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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2930/2019
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2930/2019 R.G. e promossa con ricorso ex art. 702 bis e segg.
c.p.c.. iscritto a ruolo in data 29/04/2019
da
, nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
Bacchiglione n. 10 int. 9 (c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sonia Melissa C.F._1
NEGRO e Andrea TIRONDOLA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza - Viale Margerita n. 15, come da mandato allegato al ricorso introduttivo. ricorrente
Con atto di intervento di successore a titolo particolare ex art. 111 comma 3 c.p.c. in data 10.07.2020, si costituiva ed interveniva nel processo:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Melissa NEGRO e Andrea C.F._2
TIRONDOLA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza - Viale
Margerita n. 15, come da mandato allegato all'atto di intervento. interveniente volontaria contro
nata a [...] il [...], residente a [...]
Scaramuzza n. 16/B (c.f. ), già rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe C.F._3
1 MECENERO, del Foro di Vicenza, come da mandato allegato memoria di costituzione e depositato nel fascicolo telematico.
A seguito di rinuncia al mandato del precedente procuratore, si costituiva l'Avv. Claudio CASTEGNARO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Via Vecchia
Ferriera n. 4/a, come da procura depositata nel fascicolo telematico. convenuta resistente
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
risarcimento danni.
All'udienza del 12.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE/INTERVENUTA:
I procuratori di parte intervenuta precisano le conclusioni come segue:
1) Accertata la responsabilità della sig.ra in ordine ai fatti descritti e previa dichiarazione CP_1 che la stessa ha commesso i delitti di cui agli artt. 368 e 612 bis c.p. in danno del sig.
[...]
, ai sensi dell'art. 2059 c.c. o in subordine 2043 c.c. condannarla al risarcimento dei danni tutti Parte_1 non patrimoniali patiti dall'attore, in favore dell'intervenuta stante la comprovata cessione Parte_2 del credito, nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o nella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) Con rifusione delle spese tutte di lite e con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari anche per l'attività svolta in favore di . Parte_1
CONCLUSIONI CONVENUTA RESISTENTE:
Il sottoscritto avv. Claudio Castegnaro, per la convenuta, precisa le
CONCLUSIONI come da comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso, con condanna alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c., iscritto a ruolo in data 29/04/2019, il sig. Parte_1 chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., dalla sig.ra , assumendo che costei si fosse resa responsabile nei suoi CP_1
2 confronti dei delitti di cui agli artt. 368 e 612 bis c.p., danno che quantificava (salvo diverso importo di giustizia) nella misura di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva il che il medesimo, avente funzioni di assistente capo della Polizia di Stato presso Parte_1 la Questura di Vicenza, da poco separato, nel corso dell'anno 2009 aveva intrapreso una relazione sentimentale con la , giunta peraltro a conclusione nel giro di pochi mesi a causa del CP_1 comportamento della donna.
Quest'ultima in particolare iniziava ad assumere avverso l'esponente continui e ripetuti comportamenti contrassegnati da minacce, accuse false, molestie e vessazioni morali varie, tali da costituire una vera e propria attività persecutoria, coinvolgendo anche amici o familiari del , più volte prospettando Parte_1 di voler altresì coinvolgere l'Amministrazione di appartenenza e i superiori del ricorrente, allo scopo di arrecargli danno e provocargli discredito nell'ambiente di lavoro nella Polizia di Stato.
Al riguardo il rievocava, tra gli altri, gli episodi che avevano visto protagonista la e Parte_1 CP_1 risalenti alle date dell'11 dicembre 2009, del 22 dicembre 2009, della Vigilia di Natale 2009, del 28 dicembre 2009, dell'8 e del 30 gennaio 2010, del marzo 2010.
Il giorno 15 marzo 2010, per esempio, la aveva contattato i Carabinieri, falsamente accusando CP_1 che il ricorrente l'avrebbe minacciata al punto da farle temere per la propria incolumità.
La , tra l'altro, rivolgeva al ricorrente l'accusa di essere un alcolizzato, minacciando che per questo CP_1 lo avrebbe rovinato, facendolo pure sospendere dal servizio.
Inoltre la , nel periodo ricompreso tra il 2009 ed il 2010, inviava al ricorrente una pluralità di CP_1 messaggi sms pieni di offese e minacce, facendogli tra l'altro intendere di controllarne movimenti ed abitudini, di volerlo appunto screditare nell'ambiente di lavoro con i superiori, di essere financo intenzionata ad assumere informazioni presso l'ex moglie dell'uomo.
Il ricorrente esponeva che a causa ed in conseguenza delle false accuse della (la quale in data CP_1
18 giugno 2010 sporgeva denuncia-querela, accusando falsamente il ricorrente di violenza sessuale, di abuso di sostanze alcoliche, di tenere un atteggiamento minaccioso e persecutorio nei propri confronti), con provvedimento del Questore del 28.06.2010, notificato il 3.7.2010, gli venivano ritirati l'arma individuale in dotazione, la tessera personale e la placca di riconoscimento.
Il provvedimento comportava per il ricorrente una sospensione dal servizio per 67 giorni, dal 3.7.2010 al
7.9.2010, vicenda che peraltro si concludeva favorevolmente per il medesimo, con la restituzione di quanto ritirato e senza che venisse promosso nei suoi confronti alcun procedimento disciplinare.
3 A propria tutela, il in data 4 agosto 2010 sporgeva a propria volta contro la un atto di Parte_1 CP_1 denuncia-querela per i reati di cui agli artt. 612 bis, 612 comma 2, 594, 595, 595 comma 2 e 610 c.p., integrandola con ulteriore querela in data 2.11.2010.
Le rispettive denunce delle parti confluivano in un medesimo procedimento penale e, dopo tre anni senza che le indagini procedessero, il Pubblico Ministero titolare del fascicolo chiedeva l'archiviazione dell'intero procedimento.
A seguito di opposizione all'archiviazione presentata dai difensori di entrambe le parti, peraltro, il competente GIP, mentre disponeva l'archiviazione dei fatti contestati al ricorrente (risultati privi di qualsiasi riscontro), al contempo ordinava l'imputazione coatta nei confronti della per i reati di cui CP_1 agli artt. 368 e 612 bis c.p..
Richiesto dal P.M. il rinvio a giudizio della , costituitosi formalmente il parte civile CP_1 Parte_1 all'udienza preliminare del 12.05.2016, e disposto dal GUP il rinvio a giudizio, dopo alcune udienze di rinvio il Tribunale in data 12.02.2018 pronunciava nei confronti della donna sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione dei reati alla medesima ascritti.
Intanto il in data 27 settembre 2017 tramite il proprio difensore inviava alla Corbo, anche ai Parte_1 fini interruttivi della prescrizione, richiesta di risarcimento danni patiti in relazione ai fatti sopra esposti.
Il ricorrente richiamava le risultanze probatorie emerse a carico della nel corso delle indagini CP_1 penali, tra cui quanto contenuto nei verbali di sommarie informazioni assunte dai testi Tes_1
, , ,
[...] Tes_2 Parte_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, nonché la relazione 12 luglio 2011 redatta dalla Sezione di P.G. presso Tes_6 Testimone_7 la Procura della Repubblica di Vicenza.
In punto di diritto, in breve, il ricorrente deduceva che:
- i fatti contestati, posti in essere dalla , integravano una condotta vessatoria e calunniosa, con CP_1 commissione dei delitti di “stalking” (612 bis c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.);
- il danno patito dal medesimo si concretizzava in un pregiudizio all'integrità psicofisica ed al diritto ad una normale vita di relazione, oltre che in un danno alla reputazione (tanto in ambito privato che nell'ambiente di servizio nella Polizia di Stato);
- la prova del danno discendeva, oltre che da evidenti inferenze presuntive, dal complesso di riscontri acquisiti con le indagini preliminari svolte, potendo tra l'altro il giudice civile, per consolidata giurisprudenza, porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche;
4 - in ordine alla quantificazione del danno, il relativo ammontare ben avrebbe potuto essere liquidato facendo riferimento a parametri di carattere equitativo, che nel caso di specie rendevano congrua, stante la gravità delle condotte lesive, una condanna per l'importo di € 50.000,00 capitali.
Ricevuta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la resistente si costituiva depositando memoria di costituzione 29.09.2019, contestando le pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
In sintesi, confutava in primo luogo la ricostruzione fattuale avversaria, rilevandone il carattere inveritiero, essendo fondata essenzialmente su atti di parte, come tali inidonei a costituire prova a favore dell'accusatore (quali querele ed atti di costituzione di parte civile), nonché su provvedimenti giudiziali diversi da sentenze di condanna (quali decreti di archiviazione ovvero sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).
Assumeva che erano state le condotte, gli atteggiamenti ed il modus operandi del (incline Parte_1 oltretutto ad una certa propensione verso le sostanze alcoliche) ad indurre la resistente ad adottare legittimi comportamenti volti alla propria salvaguardia, fisica e morale.
Lamentava che nel corso delle indagini penali non fossero stati escussi ulteriori testimoni, i quali ben avrebbero potuto riscontrare la versione difensiva della resistente.
In punto di diritto:
- deduceva come il ricorrente con la dichiarazione in data 3 marzo 2010 avesse rinunciato ad agire per i fatti qui in contestazione;
- eccepiva l'intervenuta prescrizione per i medesimi fatti;
- assumeva l'insufficiente valore probatorio dei verbali di sommarie informazioni allegati dal ricorrente;
- assumeva ancora l'inesistenza dell'asserito “stalking” nonché del reato di calunnia;
- sosteneva come i problemi di lavoro incontrati dal ricorrente discendessero in realtà non da iniziative indebite della stessa bensì dalle effettive condizioni di salute personale del ricorrente;
- assumeva l'insussistenza di un qualsivoglia danno patito dal . Parte_1
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'udienza del 10 gennaio 2020 veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., per la ravvisata esigenza di un'istruttoria non sommaria, con conseguente assegnazione alle parti dei termini per memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c..
Depositate dette memorie, con atto di intervento quale successore a titolo particolare ex art. 111 comma
3 c.p.c. in data 10.07.2020, interveniva nel processo la sig.ra (madre del ), sul Parte_2 Parte_1
5 presupposto che il figlio, con scrittura privata 11.01.2020, le aveva ceduto ogni diritto relativo alla vertenza, facendo proprie domande, eccezioni, deduzioni e istanze istruttorie del ricorrente, di cui al contempo chiedeva l'estromissione dal processo.
Si procedeva quindi ad istruttoria orale, con assunzione di prove per interrogatorio formale della resistente e per testi.
Da ultimo all'udienza del 12 dicembre 2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
*******************
Le domande di parte ricorrente (ora della intervenuta, subentrata nella posizione del primo a seguito di atto di cessione del credito risarcitorio) devono trovare parziale accoglimento nei limiti, e per le ragioni, che vengono ad esporsi.
La vicenda in oggetto è stata preceduta da un procedimento penale conseguito alla proposizione di atti di denunzia-querela “incrociati” da parte del e della . Parte_1 CP_1
All'esito delle indagini, a carico dell'odierna resistente veniva disposto dal Giudice dell'udienza preliminare di questo Tribunale, con decreto 12.05.2016 (doc. 20 ricorrente), giudizio per i delitti di
“stalking” (612 bis c.p.), dal dicembre 2009 e nel corso dell'anno 2010, e di calunnia (art. 368 c.p.), in data 18.06.2010, in danno di . Parte_1
Per tali reati il G.I.P. presso il Tribunale (doc. 16 ricorrente), a seguito di opposizione della persona offesa, non aveva accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. procedente, pronunziando ordinanza di formulazione dell'imputazione (cd. imputazione coatta).
Tra le fonti di prova a carico della , il GUP evidenziava la sussistenza di elementi documentali CP_1
(testo di lettere e messaggi registrati), orali (sommarie informazioni testimoniali), oltre che investigativi, quali l'annotazione in data 15 marzo 2010 dei Carabinieri della Stazione di IO RE, ovvero relazione della Sezione di P.G. della Procura (doc. 31 ricorrente).
Nell'ordinanza (già citato doc. 16), in particolare, il GUP tra l'altro scriveva “…il ha sporto Parte_1 querela contro esponendo che dalla primavera 2009 al dicembre di quello stesso anno CP_1 aveva intrattenuto una relazione con la poi finita, dopodiché quest'ultima aveva preso a CP_1 perseguitarlo senza sosta colle più speciose motivazioni e scuse … le deduzioni del hanno Parte_1 trovato ampio riscontro nelle complessive acquisizioni delle indagini … la con false accuse creava CP_1 all'Assistente Capo problemi di carattere disciplinare come effettivamente avvenuto …è provato che tale
6 desiderio di vendetta si espresse in un decisivo tentativo di discredito del presso i suoi Parte_1 superiori in Questura, dove le malevole segnalazioni della donna … determinarono cautelativamente una sospensione dello stesso dal servizio per 67 giorni ed accertamenti che si conclusero coll'esclusione di qualsiasi censura o incompatibilità col servizio … il continuo contatto cercato dalla donna col
con indebita invadenza anche nei rapporti affettivi di questo colla figlia minore in un Parte_1 Per_1 contesto in cui era palese il dissenso del …veniva esternata una continua e sorda volontà Parte_1 ricattatoria e distruttiva mossa da cieco malanimo e risentimento nonché desiderio di vendetta …tali conclusioni, oltreché nella messe di comunicazioni persecutorie desumibili dal testo delle lettere e dei messaggi registrati, trovano riscontro nelle S.i.t. di numerosi testi …”.
All'interrogatorio formale la resistente ha negato gli addebiti ad essa contestati, negando in sostanza di aver mai molestato o minacciato il , mentre ha ribadito di essere stata oggetto di minacce, Parte_1 anche di morte, da parte dello stesso, condotte che l'avevano costretta a rivolgersi alla Questura di
Vicenza, ove il ricorrente prestava servizio, per denunciare il fatto e chiedere tutela.
Le prospettazioni difensive della non hanno peraltro ricevuto adeguati riscontri e/o conferme. CP_1
Agli atti del giudizio civile parte ricorrente ha allegato messaggi sms inviati dalla , nel periodo CP_1 compreso tra il 30.11.2019 e l'1.06.2010, in numero di 11 (doc. 1), oltre ai verbali delle sommarie informazioni rese da , , , , Testimone_1 Tes_2 Parte_2 Testimone_3 Tes_4
, , , (rispettivamente docc. 23, 24, 25,
[...] Testimone_5 Persona_2 Testimone_7
26, 27, 28, 29, 30), dichiarazioni che, nel loro nucleo essenziale, sono state confermate nel presente giudizio dalla dallo dal , sentiti in qualità di testi. Tes_1 Tes_2 Tes_7
È stata inoltre allegata (sub doc. 3) una lettera ai nonni materni di , figlia del , con Per_1 Parte_1 acclusa una foto della resistente assieme alla bambina, in cui veniva paventata una situazione difficile della piccola, ragion per cui la chiedeva di essere contattata. CP_1
Il giudizio dibattimentale penale si concludeva con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (doc. 21 ricorrente).
Una delle difese opposte dalla resistente è quella secondo cui con la dichiarazione 3 marzo 2010 (suo doc. 1) il avrebbe rinunciato ad agire per i fatti in contestazione, che non sarebbero pertanto Parte_1 più procedibili/perseguibili neanche in ambito civile.
In realtà, come condivisibilmente obietta parte ricorrente (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., nonché comparsa conclusionale), la rinuncia avrebbe potuto aver rilevo soltanto per fatti antecedenti e non, genericamente e in modo indeterminato, per eventuali fatti futuri, diversamente dovendo ritenersi
7 affetta da nullità, non potendo la (potenziale) parte offesa validamente rinunciare in modo preventivo a far valere l'illiceità, e le relative conseguenze risarcitorie da fatto illecito (oltretutto a rilievo penale), per reati neppure ancora verificatisi al tempo dell'atto abdicativo.
Per quanto poi concerne la pure eccepita prescrizione, essendo i fatti in contestazione qualificati dalla legge come reato (in particolare, atti persecutori ex art. 612 bis c.p.), nel caso di specie si applica una prescrizione più lunga prevista per il reato (sei anni e mezzo) anche all'azione civile (ex art. 2947 comma 3 c.c.: “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”).
In riferimento a detta azione (concernente reati che secondo il giudice del dibattimento penale si sarebbero prescritti il 18.01.2018), e quindi alla parallela prospettiva del risarcimento del danno civile, parte ricorrente depositava in data 12.05.2016 atto di costituzione di parte civile (doc. 19 ricorrente) e successivamente, in data 30.09.2017, comunicava alla Corbo formale richiesta di risarcimento danni
(doc. 22 ricorrente), entrambi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Non potrebbe quindi ritenersi integrata la prescrizione (evocata, peraltro genericamente, dalla resistente nella memoria di costituzione) dal momento che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale veniva richiesto il ristoro del danno in ambito civile, veniva notificato in data antecedente e prossima al
30.07.2019.
“Disinnescata” la questione della possibile preclusione all'azione risarcitoria per rinunzia e/o prescrizione, osserva peraltro il giudicante come anche comportamenti antecedenti alla data del 4 marzo
2010 potrebbero comunque conservare una precisa rilevanza, consentendo di meglio inquadrare, collocandoli in un preciso contesto di offensività, gli atteggiamenti tenuti dalla , risultati CP_1 ossessivamente rivolti al (e contro il) ricorrente.
Comportamenti non esauritisi alla data di redazione della scrittura privata che compendiava la volontà di rinunciare all'azione di tutela legale, ma continuati con interferenze: nell'ambito familiare (la lettera ai nonni della figlia del , sub doc. 3, di cui si è già detto, risale al giugno 2010); lavorativo (cfr. Parte_1 testi e , al tempo entrambi appartenenti alla Questura di Vicenza, il Testimone_7 Testimone_8 primo come responsabile del gabinetto polizia scientifica e il secondo come dirigente della squadra mobile); sociale/quotidiano in senso lato (dall'annotazione 15 marzo 2010 dei Carabinieri di IO
RE emerge come la avesse contattato i CC, senza che poi risultassero concreti riscontri CP_1 delle sue doglianze, accusando il di ubriachezza e minacce, addirittura con l'arma di servizio, Parte_1 mentre poi la pistola di ordinanza, come appurato dai CC, risultava regolarmente custodita in Questura).
8 Orbene, è difficile ipotizzare che le accuse in più occasioni rivolte dalla al (desumibili, CP_1 Parte_1 direttamente o indirettamente, dall'annotazione in data 15.03.2010 dei CC di IO RE, ovvero dalle testimonianze dei menzionati dirigenti della locale Questura, dottori e ) Tes_7 Tes_8 non avessero avuto alcuna incidenza sul provvedimento del Questore del 28.06.2010, notificato il
3.7.2010 al ricorrente (doc. 5 del medesimo).
