Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5728 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Starace e Cristofaro Diaferia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Controparte_1 C.F._2
Mangiullo;
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Per l'udienza del 24/02/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/09/2024, la ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1566/2018 emessa dal Tribunale di Lecce in data 16/04/2018, al fine di ottenere, in via d'urgenza e inaudita altera parte, l'autorizzazione a trasferirsi, insieme al figlio minore, nella città di Corato (BA), per ragioni di lavoro e, conseguentemente l'autorizzazione a trasferire il minore dall'istituto scolastico di Galatone a quello di Corato.
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si è costituito, con comparsa depositata il 9/11/2024, opponendosi Controparte_1 alla richiesta formulata dalla ricorrente per le ragioni specificate in atti.
Nel mese di ottobre 2024 perveniva al giudice una relazione dei Servizi Sociali di Corato in cui si faceva presente la necessità, oltre che l'urgenza, di iscrivere il minore presso Per_1
l'istituto scolastico di Corato al fine di non comprometterne il percorso educativo e formativo;
pertanto, il giudice designato accordava, con provvedimento ex art. 473bis.22
c.p.c., l'autorizzazione richiesta.
All'udienza del 24/02/2025, tuttavia, le parti sono addivenute ad una soluzione concordata della controversia, nei seguenti termini:
a) il Sig. presta acquiescenza al provvedimento che ha autorizzato il Controparte_1 trasferimento del figlio nella città di Corato e l'iscrizione dello stesso presso l'istituto scolastico ivi individuato;
b) il rapporto padre – figlio continuerà ad essere regolato dalle condizioni stabilite nella sentenza di scioglimento del matrimonio, fatta eccezione per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, da intendersi modificato, in parte qua, nel modo che segue:
- il padre potrà prendere e tenere con sé il figlio minore almeno un fine settimana al mese, prelevandolo il venerdì dall'abitazione materna, sita in Corato, dopo l'uscita da scuola e accompagnandolo alla stazione di Lecce la domenica pomeriggio, dove lo andrà a prendere la madre;
le parti convengono che tale fine settimana debba coincidere con quello che (figlia della ricorrente CP_2 avuta da un altro matrimonio, nonché sorella di ) trascorre col padre. Per_1
Tale calendario è modificabile con l'accordo delle parti;
inoltre, le spese del biglietto del treno per il minore, saranno a carico del padre.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel predetto accordo appaiono adeguate alla tutela delle esigenze delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'accordo assorbe la questione sul quale sulla quale il Tribunale ha riservato di provvedere nel sub procedimento ex art. 473bis.15 c.p.c..
2 In ragione della natura e dell'esito del presente procedimento, le spese di lite si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in parziale modifica della sentenza n. 1566/2018 emessa dal Tribunale di Lecce in data 16/04/2018, così provvede:
1) dispone la modifica della sentenza n. 1566/2018 emessa dal Tribunale di Lecce in data
16/04/2018 in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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