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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/09/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 Giugno 2025, depositate dall'Avv. Piera Sanelli, difensore e procuratore speciale di parte attrice, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
TO CO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 155 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f.: C.F. 1 ) e Parte_2 (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliati in Caramanico Terme (PE), Viale della Libertà C.F. 2 n°1, presso lo studio dell'Avv. Piera Sanelli, che li rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione
Attori
CONTRO
Controparte_3 , [...] Controparte_1 , Controparte_2 , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
,
CP_7
Convenuti Contumaci
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26
Giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
,1) Con atto di citazione regolarmente notificato premesso Parte_1 e Parte_2
di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni sull'unità immobiliare (fondaco) sito in Caramanico Terme (PE), Fraz. San Tommaso, via Fonte Santa
Croce, n. 42, identificato nel N.C.E.U. al Foglio 10 Particella 251, sub 12, cat. C2, Classe 1, di mq. 25.00, rendita catastale € 32.28, ubicato al piano terra di un fabbricato di antica edificazione, antecedente alla data del 01.09.1967, da sempre adibito a piccolo magazzino/fondaco, (cfr. doc. 1 e 1bis), premesso che il suddetto bene, come da visura catastale, risulta intestato a Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
,
Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7
,
conveniva in giudizio i predetti per sentirsi dichiarare proprietari per intervenuta usucapione dell'unità immobiliare, come sopra descritta, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, con conseguente ordine al Conservatore dei Pubblici Registri
Immobiliari e del Responsabile dell'Ufficio Catastale di Pescara di provvedere alle trascrizioni del caso. 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dei convenuti, ferme le produzioni documentali, veniva raccolta la prova orale ammessa. All'esito, la causa veniva rinviata per discussione, con termine per il deposito di note autorizzate, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) Ciò posto, a norma dell'art. 1158 c.c. l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sugli immobili per usucapione si consegue in virtù di possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del titolare del diritto. Ordunque, “perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140
c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento" (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1974, n. 1019; conformi Cass.
II, 9 febbraio 1985, n. 1069; Cass. II, 11 maggio 1996, n. 4436; Cass. II, 9 agosto 2001, n.
11000). Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all'animus possidendi, e cioè dell'esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2005, n. 25922; conforme Cass.
II, 24 agosto 2006, n. 18392).
4) Venendo al caso in esame, gli attori hanno documentato di aver esercitato il possesso ultraventennale, uti domini, sull'intero compendio immobiliare oggetto di causa, senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei e/o aventi diritto, esercitando su detto bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà; in tale contesto hanno comprovato di essersi pure occupati di tutti gli aspetti gestori, compresi gli oneri inerenti la manutenzione e la conservazione dell'immobile. Testimone_1 (di professione geometra che su incarico degli attori ha 5) Sul punto i testi effettuato le pratiche di accatastamento ed amministrative e che li ha conosciuti da più di un ventennio) e Controparte_6 (entrambi non affatto parenti dell'attore Controparte_8 e
Parte_2 come dichiarato sub judice), escussi all'udienza del 15/01/2025 (i primi due testi indicati) e del 13/02/2025 (l'altro testimone), hanno dichiarato di aver visto gli attori occuparsi, come detto, di tutti gli aspetti gestori dell'immobile suddetto, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria (facciata dell'immobile, tetto, installazione di impianto elettrico), senza alcuna ingerenza da parte di terzi, confermando, tutti concordemente ed inequivocabilmente, che gli attori lo hanno posseduto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario esclusivo, così maturando il rivendicato acquisto per usucapione.
6) La contumacia e, comunque, la mancata opposizione dei convenuti inducono a ravvisare giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara Parte_1 e Parte_2 unici ed esclusivi proprietari, per maturata usucapione e per l'intero, dell'unità immobiliare (fondaco) sita in Caramanico Terme
(PE), Fraz. San Tommaso, via Fonte Santa Croce, n. 42, identificato nel N.C.E.U. al
Foglio 10 Particella 251, sub 12, cat. C2, Classe 1, di mq. 25.00, rendita catastale €
32.28;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Servizi di Pubblicità ordina all' Controparte_9 Controparte_10
Immobiliare, di effettuare la trascrizione ex art. 2651 c.c
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 2 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 Giugno 2025, depositate dall'Avv. Piera Sanelli, difensore e procuratore speciale di parte attrice, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
TO CO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 155 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f.: C.F. 1 ) e Parte_2 (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliati in Caramanico Terme (PE), Viale della Libertà C.F. 2 n°1, presso lo studio dell'Avv. Piera Sanelli, che li rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto di citazione
Attori
CONTRO
Controparte_3 , [...] Controparte_1 , Controparte_2 , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
,
CP_7
Convenuti Contumaci
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26
Giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
,1) Con atto di citazione regolarmente notificato premesso Parte_1 e Parte_2
di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni sull'unità immobiliare (fondaco) sito in Caramanico Terme (PE), Fraz. San Tommaso, via Fonte Santa
Croce, n. 42, identificato nel N.C.E.U. al Foglio 10 Particella 251, sub 12, cat. C2, Classe 1, di mq. 25.00, rendita catastale € 32.28, ubicato al piano terra di un fabbricato di antica edificazione, antecedente alla data del 01.09.1967, da sempre adibito a piccolo magazzino/fondaco, (cfr. doc. 1 e 1bis), premesso che il suddetto bene, come da visura catastale, risulta intestato a Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
,
Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 Controparte_7
,
conveniva in giudizio i predetti per sentirsi dichiarare proprietari per intervenuta usucapione dell'unità immobiliare, come sopra descritta, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, con conseguente ordine al Conservatore dei Pubblici Registri
Immobiliari e del Responsabile dell'Ufficio Catastale di Pescara di provvedere alle trascrizioni del caso. 2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia dei convenuti, ferme le produzioni documentali, veniva raccolta la prova orale ammessa. All'esito, la causa veniva rinviata per discussione, con termine per il deposito di note autorizzate, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) Ciò posto, a norma dell'art. 1158 c.c. l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sugli immobili per usucapione si consegue in virtù di possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del titolare del diritto. Ordunque, “perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140
c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento" (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1974, n. 1019; conformi Cass.
II, 9 febbraio 1985, n. 1069; Cass. II, 11 maggio 1996, n. 4436; Cass. II, 9 agosto 2001, n.
11000). Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all'animus possidendi, e cioè dell'esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2005, n. 25922; conforme Cass.
II, 24 agosto 2006, n. 18392).
4) Venendo al caso in esame, gli attori hanno documentato di aver esercitato il possesso ultraventennale, uti domini, sull'intero compendio immobiliare oggetto di causa, senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei e/o aventi diritto, esercitando su detto bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà; in tale contesto hanno comprovato di essersi pure occupati di tutti gli aspetti gestori, compresi gli oneri inerenti la manutenzione e la conservazione dell'immobile. Testimone_1 (di professione geometra che su incarico degli attori ha 5) Sul punto i testi effettuato le pratiche di accatastamento ed amministrative e che li ha conosciuti da più di un ventennio) e Controparte_6 (entrambi non affatto parenti dell'attore Controparte_8 e
Parte_2 come dichiarato sub judice), escussi all'udienza del 15/01/2025 (i primi due testi indicati) e del 13/02/2025 (l'altro testimone), hanno dichiarato di aver visto gli attori occuparsi, come detto, di tutti gli aspetti gestori dell'immobile suddetto, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria (facciata dell'immobile, tetto, installazione di impianto elettrico), senza alcuna ingerenza da parte di terzi, confermando, tutti concordemente ed inequivocabilmente, che gli attori lo hanno posseduto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario esclusivo, così maturando il rivendicato acquisto per usucapione.
6) La contumacia e, comunque, la mancata opposizione dei convenuti inducono a ravvisare giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara Parte_1 e Parte_2 unici ed esclusivi proprietari, per maturata usucapione e per l'intero, dell'unità immobiliare (fondaco) sita in Caramanico Terme
(PE), Fraz. San Tommaso, via Fonte Santa Croce, n. 42, identificato nel N.C.E.U. al
Foglio 10 Particella 251, sub 12, cat. C2, Classe 1, di mq. 25.00, rendita catastale €
32.28;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
Servizi di Pubblicità ordina all' Controparte_9 Controparte_10
Immobiliare, di effettuare la trascrizione ex art. 2651 c.c
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 2 Settembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi