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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3530/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3530/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente in Parte_1
Rimini Via Turchetta n.24/Q, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Gianluca Laganella (C.F. ) del foro di Rimini, elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Rimini Viale Delle Repubblica n.100 PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.30, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Linda Mastrodomenico C.F._3
del Foro di Rimini, C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in Rimini Via Lagomaggio n. 144, PEC
giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti ex art. 473 bis.28, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 cpc depositato il 23.11.2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio il coniuge separato , esponendo di aver contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Berceto (PR) il 26.06.2009 e che dall'unione è nata Per_1
il 25.02.2011.
[...]
Parte ricorrente ha dichiarato di essersi separata dal resistente in forza di decreto di omologazione del 22.05.2018 pronunciato dal Tribunale di Rimini, nel quale è stato concordato, tra le altre cose, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima fino alla indipendenza economica di Nell'accordo è stato previsto l'obbligo del Per_1
di corrispondere alla moglie la somma di euro 450,00 mensili a titolo di CP_1
mantenimento ordinario della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie della medesima, nonché la somma di euro 200,00 mensili quale assegno di mantenimento in favore della moglie quale coniuge non economicamente autosufficiente, oltre al 50% degli assegni familiari ed altre agevolazioni dovute per la figlia.
Nell'accordo di separazione le parti hanno altresì precisato che il mantenimento in favore della moglie sarebbe cessato nel momento in cui la stessa avesse trovato una stabile occupazione lavorativa con ricavo mensile netto minimo di Euro 700,00. Infine, l'accordo di separazione ha regolato nel dettaglio la frequentazione padre-figlia prevedendo che il padre potesse vederla e tenerla con sé tutti i giorni dall'uscita da scuola sino a cena o finché la madre non fosse libera da impegni lavorativi, nonché il weekend (dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera) a settimane alterne, con un pernotto infrasettimanale nel giorno antecedente al giorno libero del padre (variabile) nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, oltre ad aver regolato la frequentazione della minore con i genitori nei periodi di festività ed estivi, nonché previsto il reciproco e preventivo rilascio all'assenso dei genitori per l'espatrio della minore.
La ricorrente ha riferito che nel corso del tempo non vi è stata riconciliazione tra le parti.
Sul piano familiare la ricorrente ha dedotto che nel tempo sono stati consensualmente modificati gli accordi di separazione circa i tempi di permanenza della figlia presso il padre per adeguarli alle eSIenze della minore, specificando che nell'ultimo periodo il ha CP_1 tenuto con sé la figlia il mercoledì e il venerdì di tutte le settimane, compreso il pernotto, oltre che il weekend, dal sabato dopo scuola alla domenica sera a cena, a settimane alterne.
In relazione alla situazione reddituale, la ha dedotto che il marito Parte_1
svolge la professione di docente non di ruolo di scuola superiore e percepisce uno stipendio di Euro 1.700,00 mensili, mentre in relazione alla propria posizione ha dichiarato di aver cessato la propria attività individuale e di essere stata assunta come sarta a tempo indeterminato presso la società Migani, con uno stipendio mensile pari ad Euro 1.200,00 circa.
Quanto alla situazione patrimoniale la ricorrente ha allegato che il marito è proprietario esclusivo di un appartamento e garage sito in Rimini via Darwin n. 30, nonché comproprietario al 50% insieme alla stessa di un immobile commerciale sito in Rimini via
Pani n.18.
La ricorrente, stante la raggiunta indipendenza economica, ha dichiarato in ricorso di ritenere “opportuno che sia disposta la cessazione del contributo al mantenimento a carico del SI. . CP_1
Allo stesso tempo la ricorrente ha segnalato come siano nel frattempo aumentate le eSIenze della minore, dovute alla sua crescita e al periodo preadolescenziale, come le uscite con le amiche e gli acquisti di smartphone e capi di abbigliamento di marca, con conseguente aggravio delle spese ordinarie a suo carico in quanto non coperte dal contributo ordinario versato dal padre che ritiene insufficiente.
