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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/04/2024 da
, con l'Avv. POLACCO ALBERTO, presso cui Parte_1
ha eletto domicilio telematico
e con l'Avv. RUSTIA ROBERTA, presso cui ha eletto Parte_2
domicilio telematico con l'intervento del P.M- sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI ( come da ricorso congiunto delle parti e note scritte del 13.01.2025)
1. Pronunciare sentenza di scioglimento di matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trieste.
2. Nessun assegno di mantenimento divorzile verrà versato reciprocamente a favore dell'altro coniuge in quanto entrambi economicamente autonomi.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis 49- 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/04/2024 , chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge dalla data della comparizione delle parti, previa rimessione della causa sul ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo alla comparizione personale, di pronunciare il divorzio delle parti alle condizioni indicate in epigrafe.
Veniva quindi fissata l'udienza del 4.06.2024, alla quale le parti comparivano personalmente, riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Con sentenza del 1.07.2024 veniva pronunciata la separazione personale delle parti, con rimessione della causa al giudice relatore per la definizione della domanda di divorzio.
Il giudice relatore fissava quindi l'udienza del 14.01.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con le predette note, le parti hanno confermato le concordate condizioni di divorzio.
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita;
nulla in punto economico avendo i coniugi dichiarato la propria autosufficienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 28.10.2021 a Trieste tra e atto n. 197 Parte_1 Parte_2
Reg. Parte I Anno 2021);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 07/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli