Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 15/07/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2019, proposto da
RO PA e MA AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti 20;
contro
il Comune di Montespertoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sofia Cavini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’Ordinanza del Comune di Montespertoli n. 25 del 12.08.2019, notificata in data 28.08.2019, con cui il Settore Assetto del Territorio del Comune di Montespertoli ha ordinato ai ricorrenti di provvedere “alla demolizione della porzione di tettoia pertinenziale (fabbricato principale fg. di mappa 80 part. 19 sub. 512) al fine di ricondurla allo stato legittimo di cui alla pratica edilizia 430/2017 prot. n. 19571/2017” nonchè al “ripristino delle funzioni d’uso accessorio dei locali (fabbricato principale fg. di mappa 80 part. 19 sub. 508-511) laddove è stata accertata la presenza di arredi e dotazioni per la presenza continuativa di persone”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montespertoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito di sopralluogo del 27 febbraio 2019, agenti della P.M. del Comune di Montespertoli accertavano l’esecuzione di opere in difformità dai titoli rilasciati sugli immobili ivi indicati in proprietà dei ricorrenti, componenti il complesso residenziale denominato “ Tenuta MA ”.
In particolare, dal predetto accertamento emergeva che i locali accessori presenti nei seminterrati dell’immobile principale, individuato al catasto al fg 80, p.lla 19, sub 511, erano utilizzati a fini residenziali, atteso che veniva riscontrata la presenza di arredi quali divani, biliardo, palestra e servizi igienici, mentre il piano terra era attrezzato come locale adibito a reception alberghiera.
Sul fabbricato individuato al sub 512, gli agenti accertavano la realizzazione di una tettoia in difformità dal titolo, in quanto avente una maggiore profondità, da ml. 2,00 a ml. 3,50.
Sul fabbricato individuato sub 508, al piano seminterrato, destinato a locale accessorio, si riscontrava la presenza di camere da letto attrezzate.
Alla luce dei predetti accertamenti, il Comune di Montespertoli comunicava ai ricorrenti l’avvio del procedimento di repressione dei riscontrati abusi edilizi e, all’esito delle interlocuzioni procedimentali di rito, il medesimo Comune adottava l’ordinanza n. 25 del 12 agosto 2019, con cui ingiungeva ai ricorrenti la demolizione della porzione di tettoia in ampliamento e il ripristino della destinazione d’uso dei locali accessori, attesa la rilevanza urbanistica della loro modifica.
2. Avverso la predetta ordinanza, parte ricorrente ha formulato il seguente, articolato motivo:
- “ 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 27 D.P.R. N. 380/2001 E ARTT. 135, 136 E 200 L.R.T. N. 65/2014; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA’ MANIFESTA. ”.
Assume parte ricorrente che, quanto al fabbricato sub 511, la destinazione d’uso dei locali interrati sarebbe conforme a quanto risultante dalla Attestazione di conformità in sanatoria n. 350/2015 del 10 giugno 2016.
Per tale ragione, gli arredi presenti sarebbero del tutto conformi alla destinazione d’uso conseguente al predetto atto di accertamento di conformità; trattasi, inoltre, di opere rientranti nell’alveo dell’edilizia libera.
Quanto alle difformità riscontrate sul fabbricato sub 512, cioè con riferimento alla tettoia, parte ricorrente rinvia alla relazione del tecnico di parte in atti, dove si assume che l’incremento di superficie della tettoia sarebbe riferibile esclusivamente al cannicciato permeabile di copertura e che, pertanto, la profondità della medesima tettoia sarebbe pari a ml 2,00, in conformità al corrispondente titolo edilizio.
Quanto alle difformità riscontrate sul fabbricato sub 508, assume parte ricorrente che non è stata realizzata alcuna camera da letto, ma che si tratterebbe di meri arredi compatibili con la destinazione non residenziale dei locali.
3. Si è costituito in giudizio il Comune, che ha formulato, in via preliminare, un’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Nel merito, la difesa comunale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso alla luce delle seguenti considerazioni.
6. Invero, quanto alla modifica di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, deve osservarsi che il Comune ha correttamente valutato le opere presenti al momento del sopralluogo come tendenti a modificare la destinazione d’uso di locali accessori in locali ad uso residenziale e, in particolare, in locali all’evidenza utilizzati per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva extra-alberghiera.
Conduce a tale conclusione in modo univoco il compendio fotografico allegato alla stessa perizia di parte ricorrente, da cui si desume che trattasi di opere comportanti un generale riattamento dei locali interrati, con rifiniture di pregio (faretti e parquet) costituenti in parte locali comuni e in parte camere da letto (dotate di servizi igienico-sanitari), tutte globalmente afferenti a un complesso edilizio adibito all’esercizio di attività turistico-ricettiva, come comprovato dal bancone da reception collocato al primo piano.
6.1 Peraltro, diversamente da quanto dichiarato da parte ricorrente, detta modifica di destinazione d’uso è incompatibile con quella dichiarata dagli stessi ricorrenti nell’istanza di accertamento di conformità e si tratta di una modifica di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, in quanto determinante l’utilizzazione di locali accessori come locali ad uso residenziale.
6.1.1 Depone nel senso indicato quanto dichiarato dal tecnico incaricato dai ricorrenti nella perizia allegata alla richiesta di accertamento di conformità del 2016.
In detto contesto documentale, il tecnico ha dichiarato che il locale “ rimessa ” è utilizzato come “ magazzino e bricolage ”; nel locale disimpegno sono presenti attrezzature per l’attività fisica, senza aperture verso l’esterno e con un sistema di aerazione; nel locale “magazzino” sono presenti biliardo, stereo e calcio balilla; i due locali utilizzati come “ cantina ” o “ magazzino ” sono utilizzati come lavanderia, ripostiglio e rimessa arredi mobili.
6.2 Come si è detto, le rifiniture di lusso presenti nei predetti locali, in uno con la presenza di una reception al primo piano, costituiscono, invece, indici presuntivi sufficienti a far ritenere che tutte le predette opere, valutate unitariamente e globalmente, abbiano determinato una complessiva modifica di destinazione d’uso di tutto l’ambiente seminterrato a zona di esercizio di attività turistico-ricettiva, in aperto contrasto con il titolo edilizio in sanatoria rilasciato dal Comune resistente nel 2016.
7. Quanto alla tettoia, come risulta evidente dalle foto allegate alla perizia di parte, si tratta di una struttura metallica che interessa tutta la superficie coperta dal cannicciato.
In altre parole, la struttura metallica non presenta soluzioni di continuo, per cui tutta la maggiore profondità contestata dal Comune di Montespertoli risulta provata dalle stesse fotografie allegate alla perizia di parte ricorrente.
In sostanza ciò che rileva in senso reiettivo è l’estensione della parte metallica della tettoia, a nulla rilevando il cannicciato presente come copertura della medesima.
8. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Montespertoli, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO