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Articolo 3 della Legge 4 novembre 1951, n. 1322
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Legge 4 novembre 1951, n. 1322
Articolo 3 della Legge 4 novembre 1951, n. 1322
Versione
28 dicembre 1951
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1951
Vedi fonte istituzionale
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