Con quel provvedimento al venivano ritirati l'arma individuale in dotazione, la tessera Parte_1 personale e la placca di riconoscimento.
Nonché ugualmente è difficile ipotizzare che sempre dette accuse fossero state irrilevanti rispetto alla immediatamente successiva sottoposizione del ricorrente ad ulteriori accertamenti presso la C.M.O. di
Padova, poi conclusi con esiti favorevoli per il (cfr. suoi docc. 6, 7, 8). Parte_1
È pur vero che altra teste, ossia la sig.ra , madre della resistente, ha riferito che in Testimone_9 un'occasione, verso fine dicembre 2009 (verosimilmente il giorno 26 dicembre 2009), presso un bar di
IO RE, aveva potuto notare il avvicinarsi barcollante senza essere in grado, Parte_1 interpellato, di fornire una risposta comprensibile, essendo visibilmente in condizioni di ebrezza.
Una tale episodio comunque non avrebbe potuto giustificare da parte della comportamenti CP_1 sistematici volti al discredito, anche e soprattutto in ambito lavorativo, del . Parte_1
Iniziative animate non già da un sentimento di giustizia, bensì di avversione discendenti, con assoluta verosimiglianza, dal deteriorarsi delle relazioni personali tra i due.
Comportamenti che secondo la teste impattavano sull'equilibrio del (“penso che lo Tes_1 Parte_1 stesso abbia sofferto un esaurimento nervoso, lo vedevo sofferente e “disintegrato” come persona, ossia molto stressato”), inducendolo financo a cambiare abitudini di vita e luoghi di ordinaria frequentazione quotidiana.
È inoltre emerso che al dirigente di polizia ebbe a rivolgersi telefonicamente una Testimone_7 donna, la quale premetteva di essere legata sentimentalmente al (il teste ha precisato di non Parte_1 ricordare con certezza se la stessa si fosse qualificata col nome ma, considerato il contesto e l'occasione, la conclusione di associare l'iniziativa alla pare addirittura ovvia), e gli richiedeva un CP_1 incontro per denunciare comportamenti asseritamente vessatori dell'uomo, affermando in particolare di volerlo rovinare sul lavoro.
Il teste ha pure riferito che quel periodo per il non era particolarmente tranquillo, anche Parte_1 perché temeva ripercussioni negative da parte dell'Amministrazione sul suo stato di servizio (questo timore da parte del ricorrente, secondo il teste, si percepiva con una certa evidenza).
9 In ordine poi all'indole sostanzialmente vendicativa della , o comunque tendente ad assumere con CP_1 insistenza atteggiamenti di recriminazione e/o rivalsa, possono richiamarsi alcune risultanze istruttorie, tra cui quanto dichiarato dalla già citata (“la sig.ra è una persona un po' particolare, nel Tes_1 CP_1 senso che è una brava persona ma se uno non segue il suo modo di pensare vi possono essere con la stessa dei problemi di relazione”), motivo per il quale la stessa aveva sconsigliato al di Parte_1 continuare a frequentare la donna.
In definitiva, coordinando le risultanze complessivamente acquisite nel giudizio civile in una prospettiva unitaria e di sintesi, può dirsi che, quantomeno in riferimento agli atti persecutori (o di stalking), risulta confermato quanto già emerso in sede di indagini preliminari ed efficacemente sintetizzato dal GUP di questo Tribunale nell'ordinare il giudizio penale avverso la , formulando imputazione coatta. CP_1
Diversamente, anche verosimilmente per ragioni di minor efficacia istruttoria del processo civile rispetto a quello penale (l'eventuale approfondimento assicurato dal vaglio dibattimentale veniva meno stante il proscioglimento dell'imputata per prescrizione), non ha trovato adeguata conferma in questa sede l'altro addebito mosso dal avverso la convenuta ed elevato a componente del risarcimento Parte_1 richiesto, ossia la calunnia.
Nondimeno l'aver posto in essere, da parte della , in un contesto temporale significativo (più mesi CP_1 dal 2009 al 2010), comportamenti reiterati se non proprio sistematici di vessazione morale e di accuse, per lo più avventate ed apodittiche, in pregiudizio del integra fattispecie genetica di un danno Parte_1 risarcibile, di carattere non patrimoniale.
Così giustificando il ristoro per i patemi e le sofferenze del ricorrente in ambito in primo luogo lavorativo
(le funzioni del medesimo, appartenente alla Polizia di Stato, si estrinsecavano oltretutto in un settore all'evidenza sensibile e delicato), oltre che sociale e familiare, con evidenti ricadute sul piano reputazionale e della stessa autostima che il soggetto offeso doveva avere di sé.
È pertanto configurabile la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, pur dovendo questo poggiare su criteri di ordine essenzialmente equitativo (non avendo il ricorrente introdotto elementi per una stima in concreto), risultando il pregiudizio evidentemente in re ipsa.
Reputa congruo il giudicante liquidare il danno in misura di € 20.000.00 (ventimila/00) capitali, somma che andrà implementata con interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) al saldo effettivo.
Così definite le questioni oggetto di lite, in base al principio di soccombenza, la resistente rifonderà le spese processuali, liquidate come da dispositivo (ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate
10 ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore, incentrato sul quantum effettivamente riconosciuto in condanna, da € 5.200,01 ad € 26.000,00, importi tariffari medi), con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori di parte ricorrente/intervenuta, dichiaratisi antistatari (anche per l'originaria attività svolta in favore di ). Parte_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) dichiarata la responsabilità della resistente sig.ra in ordine ai fatti di cui in motivazione, CP_1 da qualificare ai sensi dell'art. 612 bis c.p., in pregiudizio del ricorrente sig. , Parte_1 condanna la medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. patiti dal ricorrente, corrispondendo a favore dell'intervenuta sig.ra (stante l'intervenuta cessione del credito) il Parte_2 risarcimento del danno, liquidato nella misura di € 20.000.00 (ventimila/00) capitali, da maggiorare con interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
II) condanna la resistente a rifondere a favore dell'intervenuta le spese processuali, liquidate in € 556,53 per anticipazioni e spese, € 5.077,00 per compensi professionali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori di parte ricorrente/intervenuta, dichiaratisi antistatari anche per l'attività svolta in favore di . Parte_1
Così deciso in Vicenza, il 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2930/2019 R.G. e promossa con ricorso ex art. 702 bis e segg.
c.p.c.. iscritto a ruolo in data 29/04/2019
da
, nato a [...] l'[...], ivi residente in [...]
Bacchiglione n. 10 int. 9 (c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sonia Melissa C.F._1
NEGRO e Andrea TIRONDOLA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza - Viale Margerita n. 15, come da mandato allegato al ricorso introduttivo. ricorrente
Con atto di intervento di successore a titolo particolare ex art. 111 comma 3 c.p.c. in data 10.07.2020, si costituiva ed interveniva nel processo:
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Melissa NEGRO e Andrea C.F._2
TIRONDOLA, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza - Viale
Margerita n. 15, come da mandato allegato all'atto di intervento. interveniente volontaria contro
nata a [...] il [...], residente a [...]
Scaramuzza n. 16/B (c.f. ), già rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe C.F._3
1 MECENERO, del Foro di Vicenza, come da mandato allegato memoria di costituzione e depositato nel fascicolo telematico.
A seguito di rinuncia al mandato del precedente procuratore, si costituiva l'Avv. Claudio CASTEGNARO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Via Vecchia
Ferriera n. 4/a, come da procura depositata nel fascicolo telematico. convenuta resistente
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
risarcimento danni.
All'udienza del 12.12.2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE/INTERVENUTA:
I procuratori di parte intervenuta precisano le conclusioni come segue:
1) Accertata la responsabilità della sig.ra in ordine ai fatti descritti e previa dichiarazione CP_1 che la stessa ha commesso i delitti di cui agli artt. 368 e 612 bis c.p. in danno del sig.
[...]
, ai sensi dell'art. 2059 c.c. o in subordine 2043 c.c. condannarla al risarcimento dei danni tutti Parte_1 non patrimoniali patiti dall'attore, in favore dell'intervenuta stante la comprovata cessione Parte_2 del credito, nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o nella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) Con rifusione delle spese tutte di lite e con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari anche per l'attività svolta in favore di . Parte_1
CONCLUSIONI CONVENUTA RESISTENTE:
Il sottoscritto avv. Claudio Castegnaro, per la convenuta, precisa le
CONCLUSIONI come da comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso, con condanna alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c., iscritto a ruolo in data 29/04/2019, il sig. Parte_1 chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., dalla sig.ra , assumendo che costei si fosse resa responsabile nei suoi CP_1
2 confronti dei delitti di cui agli artt. 368 e 612 bis c.p., danno che quantificava (salvo diverso importo di giustizia) nella misura di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva il che il medesimo, avente funzioni di assistente capo della Polizia di Stato presso Parte_1 la Questura di Vicenza, da poco separato, nel corso dell'anno 2009 aveva intrapreso una relazione sentimentale con la , giunta peraltro a conclusione nel giro di pochi mesi a causa del CP_1 comportamento della donna.
Quest'ultima in particolare iniziava ad assumere avverso l'esponente continui e ripetuti comportamenti contrassegnati da minacce, accuse false, molestie e vessazioni morali varie, tali da costituire una vera e propria attività persecutoria, coinvolgendo anche amici o familiari del , più volte prospettando Parte_1 di voler altresì coinvolgere l'Amministrazione di appartenenza e i superiori del ricorrente, allo scopo di arrecargli danno e provocargli discredito nell'ambiente di lavoro nella Polizia di Stato.
Al riguardo il rievocava, tra gli altri, gli episodi che avevano visto protagonista la e Parte_1 CP_1 risalenti alle date dell'11 dicembre 2009, del 22 dicembre 2009, della Vigilia di Natale 2009, del 28 dicembre 2009, dell'8 e del 30 gennaio 2010, del marzo 2010.
Il giorno 15 marzo 2010, per esempio, la aveva contattato i Carabinieri, falsamente accusando CP_1 che il ricorrente l'avrebbe minacciata al punto da farle temere per la propria incolumità.
La , tra l'altro, rivolgeva al ricorrente l'accusa di essere un alcolizzato, minacciando che per questo CP_1 lo avrebbe rovinato, facendolo pure sospendere dal servizio.
Inoltre la , nel periodo ricompreso tra il 2009 ed il 2010, inviava al ricorrente una pluralità di CP_1 messaggi sms pieni di offese e minacce, facendogli tra l'altro intendere di controllarne movimenti ed abitudini, di volerlo appunto screditare nell'ambiente di lavoro con i superiori, di essere financo intenzionata ad assumere informazioni presso l'ex moglie dell'uomo.
Il ricorrente esponeva che a causa ed in conseguenza delle false accuse della (la quale in data CP_1
18 giugno 2010 sporgeva denuncia-querela, accusando falsamente il ricorrente di violenza sessuale, di abuso di sostanze alcoliche, di tenere un atteggiamento minaccioso e persecutorio nei propri confronti), con provvedimento del Questore del 28.06.2010, notificato il 3.7.2010, gli venivano ritirati l'arma individuale in dotazione, la tessera personale e la placca di riconoscimento.
Il provvedimento comportava per il ricorrente una sospensione dal servizio per 67 giorni, dal 3.7.2010 al
7.9.2010, vicenda che peraltro si concludeva favorevolmente per il medesimo, con la restituzione di quanto ritirato e senza che venisse promosso nei suoi confronti alcun procedimento disciplinare.
3 A propria tutela, il in data 4 agosto 2010 sporgeva a propria volta contro la un atto di Parte_1 CP_1 denuncia-querela per i reati di cui agli artt. 612 bis, 612 comma 2, 594, 595, 595 comma 2 e 610 c.p., integrandola con ulteriore querela in data 2.11.2010.
Le rispettive denunce delle parti confluivano in un medesimo procedimento penale e, dopo tre anni senza che le indagini procedessero, il Pubblico Ministero titolare del fascicolo chiedeva l'archiviazione dell'intero procedimento.
A seguito di opposizione all'archiviazione presentata dai difensori di entrambe le parti, peraltro, il competente GIP, mentre disponeva l'archiviazione dei fatti contestati al ricorrente (risultati privi di qualsiasi riscontro), al contempo ordinava l'imputazione coatta nei confronti della per i reati di cui CP_1 agli artt. 368 e 612 bis c.p..
Richiesto dal P.M. il rinvio a giudizio della , costituitosi formalmente il parte civile CP_1 Parte_1 all'udienza preliminare del 12.05.2016, e disposto dal GUP il rinvio a giudizio, dopo alcune udienze di rinvio il Tribunale in data 12.02.2018 pronunciava nei confronti della donna sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione dei reati alla medesima ascritti.
Intanto il in data 27 settembre 2017 tramite il proprio difensore inviava alla Corbo, anche ai Parte_1 fini interruttivi della prescrizione, richiesta di risarcimento danni patiti in relazione ai fatti sopra esposti.
Il ricorrente richiamava le risultanze probatorie emerse a carico della nel corso delle indagini CP_1 penali, tra cui quanto contenuto nei verbali di sommarie informazioni assunte dai testi Tes_1
, , ,
[...] Tes_2 Parte_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
, nonché la relazione 12 luglio 2011 redatta dalla Sezione di P.G. presso Tes_6 Testimone_7 la Procura della Repubblica di Vicenza.
In punto di diritto, in breve, il ricorrente deduceva che:
- i fatti contestati, posti in essere dalla , integravano una condotta vessatoria e calunniosa, con CP_1 commissione dei delitti di “stalking” (612 bis c.p.) e calunnia (art. 368 c.p.);
- il danno patito dal medesimo si concretizzava in un pregiudizio all'integrità psicofisica ed al diritto ad una normale vita di relazione, oltre che in un danno alla reputazione (tanto in ambito privato che nell'ambiente di servizio nella Polizia di Stato);
- la prova del danno discendeva, oltre che da evidenti inferenze presuntive, dal complesso di riscontri acquisiti con le indagini preliminari svolte, potendo tra l'altro il giudice civile, per consolidata giurisprudenza, porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche;
4 - in ordine alla quantificazione del danno, il relativo ammontare ben avrebbe potuto essere liquidato facendo riferimento a parametri di carattere equitativo, che nel caso di specie rendevano congrua, stante la gravità delle condotte lesive, una condanna per l'importo di € 50.000,00 capitali.
Ricevuta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la resistente si costituiva depositando memoria di costituzione 29.09.2019, contestando le pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
In sintesi, confutava in primo luogo la ricostruzione fattuale avversaria, rilevandone il carattere inveritiero, essendo fondata essenzialmente su atti di parte, come tali inidonei a costituire prova a favore dell'accusatore (quali querele ed atti di costituzione di parte civile), nonché su provvedimenti giudiziali diversi da sentenze di condanna (quali decreti di archiviazione ovvero sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).
Assumeva che erano state le condotte, gli atteggiamenti ed il modus operandi del (incline Parte_1 oltretutto ad una certa propensione verso le sostanze alcoliche) ad indurre la resistente ad adottare legittimi comportamenti volti alla propria salvaguardia, fisica e morale.
Lamentava che nel corso delle indagini penali non fossero stati escussi ulteriori testimoni, i quali ben avrebbero potuto riscontrare la versione difensiva della resistente.
In punto di diritto:
- deduceva come il ricorrente con la dichiarazione in data 3 marzo 2010 avesse rinunciato ad agire per i fatti qui in contestazione;
- eccepiva l'intervenuta prescrizione per i medesimi fatti;
- assumeva l'insufficiente valore probatorio dei verbali di sommarie informazioni allegati dal ricorrente;
- assumeva ancora l'inesistenza dell'asserito “stalking” nonché del reato di calunnia;
- sosteneva come i problemi di lavoro incontrati dal ricorrente discendessero in realtà non da iniziative indebite della stessa bensì dalle effettive condizioni di salute personale del ricorrente;
- assumeva l'insussistenza di un qualsivoglia danno patito dal . Parte_1
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'udienza del 10 gennaio 2020 veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., per la ravvisata esigenza di un'istruttoria non sommaria, con conseguente assegnazione alle parti dei termini per memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c..
Depositate dette memorie, con atto di intervento quale successore a titolo particolare ex art. 111 comma
3 c.p.c. in data 10.07.2020, interveniva nel processo la sig.ra (madre del ), sul Parte_2 Parte_1
5 presupposto che il figlio, con scrittura privata 11.01.2020, le aveva ceduto ogni diritto relativo alla vertenza, facendo proprie domande, eccezioni, deduzioni e istanze istruttorie del ricorrente, di cui al contempo chiedeva l'estromissione dal processo.
Si procedeva quindi ad istruttoria orale, con assunzione di prove per interrogatorio formale della resistente e per testi.
Da ultimo all'udienza del 12 dicembre 2023 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
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Le domande di parte ricorrente (ora della intervenuta, subentrata nella posizione del primo a seguito di atto di cessione del credito risarcitorio) devono trovare parziale accoglimento nei limiti, e per le ragioni, che vengono ad esporsi.
La vicenda in oggetto è stata preceduta da un procedimento penale conseguito alla proposizione di atti di denunzia-querela “incrociati” da parte del e della . Parte_1 CP_1
All'esito delle indagini, a carico dell'odierna resistente veniva disposto dal Giudice dell'udienza preliminare di questo Tribunale, con decreto 12.05.2016 (doc. 20 ricorrente), giudizio per i delitti di
“stalking” (612 bis c.p.), dal dicembre 2009 e nel corso dell'anno 2010, e di calunnia (art. 368 c.p.), in data 18.06.2010, in danno di . Parte_1
Per tali reati il G.I.P. presso il Tribunale (doc. 16 ricorrente), a seguito di opposizione della persona offesa, non aveva accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. procedente, pronunziando ordinanza di formulazione dell'imputazione (cd. imputazione coatta).
Tra le fonti di prova a carico della , il GUP evidenziava la sussistenza di elementi documentali CP_1
(testo di lettere e messaggi registrati), orali (sommarie informazioni testimoniali), oltre che investigativi, quali l'annotazione in data 15 marzo 2010 dei Carabinieri della Stazione di IO RE, ovvero relazione della Sezione di P.G. della Procura (doc. 31 ricorrente).
Nell'ordinanza (già citato doc. 16), in particolare, il GUP tra l'altro scriveva “…il ha sporto Parte_1 querela contro esponendo che dalla primavera 2009 al dicembre di quello stesso anno CP_1 aveva intrattenuto una relazione con la poi finita, dopodiché quest'ultima aveva preso a CP_1 perseguitarlo senza sosta colle più speciose motivazioni e scuse … le deduzioni del hanno Parte_1 trovato ampio riscontro nelle complessive acquisizioni delle indagini … la con false accuse creava CP_1 all'Assistente Capo problemi di carattere disciplinare come effettivamente avvenuto …è provato che tale
6 desiderio di vendetta si espresse in un decisivo tentativo di discredito del presso i suoi Parte_1 superiori in Questura, dove le malevole segnalazioni della donna … determinarono cautelativamente una sospensione dello stesso dal servizio per 67 giorni ed accertamenti che si conclusero coll'esclusione di qualsiasi censura o incompatibilità col servizio … il continuo contatto cercato dalla donna col
con indebita invadenza anche nei rapporti affettivi di questo colla figlia minore in un Parte_1 Per_1 contesto in cui era palese il dissenso del …veniva esternata una continua e sorda volontà Parte_1 ricattatoria e distruttiva mossa da cieco malanimo e risentimento nonché desiderio di vendetta …tali conclusioni, oltreché nella messe di comunicazioni persecutorie desumibili dal testo delle lettere e dei messaggi registrati, trovano riscontro nelle S.i.t. di numerosi testi …”.
All'interrogatorio formale la resistente ha negato gli addebiti ad essa contestati, negando in sostanza di aver mai molestato o minacciato il , mentre ha ribadito di essere stata oggetto di minacce, Parte_1 anche di morte, da parte dello stesso, condotte che l'avevano costretta a rivolgersi alla Questura di
Vicenza, ove il ricorrente prestava servizio, per denunciare il fatto e chiedere tutela.
Le prospettazioni difensive della non hanno peraltro ricevuto adeguati riscontri e/o conferme. CP_1
Agli atti del giudizio civile parte ricorrente ha allegato messaggi sms inviati dalla , nel periodo CP_1 compreso tra il 30.11.2019 e l'1.06.2010, in numero di 11 (doc. 1), oltre ai verbali delle sommarie informazioni rese da , , , , Testimone_1 Tes_2 Parte_2 Testimone_3 Tes_4
, , , (rispettivamente docc. 23, 24, 25,
[...] Testimone_5 Persona_2 Testimone_7
26, 27, 28, 29, 30), dichiarazioni che, nel loro nucleo essenziale, sono state confermate nel presente giudizio dalla dallo dal , sentiti in qualità di testi. Tes_1 Tes_2 Tes_7
È stata inoltre allegata (sub doc. 3) una lettera ai nonni materni di , figlia del , con Per_1 Parte_1 acclusa una foto della resistente assieme alla bambina, in cui veniva paventata una situazione difficile della piccola, ragion per cui la chiedeva di essere contattata. CP_1
Il giudizio dibattimentale penale si concludeva con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (doc. 21 ricorrente).
Una delle difese opposte dalla resistente è quella secondo cui con la dichiarazione 3 marzo 2010 (suo doc. 1) il avrebbe rinunciato ad agire per i fatti in contestazione, che non sarebbero pertanto Parte_1 più procedibili/perseguibili neanche in ambito civile.
In realtà, come condivisibilmente obietta parte ricorrente (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., nonché comparsa conclusionale), la rinuncia avrebbe potuto aver rilevo soltanto per fatti antecedenti e non, genericamente e in modo indeterminato, per eventuali fatti futuri, diversamente dovendo ritenersi
7 affetta da nullità, non potendo la (potenziale) parte offesa validamente rinunciare in modo preventivo a far valere l'illiceità, e le relative conseguenze risarcitorie da fatto illecito (oltretutto a rilievo penale), per reati neppure ancora verificatisi al tempo dell'atto abdicativo.
Per quanto poi concerne la pure eccepita prescrizione, essendo i fatti in contestazione qualificati dalla legge come reato (in particolare, atti persecutori ex art. 612 bis c.p.), nel caso di specie si applica una prescrizione più lunga prevista per il reato (sei anni e mezzo) anche all'azione civile (ex art. 2947 comma 3 c.c.: “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”).
In riferimento a detta azione (concernente reati che secondo il giudice del dibattimento penale si sarebbero prescritti il 18.01.2018), e quindi alla parallela prospettiva del risarcimento del danno civile, parte ricorrente depositava in data 12.05.2016 atto di costituzione di parte civile (doc. 19 ricorrente) e successivamente, in data 30.09.2017, comunicava alla Corbo formale richiesta di risarcimento danni
(doc. 22 ricorrente), entrambi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Non potrebbe quindi ritenersi integrata la prescrizione (evocata, peraltro genericamente, dalla resistente nella memoria di costituzione) dal momento che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale veniva richiesto il ristoro del danno in ambito civile, veniva notificato in data antecedente e prossima al
30.07.2019.
“Disinnescata” la questione della possibile preclusione all'azione risarcitoria per rinunzia e/o prescrizione, osserva peraltro il giudicante come anche comportamenti antecedenti alla data del 4 marzo
2010 potrebbero comunque conservare una precisa rilevanza, consentendo di meglio inquadrare, collocandoli in un preciso contesto di offensività, gli atteggiamenti tenuti dalla , risultati CP_1 ossessivamente rivolti al (e contro il) ricorrente.
Comportamenti non esauritisi alla data di redazione della scrittura privata che compendiava la volontà di rinunciare all'azione di tutela legale, ma continuati con interferenze: nell'ambito familiare (la lettera ai nonni della figlia del , sub doc. 3, di cui si è già detto, risale al giugno 2010); lavorativo (cfr. Parte_1 testi e , al tempo entrambi appartenenti alla Questura di Vicenza, il Testimone_7 Testimone_8 primo come responsabile del gabinetto polizia scientifica e il secondo come dirigente della squadra mobile); sociale/quotidiano in senso lato (dall'annotazione 15 marzo 2010 dei Carabinieri di IO
RE emerge come la avesse contattato i CC, senza che poi risultassero concreti riscontri CP_1 delle sue doglianze, accusando il di ubriachezza e minacce, addirittura con l'arma di servizio, Parte_1 mentre poi la pistola di ordinanza, come appurato dai CC, risultava regolarmente custodita in Questura).
8 Orbene, è difficile ipotizzare che le accuse in più occasioni rivolte dalla al (desumibili, CP_1 Parte_1 direttamente o indirettamente, dall'annotazione in data 15.03.2010 dei CC di IO RE, ovvero dalle testimonianze dei menzionati dirigenti della locale Questura, dottori e ) Tes_7 Tes_8 non avessero avuto alcuna incidenza sul provvedimento del Questore del 28.06.2010, notificato il
3.7.2010 al ricorrente (doc. 5 del medesimo).
Con quel provvedimento al venivano ritirati l'arma individuale in dotazione, la tessera Parte_1 personale e la placca di riconoscimento.
Nonché ugualmente è difficile ipotizzare che sempre dette accuse fossero state irrilevanti rispetto alla immediatamente successiva sottoposizione del ricorrente ad ulteriori accertamenti presso la C.M.O. di
Padova, poi conclusi con esiti favorevoli per il (cfr. suoi docc. 6, 7, 8). Parte_1
È pur vero che altra teste, ossia la sig.ra , madre della resistente, ha riferito che in Testimone_9 un'occasione, verso fine dicembre 2009 (verosimilmente il giorno 26 dicembre 2009), presso un bar di
IO RE, aveva potuto notare il avvicinarsi barcollante senza essere in grado, Parte_1 interpellato, di fornire una risposta comprensibile, essendo visibilmente in condizioni di ebrezza.
Una tale episodio comunque non avrebbe potuto giustificare da parte della comportamenti CP_1 sistematici volti al discredito, anche e soprattutto in ambito lavorativo, del . Parte_1
Iniziative animate non già da un sentimento di giustizia, bensì di avversione discendenti, con assoluta verosimiglianza, dal deteriorarsi delle relazioni personali tra i due.
Comportamenti che secondo la teste impattavano sull'equilibrio del (“penso che lo Tes_1 Parte_1 stesso abbia sofferto un esaurimento nervoso, lo vedevo sofferente e “disintegrato” come persona, ossia molto stressato”), inducendolo financo a cambiare abitudini di vita e luoghi di ordinaria frequentazione quotidiana.
È inoltre emerso che al dirigente di polizia ebbe a rivolgersi telefonicamente una Testimone_7 donna, la quale premetteva di essere legata sentimentalmente al (il teste ha precisato di non Parte_1 ricordare con certezza se la stessa si fosse qualificata col nome ma, considerato il contesto e l'occasione, la conclusione di associare l'iniziativa alla pare addirittura ovvia), e gli richiedeva un CP_1 incontro per denunciare comportamenti asseritamente vessatori dell'uomo, affermando in particolare di volerlo rovinare sul lavoro.
Il teste ha pure riferito che quel periodo per il non era particolarmente tranquillo, anche Parte_1 perché temeva ripercussioni negative da parte dell'Amministrazione sul suo stato di servizio (questo timore da parte del ricorrente, secondo il teste, si percepiva con una certa evidenza).
9 In ordine poi all'indole sostanzialmente vendicativa della , o comunque tendente ad assumere con CP_1 insistenza atteggiamenti di recriminazione e/o rivalsa, possono richiamarsi alcune risultanze istruttorie, tra cui quanto dichiarato dalla già citata (“la sig.ra è una persona un po' particolare, nel Tes_1 CP_1 senso che è una brava persona ma se uno non segue il suo modo di pensare vi possono essere con la stessa dei problemi di relazione”), motivo per il quale la stessa aveva sconsigliato al di Parte_1 continuare a frequentare la donna.
In definitiva, coordinando le risultanze complessivamente acquisite nel giudizio civile in una prospettiva unitaria e di sintesi, può dirsi che, quantomeno in riferimento agli atti persecutori (o di stalking), risulta confermato quanto già emerso in sede di indagini preliminari ed efficacemente sintetizzato dal GUP di questo Tribunale nell'ordinare il giudizio penale avverso la , formulando imputazione coatta. CP_1
Diversamente, anche verosimilmente per ragioni di minor efficacia istruttoria del processo civile rispetto a quello penale (l'eventuale approfondimento assicurato dal vaglio dibattimentale veniva meno stante il proscioglimento dell'imputata per prescrizione), non ha trovato adeguata conferma in questa sede l'altro addebito mosso dal avverso la convenuta ed elevato a componente del risarcimento Parte_1 richiesto, ossia la calunnia.
Nondimeno l'aver posto in essere, da parte della , in un contesto temporale significativo (più mesi CP_1 dal 2009 al 2010), comportamenti reiterati se non proprio sistematici di vessazione morale e di accuse, per lo più avventate ed apodittiche, in pregiudizio del integra fattispecie genetica di un danno Parte_1 risarcibile, di carattere non patrimoniale.
Così giustificando il ristoro per i patemi e le sofferenze del ricorrente in ambito in primo luogo lavorativo
(le funzioni del medesimo, appartenente alla Polizia di Stato, si estrinsecavano oltretutto in un settore all'evidenza sensibile e delicato), oltre che sociale e familiare, con evidenti ricadute sul piano reputazionale e della stessa autostima che il soggetto offeso doveva avere di sé.
È pertanto configurabile la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, pur dovendo questo poggiare su criteri di ordine essenzialmente equitativo (non avendo il ricorrente introdotto elementi per una stima in concreto), risultando il pregiudizio evidentemente in re ipsa.
Reputa congruo il giudicante liquidare il danno in misura di € 20.000.00 (ventimila/00) capitali, somma che andrà implementata con interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) al saldo effettivo.
Così definite le questioni oggetto di lite, in base al principio di soccombenza, la resistente rifonderà le spese processuali, liquidate come da dispositivo (ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate
10 ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore, incentrato sul quantum effettivamente riconosciuto in condanna, da € 5.200,01 ad € 26.000,00, importi tariffari medi), con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori di parte ricorrente/intervenuta, dichiaratisi antistatari (anche per l'originaria attività svolta in favore di ). Parte_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) dichiarata la responsabilità della resistente sig.ra in ordine ai fatti di cui in motivazione, CP_1 da qualificare ai sensi dell'art. 612 bis c.p., in pregiudizio del ricorrente sig. , Parte_1 condanna la medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. patiti dal ricorrente, corrispondendo a favore dell'intervenuta sig.ra (stante l'intervenuta cessione del credito) il Parte_2 risarcimento del danno, liquidato nella misura di € 20.000.00 (ventimila/00) capitali, da maggiorare con interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
II) condanna la resistente a rifondere a favore dell'intervenuta le spese processuali, liquidate in € 556,53 per anticipazioni e spese, € 5.077,00 per compensi professionali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori di parte ricorrente/intervenuta, dichiaratisi antistatari anche per l'attività svolta in favore di . Parte_1
Così deciso in Vicenza, il 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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