Sulla base di tale quadro familiare e patrimoniale, la ricorrente ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa familiare ove ella continuerà ad abitare insieme alla figlia minore, l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre in favore della figlia ad Euro 650,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di e la percezione del 100% Per_1 dell'assegno unico in proprio favore, nonché la diversa regolamentazione delle visite e della permanenza della figlia presso il padre secondo la prassi attualmente in uso tra le parti e descritta in atti.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 13.02.2024, il quale ha confermato la mancata riconciliazione tra le parti, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma opponendosi alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento ordinario in favore della figlia di cui, viceversa, ha chiesto la riduzione ad Euro 350,00 mensili, adducendo il mutamento delle condizioni economiche delle parti, nonché i maggiori tempi di frequentazione con la figlia, e comunque l'eccessività della somma attualmente versata che, attualizzata, è pari a Euro
522,46.
Precisamente il resistente, dopo aver preso atto della volontà della ricorrente di veder cessare l'assegno di mantenimento in proprio favore, facendo altresì presente che tale contributo è già - di fatto- cessato in forza degli accordi contenuti nel decreto di omologazione, ha evidenziato che, rispetto alla separazione, la situazione lavorativa delle parti si è invertita, in quanto mentre lui è rimasto un insegnante precario di scuola superiore, al momento disoccupato e beneficiario della sola indennità Naspi di circa Euro
1.000,00, la è stata assunta come sarta a tempo indeterminato con uno Parte_1
stipendio mensile di circa Euro 1.200,00.
Nella propria comparsa ha altresì affermato che la ricorrente ha ulteriori fonti di reddito rispetto a quelle dichiarate e derivanti, da una parte, dall'attività di aiuto tatuatrice che la ricorrente gli avrebbe riferito di svolgere presso l'abitazione di una amica per la somma di
Euro 200 mensili e, dall'altra, dalla attività di vendita on line di abiti da sposa, denominata
“Atelier Yeghi”.
Parte resistente ha inoltre allegato il rifiuto della ricorrente di acquistare vestiario per la minore se non dividendo la spesa al 50% con il resistente, nel tentativo di far rientrare tale voce nelle spese straordinarie anziché in quelle ordinarie, come invece previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna in uso al Tribunale di Rimini.
Inoltre, il diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, ha dedotto di CP_1
frequentare la figlia in maniera paritetica rispetto alla madre, affermando di vedere Per_1
e tenere con sé la minore tutti i giorni da dopo la scuola sino al rientro dal lavoro della madre verso le 19.00, tranne il giovedì, con pernotto nelle giornate del mercoledì e venerdì nonché a week end alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Sulla base di quanto esposto, il ha chiesto la riduzione del contributo al CP_1
mantenimento in favore della figlia minore nella misura di Euro 350,00 mensili, il pagamento del 50% delle spese straordinarie fra le parti secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Bologna, la conferma della percezione dell'Assegno Unico al
50% tra le parti e che la regolamentazione della frequentazione padre figlia secondo la calendarizzazione in corso indicata in atto.
Infine, ha domandato che ciascun genitore acquisisca il preventivo consenso scritto dell'altro per effettuare viaggi all'estero con la minore, anche al fine del rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o il passaporto. Sotto il profilo processuale, alla prima udienza dell'11.4.2024 la ricorrente ha confermato quanto indicato in ricorso precisando, sul calendario delle visite, che la figlia pernotta dal padre il mercoledì e venerdì di una settimana e la settimana successiva il mercoledì ed il fine settimana. Il resistente in merito alla frequentazione della figlia ha invece puntualizzato che gli unici giorni in cui non la vede sono il martedì e il giovedì, mentre sui pernotti ha precisato che sono aumentati rispetto all'inizio su richiesta della moglie, da lui favorevolmente accolta.
Il Giudice relatore, ritenendo superfluo ascoltare la minore e valutato il tenore prettamente economico della causa, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 13.11.2024, data dalla quale far decorrere i termini massimi di cui all'art. 473bis.28 cpc.
A tale udienza la ricorrente ha ribadito a verbale di aver rinunciato al proprio mantenimento e chiesto la conferma, se non l'aumento, del contributo per la figlia minore in ragione delle sue aumentate eSIenze ed in ragione del fatto che il padre ha nel frattempo superato il momento di difficoltà lavorativa dell'anno precedente. Il resistente ha confermato di aver ripreso a lavorare come insegnante, seppur con contratto a tempo determinato, e ha insistito nella riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in ragione dei redditi di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso di sé, evidenziando allo stesso tempo che le maggiori eSIenze della figlia sono legate solo a pretese della stessa.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 26.02.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
** ** **
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente pronunciarsi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda, proposta da entrambe le parti, è accoglibile ricorrendone i presupposti.
Non vi è dubbio che il tenore degli atti difensivi e il tempo trascorso dalla data della prima comparizione in udienza dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e dal decreto di omologa del 22.5.2018, escludano la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La prodotta documentazione e la manifestata volontà delle parti consentono, pertanto, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto stabiliti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della Legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74, come novellata dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per farsi luogo alla pronuncia del divorzio.
2. In punto di affidamento e collocamento della figlia minore, il Collegio ritiene di confermare il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre previsto in sede di separazione consensuale, ritenendolo conforme all'interesse della prole.
Di conseguenza il Collegio ritiene di pronunciarsi in conformità rispetto alla concorde richiesta delle parti in punto di assegnazione della casa coniugale sita in Rimini Via
Turchetta n. 24 lett. Q int.1, confermandone l'assegnazione alla SI.ra Parte_1
quale genitore collocatario della minore Si tratta infatti di decisione
[...] Per_1 conforme all'interesse della minore, laddove è indubbio che tale abitazione sia sempre stata la sua residenza abituale, costituendo pertanto il suo habitat domestico inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini della vita familiare alla cui conservazione mira l'assegnazione della casa coniugale.
3. Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri padre-figlia, tenuto conto del superiore interesse della minore e dell'eSIenza di garantire e preservare la continuità del suo rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare, deve disporsi che, salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, nonché nella giornata di mercoledì con pernottamento, nelle settimane in cui il week end è di competenza del padre, e nelle giornate del mercoledì e del venerdì con pernottamento nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione padre-figlia durante le festività annuali e le vacanze estive, il Collegio ritiene opportuno confermare, sempre nell'interesse superiore della minore, quanto già stabilito dalle parti alle lettere b)-c)-d) delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 22.5.2018, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Trattandosi di figlia minore affidata a entrambi i genitori, spetta a questi ultimi la decisione circa eventuali soggiorni all'estero della stessa, con la possibilità di rivolgersi al
Tribunale in caso di contrasto.
4. Venendo ora al mantenimento della figlia, si rileva che, nel caso di specie, il dissidio tra le parti riguarda il solo quantum dell'assegno, essendo stato riconosciuto dal resistente il diritto alla percezione sotto il profilo dell'an debeatur.
In termini generali, vale la pena ricordare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle eSIenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza di entrambi i genitori.
Quanto alla capacità economica delle parti, risulta che il lavora come insegnante non CP_1
di ruolo assunto con contratti annuali, con stipendio mensile di circa Euro 1.500,00 (vd. doc.
5 resistente), risulta aver percepito nel 2022 un reddito netto di circa 21.780,00, mentre la ha dichiarato che successivamente alla separazione consensuale è stata Parte_1
assunta a tempo indeterminato come sarta presso la società Migani con uno stipendio mensile di Euro 1.200,00 e risulta aver percepito nel 2022 un reddito netto di circa Euro
12.560,00.
Relativamente ai redditi della ricorrente, la difesa del resistente ha allegato documentazione da cui risulta lo svolgimento, da parte della SI.ra , di una attività di Parte_1
vendita on line di abiti da sposa sartoriali su misura (doc. 4 resistente), circostanza che rende verosimile la percezione da parte della stessa di ulteriori entrate non dichiarate che, seppur non comprovate nel loro ammontare, vanno quantomeno ad arrotondare il suo stipendio.
Oltre alla capacità reddituale delle parti, come sopra ricostruita, è stata altresì documentata una loro capacità patrimoniale, risultando entrambi proprietari di immobili (vd. docc.
4-6 ricorrente). Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta che l'immobile commerciale in comproprietà tra i coniugi è produttivo di reddito, laddove le parti risultano percepire un canone locatizio annuale in relazione allo stesso, mentre l'immobile di proprietà esclusiva del resistente non risulta a sua volta produttivo di reddito, trattandosi dell'abitazione ove il resistente ha dichiarato di risiedere.
Nella determinazione del quantum dell'assegno, occorre pertanto considerare la condizione reddituale e patrimoniale di ciascun coniuge, anche alla luce del miglioramento delle condizioni economiche della , che ora svolge un lavoro dipendente a Parte_1
tempo indeterminato e gode di una discreta capacità reddituale che, seppur inferiore, è comunque più stabile rispetto a quella del marito che subisce ancora l'incertezza di un lavoro a tempo determinato.
Pertanto, tenuto conto del miglioramento reddituale della ricorrente, delle inalterate condizioni economiche del resistente, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, tenuto conto altresì conto del fisiologico incremento delle spese familiari dovute alla crescita della minore ed al soddisfacimento delle sue aumentate eSIenze a livello di cura della persona ed interrelazione con i coetanei, si ritiene tuttora congruo l'importo di €
450,00, oltre rivalutazione Istat, concordato tra le parti in sede di separazione consensuale.
5. Quanto alle spese straordinarie, esse continueranno ad essere suddivise tra i genitori al
50% ciascuno e saranno regolate, salvo diverso accordo, secondo il protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il Tribunale di Rimini, come richiesto dal resistente e non contestato dalla ricorrente.
6. In punto di assegno unico universale necessita ricordare che in caso di separazione e divorzio esso deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, Dlgs n. 230/2021), trattandosi di prestazioni erogate dall'INPS
a tutela della famiglia. La regola generale può essere derogata solo per volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori.
Nel caso di specie, essendo pacifico ed incontestato l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulla minore da parte di entrambi i genitori, la domanda di parte ricorrente di riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico Universale non può trovare accoglimento.
7. In merito alla richiesta del resistente di acquisizione preventiva del consenso dell'altro genitore in caso di viaggi all'estero con la figlia minore, anche ai fini del rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o del passaporto, si rileva che trattasi di questione riservata all'accordo delle parti e per la quale, in caso di dissenso, sussiste la competenza funzionale del Giudice Tutelare. Inoltre, si segnala che in seguito al D.L. n. 69/23, che ha modificato la
L. 1185/1967, non è più necessario allegare il consenso dell'altro genitore ai fini del rilascio del proprio passaporto, che pertanto potrà essere emesso in modo semplificato a meno che non esista un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio. Sul punto, pertanto, il Collegio pronuncia un non luogo a provvedere.
8. Per completezza, il Collegio prende atto della rinuncia espressa dalla Parte_1 all'assegno di mantenimento in proprio favore e pertanto nulla dispone in punto di
[...]
assegno divorzile in mancanza di domanda sul punto.
9. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, sono interamente da compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, così dispone:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il 26.9.2009 in Berceto Parte_1 Controparte_1
(PR), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune all'anno 2009, n.13,
Parte II, Serie A;
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Berceto (PR) di procedere alla annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato;
Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre, cui assegna la casa coniugale sita in Rimini, via Turchetta n.24 lettera Q, interno 1;
Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto stabilito in motivazione al punto 3;
Dispone a carico di l'obbligo di versare, a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma - annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT - di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo del Tribunale di
[...]
Bologna;
Dichiara un non luogo a provvedere sulla domanda del resistente di acquisizione del reciproco consenso dei genitori ai fini del rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore.
