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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17985 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 66383/2021
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ulzega ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66383/2021 assunta in decisione il 18.12.2024, promossa da:
C.F.) rappresentato e difeso dall'Avv. PENNISI Parte_1
ZO ER ( ); ed elettivamente C.F._1
domiciliato in VIALE G. MAZZINI, 142 00195 ROMA, presso il suo studio, come da procura in atti
ATTORE/I
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dell'avv. GUANCIALE ANGELO , elettivamente domiciliati presso il suo
Studio in Roma, Via Settembrini, 30 come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: A) accertare e dichiarare che i convenuti, con azione dolosa costituita nella redazione e presentazione all'autorità giudiziaria di una querela nei confronti dell'attore, attribuendogli la commissione di un fatto costituente reato mai avvenuto e con piena consapevolezza dell'innocenza di questi, hanno inteso cagionare al Sig. un danno ingiusto;
Pt_1
B) accertare e dichiarare il diritto dell'attore, ex artt. 2043 e 2059 c.c., ad ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti a causa dell'illecita condotta calunniosa tenuta dai convenuti;
C) conseguentemente e comunque condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dai danni tutti subiti dall'attore nella misura di € 50.000,00 da quantificare se del caso anche in via equitativa ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre accessori di legge dalla spettanza al saldo.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
per parte convenuta: 1) rigettare la domanda proposta nei loro confronti dal sig. perché infondata e, comunque, non provata, per tutte le Parte_1
motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nella presente memoria, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
per sentirli condannare al risarcimento del danno morale da lui
[...]
subito in conseguenza della presentazione da parte loro di una
Pag. 2 di 9 denuncia/querela da lui ritenuta idonea a integrare gli elementi costitutivi del delitto di calunnia.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue: i convenuti hanno sporto denuncia querela nei confronti dell' attore poiché a loro dire questi li “avrebbe minacciati mediante uso di coltello a serramanico nonché proferendo all'indirizzo di le seguenti espressioni “domani alle 7.00 mi CP_1
trovo sotto il portone di casa, le conviene portarmi i soldi sennò vedrà che le combino, la rovino lo faccio sapere a (riferendosi al Per_1 CP_3
e a sua moglie” tentando di costringere il e
[...] CP_1
(oggi ) a versargli la somma di €. 2.000,00”; Controparte_4 Controparte_2
da tale denuncia era scaturito un procedimento penale a carico dell' attore che veniva imputato per aver tentato ai sensi dell'art. 56 c.p. ai sensi dell'art. 629,
2° comma c.p., mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in relazione all'art. 628 c.p mediante violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, per la cui ipotesi di reato è prevista la pena della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro
5.000,00 a euro 15.000,00; ad esito del processo di primo grado l'attore veniva assolto dal Tribunale di
Roma in composizione collegiale ai sensi dell'art. 530 capoverso c.p. perché il fatto non sussiste con sentenza resa in data 28.09.2011;
l'unica fonte di prova a sostegno dell'accusa consisteva nelle dichiarazioni dei convenuti denuncianti che non aveva trovato riscontro all'esito del dibattimento, atteso che le stesse parti lese non avevano saputo riferire se il
Sig. avesse effettivamente brandito un coltello, circostanza negata Pt_1
dall' attore in sede di interrogatorio, restando totalmente infondata altresì la
Pag. 3 di 9 circostanza che lo stesso avesse proferito parole di effettiva portata intimidatoria nei confronti degli odierni convenuti;
avverso detta sentenza la aveva proposto appello iscritto al Parte_2
n° 5498/2012RG della Corte d'Appello di Roma;
detto procedimento era stato definito dalla Corte d'Appello di Roma, 2^ sezione penale, con sentenza n° 1712/2017 del 16.02.2017 emessa ai sensi dell'art. 605 e 592 c.p.p. che confermava la sentenza di assoluzione di primo grado perché il fatto non sussiste;
detta sentenza è divenuta inoppugnabile stante la mancata proposizione di ricorso per cassazione da parte delle parti lese e della Procura Generale;
in particolare la Corte d'Appello ha ritenuto corretta la sentenza di assoluzione, resa in primo grado, atteso che “le dichiarazioni delle parti offese non solo non trovano oggettivi elementi di riscontro ma presentano intrinseche discrasie con particolare riguardo all'oggettiva incertezza circa l'uso o la minaccia d' un coltello da parte dell'imputato (incertezza di cui significativamente deve dare atto lo stesso appellante laddove riconosce che tale circostanza non è provata al 100%) nonché in considerazione dell'equivocità sotto il profilo della prospettazione d'un male ingiusto della minaccia di riferire alla moglie” (Cfr sentenza n° 1712/2017 del 16.02.2017);
Le dichiarazioni trasfuse dai convenuti nella denuncia querela da cui è scaturito il procedimento penale richiamato, sono dunque rimaste totalmente smentite ed indimostrate in ambito processuale;
la smentita è peraltro diretta conseguenza proprio delle dichiarazioni rese in dibattimento dagli odierni convenuti, definite nella sentenza assolutoria discrasiche ed equivoche;
ciò rende assolutamente evidente che i fatti contestati all'odierno attore sono stati rappresentati dagli odierni convenuti con piena coscienza di incolpare il
Sig. pur sapendolo innocente, simulando a suo carico tracce di un Pt_1
Pag. 4 di 9 reato mai commesso, a tal fine utilizzando lo strumento della querela per rendere false e calunniose dichiarazioni all'autorità giudiziaria senza suffragare le stesse con oggettivi elementi di riscontro;
i convenuti erano infatti consapevoli di aver riferito falsamente la circostanza
– sempre contestata dall' attore – relativa all' uso di un coltello, che non solo è rimasta priva di riscontri oggettivi nel procedimento penale ma è stata smentita dalle stesse equivoche e discrasiche dichiarazioni dei convenuti allora querelanti, peraltro nella coscienza che la pretesa minaccia
“di riferire alla moglie” prospettata al non potesse in alcun modo CP_1
integrare la prospettazione di un male ingiusto, rendendo la circostanza penalmente irrilevante ab origine;
in realtà l'attore, su richiesta del e dietro promessa di compenso offriva CP_1
a questi delle piccole prestazioni lavorative, ma il una volta ottenutele CP_1
rifiutava di adempiere al pagamento promesso e dovuto;
a fronte delle legittime insistenze del di ottenere il pagamento delle Pt_1
prestazioni offerte, il richiedeva l'intervento del Sig. CP_1 Controparte_2
onde far desistere l'attore;
Quindi il di concerto con il onde dare maggiore credibilità e CP_2 CP_1
consistenza all'accusa lo supportava, predisponevano artatamente la infondata e falsa denuncia, nonostante i fatti per come in essa descritti non si siano mai verificati;
La sentenza n° 1712/2017 del 16.02.2017 della Corte d'Appello di Roma, II sezione penale è divenuta irrevocabile;
con diffida stragiudiziale del 08.07.2020 interruttiva di ogni prescrizione e decadenza il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno patito ai convenuti senza ottenere alcun riscontro.
Pag. 5 di 9 Tanto premesso, l'attore ha sostenuto di aver subito dalla condotta dei convenuti un danno da fatto illecito, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 e 2059
c.c. : danno di natura non patrimoniale costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento intimo, determinato dal fatto illecito integrante reato di calunnia che ha ingiustamente leso la sua reputazione e dignità personale;
egli ha inoltre subito, in ragione della ingiustificata pendenza giudiziaria protrattasi per anni, un danno dovuto al patema d'animo ed alla sofferenza determinata dall'ingiusta e falsa accusa che ne ha modificato le abitudini di vita, con manifestazioni depressive ed un peggioramento del proprio stato di salute che lo hanno allontanato dalla normale frequentazione delle amicizie, con radicale riduzione delle proprie relazioni sociali, peraltro inserite in un contesto comune ai convenuti.
Detto danno è stato quantificato nella misura di €. 50.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Si sono costituiti i convenuti e hanno chiesto il rigetto della domanda.
Hanno eccepito l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di calunnia, che non possono essere dedotti in modo puro e semplice dalla pronuncia di assoluzione con cui si è concluso il processo penale instaurato a seguito della loro denuncia/querela , nonché l'assenza di alcun danno risarcibile, perché il processo non ha determinato alcun cambiamento nelle abitudini di vita dell'attore, che ha continuato a frequentare assiduamente i convenuti.
Esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti, la causa viene ora in decisione dopo la scadenza dei termini per il deposito delle note conclusive.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata, per quanto ora si dirà.
Pag. 6 di 9 Nella prospettazione dell'attore, si instaura una sorta di automatico parallelismo tra definizione di un procedimento penale con sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” e la consumazione di un delitto di calunnia con la denuncia dei fatti che generano l'imputazione che viene definita nel procedimento.
A sostegno di tale assunto l'attore afferma che la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, dà luogo a giudicato facente stato in sede civile laddove la sentenza abbia comportato la ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia, dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia, escludendo che gli stessi siano mai sussistiti, come nel caso di specie.
Ma così evidentemente non è, in quanto la sentenza penale di assoluzione, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., fa stato nel processo penale solo in relazione alla sussistenza del reato oggetto dell'imputazione e non certo di quello di calunnia, che riguarda invece la falsa e consapevole incolpazione altrui di un fatto non commesso, o commesso in modo diverso.
In base ai principi generali del processo civile, l'attore che agisce per il risarcimento del danno da reato, laddove detto reato non sia stato accertato in sede penale, come nel caso di specie, deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto, a cominciare appunto dall'esistenza del reato produttivo di danno, e del danno.
Orbene, questa prova è del tutto assente in questo processo.
Anzitutto la conclusione del processo penale con un'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., , perché la prova del reato di cui i convenuti avevano incolpato l'attore era insufficiente e contraddittoria avrebbe dovuto sconsigliare di intraprendere un'azione risarcitoria, perché già nel processo penale la sussistenza del reato denunciato è stata esclusa con formula
Pag. 7 di 9 dubitativa;
e se vi è dubbio sull'esistenza del reato, tanto maggiore è il dubbio sulla consapevolezza della falsità della incolpazione da parte di chi quel reato aveva denunciato.
Ma quand'anche l'attore fosse stato assolto con formula piena, sarebbe stato suo onere dimostrare che i convenuti erano consapevoli di averlo denunciato per un fatto non commesso.
E si ripete, questa prova è del tutto assente.
Dagli atti del processo penale prodotti emerge infatti che i convenuti hanno reso una testimonianza (peraltro diversi anni dopo i fatti ai quali erano chiamati a deporre – cfr. verbale udienza in data 2.7.2010 del procedimento penale r.g. 28190/06 ) nella quale, lungi dallo smentire i fatti descritti in denuncia, hanno entrambi affermato di non ricordare esattamente se nell'atto di pronunciare delle frasi minacciose, pure esse Parte_3
indicate nel corso della deposizione, impugnasse o meno un coltello.
Dunque la conseguente pronuncia di assoluzione non è stata determinata dalla accertata falsità del fatto denunciato, quanto piuttosto da una insufficiente prova della colpevolezza, conseguenza anche della labilità della memoria degli allora testimoni, odierni convenuti, che hanno deposto nel processo penale cinque anni dopo i fatti ai quali essi si riferivano, collocati temporalmente nell'imputazione al mese di luglio 2005 (cfr. sentenza n. 17085/11 Trib. Penale di Roma).
Non vi è pertanto la benché minima prova dell'esistenza del dolo di calunnia, che, si ripete, richiede la coscienza e volontà di una falsa incolpazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del valore della domanda, secondo la tariffa di cui al D.M. N.147/2022.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 66383/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore dei convenuti, che si liquidano in euro 7.616,00, oltre r.f. per spese generali, IVA e CPA.
