Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 936 quarto comma cod.civ. integra opposizione del proprietario di un fondo all'attività edificatoria sullo stesso intrapresa da un terzo (con materiali propri) idonea a conservargli le facoltà di alternativa riconosciutegli dal primo comma dell'art. citato, di ritenere la costruzione realizzata dal terzo, con l'obbligo di rimborsargli la somma minore tra lo speso ed il migliorato e di obbligarlo a rimuoverla, qualsiasi atto o fatto portato a conoscenza del terzo con mezzi idonei con cui detto proprietario manifesti tempestivamente (non oltre sei mesi dalla notizia dell'avvenuta incorporazione) in modo inequivocabile, l'intendimento di reagire e di opporsi all'illecita invasione della propria sfera dominicale.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23672 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 31/08/2021), n.23672 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente – Dott. BELLINI Ubalda – rel. Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20831-2016 proposto da: O.A. e OL.AL., rappresentati e difesi dagli Avvocati FABIO GUANDALINI e ALESSANDRO BOZZA ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del secondo, in ROMA VIA NAZIONALE 204; – ricorrenti – contro FIN-AR s.p.a., in persona del legale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato E. DE CRESCENZO, difeso dall'avvocato PIERO OLMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GH DO RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che la difende unitamente all'avvocato FRANCO MANTOVANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FALL. AR RI in persona del Curatore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 173/96 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 16/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato MENGHINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 marzo 1975 OR HI in RO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vercelli, i germani MA e UR ER, esponendo:
- di aver acquistato con rogito per notar Cortese del 16 aprile 1971 un terreno di are 23, 60 sito in Quarona Sesia, in catasto al mappale 412;
- che i convenuti, proprietari del finitimo mappale 418, avevano edificato sul terreno di essa attrice un capannone ad uso laboratorio ed avevano ampliato un loro edificio, insistente su detto mappale, invadendo la sua proprietà.
Tanto premesso, chiedevano condannarsi i ER ad abbattere il capannone e l'ampliamento del fabbricato nonché al risarcimento dei danni, da accertarsi in corso di causa.
Costituitisi, i convenuti chiedevano in via principale di essere assolti dalla domanda attorea;
in via riconvenzionale, subordinatamente, instavano perché fosse dichiarata l'intervenuta usucapione - in loro favore - delle aree occupate.
Precisavano, in particolare, in ordine al capannone, di essere disposti a demolirlo se non fosse intervenuta l'usucapione. Esperite prove orali, con sentenza del 17.12.982 Tribunale dichiarava essere di proprietà della HI, per l'intera estensione catastale, il mappale 412 e condannava conseguentemente i convenuti a demolire ogni manufatto edificato e posseduto illegittimamente sul fondo attoreo, nonché ad arretrare i fabbricati insistenti sulla loro proprietà alla distanza di legge.
Assolveva i ER dalla domanda di risarcimento dei danni e compensava per la metà le spese del giudizio.
Su impugnazione dei soccombenti, cui la HI resisteva, con sentenza del 30.10/21.12.87 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia del primo giudice e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.
Osservava la Corte del merito, per quanto ancora interessa, che era stata eccepita dagli appellanti la decadenza della HI dalla facoltà di richiedere la demolizione del capannone, ex art. 936 ultimo comma c.c. e che la pretesa fatta valere a termini di tale disposizione, oltre ad essere inammissibile perché avanzata in secondo grado, non avrebbe potuto comunque essere accolta non essendo correlata ad una richiesta corresponsione dell'indennità. Proposto, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione dai germani ER sulla base di cinque motivi, cui resisteva la HI con controricorso, questa Suprema Corte, con sentenza 18.12.89/13.9.71, rigettati i primi tre, accoglieva gli ultimi due con i quali i ricorrenti avevano censurato, sotto diversi profili, la statuizione adottata dalla Corte territoriale in ordine alla invocata applicazione dell'art. 936 c.c.. Ha ritenuto il Supremo Collegio, quanto al quarto motivo, che aveva la Corte torinese nel non prendere in considerazione l'eccezione di decadenza della rivendicante dal diritto di domandare la rimozione, a cura e spese dei convenuti (possessori e costruttori) del capannone da essi per intero realizzato sul proprio fondo, ex art. 936 ult. comma c.c., in quanto non correlata ad una richiesta di pagamento dell'indennità "per l'edificazione acquisita dal rivendicante", a sua volta neppure avanzata.
E quanto al quinto motivo ha considerato del pari errato il convincimento del giudice d'appello nel ritenere tale eccezione come domanda, conseguentemente soggetta alle preclusioni di cui agli artt.183, 184 e 345 c.p.c..
Ha rinviato pertanto questa Corte la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per l'accertamento dei presupposti di fatto dell'eccezione di decadenza.
Riassunta la causa dinanzi al designato giudice del rinvio, quest'ultimo, con sentenza 13.10.95/16.2.96, respinta l'eccezione di decadenza, confermava la sentenza di primo grado con condanna di ER UR e del TO di ER MA al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione UR ER sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso OR HI.
È stato integrato il contraddittorio nei confronti del TO di ER MA che non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi del ricorso da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione si denunzia errata interpretazione dell'art. 936 c.c. in relazione agli artt. 2964 e segg. stesso codice, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione sia sul punto della costruzione dell'ampliamento del fabbricato sia in ordine alla costruzione del capannone.
Rileva il ricorrente che la HI non poteva ignorare l'esistenza di tali manufatti già da tempo "in situ" dato che solo un anno dopo la compravendita degli stessi del 6.4.71 tali manufatti necessitavano di riparazioni.
Ritiene in proposito che dalla deposizione del teste BA, che aveva comunicato il 29 maggio 1974 alla HI l'esistenza dei manufatti, non poteva escludersi che la predetta conoscesse tale fatto da epoca anteriore, tanto più che la domanda per l'ampliamento della casa e della riparazione del capannone con il relativo nulla- osta erano stati pubblicati all'albo Pretorio del Comune di Quarona. Osserva che avendo la Corte del rinvio riconosciuto che la HI era venuta a conoscenza delle costruzioni quanto meno in data 29 maggio 1974, la predetta era decaduta dalla possibilità di chiedere la rimozione delle opere essendo, alla data della citazione notificata il 5.3.75, decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 936 ultimo comma c.c.. Le doglianze non possono essere accolte.
Il giudice del rinvio, cui era stato demandato da questa Corte, in sede di "judicium rescindens", di accertare i presupposti di fatto dell'eccezione di decadenza avanzata dai ER, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, dato atto che non erano emersi elementi per mettere in dubbio l'attendibilità dei testi escussi in sede rescissoria, ha ricavato dal raccolto testimoniale il convincimento che il capannone era stato costruito nei primi anni settanta e che la sua esistenza era stata rivelata alla HI dopo il 29 maggio 1974.
Ebbene, poiché, come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di osservare (Cass. n. 2455/93), integra "opposizione" del proprietario di un fondo all'attività edificatoria sullo stesso intrapresa da un terzo (con materiali propri) - idonea a conservargli le facoltà, in via alternativa riconosciutegli dall'art. 936 comma 1 c.c., di ritenere la costruzione realizzata dal terzo, con l'obbligo di rimborsargli la somma minore tra la spesa ed il migliorato, o di obbligarlo a rimuoverla - qualsiasi atto o fatto, portato a conoscenza del terzo con mezzi idonei, con cui detto proprietario manifesti tempestivamente (non oltre sei mesi dalla notizia dell'avvenuta incorporazione) ed in modo inequivoco, l'intendimento di reagire ed opporsi all'illecita invasione della propria sfera dominicale costituita da simile attività, del tutto correttamente il giudice del rinvio ha attribuito portata e valenza di "opposizione", ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma del richiamato art. 936 c.c., alla lettera indirizzata dalla HI ai ER in data 18 settembre 1974, e quindi entro il prescritto termine di decadenza, nella quale testualmente era scritto: "Vi invito pertanto ala riduzione in pristino, previo abbattimento".
Con il terzo motivo si denunzia infine errata applicazione dell'art.936 c.c. per la parte concernente capannone.
Poiché, ad avviso del ricorrente, i ER non potevano esser considerati terzi, ma semplicemente possessori, se non addirittura detentori del manufatto, gli stessi potevano, in caso di accoglimento della domanda attrice, essere condannati al rilascio dei fondi e delle costruzioni, ma non anche alla loro demolizione o al risarcimento del danno di cui all'art. 936 terzo comma c.c.. La censura non ha pregio poiché già questa Suprema Corte, nella sentenza di rinvio, aveva definitivamente sancito la legittimazione passiva dei ER rispetto alle domande contro di essi proposte in merito al capannone (revindica dell'area occupata dalla costruzione e demolizione del manufatto) stante la piena prova in tal senso ricavabile dalla loro esplicita ed inequivoca affermazione, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, di essere stati i costruttori e di essere i possessori ultraventennali dell'immobile e stante altresì l'inconciliabilità della relativa eccezione dagli stessi proposta, con quella di decadenza della HI dal diritto di chiedere la rimozione del capannone ex art. 936 ultimo comma c.c.. E ciò a prescindere dalla considerazione che, ai fini dell'applicabilità della richiamata norma del codice civile, concernente le opere fatte da un terzo con materiali propri su fondo altrui, può assumere tale veste qualsiasi possessore o detentore che non sia legato al proprietario del suolo da vincolo contrattuale o, comunque, negoziale, in forza del quale sia concessa la facoltà di costruire (Cass. n. 2613/63, n. 1724/66, n. 2088/67, n. 68/82, n. 970/83). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di HI OR RO, delle spese di questo giudizio che liquida in L. 172.800, oltre a L.
4.000.000 di onorari. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999