Compensa le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di conSIlio del 19.12.2024. Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3530/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente in Parte_1
Rimini Via Turchetta n.24/Q, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Gianluca Laganella (C.F. ) del foro di Rimini, elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Rimini Viale Delle Repubblica n.100 PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.30, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Linda Mastrodomenico C.F._3
del Foro di Rimini, C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in Rimini Via Lagomaggio n. 144, PEC
giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti ex art. 473 bis.28, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 cpc depositato il 23.11.2023 Parte_1
ha convenuto in giudizio il coniuge separato , esponendo di aver contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Berceto (PR) il 26.06.2009 e che dall'unione è nata Per_1
il 25.02.2011.
[...]
Parte ricorrente ha dichiarato di essersi separata dal resistente in forza di decreto di omologazione del 22.05.2018 pronunciato dal Tribunale di Rimini, nel quale è stato concordato, tra le altre cose, l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima fino alla indipendenza economica di Nell'accordo è stato previsto l'obbligo del Per_1
di corrispondere alla moglie la somma di euro 450,00 mensili a titolo di CP_1
mantenimento ordinario della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie della medesima, nonché la somma di euro 200,00 mensili quale assegno di mantenimento in favore della moglie quale coniuge non economicamente autosufficiente, oltre al 50% degli assegni familiari ed altre agevolazioni dovute per la figlia.
Nell'accordo di separazione le parti hanno altresì precisato che il mantenimento in favore della moglie sarebbe cessato nel momento in cui la stessa avesse trovato una stabile occupazione lavorativa con ricavo mensile netto minimo di Euro 700,00. Infine, l'accordo di separazione ha regolato nel dettaglio la frequentazione padre-figlia prevedendo che il padre potesse vederla e tenerla con sé tutti i giorni dall'uscita da scuola sino a cena o finché la madre non fosse libera da impegni lavorativi, nonché il weekend (dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera) a settimane alterne, con un pernotto infrasettimanale nel giorno antecedente al giorno libero del padre (variabile) nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, oltre ad aver regolato la frequentazione della minore con i genitori nei periodi di festività ed estivi, nonché previsto il reciproco e preventivo rilascio all'assenso dei genitori per l'espatrio della minore.
La ricorrente ha riferito che nel corso del tempo non vi è stata riconciliazione tra le parti.
Sul piano familiare la ricorrente ha dedotto che nel tempo sono stati consensualmente modificati gli accordi di separazione circa i tempi di permanenza della figlia presso il padre per adeguarli alle eSIenze della minore, specificando che nell'ultimo periodo il ha CP_1 tenuto con sé la figlia il mercoledì e il venerdì di tutte le settimane, compreso il pernotto, oltre che il weekend, dal sabato dopo scuola alla domenica sera a cena, a settimane alterne.
In relazione alla situazione reddituale, la ha dedotto che il marito Parte_1
svolge la professione di docente non di ruolo di scuola superiore e percepisce uno stipendio di Euro 1.700,00 mensili, mentre in relazione alla propria posizione ha dichiarato di aver cessato la propria attività individuale e di essere stata assunta come sarta a tempo indeterminato presso la società Migani, con uno stipendio mensile pari ad Euro 1.200,00 circa.
Quanto alla situazione patrimoniale la ricorrente ha allegato che il marito è proprietario esclusivo di un appartamento e garage sito in Rimini via Darwin n. 30, nonché comproprietario al 50% insieme alla stessa di un immobile commerciale sito in Rimini via
Pani n.18.
La ricorrente, stante la raggiunta indipendenza economica, ha dichiarato in ricorso di ritenere “opportuno che sia disposta la cessazione del contributo al mantenimento a carico del SI. . CP_1
Allo stesso tempo la ricorrente ha segnalato come siano nel frattempo aumentate le eSIenze della minore, dovute alla sua crescita e al periodo preadolescenziale, come le uscite con le amiche e gli acquisti di smartphone e capi di abbigliamento di marca, con conseguente aggravio delle spese ordinarie a suo carico in quanto non coperte dal contributo ordinario versato dal padre che ritiene insufficiente.