Roma, 22/12/2025
Il Giudice
Dr. Marco Ulzega
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 66383/2021
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ulzega ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66383/2021 assunta in decisione il 18.12.2024, promossa da:
C.F.) rappresentato e difeso dall'Avv. PENNISI Parte_1
ZO ER ( ); ed elettivamente C.F._1
domiciliato in VIALE G. MAZZINI, 142 00195 ROMA, presso il suo studio, come da procura in atti
ATTORE/I
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dell'avv. GUANCIALE ANGELO , elettivamente domiciliati presso il suo
Studio in Roma, Via Settembrini, 30 come da procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: A) accertare e dichiarare che i convenuti, con azione dolosa costituita nella redazione e presentazione all'autorità giudiziaria di una querela nei confronti dell'attore, attribuendogli la commissione di un fatto costituente reato mai avvenuto e con piena consapevolezza dell'innocenza di questi, hanno inteso cagionare al Sig. un danno ingiusto;
Pt_1
B) accertare e dichiarare il diritto dell'attore, ex artt. 2043 e 2059 c.c., ad ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti a causa dell'illecita condotta calunniosa tenuta dai convenuti;
C) conseguentemente e comunque condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dai danni tutti subiti dall'attore nella misura di € 50.000,00 da quantificare se del caso anche in via equitativa ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà comunque ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre accessori di legge dalla spettanza al saldo.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”
per parte convenuta: 1) rigettare la domanda proposta nei loro confronti dal sig. perché infondata e, comunque, non provata, per tutte le Parte_1
motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nella presente memoria, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
per sentirli condannare al risarcimento del danno morale da lui
[...]
subito in conseguenza della presentazione da parte loro di una
Pag. 2 di 9 denuncia/querela da lui ritenuta idonea a integrare gli elementi costitutivi del delitto di calunnia.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue: i convenuti hanno sporto denuncia querela nei confronti dell' attore poiché a loro dire questi li “avrebbe minacciati mediante uso di coltello a serramanico nonché proferendo all'indirizzo di le seguenti espressioni “domani alle 7.00 mi CP_1
trovo sotto il portone di casa, le conviene portarmi i soldi sennò vedrà che le combino, la rovino lo faccio sapere a (riferendosi al Per_1 CP_3
e a sua moglie” tentando di costringere il e
[...] CP_1
(oggi ) a versargli la somma di €. 2.000,00”; Controparte_4 Controparte_2
da tale denuncia era scaturito un procedimento penale a carico dell' attore che veniva imputato per aver tentato ai sensi dell'art. 56 c.p. ai sensi dell'art. 629,
2° comma c.p., mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in relazione all'art. 628 c.p mediante violenza o minaccia commessa con armi, o da persona travisata, per la cui ipotesi di reato è prevista la pena della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro
5.000,00 a euro 15.000,00; ad esito del processo di primo grado l'attore veniva assolto dal Tribunale di
Roma in composizione collegiale ai sensi dell'art. 530 capoverso c.p. perché il fatto non sussiste con sentenza resa in data 28.09.2011;
l'unica fonte di prova a sostegno dell'accusa consisteva nelle dichiarazioni dei convenuti denuncianti che non aveva trovato riscontro all'esito del dibattimento, atteso che le stesse parti lese non avevano saputo riferire se il
Sig. avesse effettivamente brandito un coltello, circostanza negata Pt_1
dall' attore in sede di interrogatorio, restando totalmente infondata altresì la
Pag. 3 di 9 circostanza che lo stesso avesse proferito parole di effettiva portata intimidatoria nei confronti degli odierni convenuti;
avverso detta sentenza la aveva proposto appello iscritto al Parte_2
n° 5498/2012RG della Corte d'Appello di Roma;
detto procedimento era stato definito dalla Corte d'Appello di Roma, 2^ sezione penale, con sentenza n° 1712/2017 del 16.02.2017 emessa ai sensi dell'art. 605 e 592 c.p.p. che confermava la sentenza di assoluzione di primo grado perché il fatto non sussiste;
