Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/12/2025, n. 21895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21895 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21895/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13101/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13101 del 2022, proposto da
AR ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Luzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Biz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di CO OL e CA OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Lais, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Monteverdi, 20;
per l'annullamento
della nota prot. 56000 del 14 giugno 2022 con la quale il Municipio VIII di Roma Capitale, Direzione Tecnica - Urbanistica ed Edilizia Privata ha espresso il parere favorevole sulla S.C.I.A. in accertamento di conformità prot. CM 52900 dell'11/06/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, CO OL CA OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. CO SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è comproprietario di un immobile sito in Roma, al quale si accede da un cortile interno, di proprietà esclusiva, e suddiviso in n. 4 distinte unità immobiliari, tre al piano terra e una al primo piano.
2. L’immobile è stato realizzato su progetto del 21.12.1926, approvato dal Governatore di Roma in data 07/01/1927, cui ha fatto seguito la presentazione di un progetto di variante in data 24.2.1927. Secondo il nuovo P.R.G. del Comune di Roma, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, esso ricade all’interno del sistema insediativo “ Città Storica ”, componente “ T4- Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato ”, disciplinata, oltre che dalle Disposizioni Generali (Titolo I), dagli artt. 24, 25 e 29 delle N.T.A. del P.R.G.
3. Le particelle 504 e 506, poste al piano terreno, risultano attualmente condotte in locazione da un’attività di riparazione meccanica di autoveicoli e da un’attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, oggetto di contestazioni da parte del ricorrente in quanto la sosta dei veicoli in attesa di riparazione sul cortile impedirebbe l’utilizzazione delle ulteriori porzioni dell’immobile.
4. Per lavori edilizi eseguiti senza titolo la sorella del ricorrente ha presentato, in qualità di comproprietaria, una S.C.I.A. in accertamento di conformità interessante l’intero immobile, ai sensi dell’art. 22 della Legge Reg. Lazio n. 15/2008.
5. In data 19.1.2022 è deceduta la sorella del ricorrente, lasciando eredi i figli, attuali comproprietari del ricorrente medesimo.
6. Maturata l’intenzione di vendere l’immobile, il ricorrente ha ricercato potenziali acquirenti da proporre poi agli altri comproprietari. I tecnici incaricati dai soggetti interessati all’acquisto, però, operate le verifiche tecniche e amministrative del caso, avrebbero riscontrato significative irregolarità in ordine alla legittimità edilizia dell’immobile, che non corrisponderebbe a quello risultante dal progetto del 1927. In particolare, dall’esame del progetto allegato alla SCIA sarebbe emerso un errore di impostazione, in quanto la richiedente avrebbe dichiarato che lo stato dell’immobile risultava in difformità rispetto al primo accatastamento e non già rispetto al progetto assentito.
7.A seguito delle rimostranze manifestate dal ricorrente a mezzo dei propri professionisti incaricati nel corso delle interlocuzioni avute con l’amministrazione comunale, con nota prot. 36855 del 21.4.2022 il Municipio Roma VIII ha richiesto alla sorella del ricorrente (nel frattempo deceduta) e al progettista di integrare la pratica edilizia.
8. In data 26 aprile 2022 il ricorrente ha diffidato formalmente il progettista dal presentare, senza il proprio consenso, alcuna documentazione edilizia afferente all’immobile in parola. Ciononostante, in riscontro alla richiesta di integrazioni il Progettista, dichiarando di agire solo per nome e per conto dei comproprietari, ha depositato documentazione integrativa, all’esito del cui esame il Municipio Roma VIII – Direzione Tecnica, Urbanistica ed Edilizia Privata, ha adottato il parere favorevole oggi impugnato, comunicando ai controinteressati che “ non si ravvisano elementi di contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente sulla dichiarazione asseverata dal tecnico incaricato ”.
9. Con il primo motivo di ricorso si deduce “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 22, comma 1, della L. R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”. Il provvedimento impugnato sarebbe in primo luogo illegittimo in quanto lo stato legittimo dell’immobile non avrebbe potuto essere individuato nella planimetria castale come dichiarato nella S.C.I.A. e graficizzata in progetto. Pertanto, oggetto della sanatoria non avrebbe potuto essere la sola alterazione dei prospetti e la diversa distribuzione degli spazi interni come invece dichiarato dalla richiedente e dal tecnico progettista.
10. Con il secondo motivo si lamenta “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 22, comma 1, della L. R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”. Sostiene il ricorrente che, in presenza di un bene indiviso tra più soggetti, ovvero in presenza di elementi tali da farne dubitare la proprietà esclusiva, la P.A. sarebbe obbligata a fondare i propri atti sulla necessità di una definizione della sottesa vicenda privatistica per effetto di un atto di assenso tra tutti i privati o, in alternativa, di un provvedimento del Giudice Ordinario. In questo caso, atteso il dissidio insorto tra i comproprietari e la presentazione di documentazione integrativa per conto di alcuni solo di essi, l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare l’atto impugnato, non avendo dato conto dell’effettiva corrispondenza tra la richiesta del permesso di costruzione e la titolarità del prescritto diritto di reale o di godimento.
11. Con il terzo motivo si contesta “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 22, comma 1, della L. R. Lazio 11 12 agosto 2008, n. 15 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”. Ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato sarebbe costituito dalla non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della S.C.I.A. della destinazione d’uso dei locali concessi in locazione dalla richiedente. In uno dei locali in questione, infatti, viene svolta una attività di riparazione di carrozzerie di auto (carrozziere), che secondo il D.M. 05/09/1994 sarebbe classificata industria insalubre di I^ Classe C6 (Parte I, Lett. C), num. 6), elenco allegato al predetto D.M.). Nell’altro, invece, si svolge una attività di riparazione di autoveicoli che a seconda delle sostanze chimiche utilizzate nelle fasi delle lavorazioni o del tipo di attività potrebbe essere ricondotta a una industria insalubre di I^ classe (ad es. classe A93) o di II^ classe (ad es. C11). Tali circostanze, determinanti ai fini della conclusione del procedimento di sanatoria, sarebbero state addirittura sottaciute dai controinteressati (e prima di loro dalla richiedente) e dallo stesso progettista. Il provvedimento impugnato sarebbe pertanto illegittimo anche sotto tale ultimo profilo.
12. L’Amministrazione e i controinteressati si sono costituiti, eccependo la tardività e l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e concludendo, nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato.
13. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
14. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
15. Viene all’esame del Collegio la nota di Roma Capitale con la quale l’Amministrazione, a fronte della SCIA in accertamento di conformità presentata dalla comproprietaria dell’immobile su cui pure vanta diritti il ricorrente, ha comunicato di non ravvisare elementi di contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente.
16. Il ricorrente contesta la suddetta conclusione, per motivi sia sostanziali che procedimentali, senza che, tuttavia, emerga dagli atti l’esistenza di un sostanziale interesse in tal senso che non sia meramente emulativo.
17. Da un lato, infatti, le riferite problematiche che sarebbero emerse all’atto del tentativo di vendere l’immobile non sono documentate in alcun modo; dall’altro lato, il lamentato pregiudizio subito per effetto delle attività di riparazione di autoveicoli e di carrozzeria evidentemente non ha impedito alla parte ricorrente di presentare il proprio (iniziale) consenso alla presentazione della SCIA da parte della sorella, quale risulta dalla sottoscrizione apposta sulla modulistica (cfr. il modello D prodotto da Roma Capitale) e sul mandato al progettista.
18. Lo stesso atteggiamento tenuto dal ricorrente a seguito della richiesta di integrazione documentale del Comune, con la diffida al tecnico a non presentare documentazione senza il proprio consenso (non si comprende ancorato a quali presupposti) e le segnalazioni di ritenute irregolarità urbanistico-edilizie, sembrerebbe attestare quasi la volontà a veder consacrato lo stato di abusività dell’immobile di cui è comproprietario, situazione, tuttavia, dalla quale non si vede come egli possa ricavare una qualche utilità giuridicamente apprezzabile.
19. Ciò tanto più considerato che con l’introduzione del giudizio di divisione instaurato nei confronti dei medesimi controinteressati il ricorrente ha chiesto al giudice civile di accertare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile, lamentando la mancata collaborazione dei convenuti, laddove la narrazione contenuta nel ricorso e gli argomenti addotti attestano piuttosto la totale assenza, da parte del ricorrente, della volontà di collaborare alla positiva definizione del procedimento amministrativo instaurato con il suo consenso.
20. D’altra parte, le censure formulate relativamente alla situazione urbanistico-edilizia dell’immobile sono manifestamente infondate o altrimenti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
21. L’Amministrazione ha rappresentato di aver potuto acquisire “ immediata contezza, già in sede di prima istanza, della documentazione attestante la legittimità dell’immobile, valutando la congruità delle asseverazioni prodotte dal tecnico, sebbene nel modello sia stata dichiarata quale difformità delle opere abusive quella dal primo accatastamento anziché dai titoli originari che però sono stati citati e prodotti adeguatamente nella relazione asseverata del tecnico. Per tale ragione si è potuto prendere atto favorevolmente di quanto asseverato dal tecnico circa la compatibilità delle trasformazioni avvenute sull’immobile, sulla base del fatto che, oltre a costituire un ripristino della sezione originaria grazie alla eliminazione di alcune superfetazioni, non hanno costituito aumento di superfici e di cubature, ottenendo l’avallo finale del COQUE, con particolare riferimento alle implicazioni planivolumetriche ”.
22. Con ciò il Comune non ha in alcun modo scelto discrezionalmente di prescindere dallo stato legittimo dell’immobile o addirittura di definirlo in senso difforme dalla normativa, come preteso dalla parte ricorrente, bensì ha constatato che, nonostante l’errore di impostazione della dichiarazione, esso fosse stato correttamente rappresentato e documentato dall’istante (e su ciò la parte ricorrente nulla deduce concretamente), con ciò non essendovi alcun elemento ostativo alla positiva definizione della pratica.
23. Quanto alla ritenuta non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della S.C.I.A. della destinazione d’uso dei locali concessi in locazione dalla richiedente, il Comune ha svolto su tale aspetto specifici accertamenti che si sono conclusi con l’archiviazione del procedimento (versato in atti), mai impugnato dal ricorrente, con conseguente improcedibilità della censura per sopravvenuta carenza d’interesse.
24. In ragione di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
25. Le spese di lite peraltro, in considerazione della peculiarità della controversia, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ET PP, Presidente FF
IO BA, Referendario
CO SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO SA | ET PP |
IL SEGRETARIO