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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 3950/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'08.01.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3950/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( - avv. ASCIONE FRANCA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-002951957
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CP_ notificata in data 12.07.2024, a mezzo della quale l aveva intimato il pagamento di € 1.221,42 per l'accertamento
.7201.12/11/2018.0210850 riferito all'anno 2017. Eccepiva, in CP_1 particolare, la mancata notifica dell'atto prodromico, la violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/81, nonché la prescrizione della pretesa contributiva.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.11.2024, concludendo come in atti.
L'opposizione è fondata e va accolta. CP_ L , infatti, non ha fornito la prova della regolare notifica dell'atto prodromico all'ordinanza-ingiunzione, atteso che il plico contenente l'atto accertativo del 12.11.2018 risulta essere stato restituito al mittente per compiuta giacenza il giorno 17.12.2018 senza che sia stata fornita la prova dell'inoltro della raccomandata informativa. Sul punto, va osservato che sono intervenute le S.U., le quali hanno statuito che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24,
Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)
- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva
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o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque
Parte ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/82, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a
"definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a
Costituzione nei richiamati principi (cfr. Cass. S.U. n. 10012/21).
L'atto va quindi annullato per vizio di forma con assorbimento del secondo motivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
002951957; CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 886,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 08.01.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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