Sulla base di tale quadro familiare e patrimoniale, la ricorrente ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa familiare ove ella continuerà ad abitare insieme alla figlia minore, l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre in favore della figlia ad Euro 650,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di e la percezione del 100% Per_1 dell'assegno unico in proprio favore, nonché la diversa regolamentazione delle visite e della permanenza della figlia presso il padre secondo la prassi attualmente in uso tra le parti e descritta in atti.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 13.02.2024, il quale ha confermato la mancata riconciliazione tra le parti, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma opponendosi alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento ordinario in favore della figlia di cui, viceversa, ha chiesto la riduzione ad Euro 350,00 mensili, adducendo il mutamento delle condizioni economiche delle parti, nonché i maggiori tempi di frequentazione con la figlia, e comunque l'eccessività della somma attualmente versata che, attualizzata, è pari a Euro
522,46.
Precisamente il resistente, dopo aver preso atto della volontà della ricorrente di veder cessare l'assegno di mantenimento in proprio favore, facendo altresì presente che tale contributo è già - di fatto- cessato in forza degli accordi contenuti nel decreto di omologazione, ha evidenziato che, rispetto alla separazione, la situazione lavorativa delle parti si è invertita, in quanto mentre lui è rimasto un insegnante precario di scuola superiore, al momento disoccupato e beneficiario della sola indennità Naspi di circa Euro
1.000,00, la è stata assunta come sarta a tempo indeterminato con uno Parte_1
stipendio mensile di circa Euro 1.200,00.
Nella propria comparsa ha altresì affermato che la ricorrente ha ulteriori fonti di reddito rispetto a quelle dichiarate e derivanti, da una parte, dall'attività di aiuto tatuatrice che la ricorrente gli avrebbe riferito di svolgere presso l'abitazione di una amica per la somma di
Euro 200 mensili e, dall'altra, dalla attività di vendita on line di abiti da sposa, denominata
“Atelier Yeghi”.
Parte resistente ha inoltre allegato il rifiuto della ricorrente di acquistare vestiario per la minore se non dividendo la spesa al 50% con il resistente, nel tentativo di far rientrare tale voce nelle spese straordinarie anziché in quelle ordinarie, come invece previsto dal protocollo del Tribunale di Bologna in uso al Tribunale di Rimini.
Inoltre, il diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente, ha dedotto di CP_1
frequentare la figlia in maniera paritetica rispetto alla madre, affermando di vedere Per_1
e tenere con sé la minore tutti i giorni da dopo la scuola sino al rientro dal lavoro della madre verso le 19.00, tranne il giovedì, con pernotto nelle giornate del mercoledì e venerdì nonché a week end alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera.
Sulla base di quanto esposto, il ha chiesto la riduzione del contributo al CP_1
mantenimento in favore della figlia minore nella misura di Euro 350,00 mensili, il pagamento del 50% delle spese straordinarie fra le parti secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Bologna, la conferma della percezione dell'Assegno Unico al
50% tra le parti e che la regolamentazione della frequentazione padre figlia secondo la calendarizzazione in corso indicata in atto.
Infine, ha domandato che ciascun genitore acquisisca il preventivo consenso scritto dell'altro per effettuare viaggi all'estero con la minore, anche al fine del rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o il passaporto. Sotto il profilo processuale, alla prima udienza dell'11.4.2024 la ricorrente ha confermato quanto indicato in ricorso precisando, sul calendario delle visite, che la figlia pernotta dal padre il mercoledì e venerdì di una settimana e la settimana successiva il mercoledì ed il fine settimana. Il resistente in merito alla frequentazione della figlia ha invece puntualizzato che gli unici giorni in cui non la vede sono il martedì e il giovedì, mentre sui pernotti ha precisato che sono aumentati rispetto all'inizio su richiesta della moglie, da lui favorevolmente accolta.
Il Giudice relatore, ritenendo superfluo ascoltare la minore e valutato il tenore prettamente economico della causa, ha rinviato per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 13.11.2024, data dalla quale far decorrere i termini massimi di cui all'art. 473bis.28 cpc.
A tale udienza la ricorrente ha ribadito a verbale di aver rinunciato al proprio mantenimento e chiesto la conferma, se non l'aumento, del contributo per la figlia minore in ragione delle sue aumentate eSIenze ed in ragione del fatto che il padre ha nel frattempo superato il momento di difficoltà lavorativa dell'anno precedente. Il resistente ha confermato di aver ripreso a lavorare come insegnante, seppur con contratto a tempo determinato, e ha insistito nella riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in ragione dei redditi di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso di sé, evidenziando allo stesso tempo che le maggiori eSIenze della figlia sono legate solo a pretese della stessa.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 26.02.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
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1. Così riassunto lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente pronunciarsi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda, proposta da entrambe le parti, è accoglibile ricorrendone i presupposti.
Non vi è dubbio che il tenore degli atti difensivi e il tempo trascorso dalla data della prima comparizione in udienza dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e dal decreto di omologa del 22.5.2018, escludano la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La prodotta documentazione e la manifestata volontà delle parti consentono, pertanto, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto stabiliti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della Legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74, come novellata dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per farsi luogo alla pronuncia del divorzio.
2. In punto di affidamento e collocamento della figlia minore, il Collegio ritiene di confermare il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre previsto in sede di separazione consensuale, ritenendolo conforme all'interesse della prole.
Di conseguenza il Collegio ritiene di pronunciarsi in conformità rispetto alla concorde richiesta delle parti in punto di assegnazione della casa coniugale sita in Rimini Via
Turchetta n. 24 lett. Q int.1, confermandone l'assegnazione alla SI.ra Parte_1
quale genitore collocatario della minore Si tratta infatti di decisione
[...] Per_1 conforme all'interesse della minore, laddove è indubbio che tale abitazione sia sempre stata la sua residenza abituale, costituendo pertanto il suo habitat domestico inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini della vita familiare alla cui conservazione mira l'assegnazione della casa coniugale.
3. Passando alla regolamentazione delle modalità attraverso le quali dovranno avvenire gli incontri padre-figlia, tenuto conto del superiore interesse della minore e dell'eSIenza di garantire e preservare la continuità del suo rapporto con entrambi i genitori nonostante la crisi familiare, deve disporsi che, salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, nonché nella giornata di mercoledì con pernottamento, nelle settimane in cui il week end è di competenza del padre, e nelle giornate del mercoledì e del venerdì con pernottamento nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre.
Quanto alla regolamentazione della frequentazione padre-figlia durante le festività annuali e le vacanze estive, il Collegio ritiene opportuno confermare, sempre nell'interesse superiore della minore, quanto già stabilito dalle parti alle lettere b)-c)-d) delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 22.5.2018, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Trattandosi di figlia minore affidata a entrambi i genitori, spetta a questi ultimi la decisione circa eventuali soggiorni all'estero della stessa, con la possibilità di rivolgersi al
Tribunale in caso di contrasto.
4. Venendo ora al mantenimento della figlia, si rileva che, nel caso di specie, il dissidio tra le parti riguarda il solo quantum dell'assegno, essendo stato riconosciuto dal resistente il diritto alla percezione sotto il profilo dell'an debeatur.
In termini generali, vale la pena ricordare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle eSIenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza di entrambi i genitori.
Quanto alla capacità economica delle parti, risulta che il lavora come insegnante non CP_1
di ruolo assunto con contratti annuali, con stipendio mensile di circa Euro 1.500,00 (vd. doc.
5 resistente), risulta aver percepito nel 2022 un reddito netto di circa 21.780,00, mentre la ha dichiarato che successivamente alla separazione consensuale è stata Parte_1
assunta a tempo indeterminato come sarta presso la società Migani con uno stipendio mensile di Euro 1.200,00 e risulta aver percepito nel 2022 un reddito netto di circa Euro
12.560,00.
Relativamente ai redditi della ricorrente, la difesa del resistente ha allegato documentazione da cui risulta lo svolgimento, da parte della SI.ra , di una attività di Parte_1
vendita on line di abiti da sposa sartoriali su misura (doc. 4 resistente), circostanza che rende verosimile la percezione da parte della stessa di ulteriori entrate non dichiarate che, seppur non comprovate nel loro ammontare, vanno quantomeno ad arrotondare il suo stipendio.