detta sentenza è divenuta inoppugnabile stante la mancata proposizione di ricorso per cassazione da parte delle parti lese e della Procura Generale;
in particolare la Corte d'Appello ha ritenuto corretta la sentenza di assoluzione, resa in primo grado, atteso che “le dichiarazioni delle parti offese non solo non trovano oggettivi elementi di riscontro ma presentano intrinseche discrasie con particolare riguardo all'oggettiva incertezza circa l'uso o la minaccia d' un coltello da parte dell'imputato (incertezza di cui significativamente deve dare atto lo stesso appellante laddove riconosce che tale circostanza non è provata al 100%) nonché in considerazione dell'equivocità sotto il profilo della prospettazione d'un male ingiusto della minaccia di riferire alla moglie” (Cfr sentenza n° 1712/2017 del 16.02.2017);
Le dichiarazioni trasfuse dai convenuti nella denuncia querela da cui è scaturito il procedimento penale richiamato, sono dunque rimaste totalmente smentite ed indimostrate in ambito processuale;
la smentita è peraltro diretta conseguenza proprio delle dichiarazioni rese in dibattimento dagli odierni convenuti, definite nella sentenza assolutoria discrasiche ed equivoche;
ciò rende assolutamente evidente che i fatti contestati all'odierno attore sono stati rappresentati dagli odierni convenuti con piena coscienza di incolpare il
Sig. pur sapendolo innocente, simulando a suo carico tracce di un Pt_1
Pag. 4 di 9 reato mai commesso, a tal fine utilizzando lo strumento della querela per rendere false e calunniose dichiarazioni all'autorità giudiziaria senza suffragare le stesse con oggettivi elementi di riscontro;
i convenuti erano infatti consapevoli di aver riferito falsamente la circostanza
– sempre contestata dall' attore – relativa all' uso di un coltello, che non solo è rimasta priva di riscontri oggettivi nel procedimento penale ma è stata smentita dalle stesse equivoche e discrasiche dichiarazioni dei convenuti allora querelanti, peraltro nella coscienza che la pretesa minaccia
“di riferire alla moglie” prospettata al non potesse in alcun modo CP_1
integrare la prospettazione di un male ingiusto, rendendo la circostanza penalmente irrilevante ab origine;
in realtà l'attore, su richiesta del e dietro promessa di compenso offriva CP_1
a questi delle piccole prestazioni lavorative, ma il una volta ottenutele CP_1
rifiutava di adempiere al pagamento promesso e dovuto;
a fronte delle legittime insistenze del di ottenere il pagamento delle Pt_1
prestazioni offerte, il richiedeva l'intervento del Sig. CP_1 Controparte_2
onde far desistere l'attore;
Quindi il di concerto con il onde dare maggiore credibilità e CP_2 CP_1
consistenza all'accusa lo supportava, predisponevano artatamente la infondata e falsa denuncia, nonostante i fatti per come in essa descritti non si siano mai verificati;
La sentenza n° 1712/2017 del 16.02.2017 della Corte d'Appello di Roma, II sezione penale è divenuta irrevocabile;
con diffida stragiudiziale del 08.07.2020 interruttiva di ogni prescrizione e decadenza il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno patito ai convenuti senza ottenere alcun riscontro.
Pag. 5 di 9 Tanto premesso, l'attore ha sostenuto di aver subito dalla condotta dei convenuti un danno da fatto illecito, risarcibile ai sensi dell'art. 2043 e 2059
c.c. : danno di natura non patrimoniale costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento intimo, determinato dal fatto illecito integrante reato di calunnia che ha ingiustamente leso la sua reputazione e dignità personale;
egli ha inoltre subito, in ragione della ingiustificata pendenza giudiziaria protrattasi per anni, un danno dovuto al patema d'animo ed alla sofferenza determinata dall'ingiusta e falsa accusa che ne ha modificato le abitudini di vita, con manifestazioni depressive ed un peggioramento del proprio stato di salute che lo hanno allontanato dalla normale frequentazione delle amicizie, con radicale riduzione delle proprie relazioni sociali, peraltro inserite in un contesto comune ai convenuti.
Detto danno è stato quantificato nella misura di €. 50.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Si sono costituiti i convenuti e hanno chiesto il rigetto della domanda.
Hanno eccepito l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di calunnia, che non possono essere dedotti in modo puro e semplice dalla pronuncia di assoluzione con cui si è concluso il processo penale instaurato a seguito della loro denuncia/querela , nonché l'assenza di alcun danno risarcibile, perché il processo non ha determinato alcun cambiamento nelle abitudini di vita dell'attore, che ha continuato a frequentare assiduamente i convenuti.
Esaurita l'istruttoria con la produzione di documenti, la causa viene ora in decisione dopo la scadenza dei termini per il deposito delle note conclusive.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata, per quanto ora si dirà.
Pag. 6 di 9 Nella prospettazione dell'attore, si instaura una sorta di automatico parallelismo tra definizione di un procedimento penale con sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” e la consumazione di un delitto di calunnia con la denuncia dei fatti che generano l'imputazione che viene definita nel procedimento.
A sostegno di tale assunto l'attore afferma che la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, dà luogo a giudicato facente stato in sede civile laddove la sentenza abbia comportato la ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia, dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia, escludendo che gli stessi siano mai sussistiti, come nel caso di specie.
Ma così evidentemente non è, in quanto la sentenza penale di assoluzione, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., fa stato nel processo penale solo in relazione alla sussistenza del reato oggetto dell'imputazione e non certo di quello di calunnia, che riguarda invece la falsa e consapevole incolpazione altrui di un fatto non commesso, o commesso in modo diverso.
In base ai principi generali del processo civile, l'attore che agisce per il risarcimento del danno da reato, laddove detto reato non sia stato accertato in sede penale, come nel caso di specie, deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto, a cominciare appunto dall'esistenza del reato produttivo di danno, e del danno.
Orbene, questa prova è del tutto assente in questo processo.
Anzitutto la conclusione del processo penale con un'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p., , perché la prova del reato di cui i convenuti avevano incolpato l'attore era insufficiente e contraddittoria avrebbe dovuto sconsigliare di intraprendere un'azione risarcitoria, perché già nel processo penale la sussistenza del reato denunciato è stata esclusa con formula
Pag. 7 di 9 dubitativa;
e se vi è dubbio sull'esistenza del reato, tanto maggiore è il dubbio sulla consapevolezza della falsità della incolpazione da parte di chi quel reato aveva denunciato.
Ma quand'anche l'attore fosse stato assolto con formula piena, sarebbe stato suo onere dimostrare che i convenuti erano consapevoli di averlo denunciato per un fatto non commesso.
E si ripete, questa prova è del tutto assente.
Dagli atti del processo penale prodotti emerge infatti che i convenuti hanno reso una testimonianza (peraltro diversi anni dopo i fatti ai quali erano chiamati a deporre – cfr. verbale udienza in data 2.7.2010 del procedimento penale r.g. 28190/06 ) nella quale, lungi dallo smentire i fatti descritti in denuncia, hanno entrambi affermato di non ricordare esattamente se nell'atto di pronunciare delle frasi minacciose, pure esse Parte_3
indicate nel corso della deposizione, impugnasse o meno un coltello.
Dunque la conseguente pronuncia di assoluzione non è stata determinata dalla accertata falsità del fatto denunciato, quanto piuttosto da una insufficiente prova della colpevolezza, conseguenza anche della labilità della memoria degli allora testimoni, odierni convenuti, che hanno deposto nel processo penale cinque anni dopo i fatti ai quali essi si riferivano, collocati temporalmente nell'imputazione al mese di luglio 2005 (cfr. sentenza n. 17085/11 Trib. Penale di Roma).
Non vi è pertanto la benché minima prova dell'esistenza del dolo di calunnia, che, si ripete, richiede la coscienza e volontà di una falsa incolpazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del valore della domanda, secondo la tariffa di cui al D.M. N.147/2022.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 66383/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore dei convenuti, che si liquidano in euro 7.616,00, oltre r.f. per spese generali, IVA e CPA.
Roma, 22/12/2025
Il Giudice
Dr. Marco Ulzega
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