella specie il pedone), non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo coinvolto, occorre quindi e comunque verificare che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/07/2023, n. 20140), con rispetto delle norme sulla circolazione ed in particolare di quelle di comune prudenza e diligenza
(cfr. Cass. civ., ord. 28 marzo 2022, n. 9856).
Nella fattispecie de qua, va quindi compiuta una valutazione comparata tra l'accertamento della condotta colposa del pedone, posto che assume valenza la circostanza che il medesimo “appare imprevedibilmente dinanzi al veicolo” (pronuncia Cass. sopra richiamata); e la regola speciale di imputazione della responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c., e quindi la condotta tenuta dal conducente dell'auto investitrice.
Alla stregua di tale valutazione comparata può -e nel caso di specie deve- ritenersi che la condotta colposa del pedone, induce a ritenere la responsabilità prevalente del medesimo,
e per quanto desumibile dalle risultanze istruttorio, e verificato a mezzo degli accertamenti tecnici in atti.
Nella specie sicuramente può, alla stregua di quanto in precedenza rilevato, ritenersi che la condotta dell' , non fosse ragionevolmente prevedibile. Pt_2
Va comunque tenuta in considerazione, ed assume consistente -ma non prevalente- rilevanza nella specie, la velocità eccessiva ed inadeguata tenuta nell'occorso, e tanto rispetto alla condizione dei luoghi, come già in precedenza descritta.
Rilievo preponderante assume sì il comportamento tenuto dal pedone nell'occorso, così come già in precedenza descritto, e per quanto indicato nella Ctu (già sopra specificamente richiamata nelle relative risultanze)
Pertanto, dovendo la presunzione di colpa -del conducente del veicolo- ex art. 2054 comma 1 c.c.- esser coordinata con il principio di causalità tra condotta ed evento dannoso, ex art. 1227 c.c., deve nella specie concludersi per l'addebitabilità prevalente all' , Pt_2
Non va tuttavia condivisa la ripartizione percentuale data in prime cure.
Difatti, pur dovendosi ritenere la minor quota di responsabilità del conducente dell'auto
OR, va considerato che la velocità del tutto sproporzionata, in chiara violazione dei limiti previsti in loco, ma in particolare del tutto inadeguata rispetto alle condizioni di traffico veicolare e pedonale, per di più in prossimità di un incrocio munito di semaforo, ed in zona centrale, induce a ritenere che l'addebito di responsabilità per l'OR vada individuato al 40%, con conseguente addebito di responsabilità per il pedone al 60%.
Al riguardo va peraltro considerato che quanto rilevato in perizia circa la interferenza sulla visuale del conducente delle luci presenti in loco, e di quelle delle altre auto in transito, non costituisce una parziale giustificazione sulla condotta dell'automobilista, ma vieppiù induce a ritenere che in siffatto contesto, e nella possibile limitazione della visibilità, il conducente
Pagina 12 dell'auto avrebbe dovuto tenere un atteggiamento ancor più cauto, e limitare e contenere la velocità, anziché transitare ad una velocità del tutto spropositata, in considerazione delle condizione dei luoghi.
Ed ancora deve rilevarsi che la totale assenza di tracce di frenata, può anche essere addebitabile non solo alla possibile distrazione del conducente, che comunque non ha affatto avvistato il pedone -pur comparso repentinamente sulla strada-; ma anche ed in particolare all'eccesso di velocità che non ha consentito all'automobilista di porre in essere tutte le manovre che avrebbero potuto evitare o contenere le conseguenze dell'accaduto; e tanto in violazione dell'art. 2054 comma I° c.c.
Non è peraltro trascurabile la circostanza che il pedone sia stato investito con la parte di centro-destra dell'auto de qua, potendosi anche desumere che l' avesse percorso la Pt_2 maggior parte della corsia di marcia dell'Audi, dovendosi presumere che la medesima stesse viaggiando sulla propria corsia di percorrenza.
Si rileva inoltre che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. resa nei confronti dell'OR, non assumere valenza ai fine della individuazione delle rispettive responsabilità, posto che anche l'addebito concorsuale avrebbe potuto comportare l'imputazione oggetto del processo penale;
e considerato anche quanto ritenuto dal CT del P.M., come in precedenza posto in rilievo.
Ed ancora va pur sempre considerato -ai fini dell'addebito prevalente all' che, Pt_2 anche se non vi è riscontro diretto sulla circostanza, il pedone non risulta essersi sincerato delle condizioni della strada prima di attraversare.
Quanto innanzi si ricava da valutazioni deduttive, posto che -si ribadisce- ove l' Pt_2 avesse controllato prudenzialmente la strada, si sarebbe avveduto del sopraggiungere dell'auto nella propria zona di attraversamento, evitando quindi di proseguire nell'attraversamento della strada adibita al passaggio delle auto.
Quanto poi alle motivazioni dell'appello proposto nel proc. n. 578/2023, va, oltre a ribadire le argomentazioni innanzi esposte con riferimento all'appello iniziale, considerato che tutte le contestazioni concernenti le distanze percorse, l'ubicazione delle tracce di macchia ematica, e la prospettazione della incidenza esclusiva -o principale- della velocità tenuta dall'auto, rappresentano mere deduzioni fondate su assunti e computi indicati nell'atto di impugnazione, che non trovano conforto -né sono idonee a confutare- negli specifici rilievi effettuati dal Ctu IN. , e nella ricostruzione analiticamente Per_2 articolata, con riferimento alle acquisizioni oggettive.
Anche quanto sostenuto sulla visibilità del pedone nonostante la presenza di un autobus,
e la buona visibilità e percepibilità della presenza dell' , sono meri assunti difensivi, Pt_2 non dimostrati e non riscontrati dal materiale probatorio disponibile in atti, e che non possono pertanto avere valore confutativo rispetto a quanto rilevato ed affermato dal Ctu, il quale ha specificamente valutato sia i danni subiti dall'auto, sia la mancanza di tracce di frenata, sia i rilievi in loco, ricostruendo la velocità della vettura, che non può quindi stimarsi in circa 75 km/h -come asserito dagli appellanti- in mancanza di dati oggettivi in tal senso.
Da tutto quanto innanzi si ricava che:
- il pedone di specie non fosse visibile;
Pagina 13 - l ha attraversato repentinamente la strada, sbucando da tergo rispetto ad Pt_2 un autobus;
Tale ultima circostanza, valutata unitamente alla non tempestiva percepibilità della presenza dell' -per le ragioni innanzi esposte-, porta a ritenere che l'impatto si sia Pt_2 reso inevitabile proprio per la repentinità dell'attraversamento.
Tanto spiega -unitamente alle condizioni di visibilità (interferenza di luci) descritte in ctu, ed alla possibile distrazione dell'automobilista- la mancata rilevazione del tempo psico- tecnico di reazione, e quindi della mancanza delle tracce di frenata, che comunque sono riconducibili anche alla velocità, oltre i limiti consentiti in loco, tenuta dall'OR, alla quale
è comunque addebitabile -nei termini sopra indicati-, l'occorso.
Non assume, al riguardo, valenza l'atteggiamento tenuto dall'OR nell'immediatezza, anche se il predetto, nonostante la gravità dell'accaduto, si è allontanato dai luoghi del sinistro, presentandosi comunque dai VVUU un'ora e mezza dopo.
Quel che difatti, e primariamente, rileva per le valutazioni di specie, è la improvvisa invasione della corsia di percorrenza da parte dell' , e la non avvistabilità del Pt_2 medesimo per le ragioni in precedenza evidenziate.
Tanto comporta l'indubbio addebito preponderante all' , per quanto accaduto. Pt_2
Al riguardo va tuttavia considerato che il Tribunale non ha adeguatamente tenuto conto della velocità dell'auto e dell'incidenza causale della condotta dell'OR.
E' stato sì individuata la minor quota di responsabilità, ed in considerazione dell'atteggiamento del pedone, che è stato ritenuto -come da affermazione dei consulenti tecnici- “sconsiderato”.
L' ha difatti ed inopinatamente proceduto ad attraversare la strada a poca Pt_2 distanza dalle strisce pedonali (presenti, se pur sbiadite) dal semaforo, su strada con flusso veicolare consistente, in maniera repentina, e sbucando improvvisamente da tergo rispetto ad un autobus in transito, tenendo una andatura a passo veloce, e quindi affatto prudente, nonostante le condizioni dei luoghi testè descritte, e senza -come evincibile per quanto in precedenza rilevato- controllare se stessero sopraggiungendo veicoli.
Quanto innanzi non integra una mera ricostruzione ipotetica, ma è frutto delle risultanze istruttorie e rilievi supportati da basi oggettive di riscontro.
Occorreva, tuttavia, dare maggior peso e rilevanza, alla eccessiva velocità tenuta dall'OR, che ha inciso in termini considerevoli, ma non prevalenti, per quanto occorso, e tanto per le ragioni innanzi evidenziate.
Passando alla valutazione delle richieste risarcitorie, occorre in primis considerare che non sono oggetto di impugnazione le valutazioni formulate in prime cure sul danno biologico e sul danno terminale, dovendosi quindi valutare solo quanto liquidato per il danno da perdita del rapporto parentale.
Le richieste formulate con gli appelli, vertono difatti, solo sull'addebito di responsabilità, e sulla diversa determinazione dei danni da lesione del rapporto parentale, in quanto riconosciuti nella misura del 20%
Stante la differente percentuale di responsabilità attribuita, i danni dovranno essere in conseguenza rideterminati, tenendo conto di quanto computato in primo grado alla stregua della tabella “a punti” del Tribunale di Milano;
la relativa determinazione va condivisa,
Pagina 14 perché rispondente alle risultanze in atti ed ai punteggi attribuiti, non essendo peraltro state sollevate specifiche censure al riguardo.
Si rileva quindi che:
- Per (moglie), è stato calcolato il danno totale per € Parte_1
262.470,00, che va quindi ridotto del 60% in considerazione della percentuale di responsabilità addebitata all' ; il danno è quindi pari ad € 104.988,00 Pt_2
- Per (figlia) è stato calcolato il danno totale per € 201.900,00, che va Parte_2 ridotto del 60% in considerazione della percentuale di responsabilità addebitata all' ; il danno è quindi pari ad € 80.760,00; Pt_2
- Per (figlio), è stato calcolato il danno totale pari ad €, Parte_6
195.170,00, ridotto del 60% in considerazione della percentuale di responsabilità addebitata all' ; il danno è quindi pari ad € 78.068,00; Pt_2
- Per ed (nipoti), è stato calcolato il danno totale, in € Parte_8 Parte_7
30.068,20 a favore di , ed in € 32.146,40, in favore di;
Parte_7 Parte_8 detraendo quindi la percentuale stimata per il concorso di colpa -pari al 60%- il danno liquidabile è quindi pari ad € 12.027,28 in favore di , e per Parte_7
€ 12.858,56, in favore di . Parte_8
Tali sono le somme che devono essere riconosciute a favore dei suddetti parenti.
Le somme indicate, essendo computate all'attualità, dovranno essere maggiorate di interessi, previa devalutazione al momento del sinistro, e con computo sulle somme anno per anno rivalutate;
dalla data della sentenza, le somme risultanti dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Oggetto di doglianza, e di richiesta con l'appello, è quanto deciso sul mancato riconoscimento dei danni a favore dei nipoti dell' , e Pt_2 Parte_5 Parte_4
[...]
Si è al riguardo dedotto che l'istruttoria aveva confermato il rapporto di frequentazione tra nonno e nipoti, deducendo peraltro che i suddetti abitavano nelle vicinanze della casa del nonno.
Il Tribunale ha ritenuto non esser stata fornita e raggiunta la prova di tale rapporto.
Tanto perché i testimoni escussi non hanno riferito nulla di specifico sulla sussistenza del legame nonno/nipoti, essendosi limitati a riferire, genericamente, di aver incontrato
(qualche volta) gli un teste fatto nello specifico riferimento al solo Controparte_6
a casa del nonno, senza addurre ulteriori riscontri sulla natura ed Parte_4 intensità di tale rapporto.
Occorre al riguardo considerare che la sola frequentazione della casa del nonno -non essendovi neppure contezza della relativa frequenza- non integra i requisiti indispensabili ai fini del riconoscimento delle spettanze risarcitorie richieste.
Se pure non deve necessariamente farsi riferimento alla convivenza (Cassazione civile sez.
III, 26/05/2020, n.9696), ai fini della qualificazione giuridica del rapporto nonni-nipoti, occorre che, sia comunque provata, in concreto, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Pagina 15 Occorre quindi (Cassazione civile sez. III, 29/09/2023, n.27658) che sia valutato il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto.
In caso di rapporto nonno-nipote non convivente, occorre, pur nella constatazione del legame giuridicamente rilevante -che pur può indurre a ritenere che la morte del nonno anche in difetto di convivenza-, provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno. (Cassazione civile sez. III,
07/12/2017, n.29332)
L'assenza di coabitazione non rappresenta, di per sé, condizione preclusiva ai fini della tutela risarcitoria del congiunto, ma il legame affettivo nipote-nonno va provato, con dimostrazione del l'effettività e consistenza della relazione parentale.
La prova addotta al riguardo, e nella specie, si appalesa insufficiente, per le ragioni innanzi addotte.
Diversamente ragionando, e formulando valutazioni meramente presuntive al di là dell'ambito dei rapporti parentali più stretti e della documentata convivenza, si rischierebbe di allargare il novero dei soggetti risarcibili, senza il necessario sostegno probatorio.
La tutela risarcitoria va quindi riconosciuta a favore dei familiari non conviventi solo eccezionalmente, a fronte di situazioni in cui il rapporto di parentela risulti permeato da un affetto tale da riflettersi, in caso di decesso, in un significativo perturbamento emotivo.
Pur dovendosi rilevare che le tabelle del Tribunale di Milano, che inizialmente non avevano preso in considerazione tale rapporto, oggi comprendono il danno del nonno per la perdita del nipote, tanto non comporta l'individuazione dei relativi riflessi di danno in via presuntiva, dovendo l'effettiva ricorrenza del pregiudizio, essere valutata dal caso concreto, considerando la varietà di possibili situazioni che possono presentarsi nella realtà.
Resta comunque a carico del richiedente la prova circa l'esistenza di altre circostanze utili a fondare la domanda di un danno non patrimoniale.
La richiesta degli deve ritenersi infondata. Parte_4
L'appello è stato proposto anche per la riforma della regolamentazione e determinazione delle spese nei confronti degli Parte_4
Va in merito considerato che le doglianze manifestate al riguardo, possono ritenersi fondate.
E tanto perché è nella specie stata ritenuta anche la responsabilità dell'investitore per quanto accaduto, essendo stata la domanda accolta, sia pure in parte qua, e per l'addebito per quanto accaduto.
Peraltro va anche considerato che gli si sono costituiti unitamente agli altri Parte_4 familiari dell' , spiegando le medesime difese e richieste, e sia pur chiedendo la Pt_2 liquidazione delle proprie spettanze di danno.
Quantunque tali danni non siano stati riconosciuti, deve considerarsi che la domanda sull'an è stata accolta, sia pur in termini di corresponsabilità; ed ancora che anche l'appello sul punto è stato in parte accolto, con il riconoscimento di una maggior quota -rispetto a quanto indicato in primo grado- di responsabilità dell'OR, e con riliquidazione delle quote risarcitorie.
Pagina 16 Tanto comporta la integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, in considerazione della reciproca soccombenza.
L'appello deve, per le ragioni innanzi esposte, essere accolto nei termini sopra precisati.
All'accoglimento parziale dell'appello consegue la regolamentazione delle spese di lite del primo e secondo grado, con compensazione all'60%, in considerazione della percentuale di responsabilità addebitata all' , e condanna per il residuo 40% a carico degli appellati Pt_2 in solido;
gli importi liquidati, rimangono invariati per il giudizio di primo grado, non essendovi specifiche censure in merito, e dovendo solo essere ricomputati i compensi con applicazione delle percentuali di specie.
Quanto al giudizio di appello, il valore va individuato con riferimento agli importi complessivamente liquidati, per la singola parte -unitariamente intesa- processuale, essendo stati proposti due distinti appelli.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3571/2023 del 20/9/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'appellata sentenza:
1) Dichiara la concorrente responsabilità civile di OR IO nella misura del 40% nella causazione dell'incidente verificatosi in data 22/09/2011;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore:
- di , di € 104.988,00, oltre interessi e rivalutazione come in Parte_1 parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
- di , di € 80.760,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_2 motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
- di , di € 78.068,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_6 motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
- di , di € 12.858,56, oltre interessi e rivalutazione come in parte Parte_8 motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
- in favore di , di € 12.027,28, oltre interessi e rivalutazione come Parte_7 in parte motiva, a titolo di danno non patrimoniale;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a e Parte_1 Pt_2
il 40% delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 147,40
[...] per esborsi ed in € 3.666,78 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con compensazione tra le parti del restante 60% delle spese di lite;
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere ad , Parte_6 [...]
e il 40% delle spese processuali, che liquida nella Pt_8 Parte_7
Pagina 17 complessiva somma di € 147,40 per esborsi e di € 2.437,12 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con compensazione tra le parti del restante 60% delle spese di lite;
5) Compensa le spese di lite tra e , in qualità di genitori Parte_3 Parte_2 di e e le parti convenute VA ON e Parte_4 Parte_4
Controparte_1
Confermando, per quanto non diversamente disposto, la sentenza appellata
- Compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello, tra Parte_3
, , e le parti appellate.
[...] Parte_4 Parte_4
- Compensa, per il reto, le spese di lite del giudizio di appello per il 60%, condannando VA ON, OR IO e la al Controparte_7 pagamento in solido del residuo, che liquida:
o in € 5.600,00 a favore di e . Parte_1 Parte_2
o in € 5.600,00 a favore di , ed Parte_6 Parte_7 [...]
, Pt_8
il tutto oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 15/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Paola Barracchia
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