Oltre alla capacità reddituale delle parti, come sopra ricostruita, è stata altresì documentata una loro capacità patrimoniale, risultando entrambi proprietari di immobili (vd. docc.
4-6 ricorrente). Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risulta che l'immobile commerciale in comproprietà tra i coniugi è produttivo di reddito, laddove le parti risultano percepire un canone locatizio annuale in relazione allo stesso, mentre l'immobile di proprietà esclusiva del resistente non risulta a sua volta produttivo di reddito, trattandosi dell'abitazione ove il resistente ha dichiarato di risiedere.
Nella determinazione del quantum dell'assegno, occorre pertanto considerare la condizione reddituale e patrimoniale di ciascun coniuge, anche alla luce del miglioramento delle condizioni economiche della , che ora svolge un lavoro dipendente a Parte_1
tempo indeterminato e gode di una discreta capacità reddituale che, seppur inferiore, è comunque più stabile rispetto a quella del marito che subisce ancora l'incertezza di un lavoro a tempo determinato.
Pertanto, tenuto conto del miglioramento reddituale della ricorrente, delle inalterate condizioni economiche del resistente, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, tenuto conto altresì conto del fisiologico incremento delle spese familiari dovute alla crescita della minore ed al soddisfacimento delle sue aumentate eSIenze a livello di cura della persona ed interrelazione con i coetanei, si ritiene tuttora congruo l'importo di €
450,00, oltre rivalutazione Istat, concordato tra le parti in sede di separazione consensuale.
5. Quanto alle spese straordinarie, esse continueranno ad essere suddivise tra i genitori al
50% ciascuno e saranno regolate, salvo diverso accordo, secondo il protocollo del Tribunale di Bologna in uso presso il Tribunale di Rimini, come richiesto dal resistente e non contestato dalla ricorrente.
6. In punto di assegno unico universale necessita ricordare che in caso di separazione e divorzio esso deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, Dlgs n. 230/2021), trattandosi di prestazioni erogate dall'INPS
a tutela della famiglia. La regola generale può essere derogata solo per volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori.
Nel caso di specie, essendo pacifico ed incontestato l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulla minore da parte di entrambi i genitori, la domanda di parte ricorrente di riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico Universale non può trovare accoglimento.
7. In merito alla richiesta del resistente di acquisizione preventiva del consenso dell'altro genitore in caso di viaggi all'estero con la figlia minore, anche ai fini del rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o del passaporto, si rileva che trattasi di questione riservata all'accordo delle parti e per la quale, in caso di dissenso, sussiste la competenza funzionale del Giudice Tutelare. Inoltre, si segnala che in seguito al D.L. n. 69/23, che ha modificato la
L. 1185/1967, non è più necessario allegare il consenso dell'altro genitore ai fini del rilascio del proprio passaporto, che pertanto potrà essere emesso in modo semplificato a meno che non esista un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio. Sul punto, pertanto, il Collegio pronuncia un non luogo a provvedere.
8. Per completezza, il Collegio prende atto della rinuncia espressa dalla Parte_1 all'assegno di mantenimento in proprio favore e pertanto nulla dispone in punto di
[...]
assegno divorzile in mancanza di domanda sul punto.
9. Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, sono interamente da compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, così dispone:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il 26.9.2009 in Berceto Parte_1 Controparte_1
(PR), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune all'anno 2009, n.13,
Parte II, Serie A;
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Berceto (PR) di procedere alla annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato;
Affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre, cui assegna la casa coniugale sita in Rimini, via Turchetta n.24 lettera Q, interno 1;
Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto stabilito in motivazione al punto 3;
Dispone a carico di l'obbligo di versare, a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma - annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT - di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo del Tribunale di
[...]
Bologna;
Dichiara un non luogo a provvedere sulla domanda del resistente di acquisizione del reciproco consenso dei genitori ai fini del rilascio dei documenti validi per l'espatrio della minore.
Compensa le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di conSIlio del 19.12.2024. Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Zito
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi