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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/07/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2024
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 172/2024R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel.
All'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. il cui termine è scaduto il 27.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro promossa da:
Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e Controparte_2 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliati
appellanti
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mike Matticoli, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti,
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti si sono riportarsi alle conclusioni come in atti formulate
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n 52/2024 pubblicata in data 12.4.2024, il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nell'accogliere il ricorso dell'odierno appellato, ha accertato il diritto di di essere inquadrata – con effetto retroattivo a far data Parte_1 dall'immissione in ruolo (01.09.2011) – nel gradone stipendiale/fascia economica previsto dall'art. 78,
c. 2 del previgente CCNL, sottoscritto in data 29.11.2007 e, per l'effetto, ha condannato il
[...]
, in persona del ministro pt e l' , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Direttore pt, a collocare il ricorrente nel detto gradone stipendiale/fascia economica, nonché al conseguente adeguamento della retribuzione e al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a far data dall' immissione in ruolo.
La sentenza, pubblicata in data 12.4.2024 e non notificata è stata appellata dal
[...]
e dall' , dichiarati contumaci in primo grado, con ricorso Controparte_1 Controparte_2 in appello depositato in data 12 novembre 2024.
Gli appellanti hanno eccepito che il ricorso di primo grado non è stato notificato all'Avvocatura dello
Stato così come prescritto dall'art. 144 c.p.c. e dall'art. 11 R.D. 1611/1933. Hanno chiesto, quindi, la dichiarazione di nullità della sentenza e dell'intero processo e la restituzione degli atti al Giudice del lavoro di Isernia, ex art. 354 c.pc. per nullità della notificazione del ricorso introduttivo in quanto eseguita alle PEC delle Amministrazioni ( e Controparte_1 [...]
e non, come imposto dalla richiamata normativa, presso l'Avvocatura dello Controparte_3
Stato.
L'appellata si è costituito ed ha dedotto di avere eseguito le notificazioni agli indirizzi PEC delle
Pubbliche Amministrazioni appellanti risultanti del Registro IPA e che dette Amministrazioni hanno avuto conoscenza del giudizio di primo grado come può evincersi dal fatto che l'Avvocatura dello Stato ha richiesto il 16.4.2024 ed il 12.11.2024 la visibilità del fascicolo di primo grado.
A tale rilievo l'Avvocatura ha replicato che la nullità della notificazione del ricorso di primo grado non
è sanata dall'accoglimento dell'istanza avanzata da essa Avvocatura per la visibilità degli atti presenti nel fascicolo telematico in quanto un conto è la conoscenza del processo un conto è l'instaurazione del contraddittorio al fine di fondare il potere dovere del giudice di decidere la controversia tant'è che una notificazione invalida cui pure sia seguita per avventura la conoscenza dell'atto non è idonea allo scopo
(l'appellante cita Cassazione 10 gennaio 2023 n 325).
pagina 2 di 5 Nelle note illustrative depositata in appello il 20.6.2025 l'Avvocatura ha evidenziato l'esistenza di un errore materiale (relativo alla data di immissione in ruolo dell'appellata) contenuto nella sentenza di primo grado.
********************
Ciò posto rileva la Corte che l'appello, proposto con ricorso del 12 novembre 2024 avverso sentenza pubblicata il 12 aprile 2024, è inammissibile in quanto presentato oltre il termine lungo di sei mesi fissato dall'art 327 c.p.c..
Giova premettere che, come dedotto dallo stesso appellante, la sua contumacia è stata illegittimamente dichiarata in conseguenza della nullità della notificazione dell'atto introduttivo e non della inesistenza di tale notificazione.
Ed in effetti la Cassazione ha ripetutamente affermato che “la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca” (Cass., n. 5212 del
2008, n. 18849 del 2011, n. 5853 dell'8.3.2017).la noti
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in caso di contumacia dichiarata in presenza di una notificazione che, come nel caso in esame, sia nulla -e non inesistente- “per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., il contumace deve dimostrare sia il presupposto oggettivo della nullità della notificazione, sia quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità” (cfr, tra le altre Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/02/2024, n.
3286, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/12/2023, n. 34500, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/10/2023, n.
28425).
Incombe, dunque, sull'impugnante l'onere di provare non solo la nullità della notificazione dell'atto introduttivo ma anche la mancata conoscenza del procedimento a causa di detta nullità, con la conseguenza che fornendo tale prova il termine lungo per l'impugnazione decorre solo dal momento in cui egli ha avuto effettiva conoscenza del processo.
Orbene, nel caso che ci occupa, l'appello è stato proposto il 12.11.2024 quindi oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 12.4.2024 mentre, come eccepito dall'appellato, dalla visione del fascicolo di primo grado risulta che già in data 16 aprile 2024
l'Avvocatura dello Stato, difensore ope legis degli appellanti, ha chiesto di poter visionare gli atti del pagina 3 di 5 fascicolo telematico di primo grado “al fine dello svolgimento delle migliori difese in giudizio” in ricevendo la relativa autorizzazione.
Avendo ottenuto la visibilità di tutti gli atti del giudizio di primo grado, si desume che l'odierno appellante abbia avuto, in data 16.4.2024, conoscenza del processo, ed anche della pubblicazione della sentenza avvenuta come detto il 12.4.2024; pertanto, da tale data -16-4-2024- è incominciato a decorrere il termine lungo di sei mesi fissato dall'art. 327 c.p.c con conseguente decadenza dall'impugnazione presentata solo il 12 novembre 2024, dopo il decorso del termine (ricordando che nelle cause di lavoro non opera la c.d. sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto)
Né l'impugnate ha dedotto e provato, come era suo onere, alcunché al riguardo essendosi limitato ad eccepire la nullità della notificazione del ricorso di primo grado senza, tuttavia, nulla allegare e provare in merito alla mancata conoscenza del giudizio.
Deve, da ultimo, rilevarsi che in ragione della sua natura pubblicistica la decadenza dall'impugnazione
è rilevabile anche d'ufficio ( Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 08/11/2022, n. 32777 ).
L'appello va quindi dichiarato inammissibile (con conseguente impossibilità di procedere in questa sede alla correzione di eventuali errori materiali della sentenza di primo grado).
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto che, non potendo trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2022, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. n.
228/2012, essendo le medesime esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016), non v'è luogo per la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia - Giudice del lavoro - in data 12.4.2024, proposto con ricorso qui depositato il 12.11.2024 da
[...]
nei confronti di Parte_2 [...]
, così provvede: Parte_1 dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del secondo grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Campobasso, 14 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente dr.ssa Elena Quaranta dr Vincenzo Pupilella pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 172/2024R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel.
All'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. il cui termine è scaduto il 27.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro promossa da:
Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e Controparte_2 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi ope legis domiciliati
appellanti
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mike Matticoli, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti,
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti si sono riportarsi alle conclusioni come in atti formulate
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n 52/2024 pubblicata in data 12.4.2024, il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nell'accogliere il ricorso dell'odierno appellato, ha accertato il diritto di di essere inquadrata – con effetto retroattivo a far data Parte_1 dall'immissione in ruolo (01.09.2011) – nel gradone stipendiale/fascia economica previsto dall'art. 78,
c. 2 del previgente CCNL, sottoscritto in data 29.11.2007 e, per l'effetto, ha condannato il
[...]
, in persona del ministro pt e l' , in persona del Controparte_1 Controparte_2
Direttore pt, a collocare il ricorrente nel detto gradone stipendiale/fascia economica, nonché al conseguente adeguamento della retribuzione e al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a far data dall' immissione in ruolo.
La sentenza, pubblicata in data 12.4.2024 e non notificata è stata appellata dal
[...]
e dall' , dichiarati contumaci in primo grado, con ricorso Controparte_1 Controparte_2 in appello depositato in data 12 novembre 2024.
Gli appellanti hanno eccepito che il ricorso di primo grado non è stato notificato all'Avvocatura dello
Stato così come prescritto dall'art. 144 c.p.c. e dall'art. 11 R.D. 1611/1933. Hanno chiesto, quindi, la dichiarazione di nullità della sentenza e dell'intero processo e la restituzione degli atti al Giudice del lavoro di Isernia, ex art. 354 c.pc. per nullità della notificazione del ricorso introduttivo in quanto eseguita alle PEC delle Amministrazioni ( e Controparte_1 [...]
e non, come imposto dalla richiamata normativa, presso l'Avvocatura dello Controparte_3
Stato.
L'appellata si è costituito ed ha dedotto di avere eseguito le notificazioni agli indirizzi PEC delle
Pubbliche Amministrazioni appellanti risultanti del Registro IPA e che dette Amministrazioni hanno avuto conoscenza del giudizio di primo grado come può evincersi dal fatto che l'Avvocatura dello Stato ha richiesto il 16.4.2024 ed il 12.11.2024 la visibilità del fascicolo di primo grado.
A tale rilievo l'Avvocatura ha replicato che la nullità della notificazione del ricorso di primo grado non
è sanata dall'accoglimento dell'istanza avanzata da essa Avvocatura per la visibilità degli atti presenti nel fascicolo telematico in quanto un conto è la conoscenza del processo un conto è l'instaurazione del contraddittorio al fine di fondare il potere dovere del giudice di decidere la controversia tant'è che una notificazione invalida cui pure sia seguita per avventura la conoscenza dell'atto non è idonea allo scopo
(l'appellante cita Cassazione 10 gennaio 2023 n 325).
pagina 2 di 5 Nelle note illustrative depositata in appello il 20.6.2025 l'Avvocatura ha evidenziato l'esistenza di un errore materiale (relativo alla data di immissione in ruolo dell'appellata) contenuto nella sentenza di primo grado.
********************
Ciò posto rileva la Corte che l'appello, proposto con ricorso del 12 novembre 2024 avverso sentenza pubblicata il 12 aprile 2024, è inammissibile in quanto presentato oltre il termine lungo di sei mesi fissato dall'art 327 c.p.c..
Giova premettere che, come dedotto dallo stesso appellante, la sua contumacia è stata illegittimamente dichiarata in conseguenza della nullità della notificazione dell'atto introduttivo e non della inesistenza di tale notificazione.
Ed in effetti la Cassazione ha ripetutamente affermato che “la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca” (Cass., n. 5212 del
2008, n. 18849 del 2011, n. 5853 dell'8.3.2017).la noti
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in caso di contumacia dichiarata in presenza di una notificazione che, come nel caso in esame, sia nulla -e non inesistente- “per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c., il contumace deve dimostrare sia il presupposto oggettivo della nullità della notificazione, sia quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità” (cfr, tra le altre Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/02/2024, n.
3286, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/12/2023, n. 34500, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/10/2023, n.
28425).
Incombe, dunque, sull'impugnante l'onere di provare non solo la nullità della notificazione dell'atto introduttivo ma anche la mancata conoscenza del procedimento a causa di detta nullità, con la conseguenza che fornendo tale prova il termine lungo per l'impugnazione decorre solo dal momento in cui egli ha avuto effettiva conoscenza del processo.
Orbene, nel caso che ci occupa, l'appello è stato proposto il 12.11.2024 quindi oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 12.4.2024 mentre, come eccepito dall'appellato, dalla visione del fascicolo di primo grado risulta che già in data 16 aprile 2024
l'Avvocatura dello Stato, difensore ope legis degli appellanti, ha chiesto di poter visionare gli atti del pagina 3 di 5 fascicolo telematico di primo grado “al fine dello svolgimento delle migliori difese in giudizio” in ricevendo la relativa autorizzazione.
Avendo ottenuto la visibilità di tutti gli atti del giudizio di primo grado, si desume che l'odierno appellante abbia avuto, in data 16.4.2024, conoscenza del processo, ed anche della pubblicazione della sentenza avvenuta come detto il 12.4.2024; pertanto, da tale data -16-4-2024- è incominciato a decorrere il termine lungo di sei mesi fissato dall'art. 327 c.p.c con conseguente decadenza dall'impugnazione presentata solo il 12 novembre 2024, dopo il decorso del termine (ricordando che nelle cause di lavoro non opera la c.d. sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto)
Né l'impugnate ha dedotto e provato, come era suo onere, alcunché al riguardo essendosi limitato ad eccepire la nullità della notificazione del ricorso di primo grado senza, tuttavia, nulla allegare e provare in merito alla mancata conoscenza del giudizio.
Deve, da ultimo, rilevarsi che in ragione della sua natura pubblicistica la decadenza dall'impugnazione
è rilevabile anche d'ufficio ( Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 08/11/2022, n. 32777 ).
L'appello va quindi dichiarato inammissibile (con conseguente impossibilità di procedere in questa sede alla correzione di eventuali errori materiali della sentenza di primo grado).
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto che, non potendo trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2022, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. n.
228/2012, essendo le medesime esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016), non v'è luogo per la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia - Giudice del lavoro - in data 12.4.2024, proposto con ricorso qui depositato il 12.11.2024 da
[...]
nei confronti di Parte_2 [...]
, così provvede: Parte_1 dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del secondo grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Campobasso, 14 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente dr.ssa Elena Quaranta dr Vincenzo Pupilella pagina 4 di 5 pagina 5 di 5